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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1958
Presentato in data: 15/11/2006
Disposizioni in materia tributaria (delibera di Giunta n. 1578 del 15 11 06).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Il presente progetto di legge prende le mosse dalla volontà di
assicurare un congruo finanziamento del Fondo regionale per la Non
Autosufficienza, l'adeguato sostegno dei programmi regionali di
investimento tesi alla promozione dello sviluppo economico e della
coesione sociale, la salvaguardia degli equilibri economico -
finanziari del Sistema Sanitario regionale. Tali risorse vengono
reperite attraverso un intervento sulle aliquote dei principali
tributi regionali, IRAP e Addizionale Regionale all'Irpef. La
Regione Emilia-Romagna, a differenza della maggior parte delle altre
Regioni, non si è finora avvalsa della potestà di aumentare tali
tributi.
Nell'attuale contesto della finanza pubblica italiana e di debole
ripresa della congiuntura economica, il presente progetto di legge
ha posto particolare attenzione nell'individuare i soggetti e le
categorie economiche ai quali richiedere un maggiore sforzo
tributario.
Per l'IRAP, ricorrendo alla facoltà offerta dall'art. 16 del DLgs
446/97, si è deciso di operare solamente su taluni settori di
attività economiche, anziché spalmare l'intervento su tutta
l'economia regionale. La scelta è caduta su alcuni settori meno
esposti alle pressioni competitive. In tal modo si limita l'impatto
della manovra fiscale sulla competitività del sistema economico
regionale.
Per l'Addizionale Regionale all'Irpef, occorre precisare innanzi
tutto che non sono interessati dalla manovra i contribuenti compresi
nella cosiddetta no tax area, che, in quanto esenti da Irpef, sono
esclusi anche dall'applicazione dell'Addizionale Regionale (art. 50,
comma 2, DLgs 446/97). Si tratta attualmente dei lavoratori
dipendenti con redditi fino a 7.500 Euro e dei pensionati fino a
7.000 Euro; tali limiti si innalzano in presenza di familiari a
carico o di oneri deducibili e detraibili.
La manovra regionale è improntata ad un criterio di gradualità delle
aliquote in relazione alle fasce di reddito imponibile, in
attuazione del principio costituzionale di progressività del
prelievo.
Su una popolazione residente in Emilia-Romagna di oltre 4.100.000
abitanti, i soggetti passivi dell'Addizionale Regionale per l'anno
d'imposta 2004 sono stati, secondo i dati dell'Agenzia delle
Entrate, poco più di 2.566.000, pari a circa il 62%. Il restante 38%
non risulta quindi toccato né dall'Addizionale Regionale vigente
(0,9%), né dalla variazione prevista dal presente progetto di legge.
Tra i soggetti passivi dell'addizionale si è deciso di contenere il
contributo richiesto ai titolari di redditi fino a 15.000 Euro,
limitando l'aumento di aliquota al due per mille. Tali soggetti
costituiscono un altro 23,5% della popolazione residente, nonché il
37,5% dei contribuenti.
Una differenziazione è stata introdotta per i contribuenti con
redditi tra i 15.000 e i 20.000 Euro, ai quali viene applicata una
maggiorazione del tre per mille. In questa fascia di reddito si
colloca quasi il 15% della popolazione regionale, nonché il 23,5%
dei contribuenti.
Una ulteriore differenziazione è stata introdotta per i contribuenti
con redditi tra i 20.000 e i 25.000 Euro, ai quali viene applicata
una maggiorazione del quattro per mille. In questa fascia di reddito
si colloca circa il 9,5% della popolazione regionale, nonché il
15,5% dei contribuenti.
Dai dati emerge che l'aumento dell'Addizionale del cinque per mille
viene a gravare su poco più del 14% della popolazione regionale,
nonchè su circa il 23,5% dei contribuenti.
È stata riproposta inoltre la disposizione, già presente in numerose
leggi regionali, di estinzione del contenzioso di importo minimo
legato ai tributi regionali, in considerazione della antieconomicità
dell'attività di recupero di somme esigue.
Si dispone infine l'abbreviazione dei tempi di vacatio legis, per
assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni prima dell'inizio
del periodo d'imposta interessato, come disposto dall'art. 3 della
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente .

Testo:

                               INDICE
Art. 1 -
Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
Art. 2 -
Variazione dell'aliquota dell'Addizionale Regionale all'IRPEF
Art. 3 -
Estinzione del contenzioso
Art. 4 -
Abrogazione di norme
Art. 5 -
Entrata in vigore
Art. 1
Variazione dell'aliquota IRAP
per alcuni settori di attività
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività
Produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per
le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche,
secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle Entrate:
divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio,
trattamento dei combustibili nucleari;
divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di
gas, di calore;
divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;
divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le
assicurazioni e i fondi pensione);
divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le
assicurazioni sociali obbligatorie;
divisione 67 - Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria
e delle assicurazioni.
2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della
produzione netta realizzata nel territorio della regione
Emilia-Romagna.
Art. 2
Variazione dell'aliquota
dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale Regionale all'IRPEF è
fissata nella misura seguente:
a)
1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, non superiore a 15.000 Euro;
b)
1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, compreso tra 15.001 Euro e 20.000 Euro;
c)
1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, compreso tra 20.001 Euro e 25.000 Euro;
d)
1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'Addizionale stessa, superiore a 25.000 Euro.
Art. 3
Estinzione del contenzioso
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o
costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora
l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di
16,53 Euro.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1,
si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per
almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il
medesimo tributo.
Art. 4
Abrogazione di norme
1. È abrogato il comma 1 bis dell'art. 7 bis della legge regionale
19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi).
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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