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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3006
Presentato in data: 16/10/2007
Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi (delibera di Giunta n. 1510 del 15 10 07).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
A fronte delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture si è reso opportuno procedere
all'adeguamento complessivo della normativa
regionale in materia di acquisizione di beni e
servizi, anziché limitare l'intervento ad un
parziale adeguamento della Legge regionale 25
febbraio 2000 n. 9. L'entrata in vigore del Codice
dei contratti ha posto, sin da subito, alcuni
rilevanti problemi in ordine all'individuazione
della disciplina regionale applicabile, in quanto
nelle sub-materie di competenza statale esclusiva,
come definite dall'articolo 4 comma 3 del Codice,
l'inapplicabilità delle norme regionali
preesistenti si produce per effetto dell'intervento
di una nuova disciplina dell'intera materia e
rimangono pertanto applicabili le sole norme
regionali che regolano ambiti non disciplinati dal
Codice (e che siano compatibili con esso).
L'obiettivo del presente progetto di legge è dunque
quello di adeguare la disciplina regionale alle
disposizioni del Codice dei contratti e di portare
chiarezza nel quadro normativo. Al contempo si è
cercato, nell'ottica della semplificazione rispetto
al complesso ed articolato sistema delineato dal
Codice, di sfruttare alcune opportunità offerte dal
Codice stesso, senza comunque pregiudicare la
possibilità di modificare le scelte organizzative e
gli aspetti meramente procedurali. Si è cercato
altresì di mutuare il più possibile la terminologia
del Codice, per esigenze di uniformità ed al fine
di garantire agli operatori l'intelligibilità delle
disposizioni.
L'articolo 1 (Finalità e principi) esplicita, al
comma 1, che la Regione Emilia-Romagna detta norme
in ordine alle attività di acquisizione di beni e
servizi nelle materie di propria competenza, fermo
restando comunque il rispetto, innanzitutto, dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ed
in secondo luogo, delle disposizioni relative alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato e, per
le materie di competenza concorrente, nel rispetto
dei principi fondamentali desumibili, in
particolare dal Codice dei contratti (DLgs n. 163
del 2006). Il comma 2 prevede che, nel rispetto dei
limiti di cui al comma 1, la Regione assume a
criterio guida del proprio intervento legislativo
la disciplina dei profili di carattere
organizzativo e di semplificazione procedimentale.
Inoltre vengono esplicitati alcuni obiettivi
particolarmente qualificanti, quali l'efficienza
della spesa, il contenimento dei consumi energetici
e il rispetto dell'ambiente mediante il ricorso ad
acquisti che privilegino il basso impatto
ambientale. Il comma 3 dispone che, in tale
contesto, per razionalizzare la spesa pubblica ed
innovare le procedure di acquisizione di beni e
servizi, la Regione valorizzi il sistema regionale
di acquisto di cui alla L.R. n. 11 del 2004
( Sviluppo regionale della società
dell'informazione ) ed il ricorso alla struttura
regionale Agenzia Intercent-ER a tal fine
istituita. Tale comma si connette strettamente al
contenuto del successivo articolo 3, il cui
obiettivo è proprio quello di favorire il ricorso
alle procedure centralizzate e agli strumenti di
acquisto gestiti dall' Agenzia Intercent-ER .
L' articolo 2 (Ambito di applicazione) amplia
l'ambito di applicazione della nuova legge,
rispetto alle previsioni della L.R. n. 9 del 2000,
disponendo che essa si applichi anche alle agenzie
dipendenti dalla Regione; il comma 2 prevede poi
l'applicazione della legge anche alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario regionale, con la
sola eccezione dell'articolo 14, finalizzata a
salvaguardare la specificità di tali soggetti.
L' articolo 3 (Sistema regionale di acquisto) ha
l'obiettivo essenziale di richiamare e confermare i
contenuti del Capo VI della L.R. n. 11 del 2004,
istitutivo del sistema regionale di acquisto
affidato all'Agenzia Intercent-ER, nell'ottica del
perseguimento delle finalità di razionalizzazione
della spesa, di innovazione tecnologica e di
snellimento delle procedure d'acquisto. Al comma 1
viene infatti chiarito che le amministrazioni
aggiudicatrici si avvalgono dell'Agenzia
Intercent-ER nei casi, con le forme e secondo le
modalità previste dal Capo VI della medesima legge
ed, al comma 2, che le Amministrazioni
aggiudicatrici, anche ove possano procedere in modo
autonomo alle acquisizioni di beni e servizi,
valutano preliminarmente se ricorrere alle
procedure centralizzate ed agli strumenti di
acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER.
L' articolo 4 (Programmi di acquisizione)
ribadisce, al comma 1, il principio della
programmazione dell'attività contrattuale, già
previsto nella L.R. n. 9 del 2000. Il comma 2
demanda alla competenza delle singole
amministrazioni aggiudicatrici la definizione delle
procedure e delle modalità per l'elaborazione dei
programmi e per il controllo dei risultati
conseguiti. Il comma 3 riproduce sostanzialmente il
comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 9 del 2000,
in base al quale i programmi individuano le
esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si
intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le
risorse necessarie; possono specificare le
priorità, i criteri e gli indirizzi da seguire, le
strutture organizzative cui sono destinati. Il
comma 4 prevede la pubblicazione (in via
telematica) dei programmi concernenti l'attività
contrattuale, sul profilo di committente della
amministrazione aggiudicatrice. Prevede altresì che
sulla base dei programmi siano predisposti gli
avvisi di preinformazione concernenti l'importo
complessivo stimato degli appalti o degli accordi
quadro che la stazione appaltante intende
aggiudicare, per gruppi di prodotti o categoria di
servizi, nei dodici mesi successivi. Dispone
inoltre che la pubblicazione di questi ultimi sia
effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 63 e 124 del DLgs 163 del 2006 (e cioè che
tale pubblicazione consente la riduzione dei
termini per la presentazione delle offerte). Il
comma 5, infine, definisce sinteticamente le
competenze dirigenziali e chiarisce che spetta
loro, secondo le modalità individuate da ciascuna
amministrazione aggiudicatrice, provvedere alle
acquisizioni non programmate ma urgenti, ove siano
necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei
servizi.
