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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2018
Presentato in data: 04/12/2006
Adeguamenti normativi in materia ambientale (delibera di Giunta n. 1672 del 27 11 06).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Con il presente progetto di legge la Giunta regionale intende
proporre all'Assemblea legislativa un insieme di norme che si sono
rese necessarie al fine di adeguare il quadro normativo ai mutamenti
tecnici, tecnologici e di processo. In altri casi l'esigenza
dell'intervento è dettata dalla necessità del recepimento di
normative comunitarie che hanno avuto ingresso nell'ordinamento
dello Stato. Come è noto la normativa ambientale è stata oggetto di
una rivisitazione ampia a seguito dell'emanazione del DLgs 3 aprile
2006, n. 152 meglio noto come Codice ambientale le cui norme sono
ancora oggi oggetto di rivisitazione. Nelle more della sistemazione
definitiva della disciplina di importanti matrici ambientali
oggetto del Codice si ritiene comunque di dover proporre il progetto
di legge all'esame in quanto alcune delle disposizioni proposte non
attengono agli ambiti tematici oggetto del Codice e per le altre non
ci sono le condizioni per un'ulteriore attesa.
In particolare con l'art. 1, a seguito del recepimento della
2002/49/CE ad opera del DLgs n. 194 del 2005, che fissa nuovi
descrittori acustici e nuovi adempimenti per il monitoraggio (mappe
acustiche) ed il risanamento ambientale (piani d'azione), con
precise scadenze temporali, si intende stabilire le modalità con cui
la Regione individua gli agglomerati e chiarire che le disposizioni
della legge regionale n. 15 del 2001 non si applicano ai soggetti
obbligati alle disposizioni del DLgs n. 194 del 2005.
Con il Capo II, relativo alle Disposizioni in materia di risorse
idriche si è inteso dare indirizzi e disposizioni relative alla
gestione e alla tutela dell'acqua sulla base delle esperienze
maturate negli ultimi anni nell'attuazione del processo di riforma
del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto dalla L.R.
25/99, nella regolamentazione dell'uso della risorsa idrica, con il
Regolamento regionale n. 41 del 2001, e infine con l'approvazione
del Piano di Tutela delle Acque (PTA) con la deliberazione
dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.
Tali disposizioni risultano in linea con quanto previsto dal DLgs n.
152 del 2006, che ha peraltro confermato quanto contenuto nel DLgs
n. 152 del 1999, e rappresentano necessità regolative e di indirizzo
urgenti e indifferibili, ormai radicate e condivise negli
orientamenti normativi sia di livello nazionale che regionale, e che
non risultano interessate dal processo emendativo del Codice
ambientale attualmente in corso.
In particolare, con l'avvenuto insediamento e compiuta operatività
delle Agenzie d'ambito (ATO) è necessario provvedere alla
definizione della Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in quanto
parte integrante dei Piani d'Ambito. Con l'art. 2 viene stabilito
che la Regione adotti, ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152 del
2006, una direttiva di indirizzo per la individuazione e la
delimitazione delle aree di salvaguardia, e che sulla base di tali
indirizzi, le Province, su proposta delle ATO, individuino e
delimitino fisicamente le suddette aree.
L'art. 3 introduce e integra alcune disposizioni in materia di
rilascio delle concessioni d'acqua, di cui al Regolamento regionale
n. 41 del 2001 resesi necessarie sulla base dell'esperienza maturata
dai Servizi Tecnici di Bacino negli ultimi anni e in relazione
all'esigenza di affiancare e potenziare gli strumenti normativi ed
attuativi del PTA regionale.
In particolare, oltre a ribadire il principio che, fatta eccezione
per l'uso industriale e l'uso idroelettrico/motrice, il canone deve
essere determinato sulla base della portata massima, vengono
introdotti elementi di semplificazione, per le piccole utenze
irrigue (con prelievi inferiori a 3000 metri cubi a stagione
irrigua).
In applicazione dell'art. 105 del DLgs n. 152 del 2006, viene
previsto un regolamento regionale per definire la disciplina dei
prelievi di acqua pubblica ad uso domestico. La definizione di tale
disciplina risulta sempre più necessaria per garantire una più
efficace tutela quali-quantitativa della risorsa idrica.
