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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2762
Presentato in data: 24/07/2007
Norme regionali in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Modifica della LR n. 30/1998 (delibera di Giunta n. 1114 del 23 07 07).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 Art. 1 Integrazione dell'art. 24 della L.R. 30/98
1. All'art. 24 comma 5 della L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30 ( Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale ) dopo la lettera c) è aggiunta
la seguente lettera:
«c- bis) i servizi di noleggio di autobus con
conducente definiti dall'art. 2 della Legge 11
agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente)».
Art. 2 Istituzione del Capo I-bis della L.R.n. 30
del 1998
Dopo il Capo I del Titolo III - Trasporto
autofilotranviario e trasporto rapido a guida
vincolata - della L. R. 2 ottobre 1998, n. 30 è
aggiunto il seguente:
«CAPO I-BIS Disciplina del noleggio di autobus non
di linea con conducente
Art. 26-bis Autorizzazione
1. L'esercizio dell'attività di trasporto
passeggeri non di linea mediante noleggio di
autobus con conducente da parte delle imprese in
possesso dei requisiti relativi alla professione di
trasportatore su strada di viaggiatori è
subordinato al rilascio di autorizzazione da parte
della Provincia ove l'impresa ha la sede legale.
2. Ai fini del rispetto dell'art. 2 della Legge n.
218/2003, le imprese esercenti servizi di noleggio
di autobus con conducente devono utilizzare per
l'attività di trasporto esclusivamente personale in
possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio
della professione di trasportatore su strada di
viaggiatori.
3. La Giunta regionale definisce il contenuto della
domanda di autorizzazione la quale deve comunque
indicare:
a) riguardo all'impresa:
a1) la denominazione e la sede legale;
a2) il numero degli autobus destinati al servizio
di noleggio;
a3) gli autobus acquistati con contributo pubblico;
b) riguardo al personale utilizzato dall'impresa:
b1) il numero, i dati identificativi dei
conducenti, il loro attestato di idoneità
professionale e la tipologia del relativo rapporto
di lavoro;
b2) l'autodichiarazione attestante la regolarità
contributiva dei conducenti.
4. La verifica di permanenza dei requisiti indicati
è effettuata almeno a cadenza quadrimestrale per i
dati di cui al comma 2 e triennale per i dati di
cui al comma 3, fatta salva la verifica dei dati di
cui al comma 3, lett. b2), la quale viene
effettuata, a campione, annualmente.
5. Ogni modifica dei requisiti deve essere
comunicata:
a) entro tre giorni dall'intervenuta variazione per
i requisiti di cui al comma 2;
b) entro quindici giorni dall'intervenuta
variazione per i dati di cui al comma 3 lettere a)
e b).
Art. 26-ter Registro regionale delle imprese
1. È istituito il Registro regionale delle imprese
che esercitano trasporto passeggeri non di linea
mediante noleggio di autobus con conducente,
suddiviso in sezioni provinciali, gestite ed
aggiornate dalle Province, recante i dati di cui
all'art. 26-bis, comma 3, lettera a).
Art. 26-quater Funzioni della Regione
1. La Regione provvede alla raccolta dei dati nel
Registro regionale delle imprese ed alla
trasmissione periodica dei dati al registro
nazionale.
2. La Regione inoltre:
a) formula atti di indirizzo alle Province per
l'esercizio delle funzioni attribuite;
b) provvede alla vigilanza ed al controllo
sull'esercizio dell'attività;
c) determina le modalità di presentazione della
domanda, la documentazione da allegarsi ed i titoli
richiesti, fatti salvi i diritti di segreteria,
conservazione, estrazione, copia dovute alle
Province o alle Agenzie locali per la mobilità da
parte dell'utenza per la fruizione del servizio di
rilascio delle autorizzazioni e assistenza tecnica,
ove tali funzioni siano specificatamente ad esse
assegnate;
d) adotta un regolamento per l'esercizio delle
attività di noleggio con conducente di autobus.
Art. 26-quinquies Funzioni delle Province e delle
Agenzie locali per la mobilità
1. Le Province provvedono alla tenuta delle sezioni
provinciali del Registro delle imprese ed al
rilascio delle autorizzazioni anche tramite le
Agenzie locali per la mobilità ove tali funzioni
siano ad esse specificatamente assegnate. Esse
provvedono altresì all'irrogazione delle sanzioni
di cui agli articoli 26 septies e 26-octies.
Art. 26-sexies Autobus sovvenzionati con fondi
pubblici
1. Ai fini del rispetto dell'art.1, comma 3, della
Legge n. 218 del 2003, e sino ad esaurimento,
possono essere distratti dal servizio di linea
mezzi acquistati con sovvenzioni pubbliche entro il
31 dicembre 2003, a condizione che sia restituita
una quota parte della sovvenzione stessa rapportata
al periodo di utilizzazione ed all'ammontare del
finanziamento secondo criteri e modalità stabilite
dalla Giunta regionale.
Art. 26-septies Regolamento regionale e regime
sanzionatorio
1. Il regolamento regionale di cui all'art
26-quater comma 2 lettera d), reca prescrizioni
relative a:
a) sicurezza del servizio;
b) regolarità del servizio;
c) regolarità della documentazione attestante il
possesso dei requisiti e adempimenti necessari al
corretto svolgimento dell'attività;
d) qualità del servizio;
e) regolarità contributiva dei conducenti.
2. Le infrazioni alle prescrizioni del Regolamento
regionale sono punite ai sensi dell'art. 4 L.R.