L'articolo 5 (Elenco dei fornitori), al comma 1,
prevede la possibilità per le amministrazioni
aggiudicatrici di istituire l'elenco dei fornitori;
alle Amministrazioni viene demandata la disciplina
delle modalità di organizzazione, aggiornamento e
conservazione e viene riconosciuta la possibilità
di avvalersi dell'elenco dei fornitori gestito
dall'Agenzia Intercent-ER. Al comma 2 si precisa
che nell'elenco dei fornitori sono compresi
operatori economici idonei, per requisiti di
specializzazione, tecnico-organizzativi ed
economici, a partecipare alle procedure di
affidamento di cui agli articoli 9 (Procedura
negoziata) e 10 (Acquisizioni in economia). Il
comma 3 prevede che i requisiti e le modalità di
iscrizione, formazione e aggiornamento dell'elenco
dei fornitori sono resi noti mediante pubblicazione
sul profilo di committente della Amministrazione
aggiudicatrice.
L' articolo 6 (Responsabile del procedimento), al
comma 1, chiarisce che le Amministrazioni
aggiudicatrici individuano un responsabile del
procedimento per le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione di propria competenza; il
comma 2 dispone che, qualora l'acquisizione di beni
o servizi sia effettuata tramite centrali di
committenza ovvero siano ad esse affidate le
funzioni e le attività di stazione appaltante,
ciascuna Amministrazione interessata può nominare
un responsabile del procedimento per le fasi di cui
cura lo svolgimento. Si è cioè specificato che il
responsabile del procedimento è necessariamente
unico ove le Amministrazioni aggiudicatrici curino
lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento
contrattuale. Si è dunque inteso conciliare la
previsione ordinaria di cui all'articolo 10 del
DLgs n. 163 del 2006, il quale individua un unico
soggetto responsabile sia per l'affidamento che per
l'esecuzione del contratto, con l'assetto delle
competenze nei casi in cui le Amministrazioni
aggiudicatrici si avvalgano di centrali di
committenza. Il comma 3 puntualizza che, fino
all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, è
responsabile del procedimento il dirigente nella
cui competenza rientri la singola fase di cui cura
lo svolgimento. I commi 4 e 5 specificano infine i
compiti del responsabile del procedimento.
L' articolo 7 (Trattamento dei dati) prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto degli
articoli 18 (Principi applicabili a tutti i
trattamenti effettuati da soggetti pubblici) e 19
(Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari) del DLgs
30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di
protezione dei dati personali ), possono trattare i
dati inerenti l'elenco dei fornitori, le procedure
di affidamento, i soggetti invitati, quelli
partecipanti e i contraenti, gli importi, i
contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le
eventuali variazioni e gli inadempimenti rilevati e
che gli stessi dati possono essere diffusi in forma
aggregata.
Il comma 1 dell' articolo 8 (Modalità e criteri di
scelta del contraente), nell'ottica della
semplificazione e stante che le procedure di scelta
del contraente sono riservate, ex articolo 4, comma
3 del DLgs n. 163 del 2006, alla potestà
legislativa esclusiva statale, si limita a
prevedere che, per l'acquisizione di beni o
servizi, si applicano le procedure di scelta del
contraente disciplinate dal DLgs n. 163 del 2006,
nei casi e secondo le modalità ivi previste. Il
comma 2 dispone che l'affidamento dei contratti è
effettuato con il criterio del prezzo più basso, o
con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa qualora siano valutati anche altri
elementi, oltre al prezzo.
L'articolo 9 (Procedura negoziata) adegua la
disciplina legislativa regionale alle previsioni
contenute nel Codice dei contratti recuperando e
adattando alcune disposizioni della L.R. n. 9 del
2000 tuttora compatibili con tali previsioni. In
particolare, il comma 2 precisa a questo scopo la
nozione di mancanza di offerte appropriate , con
la conseguente possibilità di ricorso alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara. Il comma 3 precisa inoltre,
sempre nell'ambito di una procedura negoziata, che
la amministrazione aggiudicatrice può invitare gli
altri partecipanti a presentare a loro volta
un'offerta su di un oggetto ridefinito a seguito di
una soluzione parzialmente migliorativa presentata
da uno dei concorrenti. Il comma 4 prevede che
l'affidamento di ulteriori forniture o servizi al
medesimo operatore economico è consentito mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara nei casi e alle condizioni
previste, rispettivamente, dall'articolo 57, comma
3, lettera b), del DLgs n. 163 del 2006 e dal comma
5 del medesimo articolo. Si tratta dunque di un
adeguamento alle disposizioni previste dal Codice
dei contratti. Al comma 5 viene aggiunta la
previsione secondo cui l'affidamento alle
condizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lettera
b), del DLgs 163 del 2006 è altresì consentito
qualora il primo contratto sia stato affidato
secondo la procedura di confronto concorrenziale ai
sensi dell'articolo 27, comma 1, del DLgs n. 163
del 2006 (cioè nel caso di contratti pubblici di
forniture o servizi esclusi in tutto o in parte
dall'applicazione del Codice, a condizione che il
primo affidamento sia stato preceduto da invito ad
almeno cinque concorrenti).
L'articolo 10 (Acquisizioni in economia) individua
i presupposti per le acquisizioni in economia di
beni e servizi, fermo restando l'obbligo, di cui
all'articolo 3, per le amministrazioni
aggiudicatrici di valutare preliminarmente se
ricorrere alle procedure centralizzate ed agli
strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia
Intercent-ER. Entro questi limiti, e nel rispetto
delle previsioni del Codice dei contratti, si è
cercato di valorizzare le potenzialità offerte dal
sistema di acquisizione in economia. Infatti gli
oneri finanziari, organizzativi e procedimentali
connessi allo svolgimento delle gare ordinarie
devono essere adeguati e proporzionati alla natura
e all'oggetto del contratto, e dunque ragioni di
economicità, efficacia e tempestività suggeriscono
di adottare, ove il Codice dei contratti lo
consenta, procedure semplificate. Il comma 1 eleva
il limite di importo - portandolo da 25.000 euro
sino alla soglia di rilevanza comunitaria
(attualmente pari a 211.000 Euro, limite ora
previsto dall'articolo 125, comma 9, del DLgs n.
