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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1436
Presentato in data: 13/06/2006
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006 - 2008. Primo provvedimento di variazione (delibera di Giunta n. 795 del 12 06 06).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Manutenzione e sviluppo
del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR)
volte allo sviluppo regionale della società dell'informazione
secondo le finalità indicate nell'articolo 13 della legge regionale
24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società
dell'informazione) e nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta
un'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.800.000,00, per
l'esercizio 2006, a valere sul Capitolo 03905.
Art. 2
Sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile
1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le
seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a)
Cap. 03840 Interventi per la formazione di una cartografia
regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19
aprile 1975, n. 24)
Esercizio 2006: Euro 250.000,00
b)
Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17,
L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio
2004, n. 11)
Esercizio 2006: Euro 3.000.000,00
c)
Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
Esercizio 2006: Euro 16.000.000,00.
Art. 3
Contributo annuale al Nuovo Circondario Imolese
1. Per contribuire alle spese di mantenimento, funzionamento e
sviluppo dell'ente Nuovo Circondario Imolese , istituito ai sensi
dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma
del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti
con l'Università), è autorizzata la concessione di un contributo
annuale.
2. La determinazione del contributo è effettuata annualmente dalla
legge regionale di bilancio ai sensi dell'art. 37 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4) a cui la Regione fa fronte mediante la dotazione
del Capitolo 03112 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino
territoriale.
3. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri e le
modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.
Art. 4
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
ulteriori autorizzazioni di spesa:
a)
Cap. 03850 Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) , afferente alla U.P.B.
1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia
e pedologia
Esercizio 2006: Euro 100.000,00
b)
Cap. 03854 Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) - CNI, afferente alla
U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e
pedologia (Nuova istituzione)
Esercizio 2006: Euro 50.000,00.
Art. 5
Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle
imprese artigiane secondo le finalità indicate nella legge regionale
16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa
artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.
1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - è
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a)
Cap. 22258 Contributi a Enti locali territoriali per l'allestimento
e il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese
artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonché di
centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lett. c bis), L.R. 16
maggio 1994, n. 20) - CNI
Esercizio 2006: Euro 8.000.000,00.
Art. 6
Porti regionali e comunali
1. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione e
riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e
comunali:
a)
Cap. 41250 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti,
compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9
marzo 1983, n. 11)
Esercizio 2006: Euro 350.000,00
b)
Cap. 41360 Costruzione, a totale carico della Regione, di opere,
impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett.
a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 2006: Euro 60.000,00
c)
Cap. 41570 Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il
mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art.
4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 2006: Euro 200.000,00.
Art. 7
Contributi all'Azienda regionale per la
navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto
disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale
14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la
navigazione interna - ARNI), è disposta a favore dell'ARNI, una
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla
U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:
Esercizio 2006: Euro 490.000,00.
Art. 8
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa
nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e
della qualità della mobilità urbana:
a)
Cap. 43270 Contributi agli Enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)
Esercizio 2006: Euro 3.000.000,00.
Art. 9
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui sottoindicati
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e
costruzione opere stradali:
a)
Cap. 45175 Contributi in capitale alle Province per interventi di
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà
comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
Esercizio 2006: Euro 3.500.000,00
b)
Cap. 45184 Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)
Esercizio 2006: + Euro 2.400.000,00.
Art. 10
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per
l'esercizio finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050
appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature materiali per
pronto intervento di Euro 2.900.000,00.
Art. 11
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 279 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 la
Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nel corso
dell'esercizio 2006, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse
destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende
ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti
Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione
economico-finanziaria al 31 dicembre 2004, per un importo massimo di
Euro 90.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 ed afferente alla
U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.
Art. 12
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende
sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 897.997,72,
costituendo per l'esercizio 2005 economia di spesa; a tale titolo
vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate
all'art. 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art.
40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008). Il suddetto
importo viene reiscritto con riferimento all'esercizio 2006 come
segue:
a)
Cap. 51720 Quota del Fondo sanitario regionale impiegata
direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento
degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2,
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali afferente alla
U.P.B. 1.5.1.2.18110 - Fondo sanitario - Risorse statali
Euro: 98.401,75
b)
Cap. 51721 Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per
interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende
sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano
sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502). Mezzi regionali afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa
sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e
regionale - Altre risorse vincolate
Euro: 799.595,97.
2. Lo stanziamento disposto dal comma 1 dell'articolo 23 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 20, è aumentato di Euro 2.000.000,00
e viene utilizzato nell'ambito dei compiti indicati al suddetto
comma e con riferimento alle seguenti lettere:
a)
per la quota di Euro 1.615.000,00;
b)
per la quota di Euro 385.000,00.
