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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3006
Presentato in data: 16/10/2007
Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi (delibera di Giunta n. 1510 del 15 10 07).

Presentatori:

Giunta

Testo:

Art.  1
Finalità e prinicipi
Art. 2
Ambito di applicazione
Art. 3
Sistema regionale di acquisto
Art. 4
Programmi di acquisizione
Art. 5
Elenco dei fornitori
Art. 6
Responsabile del procedimento
Art. 7
Trattamento dei dati
Art. 8
Modalità e criteri di scelta del contraente
Art. 9
Procedura negoziata
Art. 10
Acquisizioni in economia
Art. 11
Valutazione delle offerte
Art. 12
Verifica dei requisiti
Art. 13
Aggiudicazione e conclusione del contratto
Art. 14
Ufficiale rogante
Art. 15
Durata delcontratto
Art. 16
Varianti
Art. 17
Verifica di conformità
Art. 18
Assetto organizzativo
Art. 19
Abrogazioni
Art. 20
Disposizioni finali e transitorie
Art. 21
Entrata in vigore
Art. 1 Finalità e principi
1. La presente legge detta norme in ordine alle
attività di acquisizione di beni e servizi nelle
materie di competenza regionale, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario,
delle disposizioni relative alle materie di
competenza esclusiva dello Stato e, per le materie
di competenza concorrente, nel rispetto dei
principi fondamentali desumibili, in particolare,
dal DLgs 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE ).
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, la
Regione Emilia-Romagna disciplina, relativamente ai
profili di carattere organizzativo e di
semplificazione procedimentale, lo svolgimento
delle attività di acquisizione di beni e servizi
secondo i principi di imparzialità, trasparenza,
proporzionalità, adeguatezza, qualità, efficienza
ed efficacia dell'azione amministrativa. Persegue
obiettivi di efficienza della spesa, di
contenimento dei consumi energetici e di rispetto
dell'ambiente mediante il ricorso ad acquisti che
privilegino il basso impatto ambientale.
3. Per razionalizzare la spesa pubblica ed innovare
le procedure di acquisizione di beni e servizi, la
Regione valorizza il sistema regionale di acquisto
di cui alla L.R. 24 maggio 2004, n. 11 ( Sviluppo
regionale della società dell'informazione ) ed il
ricorso alla struttura regionale, di seguito
denominata Agenzia Intercent-ER , a tal fine
istituita.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano all'acquisizione di beni e servizi da
parte della Regione, delle Agenzie, degli Enti
pubblici non economici e delle Aziende pubbliche da
essa dipendenti.
2. Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo
14, alle Aziende ed agli Enti del Servizio
Sanitario regionale che agiscono in forma singola
o, preferibilmente, associata, anche di area vasta.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, di seguito
denominati Amministrazioni aggiudicatrici ,
esercitano le relative funzioni secondo i
rispettivi ordinamenti.
Art. 3 Sistema regionale di acquisto
1. Nell'ambito del sistema regionale di acquisto di
cui alla L.R. n. 11 del 2004, le Amministrazioni
aggiudicatrici si avvalgono dell'Agenzia
Intercent-ER nei casi, con le forme e secondo le
modalità previste dal Capo VI della medesima legge.
2. Nei casi in cui è consentito loro di procedere
in modo autonomo alle acquisizioni di beni e
servizi, le Amministrazioni aggiudicatrici valutano
preliminarmente se ricorrere alle procedure
centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti
dall'Agenzia Intercent-ER.
Art. 4 Programmi di acquisizione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla
acquisizione di beni e servizi sulla base dei
programmi di cui ai successivi commi.
2. Ciascuna Amministrazione aggiudicatrice
definisce le modalità per l'elaborazione dei
programmi relativi all'acquisizione di beni e
servizi di propria competenza e per il controllo
dei risultati conseguiti.
3. I programmi individuano le esigenze da
soddisfare, gli obiettivi che si intendono
perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse
necessarie; possono specificare le priorità, i
criteri e gli indirizzi da seguire, nonché le
strutture organizzative cui sono destinati.
4. I programmi sono pubblicati sul profilo di
committente della Amministrazione aggiudicatrice.
Sulla base dei programmi sono predisposti gli
avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione è
effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 63 e 124 del DLgs n. 163 del 2006.
