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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3062
Presentato in data: 29/10/2007
Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ' Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per il 2007)' (delibera di Giunta n. 1606 del 29 10 07).

Testo:

 Art. 1 Ambito di applicazione
1. In applicazione dei principi di coordinamento
della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma
730, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria per il 2007) la presente legge
disciplina i limiti alla nomina o designazione e ai
compensi degli amministratori delle società di cui
la Regione Emilia-Romagna, anche unitamente ad enti
da essa dipendenti o ad Aziende sanitarie, detiene
la totalità o la maggioranza assoluta del capitale.
È fatta salva l'applicazione generale del comma 1
dell'articolo 2. Le norme della presente legge
costituiscono condizione per la partecipazione
della Regione Emilia-Romagna.
2. Per le società partecipate dalla Regione non
rientranti nel comma 1, qualora sussista una
partecipazione anche di enti locali si applicano le
norme generali previste per le società partecipate
da detti enti. Per le restanti società partecipate
dalla Regione resta ferma l'applicazione della
disciplina dettata dall'ordinamento civile.
3. La presente legge, in conformità a quanto
previsto dal comma 733 della Legge n. 296 del 2006,
non si applica alle società quotate in borsa e, ai
fini del rispetto della competenza legislativa
dello Stato di cui all'articolo 117, comma secondo,
lettera g) della Costituzione, non si applica alle
società partecipate dallo Stato medesimo o da enti
pubblici nazionali.
Art. 2 Organi di amministrazione e di revisione
1. In tutte le società partecipate dalla Regione il
numero dei componenti del Consiglio
d'amministrazione da essa nominati o designati non
può essere superiore a tre.
2. In conformità ai principi di razionalizzazione
delle partecipazioni pubbliche desumibili
all'articolo 1, commi da 725 a 729, della Legge n.
296 del 2006, l'organismo di gestione delle società
in cui la Regione detenga la totalità o la
maggioranza della partecipazione è costituito da un
unico amministratore, ovvero da un Consiglio di
amministrazione di 3 o 5 membri, secondo quanto
stabilito nelle specifiche leggi regionali che
autorizzano la partecipazione.
3. Salvo diversa previsione dell'ordinamento
civile, anche in relazione alla dimensione del
capitale sociale, l'organo di revisione contabile
delle società di cui all'articolo 1, comma 1, è
monocratico.
Art. 3 Compensi degli amministratori
1. Nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, il
compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito
agli amministratori non può essere superiore:
a) per l'amministratore unico all'ottanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
b) per il Presidente del Consiglio di
amministrazione al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
c) per i restanti componenti del Consiglio
d'amministrazione alla somma di Euro 2.500,00,
aumentabili fino al doppio alle condizioni previste
dalle singole leggi regionali che autorizzano la
partecipazione della Regione Emilia-Romagna; detto
compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo.
Art. 4 Modifiche all'art. 9 della Legge regionale
n. 25 del 1993
1. L'art. 9 della Legge regionale13 maggio 1993, n.
25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente
regionale per la valorizzazione economica del
territorio - ERVET SpA ) è sostituito dal seguente:
«Art. 9
1) Gli organi della società sono:
a) l'assemblea dei soci;
b)l'amministratore unico, ovvero il Consiglio
d'amministrazione ed il suo presidente;
c) il collegio sindacale.
2) La Regione provvede a nominare i propri
rappresentanti, in proporzione alla propria
partecipazione azionaria, nel consiglio di
amministrazione e nel collegio sindacale, a norma
dell'art. 2449 del codice civile;
3) l'autorizzazione alla partecipazione da parte
della Regione alla società è subordinata alla
condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un
amministratore unico qualora la società sia
totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un
consiglio di amministrazione formato da un numero
massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a
cinque qualora la società abbia un capitale
superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi
precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato
annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
dell'amministratore unico non sia superiore
all'ottanta per cento dell'indennità di carica
spettante ad un consigliere regionale, quello del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove
nominato, non sia superiore al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
spettante ai restanti componenti del Consiglio
d'amministrazione non sia superiore all'importo di
Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora
si verifichi una delle condizioni che consentono di
prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque
membri ai sensi della lettera a); detto compenso
annuale può essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo.».
Art. 5 Modifiche all'art. 11 della Legge regionale
n. 7 del 1998
Al comma 1 dell'art. 11 della Legge regionale 4
marzo1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale
- Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - abrogazione delle
Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale
abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono
aggiunte le seguenti lettere:
«f) l'organismo di gestione sia costituito da un
amministratore unico qualora la società sia
totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un
consiglio di amministrazione formato da un numero
massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a
cinque qualora la società abbia un capitale
superiore a 2.000.000,00 di Euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi
precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato
annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro;
g) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
dell'amministratore unico non sia superiore
all'ottanta per cento dell'indennità di carica
spettante ad un Consigliere regionale, quello del
Presidente del Consiglio di amministrazione, ove
nominato, non sia superiore al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
h) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
spettante ai restanti componenti del Consiglio
d'amministrazione non sia superiore all'importo di
Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora
si verifichi una delle condizioni che consentono di
prevedere un consiglio di amministrazione di cinque
membri ai sensi della lettera f); detto compenso
annuale può essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo; resta salva la
possibilità di prevedere una specifica indennità
per l'eventuale amministratore delegato;
i) salvo diversa previsione dell'ordinamento
civile, anche in relazione alla dimensione del
capitale sociale, l'organo di revisione contabile
sia monocratico.».