In coerenza con l'art. 96 del DLgs n. 152 del 2006, viene inoltre
specificato che la facoltà di limitazione anche quantitativa delle
derivazioni in atto può essere esercitata dalla Regione in qualsiasi
momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero in
caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di
sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate
all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della
programmazione regionale, e comunque al verificarsi degli eventi che
ne avrebbero determinato il diniego, specificando che in tali casi
la limitazione non dà luogo ad indennizzo. Tale previsione è resa
necessaria dalla necessità di rafforzare l'attuazione dei Programmi
di Misure previsti dal PTA e dai PTCP.
Con l'art. 4 si fa chiarezza sulla materia relativa alla disciplina
degli scarichi nei canali di bonifica e sulla definizione della
compatibilità irrigua degli scarichi stessi.
L'art. 5 riguarda la necessità, più volte rappresentata alla Regione
da Agenzie d'ambito e dalle Province, di trovare una soluzione al
tema della corretta gestione e attribuzione dei costi delle
cosiddette acque meteoriche . Si prevede pertanto che la gestione
delle acque meteoriche e delle acque di prima pioggia possa
rientrare nella gestione del servizio idrico integrato, e che i
relativi costi vengano computati sulla tariffa di riferimento del
servizio di fognatura e depurazione. Tale disposizione assume
inoltre un'importante valenza ambientale in quanto consente la
attuazione di programmi di intervento finalizzati all'abbattimento
dei carichi inquinanti generati dalle acque di deflusso urbano.
Con il Capo III ed in particolare con gli articoli da 6 a 14
relativi alle disposizioni in materia di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, si propone
l'adeguamento delle previgenti disposizioni regionali in materia di
spandimento sul suolo agricolo dei liquami zootecnici , adottate
nel 1995 con l'approvazione della legge regionale 24 aprile 1995, n.
50 Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti
da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di
allevamento , modificata con la legge regionale 3 luglio 1998, n.
21. Con dette disposizioni, infatti, l'attività di spandimento dei
liquami zootecnici, in ragione delle norme di riferimento allora
vigenti (Legge 10 maggio 1976, n. 319), si caratterizzava come mera
operazione di scarico sul suolo da assoggettare ad autorizzazione.
L'esigenza di adeguamento suddetta si rende necessaria in forza del
mutato quadro normativo nazionale delineato prima dal DLgs 11 maggio
1999, n. 152 in materia tutela delle acque dall'inquinamento e
successivamente dalla Parte terza dal DLgs n. 152 del 2006, che, in
accordo con quanto previsto dalle normative comunitarie in materia
(Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque
dall'inquinamento da nitrati da fonte agricola), introduce
specificatamente l'attività di utilizzazione agronomica definita
come la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione
residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro
produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo
irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze
nutritive e ammendanti nei medesimi contenute (cfr. art. 74, comma
1, lett. p) del DLgs n. 152 del 2006).
Con il medesimo decreto legislativo all'art. 112, da un lato,
vengono definite le procedure amministrative connesse allo
svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica mediante lo
strumento della comunicazione preventiva da effettuarsi
all'Autorità competente a cura del titolare dell'attività,
dall'altro si demanda alle Regioni l'emanazione della disciplina
specifica sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali da
adottarsi con decreto interministeriale. Dette norme tecniche
generali sono state emanate con decreto 7 aprile 2006 (Criteri e
norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento). Ai sensi del citato art.
112 del DLgs 152/06, la disciplina regionale deve contenere fra
l'altro:
a)
i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione nonché i
casi specifici di esonero per le attività di minor impatto
ambientale;
b)
le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo
agronomico;
c)
i criteri e le procedure di controllo nonché il divieto di esercizio
ovvero la sospensione dell'attività;
d)
le sanzioni amministrative.
In coerenza con quanto in precedenza richiamato, di seguito si
richiamano i contenuti principali dell'articolato proposto.
In continuità con il previgente quadro normativo regionale, le
funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica
(articolo 7) sono poste in capo alla Provincia che viene quindi
individuata come Autorità competente ai sensi dell'art. 112. Restano
in capo ai Comuni le competenze di cui alla Legge 11 novembre 1996,
n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle
acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).
La specifica disciplina tecnica richiamata alle precedenti lettere
a) e b), attuativa delle norme tecniche generali previste dal
decreto 7 aprile 2006, si prevede che sia emanata con provvedimento
della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della
competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni
dall'approvazione della presente legge (articolo 8). In coerenza con
il principio generale secondo il quale le funzioni di controllo sono
in capo allo stesso Ente che esercita le funzioni amministrative, la
Provincia esercita le predette funzioni di controllo avvalendosi
delle strutture dell'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente
(ARPA). Dette funzioni sono svolte sulla base di programmi annuali
di controllo redatti ai sensi delle Legge regionale 19 aprile 1995,
n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna) ed in coerenza con i criteri generali fissati
dal decreto ministeriale 7 aprile 2006.