5. I Dirigenti, secondo modalità individuate da
ciascuna Amministrazione aggiudicatrice:
a) attuano i programmi adottando le specificazioni,
gli adeguamenti operativi e gli altri atti
necessari per l'acquisizione di beni e servizi e
per l'esecuzione dei contratti, fermo restando
quanto previsto all'articolo 3;
b) provvedono alle acquisizioni non programmate ma
urgenti, ove motivatamente necessarie a non
pregiudicare la funzionalità dei servizi.
Art. 5 Elenco dei fornitori
1. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono
istituire l'elenco dei fornitori disciplinandone le
modalità di organizzazione, aggiornamento e
conservazione. Possono altresì avvalersi
dell'elenco dei fornitori gestito dall'Agenzia
Intercent-ER.
2. Nell'elenco dei fornitori sono compresi
operatori economici idonei, per requisiti di
specializzazione, tecnico-organizzativi ed
economici, a partecipare alle procedure di
affidamento di cui agli articoli 9 e 10.
3. I requisiti e le modalità di iscrizione,
formazione e aggiornamento dell'elenco dei
fornitori sono resi noti mediante pubblicazione sul
profilo di committente della Amministrazione
aggiudicatrice.
Art. 6 Responsabile del procedimento
1. Le Amministrazioni aggiudicatrici individuano un
responsabile del procedimento per le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di propria
competenza.
2. Qualora l'acquisizione di beni o servizi sia
effettuata mediante centrali di committenza, ovvero
siano ad esse affidate le funzioni e le attività di
stazione appaltante, ciascuna Amministrazione
interessata può nominare un responsabile del
procedimento per le fasi di cui cura lo
svolgimento.
3. Fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, è
responsabile del procedimento il dirigente nella
cui competenza rientri la singola fase di cui cura
lo svolgimento.
4. Il responsabile del procedimento svolge i
compiti previsti dal DLgs n. 163 del 2006, assicura
l'impulso alle fasi procedimentali e ne cura il
regolare, efficiente ed efficace svolgimento.
5. Il responsabile del procedimento cura
l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e
comunicazione assicurando altresì l'accesso, la
partecipazione e l'informazione dei soggetti
qualificati ai sensi delle disposizioni vigenti.
Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o omissioni
che rallentino lo svolgimento della procedura, di
cause di nullità o annullamento del contratto, ne
dà comunicazione scritta al Dirigente competente
all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento.
Ove accerti l'esistenza di inadempimenti o ritardi
nella fase esecutiva, ne dà comunicazione scritta
al dirigente nella cui competenza rientri il
singolo contratto e ai preposti alla verifica di
conformità di cui all'articolo 17.
Art. 7 Trattamento dei dati
1. Le Amministrazioni aggiudicatici possono, nel
rispetto degli articoli 18 e 19 del DLgs 30 giugno
2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei
dati personali ), trattare i dati inerenti l'elenco
dei fornitori, le procedure di affidamento, i
soggetti invitati, quelli partecipanti e i
contraenti, gli importi, i contratti e la loro
esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e
gli inadempimenti rilevati. Gli stessi dati possono
essere diffusi in forma aggregata.
Art. 8 Modalità e criteri di scelta del contraente
1. Per l'acquisizione di beni o servizi si
applicano le procedure di scelta del contraente
disciplinate dal DLgs n. 163 del 2006, nei casi e
secondo le modalità ivi previste.
2. L'affidamento dei contratti è effettuato con il
criterio del prezzo più basso, o con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora
siano valutati anche altri elementi, oltre al
prezzo.
Art. 9 Procedura negoziata
1. All'affidamento di forniture o di servizi
mediante procedura negoziata può procedersi nei
casi previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la
mancanza di offerte appropriate si ha quando
nessuna offerta presenti elementi tecnici,
prestazionali, qualitativi ed economici essenziali
a qualificarla come idonea per l'aggiudicazione ai
sensi del capitolato speciale o della lettera di
invito in relazione agli interessi perseguiti
dall'Amministrazione aggiudicatrice.
3. Prima di procedere all'affidamento ad un
partecipante che abbia offerto di eseguire
forniture o servizi a condizioni o con soluzioni
parzialmente migliorative rispetto a quelle
richieste, l'Amministrazione aggiudicatrice può
invitare anche gli altri partecipanti a presentare
un'offerta sull'oggetto come ridefinito.
