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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2049
Presentato in data: 12/12/2006
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L. R. 9 agosto 1993, n. 28) - (delibera di Giunta n. 1752 del 04 12 06).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35
e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), è
sostituito dal seguente:
«Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della
Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e
l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali territoriali e
agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel
rispetto dei principi di:
a)
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi del primo
comma dell'articolo 118 della Costituzione;
b)
integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie
forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione;
c)
completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità
amministrativa.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 7 del 1998
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge
regionale n. 7 del 1998, sono aggiunte le seguenti:
«e bis)
promozione dei processi di aggregazione ed integrazione tra soggetti
pubblici e privati;
e ter)
gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per
quanto demandato alla Regione ai sensi della L.R. 31 maggio 2002, n.
9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).».
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge
regionale n. 7 del 1998, è aggiunta la seguente:
«b bis)
partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed
organismi nazionali.».
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 3
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito
dal seguente:
«Art. 3
Funzioni delle Province
1. Alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni
amministrative relative:
a)
alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi
dell'art. 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e
valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per i
Sistemi Turistici locali ai sensi dell'art. 13 bis;
b)
alla gestione, ai sensi della L. R. 23 dicembre 2002, n. 40
(Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta
turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio
1993, n. 3 Disciplina dell'offerta turistica della Regione
Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi.
Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38 ), degli interventi per
la incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di
destinazione;
c)
alle agenzie di viaggio e turismo;
d)
alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti
leggi regionali;
e)
allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica
provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni
interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;
f)
alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
2. Alle Province è altresì conferito l'esercizio delle funzioni
amministrative relative alla istituzione e alla tenuta di elenchi
provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle
professioni turistiche.
3. Le Province svolgono le attività amministrative connesse al
Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione
dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi della lettera a), del
comma 3 dell'art. 7.
4. Nell'esercizio delle funzioni conferite le Province svolgono le
attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni
amministrative ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale).».
Art. 4
Modifiche all'art. 4
della legge regionale n. 7 del 1998
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1998, è
sostituito dal seguente:
«3. Ai Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative
relative:
a)
alle strutture ricettive di cui alla L.R. 28 luglio 2004, n. 16
(Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
b)
alle attività professionali di cui alla L.R. 1 febbraio 2000, n. 4
(Norme per la disciplina delle attività turistiche di
accompagnamento);
c)
alle attività da svolgersi ai sensi della L.R. n. 40 del 2002 ed ai
sensi delle relative disposizioni attuative regionali per gli
interventi di incentivazione dell'offerta turistica;
d)
alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso
pubblico gestite in regime di concessione;
e)
al demanio marittimo, ai sensi della L.R. n. 9 del 2002.».
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 5
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito
dal seguente:
«Art. 5
Programmazione regionale
1. La programmazione regionale per la promozione e la
commercializzazione turistica è definita dal Programma poliennale
degli interventi regionali per la promozione e la
commercializzazione turistica.
2. Il Programma poliennale degli interventi regionali per la
promozione e la commercializzazione turistica è approvato
dall'Assemblea legislativa ed indica, in particolare, il quadro di
riferimento della promozione e commercializzazione turistica in
Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli
interventi regionali.
3. Gli obiettivi del Programma poliennale degli interventi regionali
per la promozione e la commercializzazione turistica si realizzano
annualmente attraverso:
a)
l'attuazione dei Progetti di marketing e promozione turistica di
prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
b)
l'attuazione dei Progetti di marketing e promozione turistica di
prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di
prodotto;
c)
il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e
commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di
imprese aderenti alle Unioni di prodotto;
d)
l'attuazione dei Programmi turistici di promozione locale delle
Province.
4. La Giunta regionale approva:
a)
le modalità, le procedure e i termini relativi ai Progetti di cui
alla lettera a) del comma 3;
b)
le modalità, le procedure e i termini relativi ai Progetti di cui
alla lettera b) del comma 3, nonché i limiti delle quote regionali
di cofinanziamento e gli eventuali incrementi di tali limiti per i
Progetti relativi a comparti e prodotti turistici di interesse
regionale economicamente più deboli;
c)
i criteri e i limiti per il cofinanziamento, anche in forma di
co-marketing, delle singole attività, le priorità e le tipologie dei
soggetti beneficiari di cui alla lettera c) del comma 3;
d)
le modalità, le procedure e i termini relativi ai Programmi di cui
alla lettera d) del comma 3.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 7 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1998, è
sostituito dal seguente:
«1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle modalità stabilite
dalla Giunta regionale di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art.
5, e sentiti i Comuni, il Programma turistico di promozione locale
per l'esercizio di riferimento. Tale Programma costituisce l'atto
con il quale ciascuna Provincia definisce le priorità degli
interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere
locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei
territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei
Sistemi Turistici locali di cui all'art. 13 bis.».
2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge
regionale n. 7 del 1998, è aggiunta la seguente:
«b bis)
le iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle
destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei Sistemi Turistici
locali di cui all'art. 13 bis.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 7 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998, è
sostituito dal seguente:
«2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo
previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:
a)
l'attuazione dei Progetti di marketing e promozione turistica di
prevalente interesse per i mercati internazionali attraverso la APT
Servizi;
b)
il cofinanziamento dei Progetti di marketing e promozione turistica
di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di
prodotto;
c)
il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle iniziative
di commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di
imprese aderenti alle Unioni di prodotto.».