163 del 2006 per le amministrazioni diverse da
quelle statali e da CONSIP) - entro il quale sono
acquisibili in economia i beni e i servizi, quando
ragioni di economicità, efficacia e tempestività
rendano sproporzionato o comunque inadeguato il
ricorso ad altre procedure. Si è operato un rinvio
mobile alla soglia comunitaria al fine di
consentire l'adeguamento automatico delle
disposizioni regionali ove la soglia venga in
futuro modificata. Il comma 2 prevede espressamente
che il ricorso all'acquisizione in economia sia
inoltre consentito nelle ipotesi previste
dall'articolo 125, comma 10, del DLgs n. 163 del
2006, integrando così le disposizioni regionali con
quanto ora previsto dal Codice dei contratti. Il
comma 3 dispone poi che le amministrazioni
aggiudicatrici individuino le tipologie, i limiti
di importo e le modalità procedurali semplificate
per le acquisizioni in economia di loro competenza
ed il comma 4 che, nel caso di acquisizioni di beni
e servizi da parte della Regione Emilia-Romagna,
tali adempimenti - ove riguardino le strutture
della Giunta regionale - siano assolti con
deliberazione della Giunta regionale stessa.
L' articolo 11 (Valutazione delle offerte), al
comma 1, prevede che, qualora l'aggiudicazione
abbia luogo con il criterio del prezzo più basso,
la gara è presieduta dal dirigente competente o da
un suo delegato, e si svolge alla presenza di due
testimoni e dell'ufficiale rogante di cui
all'articolo 14 nei casi in cui sia prevista la
stipulazione in forma pubblica amministrativa. Il
comma 2 riguarda le ipotesi di aggiudicazione con
il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e dispone che, in tal caso, le
amministrazioni aggiudicatrici nominino una
Commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84
del DLgs n. 163 del 2006. Il comma 3 prevede misure
di flessibilità organizzativa: si consente, in
determinate circostanze, la possibilità di affidare
la presidenza della commissione giudicatrice anche
ad un funzionario incaricato di funzioni apicali, e
inoltre si estende la possibilità di ricorrere ad
esperti esterni nei casi di cui all'articolo 84,
comma 8, del DLgs n. 163 del 2006, anche ad
appartenenti a categorie diverse da quelle ivi
indicate, purché l'esperienza sia garantita sulla
base di criteri previamente individuati. In tal
modo si crea un margine organizzativo in capo alle
singole Amministrazioni, volto a conseguire anche
risparmi di spesa. Il comma 4 dispone che sia
l'atto di nomina della commissione giudicatrice a
precisare se ad essa siano affidati anche gli
adempimenti amministrativi relativi
all'ammissibilità delle offerte. Il comma 5 delinea
la sequenza procedimentale nello svolgimento delle
attività riservate alla commissione giudicatrice,
distinguendole dagli adempimenti attribuiti al
soggetto che presiede la gara, al quale spetta, in
seduta pubblica, rendere noti i punteggi attribuiti
alle offerte tecniche, dare lettura delle offerte
economiche ed applicare i criteri automatici di
attribuzione dei punteggi relativi all'elemento
prezzo. Il comma 6 specifica gli ulteriori compiti
affidati al soggetto che presiede la gara (o alla
Commissione giudicatrice, ove ciò sia previsto
dall'atto di nomina della commissione stessa) in
ordine alle attività di verifica sulle offerte che
appaiono anormalmente basse, alla redazione della
graduatoria delle offerte e alla dichiarazione di
aggiudicazione provvisoria. Per tali attività di
verifica viene prevista la possibilità di avvalersi
delle strutture organizzative dell'amministrazione
aggiudicatrice o di apposita commissione tecnica ai
sensi dell'articolo 88, comma 3, del DLgs n. 163
del 2006. Il comma 7 dispone infine che
l'Amministrazione aggiudicatrice possa prevedere
l'esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse nei casi e con le modalità di cui
all'articolo 124, comma 8, del DLgs n. 163 del
2006, che cioè, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
l'amministrazione aggiudicatrice possa prevedere
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia come
individuata ai sensi dell'articolo 86 del DLgs n.
163 del 2006.
Al comma 1 dell'articolo 12 (Verifica dei
requisiti) è stata introdotta una misura di
semplificazione, in particolare rispetto
all'articolo 48 del DLgs n. 163 del 2006.
Quest'ultimo rende obbligatori, anche per forniture
e servizi, i controlli a campione sul possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa: l'articolo 12 prevede invece
che, ove non si proceda all'esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse (l'esclusione
automatica può essere disposta solo per gli appalti
sottosoglia aggiudicati con il criterio del prezzo
più basso), il controllo dei requisiti per i quali
è ammessa la presentazione di dichiarazioni
sostitutive è obbligatorio nei confronti del solo
concorrente scelto quale affidatario. Il comma 2
reca un'ulteriore misura di semplificazione:
consente, infatti, alle Amministrazioni
aggiudicatrici di prevedere che la verifica dei
requisiti dichiarati dall'affidatario abbia luogo a
campione, su di un numero di affidamenti
preventivamente stabilito da ciascuna
Amministrazione, nonché in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Tale possibilità,
prevista dall'articolo 71, comma 1, del DPR 28
dicembre 2000, n.445 ( Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa ), è tuttavia
circoscritta ai casi e nei limiti di importo entro
i quali è consentita l'acquisizione di beni o
servizi in economia mediante affidamento diretto.