Fermo restando che gli Enti locali possono emanare discipline
integrative delle norme regionali, rispetto a tali norme locali si
prevede che le disposizioni della presente legge abbiano carattere
vincolante e che gli Enti stessi sono tenuti all'adeguamento delle
predette norme, se ed in quanto in contrasto con le predette
disposizioni. Tale adeguamento deve avvenire entro un anno, pena la
cessazione della loro efficacia (articoli 9 e 10).
In accordo con i principi generali delle normative di tutela
dell'ambiente, anche per l'attività di utilizzazione agronomica si
prevede che l'Autorità competente, in caso di inosservanza degli
obblighi e delle prescrizioni previste dalla presente legge, possa
sospendere l'attività di utilizzazione diffidando il soggetto
titolare ad adeguarsi entro 60 giorni. Trascorso inutilmente detto
termine la Provincia dichiara il divieto di esercizio dell'attività.
Nell'ambito della competenza attribuita ai sensi del citato art. 112
del DLgs n. 152 del 2006 sono state introdotte anche sanzioni
amministrative pecuniarie, ferme restando quelle penali previste dal
medesimo decreto legislativo. A tal fine sono state ritenute congrue
e coerenti, in quanto riconducibili alle stesse fattispecie, quelle
previste dalle previgenti disposizioni regionali in materia di
spandimento sul suolo agricolo dei liquami zootecnici (articoli 11 e
12).
In coerenza con il principio della continuità dell'azione
amministrativa, come norma transitoria, si prevede il proseguimento,
fino al termine indicato dai provvedimenti attuativi della presente
legge, delle attività di utilizzazioni esistenti esercitate sulla
base di atti e provvedimenti emanati in forza delle previgenti
disposizioni (articolo 13).
Con l'approvazione della presente sono abrogate le norme di cui
legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 Disciplina dello spandimento
sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello
stoccaggio degli effluenti di allevamento , modificata con la legge
regionale 3 luglio 1998, n. 21 (articolo 14).
Sul versante dei sistemi radioelettrici (emittenti radio e
televisive, impianti per la telefonia mobile), dopo sei anni di
applicazione della Legge n. 30 del 2000 vi è l'esigenza di apportare
alcuni correttivi, articoli da 15 a 21, frutto, da una parte, di
richieste da parte degli Enti locali competenti e dall'altra, del
continuo sviluppo di nuove tecnologie che l'attuale struttura della
norma non consente di governare. In particolare, dopo l'articolo 2
viene inserito un nuovo articolo, il 2 bis in cui si prevede di
demandare ad un'apposita direttiva la regolamentazione delle nuove
tecnologie, previo parere favorevole della competente Commissione
dell'Assemblea Legislativa.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 viene inserito un nuovo comma, il 2
bis, che deroga dai divieti individuati al comma 2, gli impianti di
collegamento (ponti radio) e agli apparati di ripetizione del
segnale, di cui all'art. 27 della Legge 3 maggio 2004, n. 112. Tale
comma si rende indispensabile, innanzitutto perché si tratta di
apparati a bassissima potenza che hanno come finalità quella di
realizzare dei collegamenti radio bidirezionali fra due stazioni
fisse (ponti radio) e di garantire il raggiungimento del segnale in
zone disagiate in particolare quelle montane.
Le integrazioni all'articolo 6 e le modifiche all'articolo 11 sono
rivolte a dare omogeneità ed uniformità nell'acquisizione delle
informazioni necessarie alla costituzione dei vari catasti con
l'intento che tutti i dati ambientali debbano confluire nel Sistema
Informativo regionale ambientale, gestito da ARPA.
Il comma 9 quater dell'articolo 8 introduce uno snellimento delle
procedure con la sola comunicazione agli Organi competenti,
relativamente alle modifiche degli impianti già autorizzati senza
alcun incremento del campo elettrico.
L'integrazione all'articolo 9 si è resa necessaria per meglio
precisare il contesto dei divieti sugli edifici
storico-architettonici e monumentali. In considerazione delle
esperienze maturate in questi sei anni di attuazione della legge e
sulla base di alcune richieste avanzate da Comuni che hanno attivato
tavoli di concertazione permanenti con tutti i portatori di
interesse, compresa la Soprintendenza ai Beni culturali e
paesaggistici, viene introdotta la possibilità di deroga, tenuto
anche conto del limitato impatto degli apparati di ultima
generazione.