4. L'affidamento di ulteriori forniture o servizi
al medesimo operatore economico è consentito nei
casi e alle condizioni previste, rispettivamente,
dall'articolo 57, comma 3, lettera b), del DLgs n.
163 del 2006 e dal comma 5 del medesimo articolo.
Entro i limiti posti da tali disposizioni, le
condizioni del contratto possono essere negoziate
con l'operatore economico affidatario del contratto
iniziale.
5. L'affidamento di nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi è ammesso alle
condizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lettera
b), del DLgs n. 163 del 2006 anche qualora il primo
contratto sia stato affidato secondo la procedura
di confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo
27, comma 1, del DLgs n. 163 del 2006.
Art.10 Acquisizioni in economia
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3,
possono essere acquisiti in economia i beni e i
servizi il cui importo stimato, in relazione al
singolo contratto ed al netto di imposte ed oneri
fiscali, sia inferiore alla soglia comunitaria,
quando ragioni di economicità, efficacia e
tempestività rendano sproporzionato o comunque
inadeguato il ricorso ad altre procedure.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è
altresì consentito nelle ipotesi previste
dall'articolo 125, comma 10, del DLgs n. 163 del
2006.
3. Le Amministrazioni aggiudicatrici individuano le
tipologie, i limiti di importo e le modalità
procedurali semplificate per le acquisizioni di
beni e servizi in economia.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte
della Regione, nel rispetto delle attribuzioni
statutarie degli organi regionali, gli adempimenti
di cui al comma 3 concernenti le strutture della
Giunta regionale sono assolti con deliberazione
della medesima.
Art. 11 Valutazione delle offerte
1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il
criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta
dal Dirigente competente o da un suo delegato, e si
svolge alla presenza di due testimoni nonché
dell'ufficiale rogante nei casi in cui sia prevista
la stipulazione in forma pubblica amministrativa.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa le
Amministrazioni aggiudicatrici nominano una
Commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84
del DLgs 163 del 2006.
3. La Commissione giudicatrice è presieduta di
norma da un dirigente e, in caso di mancanza in
organico o qualora ciò sia richiesto da motivate
ragioni organizzative, da un funzionario incaricato
di funzioni apicali. Il ricorso ad esperti esterni
è consentito nei casi di cui all'articolo 84, comma
8, del DLgs 163 del 2006 anche fra appartenenti a
categorie diverse da quelle ivi indicate, purché
l'esperienza sia garantita sulla base di criteri
previamente individuati dall'Amministrazione
aggiudicatrice.
4. L'atto di nomina della Commissione giudicatrice
precisa se ad essa siano affidati anche gli
adempimenti amministrativi relativi
all'ammissibilità delle offerte.
5. La Commissione giudicatrice valuta, in una o più
sedute riservate, le offerte tecniche e procede
all'attribuzione dei relativi punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto
che presiede la gara rende noti i punteggi
attribuiti alle offerte tecniche, dà lettura delle
offerte economiche ed applica i criteri automatici
di attribuzione dei punteggi relativi all'elemento
prezzo.
6. Il soggetto che presiede la gara o la
commissione giudicatrice ove ciò sia previsto
dall'atto di nomina di cui al comma 4:
a) dispone le eventuali verifiche sulle offerte che
appaiano anormalmente basse, anche avvalendosi
delle strutture organizzative dell'amministrazione
aggiudicatrice ovvero di apposita commissione
tecnica ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del
DLgs n. 163 del 2006;
b) redige la graduatoria delle offerte e dichiara
l'aggiudicazione provvisoria.
7. L'Amministrazione aggiudicatrice può prevedere
l'esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse nei casi e con le modalità di cui
all'articolo 124, comma 8, del DLgs n. 163 del
2006.
Art. 12 Verifica dei requisiti
1. Ove non si proceda all'esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse, la verifica dei
requisiti per i quali sia ammessa la presentazione
di dichiarazioni sostitutive è obbligatoria nei
confronti del solo concorrente prescelto quale
affidatario.
2. Nei casi e nei limiti di importo entro i quali è
consentita l'acquisizione di beni o servizi in
economia mediante affidamento diretto, le
Amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere
che la verifica dei requisiti dichiarati
dall'affidatario abbia luogo a campione su di un
numero di affidamenti preventivamente stabilito da
ciascuna Amministrazione, nonché in tutti i casi in
cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo
71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n.445
( Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa ).
