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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2550
Presentato in data: 24/05/2007
Razionalizzazione dell'impiego del personale nella Pubblica Amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 (delibera di Giunta n. 733 del 21 05 07).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 SOMMARIO
CAPO I - Misure volte a favorire qualità ed
efficienza dei sistemi professionali nella Regione
Emilia-Romagna
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di intervento
CAPO II - Misure di razionalizzazione della
gestione del personale. Disposizioni straordinarie
per il triennio 2007-2009. Modifica alla L.R. 16
gennaio 1997, n. 2
Sezione I - Finalità e interventi
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Programmazione degli interventi
Art. 5 - Requisiti e modalità per gli interventi
straordinari
Sezione II - Ricorso alle forme flessibili
Art. 6 - Modifiche alla L.R. 16 gennaio 1997, n. 2
Art. 7 - Misure straordinarie per i fabbisogni
temporanei Sezione III - Applicazione agli Enti
subregionali. Norme transitorie e finali
Art. 8 - Enti pubblici non economici regionali
Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 10 - Entrata in vigore
CAPO I Misure volte a favorire qualità ed
efficienza dei sistemi professionali nella Regione
Emilia-Romagna
Art. 1 Finalità
1. La Regione opera per condividere con gli Enti
locali del territorio regionale gli obiettivi di
contenimento della spesa in materia di personale,
di razionalizzazione delle funzioni di interesse
comune e di qualificazione dei sistemi
professionali, anche al fine di rendere più agevole
la mobilità del personale.
Art. 2 Ambito di intervento
1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati
all'art. 1 la Regione e gli Enti locali del
territorio regionale individuano requisiti minimi
di uniformità nell'ambito dei sistemi
professionali, condividono strumenti di supporto
allo sviluppo delle competenze, alla certificazione
dei crediti per la valorizzazione della
professionalità maturata e alla mobilità del
personale.
CAPO II Misure di razionalizzazione della gestione
del personale. Disposizioni straordinarie per il
triennio 2007-2009. Modifica alla L.R. 16 gennaio
1997, n. 2
Sezione I Finalità e interventi
Art. 3 Finalità
1. Il presente Capo detta disposizioni ai fini
dell'ottimizzazione e razionalizzazione
dell'utilizzo del personale regionale e del
concorso al contenimento della spesa pubblica ed
introduce misure straordinarie volte alla
stabilizzazione dei rapporti di impiego temporaneo
nel rispetto dei principi fissati dalla Legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato).
Art. 4 Programmazione degli interventi
1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 1,
comma 558 della Legge n. 296 del 2006, la Regione
Emilia-Romagna nell'ambito della programmazione dei
fabbisogni professionali definisce per il triennio
2007-2009, per le finalità fissate all'art. 3, un
piano di interventi straordinari previa
individuazione dei posti da coprire, dei relativi
limiti e priorità, nel rispetto dei vincoli di
dotazione organica e degli obiettivi di finanza
pubblica.
Art. 5 Requisiti e modalità per gli interventi
straordinari
1. Gli interventi straordinari previsti dal
presente Capo, relativi agli anni 2007, 2008 e
2009, si rivolgono al personale non dirigenziale:
a) in servizio presso la Regione alla data dell'1
gennaio 2007, che abbia maturato, a decorrere
dall'1 gennaio 2002 ed entro il 31 dicembre 2006,
almeno tre anni, anche non continuativi, di
esperienza lavorativa;
b) in servizio presso la Regione alla data dell'1
gennaio 2007, che maturi l'esperienza triennale, a
decorrere dall'1 gennaio 2002 in forza di contratti
anche non continuativi stipulati anteriormente alla
data del 29 settembre 2006;
c) che abbia prestato servizio, presso la Regione
per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2002 e il 31
dicembre 2006.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere
stabilizzati, mediante assunzione a tempo
indeterminato, con le modalità previste dal
presente articolo, a condizione che l'esperienza
lavorativa richiesta sia stata svolta presso
l'Amministrazione regionale con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi
del DLgs 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dal CES) o ai sensi dell'art. 48 della
Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la
promozione dell'occupazione, della qualità,
sicurezza e regolarità del lavoro), o con
assunzione dalle liste di collocamento ai sensi
della legislazione vigente.
3. La Regione può procedere, in via prioritaria,
all'assunzione diretta dei soggetti in possesso dei
requisiti indicati ai commi 1 e 2 che sono
risultati idonei in una procedura selettiva
pubblica di natura concorsuale indetta
dall'amministrazione regionale per il reclutamento,
in categoria pari o superiore, di personale con
contratto a tempo indeterminato o con contratto di
formazione lavoro, a condizione che ne presentino
istanza nei tempi e nei modi individuati
dall'amministrazione.
4. Per i posti programmati e non coperti ai sensi
del comma 3, la Regione può indire procedure
selettive rivolte ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le relative
graduatorie sono utilizzate soltanto per la
copertura dei posti messi a concorso. Per tali
procedure non trova applicazione l'art. 6 della
Legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni
in materia di dotazioni organiche e di copertura di
posti vacanti per l'anno 2003).
5. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1
può essere assunto a tempo indeterminato solo al
conseguimento del requisito dei tre anni di
servizio.
6. Le assunzioni disposte ai sensi dei commi 3 e 4
avvengono nella categoria in cui è stata maturata
l'esperienza lavorativa prevista al comma 1.
Qualora l'anzianità di servizio sia stata maturata
in differenti categorie, l'assunzione avviene nella
categoria in cui è stata maturata per il maggior
periodo.
7. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa definiscono, per quanto
di propria competenza, le modalità e le procedure
attuative degli interventi straordinari previsti
nel presente articolo.
Sezione II Ricorso alle forme flessibili
Art. 6 Modifiche alla L.R. 16 gennaio 1997, n. 2
1. Dopo l'art. 6 della Legge regionale 16 gennaio
1997, n. 2 è inserito il seguente:
«Art. 6 bis Criteri per il ricorso a forme
contrattuali flessibili e di esternalizzazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa definiscono i criteri di
individuazione delle esigenze che rendono
necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo
determinato e disciplinano il ricorso alle forme di
esternalizzazione per l'attuazione di specifiche
attività assicurando idonee misure di controllo dei
livelli di prestazione.».
Art. 7 Misure straordinarie per i fabbisogni
temporanei
1. Compatibilmente con le esigenze organizzative,
la Regione, in conformità all'art. 1, comma 560
della Legge n. 296 del 2006, qualora decida di
bandire negli anni 2007, 2008 e 2009 procedure per
la formazione di graduatorie per assunzione di
personale non dirigenziale a tempo determinato,
riserva una quota non inferiore al 60 per cento dei
posti previsti ai soggetti con i quali ha stipulato
uno o più contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, esclusi gli incarichi di nomina
politica, per esigenze attinenti alle ordinarie
attività di servizio. Ai fini di cui al presente
articolo, la durata complessiva di tali contratti
deve risultare di almeno un anno, maturata
nell'ultimo quinquennio, entro il 29 settembre
2006.
Sezione III Applicazione agli Enti subregionali.
Norme transitorie e finali
Art. 8 Enti pubblici non economici regionali
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano
anche agli Enti pubblici non economici dipendenti
dalla Regione. A tal fine quanto previsto con
riferimento alla Regione Emilia-Romagna deve
intendersi riferito a ciascun Ente.
2. Gli atti per i quali il presente Capo prevede la
competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di
Presidenza dell'Assemblea legislativa sono adottati
dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo
le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario
regionale, compresi gli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (IRCCS), e per l'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente, la
Regione Emilia-Romagna si avvale della facoltà di
cui all'art. 1, comma 565, lett. c) della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, al fine di procedere alla
graduale trasformazione delle posizioni di lavoro
già ricoperte da personale con rapporti di lavoro
precario, tramite i quali si sia fatto fronte ad
esigenze attinenti a funzioni istituzionali ed a
ordinarie attività di servizio, in posizioni di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche
definendo specifiche forme di valorizzazione delle
esperienze professionali maturate all'interno
dell'Azienda. In tale ambito sono applicabili al
personale interessato dai processi di cui alla
presente disposizione e con riferimento allo
specifico ordinamento, le norme di cui all'art. 9,
commi 5 e 6.
Art. 9 Disposizioni finali e transitorie
1. La Regione può indire procedure selettive
pubbliche per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato disponendo nei relativi bandi
un'adeguata valorizzazione delle esperienze
lavorative e formative, diverse da quelle indicate
dall'art. 5, comma 2, maturate presso la Regione,
nei periodi di esperienza e nei termini fissati
dall'art. 5, comma 1.
2. Le assunzioni disposte in attuazione del
presente Capo sono effettuate nei limiti del tetto
di spesa della dotazione organica determinata ai
sensi dell'art. 1, comma 93 della Legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2005) e del relativo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio
2006, per la copertura di posti istituiti entro il
31 dicembre 2007 e di quelli che si renderanno
vacanti nel triennio 2007 - 2008 - 2009.
3. Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 5,
commi 3 e 4, non sono computate nelle percentuali
fissate all'art. 2 del Regolamento regionale 19
dicembre 2002, n. 35 (Regolamento in materia di
accesso agli organici regionali. Attuazione
dell'art. 15 della L.R. 43/01).
4. Fermo restando quanto disposto nel presente
Capo, si applica la normativa in materia di accesso
al pubblico impiego.
5. La validità delle graduatorie formate in esito
alle procedure selettive previste negli atti di
programmazione adottati ai sensi della Legge
regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna) è prorogata fino al
31 dicembre 2009. Le graduatorie relative alle
procedure previste nelle programmazioni antecedenti
sono valide fino al 31 dicembre 2007.
6. In applicazione dei principi fissati dall'art.
1, comma 519 della Legge n. 296 del 2006, la
Regione può continuare ad avvalersi del personale
di cui all'art. 5, previa istanza degli
interessati, mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro o assunzione diretta per coloro
che non risultino più in servizio, fino ad avvenuto
completamento delle procedure previste dal medesimo
articolo 5, commi 3 e 4.
Art. 10 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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