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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2220
Presentato in data: 08/02/2007
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 'Rete europea degli Enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del Paesaggio (RECEP)' (delibera di Giunta n. 118 del 06 02 07).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 La Convenzione Europea  del  Paesaggio  (C.E.P.)  -
aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000,
ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 14
gennaio 2006, n. 9, ed entrata in vigore nel
territorio italiano l'1 settembre 2006 -
nell'enunciare i principi fondamentali e gli
obiettivi che devono essere osservati dagli Stati
membri dell'Unione Europea nell'attività di tutela
del paesaggio, rivolge un'attenzione particolare al
ruolo delle autorità locali e regionali in materia
di tutela, gestione e pianificazione del paesaggio,
nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Infatti, nei limiti delle competenze previste dalle
normative di ogni Stato membro, le autorità locali
e regionali sono invitate a svolgere attività tese
a proteggere, gestire e pianificare il proprio
paesaggio e, contemporaneamente, a dare impulso a
forme di organizzazione della cooperazione europea
a livello locale e regionale in materia. In
considerazione di ciò, e soprattutto vista
l'importanza che tale impegno richiede in termini
di capacità scientifiche e mezzi tecnici adeguati,
il Congresso dei poteri locali e regionali del
Consiglio d'Europa ha sostenuto la creazione di una
rete europea costituita da enti locali e regionali
finalizzata a facilitare la conoscenza e
l'applicazione della Convenzione Europea del
Paesaggio su tutto il territorio di competenza
dell'Unione Europea.
A tale richiesta del Congresso risponde il progetto
di legge regionale, che ha lo scopo di approvare la
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
Rete Europea degli Enti territoriali per
l'applicazione della Convenzione Europea del
Paesaggio (R.E.C.E.P.), nata sotto l'egida del
Congresso dei poteri locali e regionali del
Consiglio d'Europa con l'obiettivo di: costituire
una struttura di coordinamento, di assistenza e di
sostegno a disposizione delle Regioni e dei poteri
locali europei per aiutarli ad assolvere le proprie
responsabilità istituzionali nel settore del
paesaggio, in conformità ai principi enunciati
dalla Convenzione Europea del Paesaggio (C.E.P.);
contribuire al miglioramento delle capacità
tecniche e scientifiche delle Regioni e dei poteri
locali nel quadro delle loro rispettive
responsabilità, in collaborazione con le autorità
statali, particolarmente a livello della
pianificazione e del processo per l'ottenimento di
permessi e autorizzazioni;
condurre, in particolare, attività nell'ambito
dell'elaborazione dei documenti riguardanti
l'individuazione e la valutazione dei paesaggi, la
definizione degli obiettivi di qualità
paesaggistica e gli interventi in materia di
tutela, gestione e pianificazione del paesaggio;
rappresentare un forum di dialogo e di
coordinamento delle loro politiche in materia di
paesaggio per gli enti locali e regionali
partecipanti;
realizzare attività che vadano a completare il
lavoro dei comitati di esperti incaricati del
controllo dell'applicazione della Convenzione
europea del paesaggio.
L'art. 1 autorizza la Regione Emilia-Romagna a
partecipare quale membro fondatore alla
costituzione della Rete Europea degli Enti
territoriali per l'applicazione della Convenzione
Europea del Paesaggio (R.E.C.E.P.). L'articolo
continua affermando che la R.E.C.E.P.,
organizzazione a carattere associativo iscritta nel
Registro delle associazioni del Tribunal d'istance
di Strasburgo, è liberamente costituita da enti
locali e regionali europei sotto l'egida del
Congresso dei poteri locali e regionali del
Consiglio d'Europa, e ne individua l'obiettivo, che
è quello di favorire la conoscenza e l'applicazione
della Convenzione europea del paesaggio a livello
locale e regionale. Quindi, viene indicata la
normativa civilistica sulla base della quale la
Rete europea è disciplinata, dando atto della sua
iscrizione al Registro delle associazioni del
Tribunal d'istance di Strasburgo.
L'art. 2, stabilisce le condizioni cui è
subordinata la partecipazione della Regione alla
R.E.C.E.P., e in particolare: il non perseguimento
di fini di lucro e la corrispondenza dello statuto
dell'Associazione europea ai principi democratici
presenti nello Statuto della Regione stessa.
Inoltre (ai commi 2 e 3), si autorizza il
Presidente, o suo delegato, al compimento di tutti
gli atti necessari al perfezionamento della
partecipazione alla R.E.C.E.P. e all'esercizio dei
diritti inerenti alla qualità di membro fondatore
della Regione. Si chiarisce, infine, che ogni
modifica dello statuto dovrà essere precedentemente
comunicata alla Giunta regionale, che dovrà
verificare se esistono le condizioni per proseguire
il rapporto, e darne informazione all'Assemblea
legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4,
dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (comma
4).