21/84, con sanzioni amministrative pecuniarie come
di seguito specificato:
a) le infrazioni alle norme di cui alla lettera a),
con una sanzione da un minimo di Euro 500,00 ad un
massimo di Euro 3000, 00;
b) le infrazioni alle norme di cui alla lettera b),
con una sanzione da un minimo di Euro 500,00 ad una
massimo di Euro 2000,00;
c) le infrazioni alle norme di cui alla lettera c),
con una sanzione da un minimo di Euro 200,00 ad un
massimo di Euro 1500,00;
d) le infrazioni alle norme di cui alla lettera d),
con una sanzione da un minimo di Euro 100,00 ad un
massimo di Euro 1000,00;
e) le infrazioni alle norme di cui alla lettera e),
con una sanzione da un minimo di Euro 1000,00 ad un
massimo di Euro 3000,00.
Art. 26-octies Sospensione e revoca
dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti
giorni ad un massimo di quaranta giorni qualora
un'impresa commetta nel corso di un anno quattro
infrazioni alle prescrizioni del regolamento
regionale previste dall'art. 26 -septies, comma 2,
lettere a) e b), concernenti la sicurezza e la
regolarità del servizio, o contravvenzioni alle
disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge n.
218 del 2003. Qualora l'impresa commetta due o più
infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un
minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta
giorni.
2. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di 3
mesi ad un massimo di un anno quando un'impresa
commette nel corso di un anno almeno due infrazioni
alle prescrizioni del regolamento regionale
dell'art. 26-septies, comma 2, lettera e),
concernenti la regolarità contributiva dei
conducenti.
3. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di sette
ad un massimo di trenta giorni qualora una impresa
commetta, nel corso di un anno, quattro infrazioni
alle prescrizioni del regolamento regionale di cui
all'art. 26-septies, comma 2, lettera c),
concernenti la regolarità della documentazione
attestante il possesso dei requisiti e gli
adempimenti necessari al corretto svolgimento
dell'attività. Qualora l'impresa commetta due o più
infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un
minimo di venti giorni ad un massimo di
quarantacinque giorni.
4. Fatto salvo quanto previsto per le infrazioni
gravi, se l'impresa ha in disponibilità almeno 10
autobus il numero delle violazioni annuali di cui
ai commi 1 e 3 che comportano sospensione
dell'autorizzazione aumenta di una unità ed aumenta
altresì di una ulteriore unità ogni cinque autobus
in più disponibili, fino ad un massimo di dieci
violazioni.
5. Ai fini del presente articolo costituisce
infrazione grave l'illecito punito con una sanzione
superiore alla metà del massimo previsto.
6. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:
a) effettua il servizio nonostante la sospensione
dell'autorizzazione;
b) incorre nell'arco di cinque anni in
provvedimenti di sospensione per un periodo
superiore a centottanta giorni;
c) non rispetta il principio di separazione
contabile tra servizi sussidiati e servizi
commerciali nel caso di società o imprese che
svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale,
sia noleggio autobus con conducente.
Art. 26-nonies Consultazione degli utenti e degli
operatori del trasporto pubblico non di linea
1. Le Province, in collaborazione e coordinamento
con i Comuni e le Agenzie locali della mobilità,
ogni anno organizzano un incontro di consultazione
con le associazioni delle imprese e le associazioni
dei consumatori per verificare stato e criticità
del settore e dei servizi e le eventuali proposte
per il miglioramento e l'incremento qualitativo del
servizio, nonché per individuare azioni comuni e
concordate.
2. La Regione tiene conto dei risultati degli
incontri di cui al comma 1 al fine dell'esercizio
delle proprie competenze di cui all'articolo
26-quater, comma 2.».
Art. 3 Integrazione dell'art.19 comma 3, della L.R.
n. 30 del 1998
1. All'art. 19 comma 3, dopo la lettera e), è
aggiunta la seguente lettera: «e-bis) gestione
delle sezioni del Registro regionale delle imprese
esercenti attività di trasporto passeggeri non di
linea mediante noleggio di autobus con conducente
definiti dall'art 2 della Legge 11 agosto 2003, n.
218 ed il rilascio delle autorizzazioni per
l'esercizio della predetta attività, ove tali
funzioni siano specificatamente assegnate.».
Art. 4 Integrazione dell'art. 28 comma 2, della
L.R. n. 30 del 1998
1. All'art 28 comma 2), lettera e), è soppressa la
locuzione: «con qualsiasi mezzo esercitati».
2. All'art. 28, comma 2, della L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30, è aggiunta la seguente lettera: «e-bis) il
rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio
dell'attività di noleggio di autobus con conducente
e la tenuta delle sezioni provinciali del Registro
delle imprese esercenti tale servizio, quale
articolazione del Registro regionale delle imprese
di cui alla Legge n. 218 del 2003, tramite le
Agenzie locali per la mobilità e il trasporto
pubblico locale, ove tali funzioni siano
specificatamente ad esse assegnate».
Art. 5 Norme finali e transitorie
1. Le licenze di noleggio con conducente di autobus
rilasciate dai Comuni ai sensi della normativa
previgente restano valide ed efficaci entro il
termine di tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge. Entro tale termine le imprese sono
tenute ad ottenere l'autorizzazione provinciale ed
iscriversi alla sezione provinciale del Registro
regionale delle imprese di cui alla presente legge.
Le imprese di trasporto viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente, in
qualsiasi forma costituite, sono abilitate
all'esercizio del servizio di noleggio con
conducente entro i limiti e con le modalità
previste dalla Legge n. 21 del 1992.
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