Si tratta di una specifica applicazione del
principio di semplificazione procedimentale sotteso
al sistema di acquisizione in economia. I commi 3,
4 e 5 riproducono, nella sostanza, disposizioni già
contemplate dall'articolo 22 della L.R. n. 9 del
2000: il comma 3 dispone che l'accertata presenza
di elementi non conformi a quelli dichiarati o la
mancata prova del possesso dei requisiti (ove
questa sia prescritta ai sensi delle vigenti
disposizioni) comporta l'annullamento degli atti
eventualmente già adottati in favore di chi abbia
reso o si sia avvalso delle dichiarazioni; il comma
4 precisa che qualora l'accertamento dia esito
negativo si può procedere, con le medesime
modalità, nei confronti del concorrente che segue
nella graduatoria; il comma 5 specifica che è
facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice, in
qualsiasi fase delle procedure, richiedere
chiarimenti e integrazioni sul contenuto di
documenti, certificati e dichiarazioni presentate,
nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il
possesso dei requisiti dichiarati. Infine, il comma
6, con ulteriore intento semplificatorio, prevede
che nel caso di aggiudicazione o affidamento con il
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di
invito possano prevedere, per esigenze di economia
procedimentale, la facoltà di effettuare le
verifiche in ordine al possesso dei requisiti prima
della valutazione delle offerte.
L'articolo 13 (Aggiudicazione e conclusione del
contratto), al comma 1, limita l'approvazione
dell'aggiudicazione provvisoria di cui all'articolo
12 del DLgs n. 163 del 2006 ai soli casi in cui
l'ordinamento delle singole Amministrazioni
aggiudicatrici la preveda. Si tratta dunque di una
misura di semplificazione, in linea comunque con la
disciplina dettata dal Codice dei contratti (il
quale dispone che l'aggiudicazione provvisoria sia
soggetta ad approvazione dell'organo competente
secondo l'ordinamento delle Amministrazioni
aggiudicatrici e nel rispetto dei termini previsti
dai singoli ordinamenti, o, in mancanza, nel
termine di trenta giorni, decorsi comunque i quali
l'aggiudicazione si intende approvata). Il comma 2,
con disposizione attuativa di quanto previsto
dall'articolo 77 del DLgs n. 163 del 2006, demanda
alla valutazione delle amministrazioni
aggiudicatrici la scelta delle modalità di
comunicazione, anche per via elettronica, agli
operatori economici delle informazioni di cui
all'articolo 79 del DLgs n. 163 del 2006 e cioè
delle informazioni circa i mancati inviti, le
esclusioni e le aggiudicazioni. Il comma 3
richiama, per le forme di stipulazione del
contratto, le previsioni di cui all'articolo 11 del
DLgs n. 163 del 2006. Viene precisato che il
dirigente nella cui competenza rientri il singolo
contratto può non procedere alla stipulazione
unicamente per vizi di legittimità nelle procedure
di affidamento o per gravi motivi di interesse
pubblico, previo esercizio dei poteri di
autotutela. Il comma 4 precisa infine che le
Amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere
che il contratto sia sottoposto ad approvazione e
ad ulteriori controlli ai sensi dell'articolo 12,
commi 2 e 3, del DLgs n. 163 del 2006. L'articolo
14 (Ufficiale rogante), al comma 1, introduce una
significativa misura di semplificazione, in quanto
si prevede l'obbligatorietà del ricorso
all'ufficiale rogante solo nel caso dei contratti
stipulati in forma pubblica amministrativa. I commi
2 e 3 precisano poi i compiti dell'ufficiale
rogante: presenziare allo svolgimento della gara,
redigere i relativi verbali, accertare l'osservanza
degli adempimenti necessari per la stipulazione del
contratto, curare la registrazione dei contratti da
esso stipulati, nonché i relativi adempimenti
previsti dalle norme fiscali. Il comma 4 demanda
alle Amministrazioni aggiudicatrici la scelta dei
criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per
la tenuta del repertorio dei contratti. Il comma 5,
infine, prevede che le Amministrazioni
aggiudicatrici possano stipulare polizze
assicurative a copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.
L'articolo 15 (Durata del contratto), al comma 1,
stabilisce che i contratti devono avere termini e
durata certi e ribadisce il divieto di rinnovo
tacito dei contratti. Viene poi specificato che i
contratti per le forniture e i servizi di carattere
ricorrente e pluriennale non possono avere durata
superiore ai nove anni. Il comma 2, fermo restando
il divieto di rinnovo tacito, contempla la
possibilità di proroga in conformità con la
disciplina dettata a livello comunitario e dal
Codice dei contratti: dispone, infatti, che la
proroga sia consentita purché espressamente
prevista (anche nella sua durata massima) nel bando
di gara o nella lettera di invito per l'affidamento
del contratto originario concluso a seguito di una
procedura aperta o ristretta o di confronto
concorrenziale ai sensi dell'articolo 27 del DLgs
n. 163 del 2006 (concernente i c.d. contratti
esclusi). Il comma 3 prevede poi che la proroga sia
altresì consentita per soddisfare esigenze di
carattere contingente nel rispetto di numerose
condizioni e cioè: che la facoltà di proroga sia
prevista nel contratto originario; che le procedure
di scelta del contraente siano state già avviate;
che la proroga sia motivata, limitata alla misura
strettamente necessaria, e al solo fine di
assicurare la continuità nella fornitura di beni o
servizi. Al fine di salvaguardare la specificità di
taluni servizi, lo stesso comma 3 prevede che per
le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario
regionale la proroga sia inoltre consentita nelle
more dell'attivazione dei nuovi rapporti di
accreditamento di cui alla L.R. 12 ottobre 1998, n.
34 ( Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche
e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997 )
ed all'articolo 38 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2
( Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali ). Il
comma 4 precisa ulteriormente che la facoltà di
proroga deve essere esercitata prima della scadenza
del contratto e che, infine, le prestazioni sono
rese alle stesse condizioni previste dal contratto
originario e senza compensi aggiuntivi.
Al comma 1 dell' articolo 16 (Varianti), rispetto
alla previsione prima contenuta all'articolo 29
della L.R. n. 9 del 2000, si è esplicitato il
riferimento normativo alle norme di contabilità di
Stato (ammettendo cioè variazioni ai contratti in
corso di esecuzione nei casi e alle condizioni da
esse previste, purché non mutino la natura della
prestazione).
L'articolo 17 (Verifica di conformità) dispone, al
comma 1, che l'accettazione, totale o parziale,
della fornitura o del servizio è disposta previa
verifica attestante la conformità della prestazione
eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali.
