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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1535
Presentato in data: 11/07/2006
Modifica della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 sugli interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L. R. 37/95 (delibera di Giunta n. 993 del 10 07 06).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n.
43 Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37 è così
sostituito:
«1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo
sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito
nel settore agricolo, sostenendo prioritariamente processi di
aggregazione e fusione tra gli organismi medesimi.».
Art. 2
1. L'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43
Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37 è così
sostituito:
«Art. 3
Contributi regionali
1. Il contributo regionale di cui alla lettera a) del comma 2
dell'art. 1 è concesso secondo criteri stabiliti dalla Giunta
regionale in base al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi
rischi sottoscritti nonché del valore globale delle garanzie,
prestate dalle cooperative e dai consorzi sulle operazioni di
finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura
dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può eccedere il valore del
patrimonio di garanzia e dei fondi, comprensivi anche delle
fidejussioni prestate a favore degli organismi, sottoscritti
complessivamente dai soci, dagli enti pubblici sostenitori e dai
privati.
3. La Giunta regionale nel definire i criteri di cui al comma 1 e
nel fissare le modalità per la concessione del concorso di cui alla
lett. b) del comma 2 dell'art. 1 individua specifici meccanismi di
riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o
aggregazione tra le cooperative di garanzia e i consorzi fidi.
4. Il contributo di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 1 è
fissato nella misura massima del settanta per cento delle spese
ammissibili.
5. L'aiuto finanziario regionale interviene:
a)
sul credito a breve termine, per una durata massima di dodici mesi
nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria
vigente all'atto della concessione;
b)
sul credito a medio - lungo termine, per una durata massima di
cinque anni e nel rispetto dei criteri di ammissibilità, delle
limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria
che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole.
6. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al
comma 5, determina:
a)
le azioni ammissibili;
b)
l'intensità massima dell'aiuto;
c)
la durata dell'aiuto nel rispetto del massimale previsto;
d)
le eventuali priorità territoriali.
7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge,
qualora contenga elementi di aiuto di Stato, deve essere computata
ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale per il credito a breve termine e per il
credito a medio - lungo termine.».
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