La pubblicazione nella G.U. del 21 novembre 2005 del DLgs 21/9/2005,
n. 238 recante Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica
la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose è
l'occasione per integrare ed apportare alcuni correttivi alla legge
regionale 17 dicembre 2003, n. 26.
In particolare con gli articoli da 22 a 29 si sono previste le
modifiche all'articolo 3 che servono a precisare meglio le
competenze, non essendosi ancora concretizzato il trasferimento
delle funzioni previste dall'articolo 72 del DLgs n. 112 del 1999,
per le aziende di cui all'articolo 8 del DLgs n. 334 del 1999 e a
definire nuovi obblighi per le aziende di cui agli articoli 6 e 7,
derivati dal recepimento della Direttiva comunitaria. Le modifiche
all'articolo 4, inerenti le funzioni del Comitato di valutazione dei
rischi servono a chiarire meglio l'integrazione con i Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco, in particolare per quanto riguarda
la specifica competenza in materia di Certificato di Prevenzione
incendi. Infatti le modifiche all'articolo 8, in cui sono indicate
le misure di semplificazione, precisano che il rilascio del CPI,
qualora previsto, è contestuale alla valutazione della scheda
tecnica o del rapporto di sicurezza.
Viene infine riformulato l'articolo 10 relativo ai Piani di
emergenza esterni che, sulla base del DLgs n. 238 del 2005, prevede
tale incombenza anche per le aziende di cui agli articoli 6 e 7 del
DLgs n. 334 del 1999. In sintesi l'articolo definisce compiti ed
interazioni con altri Organi dello Stato nonché i tempi di
attuazione.
Con l'articolo 30 di parziale modifica della legge regionale n. 6
del 2005 si è prevista la possibilità per la Provincia di rientrare
fra i soggetti gestori dei paesaggi naturali e seminaturali protetti
e con l'articolo 31, sempre di modifica della medesima legge
regionale, si è provveduto a colmare una lacuna introducendo le
sanzioni per i soggetti che non effettuano la valutazione di
incidenza ove prevista.
Con l'art. 32 si è proceduto a riallineare il termine di scadenza
degli affidamenti dei servizi ambientali previsto dalle norme
regionali con quanto previsto dalla normativa statale intervenuta
(decreto Bersani) che a sua volta aveva previsto il termine del
31/12/2007.

Testo:

                               CAPO I
Disposizioni in materia di inquinamento acustico
Art. 1
Prima attuazione del DLgs 19 agosto 2005, n. 194
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli
agglomerati di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 2 del
DLgs 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE
relativa alla determinazione del rumore ambientale).
2. Per i soggetti sottoposti all'applicazione dell'art. 3 del DLgs
19 agosto 2005, n. 194, non trovano applicazione le disposizioni
della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia
di inquinamento acustico) dalla data di entrata in vigore dei
decreti ministeriali attuativi del decreto medesimo.
CAPO II
Disposizioni in materia di risorse idriche
Art. 2
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
1. Ai sensi dell'art. 94 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), la Regione adotta una direttiva con cui
stabilisce i principi e le linee guida per l'individuazione e la
delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.
2. Le Province, su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali
ottimali di cui all'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1999,
n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina
delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti
urbani), individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in
coerenza con la disciplina di cui al comma 1.
Art. 3
Disposizioni in materia di concessioni di acqua
1. La concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o
limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero in caso di
realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di
ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego
della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della
programmazione regionale e qualora idonee allo specifico uso, e
comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il
diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La
Regione, nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita
l'Autorità di Bacino territorialmente competente e le Province,
individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni
temporali o quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri
per la loro applicazione.
2. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso
idroelettrico/forza motrice, il canone è determinato sulla base
della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in
litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda
volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata
massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato
risulti da apposito misuratore. Per i prelievi che non superano i
3000 metri cubi per stagione irrigua la Regione definisce con
direttiva i criteri per il calcolo della portata massima nei casi in
cui non sia possibile determinarla con certezza per le
caratteristiche delle opere di prelievo.
3. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione
adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua
pubblica ad uso domestico.