2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998,
le parole «previste dalle direttive di cui al comma 4 dell'art. 5»,
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 dell'art. 5».
3. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della legge
regionale n. 7 del 1998, è inserita la seguente:
«a bis)
cofinanzia le Province per le eventuali iniziative di promozione e
valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche
realizzate nell'ambito dei Sistemi Turistici locali di cui all'art.
13 bis;».
4. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998,
le parole «le Province», sono sostituite dalle seguenti: «gli Enti
locali territoriali».
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 8
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito
dal seguente:
«Art.8
Il Comitato di Concertazione turistica (CCT)
1. È istituito il Comitato di Concertazione turistica, di seguito
denominato CCT, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e
rappresentativi pubblici e privati del settore turistico
dell'Emilia-Romagna. Il CCT svolge funzioni di concertazione delle
linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di
promozione e commercializzazione turistica.
2. Il CCT, in particolare:
a)
formula, alla Giunta regionale, proposte relative:
1) al Programma poliennale degli interventi di promozione e
commercializzazione turistica;
2) all'attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5;
3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico
regionale;
b)
esprime, alla Giunta regionale, pareri in ordine:
1) ai Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente
interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
2) ai Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente
interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto;
3) alle modalità di sostegno alle iniziative di
promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzata
dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto;
4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con
l'attuazione dei Progetti e delle iniziative di cui al comma 3
dell'art. 5.».
Art. 9
Abrogazione dell'articolo 9
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 1998, è abrogato.
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 10
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito
dal seguente:
«Art. 10
Composizione del CCT
1. Il CCT e' composto:
a)
dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale
rappresentante della Regione, con funzioni di Presidente;
b)
dagli Assessori provinciali competenti in materia di turismo;
c)
da rappresentanti del sistema delle Camere di Commercio;
d)
da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica;
e)
dai Presidenti delle Unioni di prodotto;
f)
dal Presidente di APT Servizi.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di funzionamento del
CCT e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di
designazione dei membri del CCT, nonché il numero dei rappresentanti
previsti alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo.
3. Le decisioni del CCT sono valide quando ognuna delle componenti
di cui al comma 1 esprime il proprio consenso. I voti delle
componenti indicate alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1, si
intendono validi quando almeno la meta' dei membri assegnati ad ogni
componente ha espresso il proprio consenso.
4. La partecipazione dei membri del CCT alle riunioni è senza oneri
a carico della Regione.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 7 del 1998
1. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della
legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:
«1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in
materia di turismo, ed in particolare la specializzazione nella
realizzazione di progetti sui mercati internazionali;».
2. Dopo il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11
della legge regionale n. 7 del 1998, è inserito il seguente:
«2 bis)
l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui
mercati internazionali;».
3. Dopo il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11
della legge regionale n. 7 del 1998, è aggiunto il seguente:
«4 bis)
Il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto
all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;».
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del
1998, è aggiunto il seguente:
«3 bis. Gli Enti locali territoriali possono essere soci di APT
Servizi.».
Art. 12
Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 7 del 1998
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale
n. 7 del 1998, è sostituita dalla seguente:
«a)
le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei
finanziamenti relativi alla realizzazione dei Progetti di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 5, e alle altre attività che la
società è chiamata a svolgere per conto della Regione;».
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge
regionale n. 7 del 1998, la parola «azioni», è sostituita dalla
seguente: «attività».
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale
n. 7 del 1998, è sostituita dalla seguente:
«c)
le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera ed a
consuntivo, sullo stato di attuazione dei Progetti di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 5.».
Art. 13
Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 7 del 1998
1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998,
le parole «di cui alla lettera b)», sono sostituite dalle seguenti:
«previsti ai sensi».
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998,
è abrogato.
3. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998,
è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 7, per aggregazioni di imprese si intendono: i club di
prodotto, i consorzi e gli altri raggruppamenti di imprese
turistiche costituite in forma di impresa.».
4. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998,
è abrogato.
Art. 14
Inserimento dell'articolo 13 bis
nella legge regionale n. 7 del 1998
1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998, è
inserito il seguente:
«Art. 13 bis
Sistemi turistici locali
1. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi
Turistici locali, di seguito denominati STL, attraverso forme di
concertazione con gli Enti locali, con le associazioni di categoria
che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con
altri soggetti pubblici e privati interessati.
2. Per STL si intendono le aggregazioni rappresentative dei soggetti
pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia
turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e
valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei
contesti di appartenenza. I STL operano nell'ambito di contesti
turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati
dall'offerta integrata di località turistiche, beni culturali ed
ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e
dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese
turistiche singole o associate.
3. La Regione riconosce i STL, ai sensi del comma 3 dell'art. 5
della Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione
nazionale del turismo), ed ai fini dell'ammissione ai
cofinanziamenti regionali previsti dalla lettera a bis) del comma 3
dell'art. 7.
4. I STL devono consentire a tutti i soggetti, in possesso dei
requisiti previsti dall'atto costitutivo e definiti sulla base dei
criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti regionali, di
partecipare su base volontaria.
5. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle
iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle
destinazioni turistiche del STL di appartenenza sono stabiliti dalla
Giunta regionale nell'ambito delle disposizioni previste dalla
lettera d) del comma 4 dell'art. 5.».
Art. 15
Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n. 7 del 1998
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998,
le parole «nelle direttive di cui all'art. 5», sono sostituite dalle
seguenti: «dall'art. 5».
2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998
è abrogato.
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