L'art. 3, affida la competenza alla nomina dei
rappresentanti della Regione all'interno degli
organi previsti dallo statuto della R.E.C.E.P. alla
Giunta regionale.
L'art. 4, in conformità a quanto chiesto dallo
statuto della R.E.C.E.P., prevede che la Regione
versi la quota di Euro 10.000,00 a titolo di
adesione iniziale all'associazione, oltre alla
quota, che verrà successivamente stabilita
nell'importo, quale iscrizione annuale. Inoltre, si
prevede che la Regione possa concedere contributi
finalizzati a realizzare programmi specifici su
temi e obiettivi in materia di paesaggio, nei
limiti delle disponibilità autorizzate annualmente
dalla legge regionale di bilancio, e con le
modalità indicate dalla Giunta regionale (comma 2).
L'art. 5 individua le modalità di finanziamento
della presente legge.
Infine, l'art. 6, ai sensi dell'art. 55 dello
Statuto della Regione, fissa la data di entrata in
vigore al giorno successivo a quello della
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Testo:

 Art. 1 Istituzione ed obiettivi
l. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi
dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a
partecipare quale membro fondatore alla
costituzione della Rete europea degli enti locali
e regionali per l'attuazione della Convenzione
europea del paesaggio , d'ora in avanti denominata
RECEP.
2. La RECEP è un'organizzazione a carattere
associativo, liberamente costituita da enti locali
e regionali europei, sotto l'egida del Congresso
dei poteri locali e regionali del Consiglio
d'Europa, con l'obiettivo di favorire la conoscenza
e l'applicazione della Convenzione europea del
paesaggio a livello locale e regionale, partendo
dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.
3. La RECEP è disciplinata dagli articoli dal 21 al
79 del Codice civile alsaziano e mosellano, nonché
dal proprio Statuto. Essa è iscritta nel Registro
delle Associazioni del Tribunal d'istance di
Strasburgo, Francia.
Art. 2 Partecipazione della Regione
l. La partecipazione della Regione alla RECEP è
subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi
democratici dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna.
2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato,
è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari
al fine di perfezionare la partecipazione alla
RECEP.
3. I diritti inerenti alla qualità di membro
fondatore della RECEP sono esercitati dal
Presidente della Regione o un suo delegato.
4. Ogni modifica dello statuto della RECEP deve
essere previamente comunicata alla Giunta ai fini
della verifica delle condizioni in ordine alla
continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta
stessa provvederà a informare l'Assemblea
legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4,
dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Art. 3 Rappresentanti regionali negli Organi
dell'Associazione
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti
della Regione negli Organi della RECEP in
conformità allo Statuto della medesima.
Art. 4 Partecipazione finanziaria
1. La Regione aderisce con il versamento della
quota iniziale di ammissione per la costituzione
del patrimonio della RECEP, per l'importo di
10.000,00 Euro, e con una quota di iscrizione
annuale il cui importo viene determinato ai sensi
dello statuto di RECEP e nell'ambito delle
disponibilità annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio regionale.
2. La Regione può concedere contributi per la
realizzazione di programmi specifici su temi e
obiettivi attinenti alla RECEP, nell'ambito delle
disponibilità annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio e secondo le modalità stabilite con
atto della Giunta regionale.
Art. 5 Norma finanziaria
1. Per far fronte all'onere derivante dal
versamento della quota iniziale di ammissione per
la costituzione del patrimonio pari a 10.000,00
Euro, la Giunta regionale è autorizzata a disporre
con proprio atto le necessarie variazioni, di
competenza e di cassa, al bilancio di previsione,
utilizzando i fondi a tale specifico scopo
accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui
al Capitolo 86350, afferente alla Unità
previsionale di base 1.7.2.2.29100, alla voce
specifica dell'elenco n. 2 allegato alla legge
regionale di bilancio, e all'istituzione di
un'apposita U.P.B. e relativo capitolo e relativa
dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto
dall'art. 31, comma 2, lettera d) della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri relativi alle quote di iscrizione
annuali e agli eventuali contributi per la
realizzazione di programmi specifici su temi e
obiettivi attinenti alla RECEP, la Regione fa
fronte mediante l'istituzione di apposite Unità
previsionali di base e relativi capitoli che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40.
Art. 6 Entrata in vigore
1. La presente legge, ai sensi dell'art. 55 dello
Statuto regionale, entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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