Art. 6 Modifiche all'art. 2 della Legge regionale
n. 39 del 2000
All'art. 2 della Legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 39 (Acquisizione da parte della Regione
Emilia-Romagna delle quote della società Ferrovie
Emilia-Romagna società a responsabilità limitata )
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «3.
La partecipazione della Regione alla società di cui
all'art. 1 è subordinata altresì alla condizione
che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un
amministratore unico qualora la società sia
totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un
Consiglio di Amministrazione formato da un numero
massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a
cinque qualora la società abbia un capitale
superiore a due milioni Euro, interamente versati,
ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti
il rinnovo delle cariche un fatturato annuo
superiore a 10.000.000,00 di Euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
dell'amministratore unico non sia superiore
all'ottanta per cento dell'indennità di carica
spettante ad un Consigliere regionale, quello del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove
nominato, non sia superiore al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
spettante ai restanti componenti del Consiglio
d'amministrazione non sia superiore all'importo di
Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora
si verifichi una delle condizioni che consentono di
prevedere un consiglio di amministrazione di cinque
membri ai sensi della lettera a); detto compenso
annuale può essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo;
d) salvo diversa previsione dell'ordinamento
civile, anche in relazione alla dimensione del
capitale sociale, l'organo di revisione contabile
sia monocratico;
e) la Regione designi almeno un rappresentante
nell'organismo di gestione.».
Art. 7 Modifiche all'art. 37 della Legge regionale
n. 28 del 2003
All'art. 37 della Legge regionale 22 dicembre 2003,
n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006) sono
apportate le seguenti modificazioni:
al comma 4 la parola «2458» è sostituita da «2449»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
«4bis. L'autorizzazione alla partecipazione da
parte della Regione alla società è subordinata
altresì alla condizione che il relativo statuto
preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un
amministratore unico qualora la società sia
totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un
consiglio di amministrazione formato da un numero
massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a
cinque qualora la società abbia un capitale
superiore a 2.000.000,00 di Euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi
precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato
annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
dell'amministratore unico, non sia superiore
all'ottanta per cento dell'indennità di carica
spettante ad un Consigliere regionale, quello del
Presidente del Consiglio di amministrazione, ove
nominato, non sia superiore al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
spettante ai restanti componenti del Consiglio
d'amministrazione non sia superiore all'importo di
Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora
si verifichi una delle condizioni che consentono di
prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque
membri ai sensi della lettera
a); detto compenso annuale può essere aggiornato
dalla Giunta regionale in relazione all'indice
ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.».
Art. 8 Modifiche all'art. 10 della Legge regionale
n. 11 del 2004
All'art. 10 della Legge regionale 24 maggio 2004,
n. 11 (Sviluppo regionale della società
dell'informazione) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da
parte della Regione alla società di cui al comma 3
è subordinata alla condizione che il relativo
statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un
amministratore unico oppure da un consiglio di
amministrazione formato da un numero massimo di
componenti non superiore a tre, ovvero a cinque
qualora la società abbia un capitale superiore a
2.000.000,00 di Euro, interamente versati;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
dell'amministratore unico non sia superiore
all'ottanta per cento dell'indennità di carica
spettante ad un Consigliere regionale, quello del
Presidente del Consiglio di amministrazione, ove
nominato, non sia superiore al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
spettante ai restanti componenti del Consiglio
d'amministrazione non sia superiore all'importo di
Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora
si verifichi la condizione che consente di
prevedere un consiglio di amministrazione di cinque
membri ai sensi della lettera b); detto compenso
annuale può essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo.».
Art. 9 Modifiche all'art. 6 della Legge regionale
n. 20 del 2007
1. Il comma 2 dell'art. 6 della Legge regionale 27
luglio 2007, n. 20 (Riordino di partecipazioni
societarie regionali. Partecipazione alle società
CERMET società cons. a r.l. e Nuovaquasco società
cons. a r.l.) è sostituito dai seguenti:
«2. L'organismo di gestione è costituito da un
amministratore unico qualora la società sia
totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un
consiglio di amministrazione formato da un numero
massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a
cinque qualora la società abbia un capitale
superiore a 2.000.000,00 di Euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi
precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato
annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro.
2 bis. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo
dell'amministratore unico non sia superiore
all'ottanta per cento dell'indennità di carica
spettante ad un Consigliere regionale, quello del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove
nominato, non sia superiore al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale. Per i restanti componenti
del Consiglio d'amministrazione il compenso lordo
annuale onnicomprensivo non deve essere superiore
all'importo di Euro 2.500,00, aumentabili fino al
doppio qualora la società abbia un capitale
superiore a 2.000.000,00 di Euro o abbia dichiarato
nei tre esercizi precedenti un fatturato annuo
superiore a 10.000.000,00 di Euro; detto compenso
annuale può essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo.
2 ter. Salvo diversa previsione dell'ordinamento
civile, anche in relazione alla dimensione del
capitale sociale, l'organo di revisione contabile
sia monocratico».
Art. 10 Disposizioni transitorie
1. Le società adeguano i propri statuti a quanto
previsto dalla presente legge entro sei mesi dalla
sua entrata in vigore.
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