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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2077
Presentato in data: 22/12/2006
Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna (22 12 06).
Oggetto:
Testo presentato:
2077 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Borghi, Piva, Mezzetti, Bortolazzi, Nanni, Zanca e Masella recante: Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna (22 12 06).

Presentatori:

Borghi Gianluca Verdi per la pace
Piva Roberto Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Mezzetti Massimo Uniti nell'Ulivo - D.S.
Bortolazzi Donatella Partito dei Comunisti Italiani
Nanni Paolo Italia dei Valori con Di Pietro
Zanca Paolo Uniti nell'Ulivo S.D.I.
Masella Leonardo Partito della rifondazione comunista

Testo:

 Art. 1 Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare,
di intesa con il Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per
la giustizia minorile, i diritti e la dignità delle
persone adulte e minori private e limitate
legalmente della libertà. In particolare promuove
le azioni volte a contenere le misure privative
della libertà, nonché si impegna per il
reinserimento sociale delle persone ristrette negli
Istituti penitenziari della Regione, coinvolgendo a
tal fine gli Enti locali, le Aziende Unità
sanitarie locali, (ASL), il terzo settore, le
associazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12
e ogni altro soggetto pubblico o privato
interessato alle azioni di inclusione sociale dei
carcerati.
2. Gli interventi regionali di cui al precedente
comma si ispirano ad dettato costituzionale che
vuole che la pena sia finalizzata alla
risocializzazione del reo; sono volti poi alla
realizzazione della riforma penitenziaria del 1975
n. 354 e successive modificazioni nelle parti in
cui vengono attribuite competenze agli Enti locali
in materia di esecuzione penale sia entro che extra
muraria per quanto attiene, in particolare,
l'istruzione, la formazione professionale,
l'avviamento al lavoro, l'affettività, la sanità e
la fase post-penitenziaria.
3. Gli interventi regionali di cui alla presente
legge sono volti a favorire le condizioni di
uguaglianza tra cittadini privati e limitati nella
libertà per ragioni legali e cittadini liberi per
quanto concerne i diritti non direttamente
compromessi dalla privazione e limitazione della
sola libertà personale.
Art. 2 Sistema integrato di intervento
1. La Regione, al fine di favorire il reinserimento
sociale delle persone di cui all'art. 1 e ridurre
il rischio di recidiva, di intesa con il
Provveditorato regionale dell'amministrazione
penitenziaria e il Centro per la giustizia
minorile, promuove interventi e progetti
nell'ambito della pianificazione sociale integrata,
in particolare attraverso i Piani Sociali di Zona.
Art. 3 Tutela della salute
1. La Regione, ritiene che la reale tutela della
salute delle persone di cui all'art. 1, possa
essere garantita solo dall'effettivo trasferimento
di ogni competenza in capo al Servizio Sanitario
nazionale della sanità negli Istituti penitenziari.
2. La Regione garantisce, secondo modalità
concordate con il Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per
la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione
del DLgs n. 230 del 1999, l'assistenza farmaceutica
e specialistica, attraverso le Aziende USL e le
Aziende Ospedaliere. In particolare, nelle modalità
concordate si definiscono le risorse finanziarie,
tecnologiche e professionali che il Provveditorato
regionale dell'amministrazione penitenziaria e il
Centro per la giustizia minorile mettono a
disposizione, nonché le risorse regionali.
3. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione
indirizza e promuove la realizzazione, presso le
Aziende USL, sedi di Istituti penitenziari, di
équipe integrate, assicurando le prestazioni di
assistenza ai detenuti ed agli internati, anche
attraverso la definizione di protocolli operativi
omogenei. Nei confronti dei soggetti in area penale
esterna, la Regione indirizza e promuove
l'intervento dei servizi territoriali per le
dipendenze delle Aziende USL.
4. La Regione garantisce altresì gli interventi di
prevenzione sanitaria ivi compresi gli interventi
di profilassi delle malattie infettive.
5. La Regione, di intesa con il Provveditorato
regionale dell'Amministrazione, i Dipartimenti di
Salute Mentale delle Aziende USL ed il
coinvolgimento delle associazioni di volontariato,
promuove iniziative e progetti finalizzati alla
presa in carico degli internati dell'Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, al fine
di facilitare la revoca anticipata della misura di
sicurezza stessa, la cura dell'infermità psichica
degli internati in ambiente libero o in strutture a
custodia attenuata, al fine di favorire il
reinserimento nella comunità della nostra regione,
se residenti nel nostro territorio, o facilitarne
il rientro nelle comunità di provenienza, se
residenti in altre.