Il comma 2 riproduce quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 30 della L.R. n. 9 del 2000: prevede
cioè che, per le operazioni di verifica relative a
forniture o servizi che abbiano particolari
requisiti di natura tecnica, il dirigente
competente nomini da uno a tre tecnici esperti
della materia e che, comunque, l'incarico può
essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di
mancanza di personale interno idoneo.
L'articolo 18 (Assetto organizzativo) prevede, al
comma 1, che le Amministrazioni aggiudicatrici
adeguino il proprio assetto organizzativo alle
disposizioni della nuova legge regionale e, nel
rispetto di queste, individuino le strutture
organizzative preposte alle attività di
acquisizione di beni e servizi e che definiscano le
modalità di svolgimento delle attività stesse e
l'esercizio dei poteri di spesa. Alle singole
Amministrazioni aggiudicatrici è demandata la
scelta delle misure necessarie per l'adeguamento
dei rispettivi assetti organizzativi. Il comma 2
specifica che per l'acquisizione di beni e servizi
da parte della Regione Emilia-Romagna gli
adempimenti di carattere organizzativo e
procedimentale previsti dalla legge medesima - ove
riguardino le strutture della Giunta regionale -
siano assolti con deliberazione della Giunta
regionale stessa.
L'articolo 19 (Abrogazioni), anche al fine di
portare chiarezza nel quadro normativo, abroga
espressamente:
a) l'intera L.R. 25 febbraio 2000, n. 9
( Disposizioni in materia di forniture e servizi );
b) l'articolo 26, comma 5, della L.R. 28 luglio
2004, n. 17 ( Legge finanziaria adottata a norma
dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della
legge di assestamento del Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale
di variazione );
c) gran parte degli articoli del Capo VII
( Contratti ) della L.R. 29 marzo 1980, n. 22
( Norme per l'utilizzazione e la gestione del
patrimonio e la disciplina della contabilità
nell'unità sanitaria locale );
d) l'articolo 4, comma 6, lettera b), della L.R. 12
maggio 1994, n. 19 ( Norme per il riordino del
Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 );
e) alcuni articoli del Titolo VI ( I contratti e la
contabilità di magazzino ) della L.R. 20 dicembre
1994, n. 50 ( Norme in materia di programmazione,
contabilità, contratti e controllo delle Aziende
Unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere );
f) il Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6
( Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi
e per il funzionamento delle casse economali ).
L'articolo 20 (Disposizioni finali e transitorie),
per converso, si cura di assicurare il passaggio al
nuovo regime. In particolare il comma 1 prevede
che, fino alla data di approvazione degli atti di
cui all'articolo 10, commi 3 e 4, continuino ad
applicarsi talune disposizioni regionali
compatibili con il Codice dei contratti. Allo
stesso fine, il comma 2 prevede poi che alcuni
articoli del Regolamento regionale n. 6 del 2001
continuino ad avere applicazione (nei limiti di
compatibilità con le disposizioni vigenti) fino
all'approvazione degli atti di competenza della
Giunta regionale per l'adeguamento organizzativo e
procedimentale previsti ai sensi dell'articolo 10,
comma 4, e dell'articolo 18, comma 2.
L'articolo 21 (Entrata in vigore) dispone che la
nuova disciplina legislativa entri in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Testo:

Art.  1
Finalità e prinicipi
Art. 2
Ambito di applicazione
Art. 3
Sistema regionale di acquisto
Art. 4
Programmi di acquisizione
Art. 5
Elenco dei fornitori
Art. 6
Responsabile del procedimento
Art. 7
Trattamento dei dati
Art. 8
Modalità e criteri di scelta del contraente
Art. 9
Procedura negoziata
Art. 10
Acquisizioni in economia
Art. 11
Valutazione delle offerte
Art. 12
Verifica dei requisiti
Art. 13
Aggiudicazione e conclusione del contratto
Art. 14
Ufficiale rogante
Art. 15
Durata delcontratto
Art. 16
Varianti
Art. 17
Verifica di conformità
Art. 18
Assetto organizzativo
Art. 19
Abrogazioni
Art. 20
Disposizioni finali e transitorie
Art. 21
Entrata in vigore
Art. 1 Finalità e principi
1. La presente legge detta norme in ordine alle
attività di acquisizione di beni e servizi nelle
materie di competenza regionale, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario,
delle disposizioni relative alle materie di
competenza esclusiva dello Stato e, per le materie
di competenza concorrente, nel rispetto dei
principi fondamentali desumibili, in particolare,
dal DLgs 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE ).
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, la
Regione Emilia-Romagna disciplina, relativamente ai
profili di carattere organizzativo e di
semplificazione procedimentale, lo svolgimento
delle attività di acquisizione di beni e servizi
secondo i principi di imparzialità, trasparenza,
proporzionalità, adeguatezza, qualità, efficienza
ed efficacia dell'azione amministrativa. Persegue
obiettivi di efficienza della spesa, di
contenimento dei consumi energetici e di rispetto
dell'ambiente mediante il ricorso ad acquisti che
privilegino il basso impatto ambientale.
3. Per razionalizzare la spesa pubblica ed innovare
le procedure di acquisizione di beni e servizi, la
Regione valorizza il sistema regionale di acquisto
di cui alla L.R. 24 maggio 2004, n. 11 ( Sviluppo
regionale della società dell'informazione ) ed il
ricorso alla struttura regionale, di seguito
denominata Agenzia Intercent-ER , a tal fine
istituita.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano all'acquisizione di beni e servizi da
parte della Regione, delle Agenzie, degli Enti
pubblici non economici e delle Aziende pubbliche da
essa dipendenti.
2. Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo
14, alle Aziende ed agli Enti del Servizio
Sanitario regionale che agiscono in forma singola
o, preferibilmente, associata, anche di area vasta.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, di seguito
denominati Amministrazioni aggiudicatrici ,
esercitano le relative funzioni secondo i
rispettivi ordinamenti.
Art. 3 Sistema regionale di acquisto
1. Nell'ambito del sistema regionale di acquisto di
cui alla L.R. n. 11 del 2004, le Amministrazioni
aggiudicatrici si avvalgono dell'Agenzia
Intercent-ER nei casi, con le forme e secondo le
modalità previste dal Capo VI della medesima legge.
