Oggetto n. 1974
Presentato in data:
21/11/2006
Disposizioni in materia di distribuzione
commerciale (delibera di Giunta n. 1590 del 15 11
06).
Testo:
CAPO I
Ambito di applicazione e disposizioni varie
in materia di distribuzione commerciale
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, con la presente legge reca disposizioni di riordino
della materia della distribuzione commerciale, nel quadro delle
competenze della Regione e dei Comuni in materia di commercio.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14
1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14
(Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
del DLgs 31 marzo 1998, n. 114), è inserito il seguente:
«Art. 16 bis
Giorni di chiusura degli esercizi commerciali
1. La Giunta regionale individua i giorni di festività civile o
religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli
situati in comuni riconosciuti città d'arte o ad economia
prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo
di chiusura domenicale o festiva di cui all'art. 11, comma 4, del
DLgs n. 114 del 1998.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del
turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua
altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa,
concertazione con le medesime, organizzazioni, possono prevedere
deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1.».
2. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 1999 è
inserito il seguente:
«Art. 19 bis
Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al
dettaglio
1. È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita
le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.
2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
a)
macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura,
l'industria, il commercio e l'artigianato;
b)
materiale elettrico;
c)
colori e vernici, carte da parati;
d)
ferramenta ed utensileria;
e)
articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f)
articoli per riscaldamento;
g)
strumenti scientifici e di misura;
h)
macchine per ufficio;
i)
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j)
combustibili;
k)
materiali per l'edilizia;
l)
legnami.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si applicano le medesime sanzioni dall'articolo 22, commi
2, 3 e 7, del DLgs n. 114 del 1998.».
Art. 3
Modifiche alla L.R. 26 luglio 2003, n. 14
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2003,
n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande), è sostituito dal seguente:
«Il rilascio delle autorizzazioni degli altri atti previsti dalla
presente legge è di competenza del Comune competente per territorio.
Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento
sanzionatorio di cui all'art. 180 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).».
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale
n. 14 del 2003, è sostituita dalla seguente:
«c)
di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui
alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o
alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di
impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.».
3. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003,
è sostituito dal seguente:
«5. Il requisito di cui al comma 2, lett. a), è valido altresì ai
fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore
alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al
settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato
iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla Legge
n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle
lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del Decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo
registro.».
4. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003
è sostituito dal seguente:
«2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese
quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è
sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a
novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di
comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può
riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività
è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti
gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela
degli abitanti delle aree limitrofe.».
5. È soppressa la lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della
legge regionale n. 14 del 2003.
Art. 4
Attività di vendita di farmaci al pubblico
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale), convertito dalla Legge 4 agosto
2006, n. 248, possono effettuare la vendita previa comunicazione,
oltreché ai soggetti indicati al citato articolo 5, al Comune in cui
ha sede l'esercizio.
2. La Giunta regionale provvede a definire le modalità di
effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e delle attività
di vigilanza farmaceutica.
3. In caso di mancata comunicazione di cui al comma 1 del presente
articolo, nonché in caso di violazione delle disposizioni
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006 si
applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 1, 2
e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di violazione
delle disposizioni dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legge
n. 223 del 2006 si applicano le medesime sanzioni previste
dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7 del DLgs n. 114 del 1998.
CAPO II
Disciplina dei centri di telefonia
Art. 5
Definizione e ambito di applicazione
1. Con il termine centro di telefonia , altrimenti definito phone
center , si intende l'esercizio aperto al pubblico che pone a
disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer
o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi
telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività.
2. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a
disposizione della clientela un solo terminale di rete. Non si
applicano, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture
ricettive e alle tabaccherie.
Art. 6
Condizioni per l'esercizio dell'attività
1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali,
all'attività dei centri di telefonia si applicano le medesime
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 per
le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.
2. In attuazione del principio di concertazione, previa
consultazione anche delle forme di rappresentanza degli interessi
coinvolti e dei soggetti direttamente interessati, i Comuni possono
prevedere:
a)
i requisiti minimi dei locali necessari per l'esercizio
dell'attività;
b)
le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali, sedi
dei centri di telefonia;
c)
indicazioni operative per la tutela degli abitanti delle aree
limitrofe ai centri di telefonia.
3. In caso di violazione delle disposizioni comunali di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 si applicano le medesime sanzioni
previste dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n.
114 del 1998.
4. Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, per
quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dall'articolo
14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, riguardanti la
pubblicità dei prezzi.
Art. 7
Norma transitoria
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge già esercitano l'attività di centro di telefonia devono
presentare al Comune competente la medesima comunicazione o istanza
di autorizzazione di cui al Titolo III del decreto legislativo n.
114 del 1998 entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni comunali
di cui all'articolo 7, comma 2, su istanza motivata del titolare, i
Comuni possono autorizzare il proseguimento dell'attività dei centri
di telefonia che siano in esercizio alla data di entrata in vigore
delle disposizioni comunali ma non in possesso dei requisiti minimi
dei locali previsti dai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
lettera a). L'autorizzazione comunale viene rilasciata a tempo
determinato e può essere rinnovata a seguito di motivata istanza del
titolare. L'atto autorizzatorio può prevedere specifiche
disposizioni relative agli orari di apertura del centro di telefonia
e le eventuali limitazioni alle attività accessorie che possono
essere svolte nei locali dello stesso.
CAPO III
Norme finali e abrogazioni
Art. 8
Norme finali
1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 (Concessione di contributi
per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il
commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase di
approvvigionamento delle merci);
b)
legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 (Concessione di contributi
alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio
al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita
delle merci);
c)
legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 (Rifinanziamento, modifica ed
integrazione delle LL.RR. 21 novembre 1973, n. 37 Concessione di
contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra
esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo
nella fase di approvvigionamento delle merci e 26 novembre 1973, n.
39 Concessione di contributi alle iniziative delle forme
associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla
cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci );
d)
legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 (Criteri regionali per la
fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura
dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio,
degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso
autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande);
e)
legge regionale 29 agosto 1986, n. 31 (Modifiche alla legge
regionale 10 luglio 1984, n. 40 Criteri regionali per la
fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura
dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio,
degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso
autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande );
f)
legge regionale 7 marzo 1988, n. 9 (Modifica all'allegato 2 (Zone
turistiche) della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40.
Castell'Arquato Città d'arte );
g)
legge regionale 20 marzo 1989, n. 9 (Indirizzi programmatici per la
razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite di giornali
e riviste);
h)
legge regionale 23 marzo 1990, n, 24 (Ulteriori modifiche ed
integrazioni della legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 Criteri
regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di
apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la
vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei
carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ).