3. L'accertata presenza di elementi non conformi a
quelli dichiarati o la mancata prova del possesso
dei requisiti, ove questa sia prescritta ai sensi
delle vigenti disposizioni, comporta l'annullamento
degli atti eventualmente già adottati in favore di
chi abbia reso o si sia avvalso delle
dichiarazioni.
4. Qualora l'accertamento dia esito negativo si può
procedere, con le medesime modalità, nei confronti
del concorrente che segue nella graduatoria.
5. È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice,
in qualsiasi fase delle procedure, richiedere
chiarimenti e integrazioni sul contenuto di
documenti, certificati e dichiarazioni presentate,
nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il
possesso dei requisiti dichiarati.
6. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di
invito possono prevedere, per esigenze di economia
procedimentale, la facoltà di effettuare le
verifiche in ordine al possesso dei requisiti prima
della valutazione delle offerte.
Art. 13 Aggiudicazione e conclusione del contratto
1. Al termine della procedura è dichiarata
l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior
offerente. Le Amministrazioni aggiudicatrici
provvedono all'aggiudicazione definitiva, previa
verifica dell'aggiudicazione provvisoria nei casi
in cui i rispettivi ordinamenti prevedano
l'approvazione di cui all'articolo 12, comma 1, del
DLgs n. 163 del 2006. L'aggiudicazione definitiva
diviene efficace ad esito delle verifiche in ordine
al possesso dei requisiti richiesti.
2. Le Amministrazioni aggiudicatrici indicano, ai
sensi dell'articolo 77 del DLgs 163 del 2006, le
modalità di comunicazione, anche per via
elettronica, delle informazioni di cui all'articolo
79 del DLgs 163 del 2006.
3. Il contratto è concluso nelle forme di cui
all'articolo 11, comma 13, del DLgs n. 163 del 2006
ed il Dirigente nella cui competenza rientri il
singolo contratto può non procedere alla
stipulazione unicamente per vizi di legittimità
nelle procedure di affidamento o per gravi motivi
di interesse pubblico, previo esercizio dei poteri
di autotutela.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono
prevedere che il contratto sia sottoposto ad
approvazione e ad ulteriori controlli ai sensi
dell'articolo 12, commi 2 e 3, del DLgs n. 163 del
2006.
Art. 14 Ufficiale rogante
1. I contratti stipulati mediante forma pubblica
amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante
con le modalità prescritte dalla legge notarile, in
quanto applicabili. L'ufficiale rogante riceve
altresì gli atti per cui sia opportuno assicurare
pubblicità e autenticità della forma.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale rogante
presenzia allo svolgimento della gara, ne redige i
verbali, accerta l'osservanza degli adempimenti
necessari per la stipulazione del contratto, cura
l'effettuazione delle attività e delle operazioni
connesse alla conclusione del contratto e spettanti
all'Amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le
competenze relative agli accertamenti di cui
all'articolo 12.
3. L'ufficiale rogante cura altresì la
registrazione dei contratti da esso stipulati,
nonché i relativi adempimenti previsti dalle norme
fiscali.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i
criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per
la tenuta del repertorio dei contratti.
5. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono
stipulare polizze assicurative a copertura dei
rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di
ufficiale rogante.
Art. 15 Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certi
e, a norma dell'articolo 57, comma 7, del DLgs n.
163 del 2006, non possono essere tacitamente
rinnovati. I contratti per le forniture e i servizi
di carattere ricorrente e pluriennale non possono
avere durata superiore ai nove anni.
2. Escluso il rinnovo tacito, è consentita la
proroga dei contratti purché espressamente
prevista, anche nella sua durata massima, nel bando
di gara o nella lettera di invito per l'affidamento
del contratto originario concluso a seguito di una
procedura aperta, ristretta o di confronto
concorrenziale ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
del DLgs n. 163 del 2006, ove applicabile. La
facoltà di prorogare la durata del contratto
incide, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del
DLgs n. 163 del 2006, sul calcolo dell'importo
stimato del contratto originario, ma non sulla
determinazione dei requisiti richiesti per
l'affidamento di quest'ultimo.
3. La durata dei contratti può altresì essere
motivatamente prorogata, nella misura strettamente
necessaria, al fine di assicurare la continuità
nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la
facoltà di proroga deve essere prevista nel
contratto originario ed è consentita esclusivamente
nelle more dello svolgimento delle procedure di
scelta del contraente. Per le aziende e gli enti
del Servizio Sanitario regionale la proroga è
inoltre consentita nelle more dell'attivazione dei
nuovi rapporti di accreditamento di cui alla L.R.