Art. 13
Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente ulteriore
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito
della U.P.B. 1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei
servizi educativi per l'infanzia:
Esercizio 2006: Euro 2.500.000,00.
Art. 14
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per
l'esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
2.500.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono
scopi culturali.
Art. 15
Contributi finalizzati alla messa in liquidazione della Agenzia di
iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)
1. Per la copertura degli oneri connessi alle operazioni di
liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali
dell'Emilia-Romagna (AICER Srl) previste dall'art. 30 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è disposta, per
l'esercizio 2006, un'ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul
Capitolo 70814 Contributi finalizzati alla messa in liquidazione
dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER
Srl) afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali.
Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e
istituzioni per un importo di Euro 220.000,00.
Art. 16
Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale
Emilia-Romagna (ATER)
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18 aprile 1992, n. 20,
la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio
dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) deliberato
dall'assemblea straordinaria dei soci.
2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2006, la seguente
autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 -
Investimenti per lo sviluppo di attività culturali:
a)
Cap. 70619 Conferimento di quote una tantum per la partecipazione
alla formazione del patrimonio dell'Associazione Teatrale
Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20)
- CNI
Euro: 330.000,00.
Art. 17
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per
l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1
dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la
realizzazione di Bologna città europea della cultura per l'anno
2000 , per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe
Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la
valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali
nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2006,
un'autorizzazione di spesa di Euro 1.280.000,00 a valere sul
Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e
restauro del patrimonio artistico e culturale.
Art. 18
Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni
di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
spesa disposti dall'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del
bilancio pluriennale 2006-2008), sono autorizzate le sottoelencate
rettifiche per l'esercizio 2006, a seguito delle chiusure definitive
dei conti per l'esercizio 2005. Le autorizzazioni di spesa relative
al 2005 ammontano complessivamente a Euro 350.363.104,77.
Progr. Capitolo U.P.B. Importo
1) 2698 1.2.3.3.4420 + Euro 14.882,48
2) 2701 1.2.3.3.4420 - Euro 106.000,00
3) 2708 1.2.3.3.4420 + Euro 1.509,96
4) 3840 1.2.1.3.1510 + Euro 279.909,89
5) 3850 1.2.3.3.4440 + Euro 79.590,13
6) 3905 1.2.1.3.1500 + Euro 241.543,02
7) 3909 1.2.1.3.1510 + Euro 6.720,00
8) 3910 1.2.1.3.1510 + Euro 2.268.154,34
9) 3925 1.2.1.3.1520 + Euro 213.938,59
10) 3937 1.2.1.3.1510 + Euro 3.664.026,84
11) 4276 1.2.1.3.1600 - Euro 29.376,00
12) 16332 1.3.1.3.6300 - Euro 216.090,52
13) 16400 1.3.1.3.6300 + Euro 734.138,40
14) 23417 1.3.2.3.8350 - Euro 648.205,23
15) 23419 1.3.2.3.8350 - Euro 177.871,89
16) 23502 1.3.2.3.8220 + Euro 50.000,00
17) 25525 1.3.3.3.10010 + Euro 2.656.338,56
18) 25528 1.3.3.3.10010 + Euro 2.224.187,59
19) 27718 1.3.4.3.11600 - Euro 516.456,90
20) 27727 1.3.4.3.11610 - Euro 2.062,77
21) 30640 1.4.1.3.12630 + Euro 1.418.813,95
22) 30644 1.4.1.3.12630 - Euro 38.023,54
23) 30646 1.4.1.3.12630 + Euro 605.000,00
24) 30880 1.4.1.3.12620 + Euro 25.000,00
25) 30885 1.4.1.3.12620 + Euro 742.173,36
26) 31110 1.4.1.3.12650 + Euro 4.193.036,12
27) 32020 1.4.1.3.12670 - Euro 1.183.516,06
28) 35305 1.4.2.3.14000 - Euro 154.000,00
29) 37150 1.4.2.3.14150 + Euro 198.856,44
30) 37250 1.4.2.3.14170 + Euro 50.000,00
31) 37332 1.4.2.3.14220 - Euro 216.200,00
32) 37374 1.4.2.3.14220 - Euro 32.387,94
33) 37378 1.4.2.3.14223 + Euro 25.420,00
34) 37385 1.4.2.3.14223 + Euro 2.198.275,06
35) 38030 1.4.2.3.14300 - Euro 185.924,48
36) 39050 1.4.2.3.14500 - Euro 156.568,53
37) 39220 1.4.2.3.14500 + Euro 25.893,26
38) 39360 1.4.2.3.14555 + Euro 1.144.890,14
39) 41250 1.4.3.3.15800 - Euro 18.699,00
40) 41360 1.4.3.3.15800 - Euro 49.479,61
41) 41570 1.4.3.3.15800 - Euro 48.688,11
42) 41995 1.4.3.3.15820 - Euro 465.776,00
43) 43027 1.4.3.3.16000 + Euro 270.500,00
44) 43221 1.4.3.3.16010 - Euro 20.496,88
45) 43270 1.4.3.3.16010 + Euro 3.268.528,22
46) 45184 1.4.3.3.16200 - Euro 4.913.268,28
47) 46125 1.4.3.3.16600 - Euro 250.000,00
48) 47105 1.4.4.3.17400 + Euro 305.681,35
49) 47111 1.4.4.3.17400 - Euro 300.000,00
50) 47114 1.4.4.3.17400 - Euro 2.268.935,67
51) 48050 1.4.4.3.17450 + Euro 608.658,78
52) 48245 1.4.4.3.17530 + Euro 3.634,46
53) 65707 1.5.1.3.19050 - Euro 3.223.723,96
54) 65712 1.5.2.3.21080 - Euro 219.523,10
55) 65714 1.5.1.3.19050 - Euro 391.474,33
56) 65717 1.5.1.3.19050 - Euro 1.459.740,22
57) 65770 1.5.1.3.19070 - Euro 10.225.851,17