2. Nei casi in cui è consentito loro di procedere
in modo autonomo alle acquisizioni di beni e
servizi, le Amministrazioni aggiudicatrici valutano
preliminarmente se ricorrere alle procedure
centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti
dall'Agenzia Intercent-ER.
Art. 4 Programmi di acquisizione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla
acquisizione di beni e servizi sulla base dei
programmi di cui ai successivi commi.
2. Ciascuna Amministrazione aggiudicatrice
definisce le modalità per l'elaborazione dei
programmi relativi all'acquisizione di beni e
servizi di propria competenza e per il controllo
dei risultati conseguiti.
3. I programmi individuano le esigenze da
soddisfare, gli obiettivi che si intendono
perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse
necessarie; possono specificare le priorità, i
criteri e gli indirizzi da seguire, nonché le
strutture organizzative cui sono destinati.
4. I programmi sono pubblicati sul profilo di
committente della Amministrazione aggiudicatrice.
Sulla base dei programmi sono predisposti gli
avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione è
effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 63 e 124 del DLgs n. 163 del 2006.
5. I Dirigenti, secondo modalità individuate da
ciascuna Amministrazione aggiudicatrice:
a) attuano i programmi adottando le specificazioni,
gli adeguamenti operativi e gli altri atti
necessari per l'acquisizione di beni e servizi e
per l'esecuzione dei contratti, fermo restando
quanto previsto all'articolo 3;
b) provvedono alle acquisizioni non programmate ma
urgenti, ove motivatamente necessarie a non
pregiudicare la funzionalità dei servizi.
Art. 5 Elenco dei fornitori
1. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono
istituire l'elenco dei fornitori disciplinandone le
modalità di organizzazione, aggiornamento e
conservazione. Possono altresì avvalersi
dell'elenco dei fornitori gestito dall'Agenzia
Intercent-ER.
2. Nell'elenco dei fornitori sono compresi
operatori economici idonei, per requisiti di
specializzazione, tecnico-organizzativi ed
economici, a partecipare alle procedure di
affidamento di cui agli articoli 9 e 10.
3. I requisiti e le modalità di iscrizione,
formazione e aggiornamento dell'elenco dei
fornitori sono resi noti mediante pubblicazione sul
profilo di committente della Amministrazione
aggiudicatrice.
Art. 6 Responsabile del procedimento
1. Le Amministrazioni aggiudicatrici individuano un
responsabile del procedimento per le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di propria
competenza.
2. Qualora l'acquisizione di beni o servizi sia
effettuata mediante centrali di committenza, ovvero
siano ad esse affidate le funzioni e le attività di
stazione appaltante, ciascuna Amministrazione
interessata può nominare un responsabile del
procedimento per le fasi di cui cura lo
svolgimento.
3. Fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, è
responsabile del procedimento il dirigente nella
cui competenza rientri la singola fase di cui cura
lo svolgimento.
4. Il responsabile del procedimento svolge i
compiti previsti dal DLgs n. 163 del 2006, assicura
l'impulso alle fasi procedimentali e ne cura il
regolare, efficiente ed efficace svolgimento.
5. Il responsabile del procedimento cura
l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e
comunicazione assicurando altresì l'accesso, la
partecipazione e l'informazione dei soggetti
qualificati ai sensi delle disposizioni vigenti.
Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o omissioni
che rallentino lo svolgimento della procedura, di
cause di nullità o annullamento del contratto, ne
dà comunicazione scritta al Dirigente competente
all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento.
Ove accerti l'esistenza di inadempimenti o ritardi
nella fase esecutiva, ne dà comunicazione scritta
al dirigente nella cui competenza rientri il
singolo contratto e ai preposti alla verifica di
conformità di cui all'articolo 17.
Art. 7 Trattamento dei dati
1. Le Amministrazioni aggiudicatici possono, nel
rispetto degli articoli 18 e 19 del DLgs 30 giugno
2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei
dati personali ), trattare i dati inerenti l'elenco
dei fornitori, le procedure di affidamento, i
soggetti invitati, quelli partecipanti e i
contraenti, gli importi, i contratti e la loro
esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e
gli inadempimenti rilevati. Gli stessi dati possono
essere diffusi in forma aggregata.
Art. 8 Modalità e criteri di scelta del contraente
1. Per l'acquisizione di beni o servizi si
applicano le procedure di scelta del contraente
disciplinate dal DLgs n. 163 del 2006, nei casi e
secondo le modalità ivi previste.
2. L'affidamento dei contratti è effettuato con il
criterio del prezzo più basso, o con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora
siano valutati anche altri elementi, oltre al
prezzo.
Art. 9 Procedura negoziata
1. All'affidamento di forniture o di servizi
mediante procedura negoziata può procedersi nei
casi previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la
mancanza di offerte appropriate si ha quando
nessuna offerta presenti elementi tecnici,
prestazionali, qualitativi ed economici essenziali
a qualificarla come idonea per l'aggiudicazione ai
sensi del capitolato speciale o della lettera di
invito in relazione agli interessi perseguiti
dall'Amministrazione aggiudicatrice.
3. Prima di procedere all'affidamento ad un
partecipante che abbia offerto di eseguire
forniture o servizi a condizioni o con soluzioni
parzialmente migliorative rispetto a quelle
richieste, l'Amministrazione aggiudicatrice può
invitare anche gli altri partecipanti a presentare
un'offerta sull'oggetto come ridefinito.
4. L'affidamento di ulteriori forniture o servizi
al medesimo operatore economico è consentito nei
casi e alle condizioni previste, rispettivamente,
dall'articolo 57, comma 3, lettera b), del DLgs n.
163 del 2006 e dal comma 5 del medesimo articolo.
Entro i limiti posti da tali disposizioni, le
condizioni del contratto possono essere negoziate
con l'operatore economico affidatario del contratto
iniziale.
5. L'affidamento di nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi è ammesso alle
condizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lettera
b), del DLgs n. 163 del 2006 anche qualora il primo
contratto sia stato affidato secondo la procedura
di confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo
27, comma 1, del DLgs n. 163 del 2006.