12 ottobre 1998, n. 34 ( Norme in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR
14 gennaio 1997 ) ed all'articolo 38 della L.R. 12
marzo 2003, n. 2 ( Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi
sociali ).
4. La facoltà di prorogare la durata del contratto
ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere esercitata
prima della sua scadenza ed in entrambi i casi le
prestazioni sono rese alle stesse condizioni
previste dal contratto originario, e senza compensi
aggiuntivi.
Art. 16 Varianti
1. Le variazioni ai contratti in corso di
esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle
condizioni previste dall'articolo 11 del R.D. 18
novembre 1923, n. 2440 ( Nuove disposizioni
sull'Amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato ) e dall'articolo
120 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 ( Regolamento
per l'Amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato ), purché non
mutino la natura della prestazione.
Art. 17 Verifica di conformità
1. L'accettazione, totale o parziale, della
fornitura o del servizio è disposta previa verifica
di conformità della prestazione eseguita alle
prescrizioni tecniche e contrattuali.
2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1
relative a forniture o servizi che abbiano
particolari requisiti di natura tecnica, il
Dirigente competente nomina da uno a tre tecnici
esperti della materia. L'incarico può essere
affidato a tecnici esterni nel solo caso di
mancanza di personale interno idoneo.
Art.18 Assetto organizzativo
1. Le Amministrazioni aggiudicatrici adeguano il
proprio assetto organizzativo alle disposizioni
della presente legge e, nel rispetto di queste,
individuano le strutture organizzative preposte
alle attività di acquisizione di beni e servizi,
definiscono le modalità di svolgimento delle
attività stesse e l'esercizio dei poteri di spesa.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte
della Regione, nel rispetto delle attribuzioni
statutarie degli organi regionali, gli adempimenti
di carattere organizzativo e procedimentale
previsti dalla presente legge concernenti le
strutture della Giunta regionale sono assolti con
deliberazione della medesima.
Art. 19 Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20,
sono abrogati:
a) la L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 ( Disposizioni in
materia di forniture e servizi );
b) l'articolo 26, comma 5, della L.R. 28 luglio
2004, n. 17 ( Legge finanziaria adottata a norma
dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della
legge di assestamento del Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale
di variazione );
c) gli articoli da 66 a 80, nonché l'articolo 81,
commi 3 e 5, del Capo VII della L.R. 29 marzo 1980,
n. 22 ( Norme per l'utilizzazione e la gestione del
patrimonio e la disciplina della contabilità
nell'unità sanitaria locale );
d) l'articolo 4, comma 6, lettera b), della L.R. 12
maggio 1994, n. 19 ( Norme per il riordino del
Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 );
e) l'articolo 27, commi 4, 7 e 9, gli articoli 29 e
30, l'articolo 31, comma 2, e l'articolo 33 del
Titolo VI della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50
( Norme in materia di programmazione, contabilità,
contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere );
f) il Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6
( Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi
e per il funzionamento delle casse economali ).
Art. 20 Disposizioni finali e transitorie
1. Fino alla data di approvazione degli atti di cui
all'articolo 10, commi 3 e 4, continuano ad
applicarsi, nel rispetto dell'articolo 125, comma
11, del DLgs n. 163 del 2006:
a) l'articolo 15, comma 4, lettera b), della L.R.
n. 9 del 2000;
b) l'articolo 16 della L.R. n. 9 del 2000;
c) l'articolo 26, comma 5, primo periodo, della
L.R. n. 17 del 2004.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte
della Regione, gli articoli da 2 a 5 e da 16 a 33
del Regolamento regionale n. 6 del 2001 continuano
ad avere applicazione, nei limiti di compatibilità
con le disposizioni vigenti, fino all'approvazione
degli atti di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'articolo
18, comma 2.
3. Alle procedure di aggiudicazione o di
affidamento in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e ai relativi contratti si
applicano le disposizioni vigenti al momento della
pubblicazione del bando, ove richiesta, ovvero di
spedizione della lettera di invito.
4. Ai contratti in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della presente legge si applicano
le disposizioni vigenti al momento della
conclusione dei contratti stessi.
Art. 21 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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