58) 68321 1.5.2.3.21060 + Euro 124.935,05
59) 70545 1.6.5.3.27500 + Euro 50.262,37
60) 70718 1.6.5.3.27520 - Euro 3.362.019,62
61) 70720 1.6.5.3.27500 + Euro 400.000,00
62) 71572 1.6.5.3.27540 + Euro 2.769.550,00
63) 73060 1.6.2.3.23500 + Euro 129.172,85
64) 73140 1.6.3.3.24510 - Euro 600.000,00
65) 78569 1.4.2.3.14380 - Euro 451.202,69
66) 78705 1.6.6.3.28500 - Euro 209.506,71
Art. 19
Modifica alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia
di riqualificazione urbana)
1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 19/1998 è inserito il
seguente:
«1 bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i
finanziamenti regionali possono essere assegnati anche a titolo di
contributo, fino ad un massimo dell'80% della spesa relativa agli
interventi comunali di riqualificazione degli spazi pubblici,
rientranti fra quelli elencati nel comma 4 lettera d) del presente
articolo, sulla base di un progetto preliminare delle opere redatto
e approvato ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109».
Art. 20
Modifiche ed integrazioni del Capo VI, Titolo VI,
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale)
1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 162 è sostituita dalla
seguente:
«c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche
attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi
tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione e sicurezza delle strade, nonchè in materia di catasto
delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico.
Nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento la Regione
provvede altresì all'individuazione, di concerto con gli enti
territorialmente interessati, delle opere stradali compensative o
connesse ad interventi ricadenti nella rete viaria di interesse
regionale, nonchè al trasferimento delle risorse di cui all'art.
167, commi 5 bis e 5 ter».
2. Dopo il comma 5 dell'art. 167, sono aggiunti i seguenti:
«5 bis. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme
trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di
apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione
delle opere stradali compensative o connesse agli interventi
ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.
5 ter. Le risorse di cui al comma 5 bis sono trasferite agli Enti
sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare,
sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste
al comma 5 bis, che ne definiscano modalità, tempi e procedure».
3. Dopo il comma 4 dell'art. 167-bis, è aggiunto il seguente:
«4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alle Province
fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità provinciale
inserita nei programmi speciali d'area di cui alla L.R. 19 agosto
1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area)».
Art. 21
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2006
1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 11, della legge regionale
24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli
e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) è
sostituita dalla seguente:
«j)
due rappresentanti designati congiuntamente, previa intesa, dalle
Università degli Studi aventi sede legale nella regione;».
Art. 22
Completamento di programmi regionali d'area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di
incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei
programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme
in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle
leggi regionali 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque
termali, qualificazione e sviluppo del termalismo), 11 gennaio 1993,
n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione
Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi.
Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n.
40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta
turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio
1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione
Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi.
Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) per i quali non sia
stato possibile il rispetto dei termini assegnati dagli atti di
concessione ovvero assegnati ai sensi dell'art. 44 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007) per l'ultimazione e la
relativa rendicontazione dei lavori, ovvero, ove già terminati, per
la sola rendicontazione, sono stabiliti i termini indicati nei commi
2 e 3 per la conclusione dei relativi procedimenti.
2. Gli interventi, di cui al comma 1 possono essere ultimati entro
il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 1 non
ancora conclusi all'entrata in vigore della presente legge, deve
avvenire entro diciotto mesi dal termine stabilito dal comma 2 per
la conclusione dei lavori, ovvero entro il termine in diciotto mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo
in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi
2 e 3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non
si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti
completati e funzionanti.
Art. 23
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 - stato di
previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
dallo stato di previsione della spesa.
Art. 24
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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