Art.10 Acquisizioni in economia
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3,
possono essere acquisiti in economia i beni e i
servizi il cui importo stimato, in relazione al
singolo contratto ed al netto di imposte ed oneri
fiscali, sia inferiore alla soglia comunitaria,
quando ragioni di economicità, efficacia e
tempestività rendano sproporzionato o comunque
inadeguato il ricorso ad altre procedure.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è
altresì consentito nelle ipotesi previste
dall'articolo 125, comma 10, del DLgs n. 163 del
2006.
3. Le Amministrazioni aggiudicatrici individuano le
tipologie, i limiti di importo e le modalità
procedurali semplificate per le acquisizioni di
beni e servizi in economia.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte
della Regione, nel rispetto delle attribuzioni
statutarie degli organi regionali, gli adempimenti
di cui al comma 3 concernenti le strutture della
Giunta regionale sono assolti con deliberazione
della medesima.
Art. 11 Valutazione delle offerte
1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il
criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta
dal Dirigente competente o da un suo delegato, e si
svolge alla presenza di due testimoni nonché
dell'ufficiale rogante nei casi in cui sia prevista
la stipulazione in forma pubblica amministrativa.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa le
Amministrazioni aggiudicatrici nominano una
Commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84
del DLgs 163 del 2006.
3. La Commissione giudicatrice è presieduta di
norma da un dirigente e, in caso di mancanza in
organico o qualora ciò sia richiesto da motivate
ragioni organizzative, da un funzionario incaricato
di funzioni apicali. Il ricorso ad esperti esterni
è consentito nei casi di cui all'articolo 84, comma
8, del DLgs 163 del 2006 anche fra appartenenti a
categorie diverse da quelle ivi indicate, purché
l'esperienza sia garantita sulla base di criteri
previamente individuati dall'Amministrazione
aggiudicatrice.
4. L'atto di nomina della Commissione giudicatrice
precisa se ad essa siano affidati anche gli
adempimenti amministrativi relativi
all'ammissibilità delle offerte.
5. La Commissione giudicatrice valuta, in una o più
sedute riservate, le offerte tecniche e procede
all'attribuzione dei relativi punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto
che presiede la gara rende noti i punteggi
attribuiti alle offerte tecniche, dà lettura delle
offerte economiche ed applica i criteri automatici
di attribuzione dei punteggi relativi all'elemento
prezzo.
6. Il soggetto che presiede la gara o la
commissione giudicatrice ove ciò sia previsto
dall'atto di nomina di cui al comma 4:
a) dispone le eventuali verifiche sulle offerte che
appaiano anormalmente basse, anche avvalendosi
delle strutture organizzative dell'amministrazione
aggiudicatrice ovvero di apposita commissione
tecnica ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del
DLgs n. 163 del 2006;
b) redige la graduatoria delle offerte e dichiara
l'aggiudicazione provvisoria.
7. L'Amministrazione aggiudicatrice può prevedere
l'esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse nei casi e con le modalità di cui
all'articolo 124, comma 8, del DLgs n. 163 del
2006.
Art. 12 Verifica dei requisiti
1. Ove non si proceda all'esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse, la verifica dei
requisiti per i quali sia ammessa la presentazione
di dichiarazioni sostitutive è obbligatoria nei
confronti del solo concorrente prescelto quale
affidatario.
2. Nei casi e nei limiti di importo entro i quali è
consentita l'acquisizione di beni o servizi in
economia mediante affidamento diretto, le
Amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere
che la verifica dei requisiti dichiarati
dall'affidatario abbia luogo a campione su di un
numero di affidamenti preventivamente stabilito da
ciascuna Amministrazione, nonché in tutti i casi in
cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo
71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n.445
( Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa ).
3. L'accertata presenza di elementi non conformi a
quelli dichiarati o la mancata prova del possesso
dei requisiti, ove questa sia prescritta ai sensi
delle vigenti disposizioni, comporta l'annullamento
degli atti eventualmente già adottati in favore di
chi abbia reso o si sia avvalso delle
dichiarazioni.
4. Qualora l'accertamento dia esito negativo si può
procedere, con le medesime modalità, nei confronti
del concorrente che segue nella graduatoria.
5. È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice,
in qualsiasi fase delle procedure, richiedere
chiarimenti e integrazioni sul contenuto di
documenti, certificati e dichiarazioni presentate,
nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il
possesso dei requisiti dichiarati.
6. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di
invito possono prevedere, per esigenze di economia
procedimentale, la facoltà di effettuare le
verifiche in ordine al possesso dei requisiti prima
della valutazione delle offerte.
Art. 13 Aggiudicazione e conclusione del contratto
1. Al termine della procedura è dichiarata
l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior
offerente. Le Amministrazioni aggiudicatrici
provvedono all'aggiudicazione definitiva, previa
verifica dell'aggiudicazione provvisoria nei casi
in cui i rispettivi ordinamenti prevedano
l'approvazione di cui all'articolo 12, comma 1, del
DLgs n. 163 del 2006. L'aggiudicazione definitiva
diviene efficace ad esito delle verifiche in ordine
al possesso dei requisiti richiesti.
2. Le Amministrazioni aggiudicatrici indicano, ai
sensi dell'articolo 77 del DLgs 163 del 2006, le
modalità di comunicazione, anche per via
elettronica, delle informazioni di cui all'articolo
79 del DLgs 163 del 2006.
3. Il contratto è concluso nelle forme di cui
all'articolo 11, comma 13, del DLgs n. 163 del 2006
ed il Dirigente nella cui competenza rientri il
singolo contratto può non procedere alla
stipulazione unicamente per vizi di legittimità
nelle procedure di affidamento o per gravi motivi
di interesse pubblico, previo esercizio dei poteri
di autotutela.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono
prevedere che il contratto sia sottoposto ad
approvazione e ad ulteriori controlli ai sensi
dell'articolo 12, commi 2 e 3, del DLgs n. 163 del
2006.