Art. 4 Attività trattamentali e socio educative
1. La Regione promuove interventi e progetti, intra
ed extra murari, volti al sostegno ed allo sviluppo
del percorso di reinserimento sociale e finalizzati
a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con
la famiglia, con particolare attenzione alla tutela
del ruolo genitoriale e della relazione
figli-genitori, e con la comunità esterna; nonché a
favorire gli interventi di alloggio sociale e altri
a carattere strutturale nell'area penale,
coordinandoli e integrandoli con i progetti
pedagogici adottati dai singoli Istituti
penitenziari e dai servizi del Centro per la
giustizia minorile.
2. Per una efficace realizzazione degli interventi
di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione
promuove e sostiene l'azione sinergica dei Servizi
sociali degli Enti locali, del Provveditorato
regionale dell'Amministrazione penitenziaria e il
Centro per la giustizia minorile, dei servizi
territoriali, delle associazioni di volontariato e
di altri soggetti pubblici e privati interessati
alle politiche di inclusione sociale dei detenuti,
anche attraverso la formalizzazione di protocolli
finalizzati a favorire le intese per la
realizzazione di una proficua azione integrata.
3. La Regione, promuove l'attività degli sportelli
informativi già attivi o da attivarsi all'interno
degli Istituti penitenziari della regione, al fine
di garantire maggiormente i diritti dei detenuti,
nonché di agevolare il lavoro degli operatori
penitenziari, e per dare realizzazione agli
interventi di mediazione culturale di cui all'art.
1, comma 5, lettera p) della legge regionale n. 5
del 2004, oltre a quelli di mediazione socio
sanitaria e per favorire le attività di
accompagnamento e di accoglienza dei detenuti
oramai prossimi al fine pena.
4. La Regione, al fine di porre maggiore attenzione
alle problematiche relative alle vittime del reato
e per favorire ulteriormente alcuni circuiti di
alternatività alla pena privativa della libertà,
sostiene in via sperimentale l'organizzazione e la
realizzazione di interventi e di progetti di
mediazione penale con particolare attenzione
all'area dei minori, anche attraverso specifici
provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 5 Attività di sostegno alle donne detenute
1. La Regione promuove iniziative e progetti
finalizzati alle esigenze specifiche delle donne
detenute.
2. La Regione, nell'affermare la propria ferma
volontà a fare si che nessun bambino o minore sia
costretto a vivere in carcere solo perché la
genitrice deve scontare una pena detentiva, si
impegna, di intesa con il Provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria e attraverso il
coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende
USL, delle associazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui alla legge regionale n. 12 del
2005, a sostenere quelle iniziative atte a favorire
misure alternative alla detenzione per le donne
detenute con figli minori, in armonia con la Legge
8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla
detenzione a tutela del rapporto tra detenute e
figli minori).
Art. 6 Attività di istruzione e formazione
1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato
regionale dell'amministrazione penitenziaria e il
Centro per la giustizia minorile promuove il
diritto di accesso ai percorsi di istruzione e
formazione professionale sia all'interno degli
Istituti penitenziari che all'esterno, con
particolare attenzione ai corsi di lingua italiana
rivolti alla popolazione straniera.
2. La Regione concorre, d'intesa con il
Provveditorato regionale dell'amministrazione
penitenziaria e il Centro per la giustizia
minorile, alla programmazione di interventi
formativi integrati; assicura il coordinamento fra
gli attori dei diversi sistemi coinvolti
nell'offerta di istruzione e formazione
professionale così come previsto dalla legge
regionale n. 12 del 2003.
3. La Regione, nel processo di istruzione e
formazione professionale, assicura il
coinvolgimento dei soggetti istituzionali pubblici,
delle associazioni di volontariato e dei privati
comunque interessati, perseguendo strategie e
realizzando progettazioni capaci di cogliere e
valorizzare le esigenze e tendenze del mercato del
lavoro.