4. Fermo restando quanto riportato all'articolo 42, comma 1, del
Regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la
disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica),
l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi
mediante il servizio idrico integrato di cui al DLgs n. 152 del 2006
e alla legge regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori
diversi da quelli in cui l'opera di presa è collocata, è concessa
all'Agenzia d'ambito in cui avviene l'uso prevalente.
5. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che
nella presente legge, nel Regolamento regionale n. 41 del 2001.
Eventuali modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono
disposte con regolamento.
Art. 4
Parere per gli scarichi nei canali di bonifica
1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione,
acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della
compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in
canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio
parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante
i quali il termine del procedimento resta sospeso.
2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi
scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.
3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo
è rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12
giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il
riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma
2, del DLgs 11 maggio 1999, n. 152).
4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì
rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185
del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque
reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'art. 5
del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali,
di cui all'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito
dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti
dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione
dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.
5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica
l'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi dell'art. 105
del DLgs n. 152 del 2006.
6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee
guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di
qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità
e la sicurezza delle colture e degli alimenti.
Art. 5
Disposizioni in materia di reti fognarie
separate e acque di prima pioggia
1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e
gestionali, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle
canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il convogliamento
delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili
non avviate a depurazione, nonché la gestione dei sistemi di
raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa
nella convenzione tipo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge
regionale n. 25 del 1999 ed è effettuata dal gestore del servizio
idrico integrato. I relativi costi vengono computati nella tariffa
di riferimento media del segmento di fognatura e depurazione, ai
sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo
2006, n. 49, a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica
successiva all'1 dicembre 2007.
2. I costi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento
comprendono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione
del capitale investito per la gestione delle infrastrutture
esistenti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché i costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia al
servizio delle reti previsti dal Piano di indirizzo di cui alla
direttiva regionale concernente la gestione delle acque di prima
pioggia e di lavaggio da aree esterne. Sono esclusi dal calcolo
della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla
realizzazione di altre nuove infrastrutture. Gli oneri per la
realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico dell'Ente
locale ai sensi dell'art. 157 del DLgs n. 152 del 2006.
3. Nelle more dell'entrata in vigore del metodo tariffario di cui al
comma 1, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'art.
3 della legge regionale n. 25 del 1999 possono includere nella
tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi del D.M
1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle
componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento
del servizio idrico integrato) i costi relativi alla gestione di cui
al medesimo comma 1 nel limite di incremento del due per cento della
tariffa prevista nel piano di ambito.
CAPO III
Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
Art. 6
Finalità e contenuti
1. Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Normativa in materia ambientale) il presente capo disciplina:
a)
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto
previsto dalla Legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in
materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi dei frantoi oleari), nonché delle acque reflue provenienti
dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c)
del DLgs n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari, così
come individuate dal decreto del Ministro delle Politiche agricole e
forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche per la disciplina
regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento);
b)
le procedure amministrative della comunicazione da presentarsi
all'Autorità competente da parte del legale rappresentante
dell'azienda che effettua le attività di utilizzazione agronomica di
cui alla lettera a) nonché i casi di esenzione dalla medesima.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al DLgs 18 febbraio 2005,
n. 59 (Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) in materia di
riduzione integrata dell'inquinamento per gli allevamenti intensivi
indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.
Art. 7
Autorità competente e funzioni amministrative
1. Spettano alla Provincia, quale Autorità competente, le funzioni
amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole
e piccole aziende agro-alimentari. Restano ferme le funzioni
amministrative in capo ai Comuni per l'utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive.
Art. 8
Disciplina dell'utilizzazione agronomica
1. Le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli
effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e
piccole aziende agro-alimentari di allevamento sono emanate con
regolamento della Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche
sono stabilite con atto del competente Direttore generale e
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Gli atti di cui al comma 1, relativamente all'utilizzo degli
effluenti di allevamento, devono contenere:
a)
il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine
agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui
all'Allegato 7/ A - IV della parte terza del DLgs. n. 152 del 2006
con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai
divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di
allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli
ammendanti organici;
b)
i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione
agronomica;
c)
la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle
zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
d)
la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e
della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua
l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di
utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
e)
i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di
verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il
Programma di informazione e formazione professionale degli
agricoltori;
f)
le disposizioni transitorie che consentono per le attività di
utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il
termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai
sensi della presente legge.
Art. 9
Controlli
1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per l'applicazione
delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge avvalendosi
delle strutture dell'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente
(ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai
sensi delle Legge regionale 19 aprile 1995 n. 44 (Riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).
