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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2004
Presentato in data: 29/11/2006
Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE (delibera di Giunta n. 1664 del 27 11 06).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

L'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione
degli uccelli selvatici, consente - a determinate condizioni - di
derogare al divieto di esercizio venatorio nei confronti di specie
protette, per finalità diverse tra le quali anche la prevenzione di
gravi e ricorrenti danni alle produzioni agricole.
Il problema dei danni provocati dalla fauna selvatica alle
produzioni agricole assume, in Emilia-Romagna, una forte rilevanza,
stante la vocazionalità agricola che caratterizza questa regione, le
cui Istituzioni sono da tempo impegnate ad individuare le più idonee
strategie di contenimento delle specie più dannose.
Le disposizioni in materia, approvate con deliberazione della Giunta
regionale 2015/03, prevedono, tra l'altro, la messa in atto da parte
delle Province di diversi sistemi di protezione delle colture nonché
l'attuazione di metodi ecologici di dissuasione; tuttavia,
l'esperienza a tutt'oggi maturata ha dimostrato che tali interventi
non sono sufficienti a controllare la presenza dei selvatici e di
conseguenza ad impedire il verificarsi dei danneggiamenti.
Anche l'attuazione, da parte delle Province, dei piani di controllo
previsti dall'art. 19 della Legge 157/92 e dall'art. 16 della L.R.
8/94 e successive modifiche, non sortisce i risultati attesi,
rivelandosi insufficiente per un'efficace politica di contenimento
dei danni.
La legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 Disciplina dell'esercizio
delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE e successive
modifiche, integrando le misure deterrenti sopra richiamate, ha
consentito per un quadriennio il prelievo in deroga di specie
particolarmente dannose per le colture più diffuse in
Emilia-Romagna, prima tra tutte lo Storno, ma ha sollevato rilievi
da parte della Commissione europea che ne contesta, per quanto
attiene alla sua applicazione, la non osservanza delle disposizioni
contenute nella soprarichiamata Direttiva 79/409/CEE.
La posizione assunta dalla Commissione europea, ovviamente nei
confronti della maggior parte delle Regioni, ha determinato
l'adozione di un provvedimento d'urgenza da parte dello Stato (D.L.
16 agosto 2006, n. 251) che, nonostante la decadenza per mancata
conversione in legge, ha inciso anche sull'attuale normativa
regionale che disciplina la materia (L.R. 10 luglio 2006, n. 11
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002, n.
15 ).
Il presente progetto di legge - teso a far fronte comunque al
fenomeno dei danni all'agricoltura - si pone come un rafforzamento
delle misure deterrenti normalmente messe in atto dalle Province,
mediante l'attuazione di prelievi in regime di deroga pienamente
rispettosi delle disposizioni comunitarie ed in particolare
dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.
Tali prelievi verranno pertanto autorizzati solo a seguito di
puntuali istruttorie tecniche, di competenza delle Province
interessate, volte a dimostrare la gravità dei danneggiamenti
arrecati da alcune specie selvatiche, la relativa localizzazione
territoriale e la mancanza di altre soluzioni soddisfacenti così
come indicato dalla normativa comunitaria.
L'art. 1 del presente progetto di legge ne definisce la finalità,
mentre l'art. 2 ne specifica i contenuti.
L'art. 3 dà indicazioni alle Province per la presentazione delle
richieste.
L'art. 4 stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della
presente legge è affidata ai soggetti individuati dalla Legge 157/92
e dalla L.R. 8/94 e successive modifiche. Inoltre, nel medesimo
articolo, viene dettato l'iter amministrativo per l'acquisizione
delle informazioni a partire dall'obbligo, in capo a ciascun
cacciatore autorizzato, di compilare l'apposito riepilogo dei
prelievi contenuto nel tesserino venatorio regionale, fino alla
relazione che la Regione deve predisporre per consentire agli organi
statali competenti il previsto rapporto alla Commissione europea
sull'applicazione delle deroghe.
Con l'art. 5 si individuano le condizioni in base alle quali si
provvede a limitare o sospendere il prelievo in deroga, mentre
l'art. 6 fissa la data di entrata in vigore della nuova normativa ed
abroga alcuni articoli di quella precedente.

Testo:

                               Art. 1
Finalità
1. Nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 19 bis della
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio introdotto dalla
Legge 3 ottobre 2002, n. 221, è consentito svolgere attività
venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva
79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici,
secondo le modalità individuate con la presente legge ed in
applicazione dell'art. 9, comma 1 lett. a), della Direttiva
medesima.
Art. 2
Attuazione delle deroghe
1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di
carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati
caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e
delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della Direttiva
79/409/CEE.
2. Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo
venatorio in regime di deroga deve indicare:
a)
le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
b)
i mezzi di prelievo autorizzati;
c)
le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere
effettuato;
d)
il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e
complessivamente prelevabili;
e)
i soggetti abilitati al prelievo.
Art. 3
Procedure
1. La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in
coerenza con i criteri della Direttiva 79/409/CEE e previo parere
dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, autorizza i prelievi
secondo i contenuti di cui all'art. 2, secondo comma.
2. La richiesta deve contenere:
a)
l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
b)
la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria
l'applicazione del prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di
richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture
agricole, devono essere specificate:
1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei
danni accertati nell'anno precedente;
2) la localizzazione dei danni;
3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione
o di controllo.
3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie
richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento
delle consultazioni ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 8
del 1994 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attività venatoria e successive modifiche, emana
il provvedimento amministrativo di cui all'art. 2.
Art. 4
Controlli e sanzioni
1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente
legge è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157 del 1992
e degli artt. 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e
successive modifiche.
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura
dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel
tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla
Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le
Province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li
trasmettono alla Regione che provvede a predisporre e ad inviare la
relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai
competenti Organi statali ed all'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica.
Art. 5
Limitazioni al prelievo in deroga
1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le
quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza
numerica.
2. La Giunta regionale, su richiesta dell'Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica, può altresì sospendere il prelievo qualora abbiano
a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di
cui al comma 1.
Art. 6
Norma finale ed abrogazioni
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a
partire dalla stagione venatoria 2007/2008.
2. Gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15
Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
79/409/CEE sono abrogati.
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