Art. 7 Formazione congiunta degli operatori
1. Ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 30
giugno 2003, n. 12, la Regione sostiene, di intesa
con il Provveditorato regionale
dell'Amministrazione penitenziaria e il Centro per
la giustizia minorile, percorsi di aggiornamento a
carattere interdisciplinare rivolti agli operatori
dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia
minorile, dei servizi territoriali pubblici e
privati, nonché delle associazioni di volontariato,
come previsto dall'art. 8 della legge regionale 21
febbraio 2005, n. 12.
Art. 8 Attività lavorativa
1. La Regione d'intesa con il Provveditorato
regionale dell'amministrazione penitenziaria e il
Centro per la giustizia minorile e con il
coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende
USL, delle associazioni di volontariato e di altri
soggetti pubblici e privati interessati, sostiene
l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento,
consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di
cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di
integrazione con i servizi per l'impiego già
presenti sul territorio, così come previsto dalla
Legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire
l'attività lavorativa dei detenuti), dalla legge
regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la
promozione dell'occupazione, della qualità, della
sicurezza e della regolarità del lavoro).
2. La Regione, in particolare, promuove progetti
specifici, anche sperimentali, al fine di favorire
la partecipazione di persone sottoposte a misure
privative e limitative della libertà personale ad
attività di imprenditorialità sociale.
3. La Regione, tramite gli strumenti di cui
all'art. 9 della legge regionale n. 17 del 2005,
sostiene il reinserimento sociale delle persone di
cui all'art. 1 ammesse al lavoro esterno ex art. 21
ordinamento penitenziario o ad altre misure
alternative che richiedano il lavoro come elemento
fondamentale del trattamento. Eroga altresì a
favore dei loro datori di lavoro gli incentivi di
cui all'art. 10 della legge regionale n. 17 del
2005.
4. La Regione si impegna, altresì, a sostenere,
attraverso la stipula di convenzioni-quadro su base
territoriale, da definire con apposito
provvedimento della Giunta regionale, il
conferimento di una quota parte di commesse di
lavoro delle imprese aderenti, nonché a destinare
una quota parte delle proprie commesse.
Art. 9 Funzioni di coordinamento e di controllo
1. La Regione promuove il coordinamento tra i
diversi livelli istituzionali per l'attuazione
delle disposizioni della presente legge.
2. Giunta regionale attiva procedure volte alla
stipulazione di un protocollo di intesa con il
Ministero della Giustizia nel quale siano
individuati le azioni e gli interventi che la
Regione ed il Ministero realizzano a favore dei
minori imputati di reato e degli adulti sottoposti
a misure penali restrittive e limitative della
libertà, nonché le procedure di collaborazione e
coordinamento tra le due Amministrazioni.
3. Annualmente la Giunta regionale presenta
all'Assemblea legislativa, previo esame della
Commissione competente, una relazione contenente lo
stato delle iniziative specificamente rivolte alla
popolazione carceraria della regione, in cui
illustra lo stato delle infrastrutture carcerarie,
gli indici di affollamento, le diverse tipologie
dei reati, lo stato di salute dei detenuti, con
particolare riferimento alla casistica delle
patologie più gravi, la provenienza dei detenuti,
il livello di alfabetizzazione, le problematiche
del lavoro e le emergenze di carattere sociale
rilevate.
4. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in
particolare:
a) l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
b) le misure adottate a sostegno della possibilità
dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla
detenzione;
c) le politiche svolte in campo sanitario;
d) le misure effettuate, con fondi propri e con
risorse comunitarie nel campo delle politiche
formative, del lavoro dell'integrazione culturale e
sociale dei detenuti;
e) l'entità e la tipologia delle commesse regionali
riguardanti il lavoro svolto dai detenuti
all'interno e all'esterno delle strutture
penitenziarie e gli interventi attuati nel campo
dell'edilizia penitenziaria.
Art. 10 Il garante dei detenuti
1. La Regione conviene sull'opportunità
dell'istituzione del Garante regionale dei diritti
dei cittadini privati e limitati legalmente della
libertà.
2. Il difensore civico regionale, in attesa della
istituzione del Garante regionale dei cittadini
privati e limitati legalmente della libertà,
assolve alle funzioni di garante dei detenuti.
Art. 11 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si fa fronte con i fondi stanziati
nelle unità previsionali di base e relativi
capitoli del bilancio regionale, anche apportando
le eventuali modificazioni che si rendessero
necessarie o con l'istituzione di apposite unità,
previsionali di base e relativi capitoli, che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art.37 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 recante Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n. 4 .
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