2. I provvedimenti di cui all'art. 8 individuano i criteri ed i
tempi di predisposizioni dei programmi di controllo in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale 7
aprile 2006.
Art. 10
Adeguamento delle norme regolamentari locali
1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai
sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che
sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro
competenza se ed in quanto in contrasto con le predette
disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative
delle norme regionali.
2. Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle
norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative
disposizioni cessano di avere efficacia.
Art. 11
Sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica
1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e
delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica previsti dalle
disposizioni attuative della presente legge, la Provincia sospende
l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi
entro un termine non superiore a sessanta giorni; decorso
inutilmente il termine assegnato, la stessa Provincia provvede a
dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.
2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli
obblighi ed alle prescrizioni di cui al comma 1, la Provincia
provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.
3. In caso di divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione
agronomica, la ripresa dell'attività è subordinata a nuova
comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 8.
Art. 12
Sanzioni pecuniarie
1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione
agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
258 Euro a 2.580 Euro.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di
utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 Euro a
5.160 Euro.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le
dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo
stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle
aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 Euro a 10.320
Euro.
Art. 13
Norme transitorie e finali
1. É consentito il proseguimento delle attività di utilizzazione
esistenti abilitate sulla base di atti emanati o prodotti in forza
delle previgenti disposizioni in materia sino al termine indicato
negli atti attuativi di cui all'art. 8.
Art. 14
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le norme contrarie o incompatibili ed in particolare:
a)
la legge regionale 24 aprile 1995 n. 50 (Disciplina dello
spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento).
b)
la legge regionale 3 luglio 1998 n. 21 (Modifiche alla legge
regionale 24 aprile 1995 n. 50 Disciplina dello spandimento sul
suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello
stoccaggio degli effluenti di allevamento ).
CAPO IV
Modificazioni di leggi regionali
Art. 15
Modificazioni integrative
alla legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
(Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico) è inserito il seguente:
«Articolo 2 bis
Nuove tecnologie
1. Con direttiva rivolta agli Enti locali della Giunta regionale,
previo parere della competente Commissione assembleare, sono
individuate le procedure amministrative di rilascio di
autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di
trasmissione strumentali a quelle previste al comma 2 dell'art. 1.».
Art. 16
Modificazioni integrative
alla legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 31 ottobre
2000, n. 30 è inserito il seguente comma:
«2 bis. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per
gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli
apparati di ripetizione del segnale previsti all'art. 27 della legge
3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del
sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA,
nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione).».
Art. 17
Modificazioni integrative
alla legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 è
inserito il seguente:
«Articolo 6 bis
Catasto degli impianti fissi
per l'emittenza radio e televisiva
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e
in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio
2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso l'ARPA
il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva.
2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla
pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti
installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a
comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli
artt. 6 e 7.».
Art. 18
Modificazioni all'art. 8
della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. Dopo il comma 9 ter dell'art. 8 della legge regionale 31 ottobre
2000, n. 30 è aggiunto il seguente:
«9 quater. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non
determini un incremento di campo elettrico, valutato in
corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a
quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il
rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa
comunicazione al Comune e all'ARPA.».
Art. 19
Modificazioni all'art. 9
della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. All'art. 9 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30, dopo il
primo comma è aggiunto il seguente:
«1 bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge si
considerano edifici di valore storico-architettonico e monumentale
quelli assoggettati al vincolo diretto come individuati nella parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
Legge 6 luglio 2002, n. 137). Per tali edifici non trova
applicazione il divieto di cui al comma 1 qualora sia acquisito il
parere favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali
e paesaggistici e l'installazione persegua l'obiettivo di
minimizzazione delle esposizioni.».
Art. 20
Modificazioni all'art. 11
della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. L'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e
in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22/2/2001, n.
36 è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi di
telefonia mobile.
2. I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad ARPA i
dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una
modificazione soggetta a comunicazione ai sensi del comma 9 quater
dell'art. 8.».
Art. 21
Modificazioni all'art. 12
della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. All'art. 12 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 prima
del comma 1 è aggiunto il seguente:
«01. Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza
nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato
di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di
quelle connesse alla sicurezza.».
Art. 22
Modificazioni all'art. 2
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge
regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose) prima del punto sono aggiunte le parole «e adempiere
agli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lett. c-bis del decreto
legislativo n. 334 del 1999».