Art. 14 Ufficiale rogante
1. I contratti stipulati mediante forma pubblica
amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante
con le modalità prescritte dalla legge notarile, in
quanto applicabili. L'ufficiale rogante riceve
altresì gli atti per cui sia opportuno assicurare
pubblicità e autenticità della forma.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale rogante
presenzia allo svolgimento della gara, ne redige i
verbali, accerta l'osservanza degli adempimenti
necessari per la stipulazione del contratto, cura
l'effettuazione delle attività e delle operazioni
connesse alla conclusione del contratto e spettanti
all'Amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le
competenze relative agli accertamenti di cui
all'articolo 12.
3. L'ufficiale rogante cura altresì la
registrazione dei contratti da esso stipulati,
nonché i relativi adempimenti previsti dalle norme
fiscali.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i
criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per
la tenuta del repertorio dei contratti.
5. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono
stipulare polizze assicurative a copertura dei
rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di
ufficiale rogante.
Art. 15 Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certi
e, a norma dell'articolo 57, comma 7, del DLgs n.
163 del 2006, non possono essere tacitamente
rinnovati. I contratti per le forniture e i servizi
di carattere ricorrente e pluriennale non possono
avere durata superiore ai nove anni.
2. Escluso il rinnovo tacito, è consentita la
proroga dei contratti purché espressamente
prevista, anche nella sua durata massima, nel bando
di gara o nella lettera di invito per l'affidamento
del contratto originario concluso a seguito di una
procedura aperta, ristretta o di confronto
concorrenziale ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
del DLgs n. 163 del 2006, ove applicabile. La
facoltà di prorogare la durata del contratto
incide, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del
DLgs n. 163 del 2006, sul calcolo dell'importo
stimato del contratto originario, ma non sulla
determinazione dei requisiti richiesti per
l'affidamento di quest'ultimo.
3. La durata dei contratti può altresì essere
motivatamente prorogata, nella misura strettamente
necessaria, al fine di assicurare la continuità
nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la
facoltà di proroga deve essere prevista nel
contratto originario ed è consentita esclusivamente
nelle more dello svolgimento delle procedure di
scelta del contraente. Per le aziende e gli enti
del Servizio Sanitario regionale la proroga è
inoltre consentita nelle more dell'attivazione dei
nuovi rapporti di accreditamento di cui alla L.R.
12 ottobre 1998, n. 34 ( Norme in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR
14 gennaio 1997 ) ed all'articolo 38 della L.R. 12
marzo 2003, n. 2 ( Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi
sociali ).
4. La facoltà di prorogare la durata del contratto
ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere esercitata
prima della sua scadenza ed in entrambi i casi le
prestazioni sono rese alle stesse condizioni
previste dal contratto originario, e senza compensi
aggiuntivi.
Art. 16 Varianti
1. Le variazioni ai contratti in corso di
esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle
condizioni previste dall'articolo 11 del R.D. 18
novembre 1923, n. 2440 ( Nuove disposizioni
sull'Amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato ) e dall'articolo
120 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 ( Regolamento
per l'Amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato ), purché non
mutino la natura della prestazione.
Art. 17 Verifica di conformità
1. L'accettazione, totale o parziale, della
fornitura o del servizio è disposta previa verifica
di conformità della prestazione eseguita alle
prescrizioni tecniche e contrattuali.
2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1
relative a forniture o servizi che abbiano
particolari requisiti di natura tecnica, il
Dirigente competente nomina da uno a tre tecnici
esperti della materia. L'incarico può essere
affidato a tecnici esterni nel solo caso di
mancanza di personale interno idoneo.
Art.18 Assetto organizzativo
1. Le Amministrazioni aggiudicatrici adeguano il
proprio assetto organizzativo alle disposizioni
della presente legge e, nel rispetto di queste,
individuano le strutture organizzative preposte
alle attività di acquisizione di beni e servizi,
definiscono le modalità di svolgimento delle
attività stesse e l'esercizio dei poteri di spesa.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte
della Regione, nel rispetto delle attribuzioni
statutarie degli organi regionali, gli adempimenti
di carattere organizzativo e procedimentale
previsti dalla presente legge concernenti le
strutture della Giunta regionale sono assolti con
deliberazione della medesima.
Art. 19 Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20,
sono abrogati:
a) la L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 ( Disposizioni in
materia di forniture e servizi );
b) l'articolo 26, comma 5, della L.R. 28 luglio
2004, n. 17 ( Legge finanziaria adottata a norma
dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della
legge di assestamento del Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale
di variazione );
c) gli articoli da 66 a 80, nonché l'articolo 81,
commi 3 e 5, del Capo VII della L.R. 29 marzo 1980,
n. 22 ( Norme per l'utilizzazione e la gestione del
patrimonio e la disciplina della contabilità
nell'unità sanitaria locale );
d) l'articolo 4, comma 6, lettera b), della L.R. 12
maggio 1994, n. 19 ( Norme per il riordino del
Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 );
e) l'articolo 27, commi 4, 7 e 9, gli articoli 29 e
30, l'articolo 31, comma 2, e l'articolo 33 del
Titolo VI della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50
( Norme in materia di programmazione, contabilità,
contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere );
f) il Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6
( Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi
e per il funzionamento delle casse economali ).
Art. 20 Disposizioni finali e transitorie
1. Fino alla data di approvazione degli atti di cui
all'articolo 10, commi 3 e 4, continuano ad
applicarsi, nel rispetto dell'articolo 125, comma
11, del DLgs n. 163 del 2006:
a) l'articolo 15, comma 4, lettera b), della L.R.
n. 9 del 2000;
b) l'articolo 16 della L.R. n. 9 del 2000;
c) l'articolo 26, comma 5, primo periodo, della
L.R. n. 17 del 2004.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte
della Regione, gli articoli da 2 a 5 e da 16 a 33
del Regolamento regionale n. 6 del 2001 continuano
ad avere applicazione, nei limiti di compatibilità
con le disposizioni vigenti, fino all'approvazione
degli atti di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'articolo
18, comma 2.
3. Alle procedure di aggiudicazione o di
affidamento in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e ai relativi contratti si
applicano le disposizioni vigenti al momento della
pubblicazione del bando, ove richiesta, ovvero di
spedizione della lettera di invito.
4. Ai contratti in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della presente legge si applicano
le disposizioni vigenti al momento della
conclusione dei contratti stessi.
Art. 21 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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