Art. 23
Modificazioni all'art. 3
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 2003, n.
26, dopo le parole «sostanze pericolose» sono aggiunte le seguenti
«relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del D. Lgs.
n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese
quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno
di cui all'art.10 e quelle».
2. Al comma 3, dell'art. 3, della legge regionale 17 dicembre 2003,
n. 26 dopo le parole «del rapporto di sicurezza» è inserito il
seguente periodo:
«e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza
esterni per gli stabilimenti di cui all'art.10, comma 2, lett. b)».
Art. 24
Modificazioni all'art. 4
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 2003, n.
26, il periodo «La Provincia per la procedura di valutazione del
rapporto di sicurezza, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n.
334 del 1999» è sostituito dal seguente «Per lo svolgimento dei
compiti di cui all'articolo 3, la Provincia».
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 17
dicembre 2003, n. 26, la parola «Ispettore» è sostituita con la
parola «Direttore».
3. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 2003, n.
26 le parole «nonché dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio o suo delegato» sono sostituite dalle
seguenti «nonché, per il rilascio del certificato di prevenzione
incendi (CPI) di cui all'art. 17 del DPR 29 luglio 1982, n. 577
(Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi
antincendi) dal personale dei Comandi Provinciali dei Vigili del
fuoco nella composizione prevista dall'art. 20 del decreto
medesimo».
Art. 25
Modificazioni all'art. 5
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Alla lettera b) del comma 1) dell'art. 5 della legge regionale 17
dicembre 2003, n. 26 le parole «provvedimenti autorizzatori» sono
sostituite da «permessi».
Art. 26
Modificazioni all'art. 6
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 17 dicembre
2003, n. 26 è inserito il seguente comma:
«1 bis. Per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia il
rapporto di sicurezza per la valutazione di cui all'art. 5, comma 3,
della legge.».
Art. 27
Modificazioni all'art. 8
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 17 dicembre
2003, n. 26 è inserito il seguente comma:
«1 bis. Per gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 334 del 1999, soggetti ai controlli di prevenzione
incendi sulla base della vigente normativa in materia, il CPI è
rilasciato a conclusione della valutazione della scheda tecnica per
gli impianti di cui agli artt. 6 e 7 dello stesso decreto e a
conclusione della valutazione del rapporto di sicurezza per gli
impianti di cui all'art. 8 del decreto.».
Art. 28
Modificazioni all'art. 10
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. L'art. 10 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 è così
sostituito:
«Art. 10
Piani di emergenza
1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispone un Piano di
emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità
di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.
2. La Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda Unità sanitaria locale
competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni
interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da
incidenti rilevanti, predispone appositi piani d'emergenza esterni:
a)
per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite
dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo
decreto, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro 24
mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;
b)
per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del decreto legislativo n.
334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai
sensi dell'art. 11, comma 4 e dell'art. 12, comma 2, del medesimo
decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove
disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro 24 mesi
dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal
perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del
decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle
indicazioni di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legislativo n.
334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di
Protezione civile provinciali.».
Art. 29
Modificazioni all'art. 14
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 17 dicembre 2003,
n. 26 le parole «all'articolo 15» sono sostituite dalle parole
«articolo 18, comma 1, lettera c-bis)».
Art. 30
Modificazioni all'art. 51
della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
1. Il comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema
regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura
2000) è sostituito dal seguente:
«1. Con l'atto istitutivo dei Paesaggi naturali e seminaturali
protetti la Provincia ne assume la gestione ovvero la attribuisce ai
Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale
n. 11 del 2001.».
Art. 31
Modificazioni all'art. 60
della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
1. Nella rubrica dell'art. 60 della legge regionale 17 febbraio
2005, n. 6 sono aggiunte le parole «e dei siti della Rete Natura
2000».
2. Al comma 2 dell'art. 60 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e bis) da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 per la mancata
effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per
comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli
habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e
vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE».
3. Al comma 6 dell'art. 60 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 le parole «All'Ente di gestione dell'area protetta» sono
sostituite dalle seguenti «Ai soggetti titolari delle funzioni
previste dalla presente legge».
Art. 32
Modificazioni all'art. 56
della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27
1. Al comma 1 dell'art. 56 della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 27 la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla seguente «31
dicembre 2007».
2. Al comma 2 dell'art. 56 della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 27 le parole «della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria per il 2004)» sono sostituite dalle seguenti «del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale)».
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