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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3062
Presentato in data: 29/10/2007
Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ' Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per il 2007)' (delibera di Giunta n. 1606 del 29 10 07).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 MISURE  DI  RAZIONALIZZAZIONE  IN  ATTUAZIONE   DEI
PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE
FINANZIARIA PER IL 2007)
A seguito della Legge n. 296 del 2006 (finanziaria
per il 2007) la Regione Emilia-Romagna ritiene
opportuna l'adozione di misure di razionalizzazione
finalizzate al contenimento della spesa pubblica.
In materia societaria occorre, in particolare,
approvare una legge regionale che realizzi la
riduzione dei costi derivanti dalla partecipazione
della Regione e di altri Enti pubblici nelle
società partecipate, anche al fine di aumentare il
livello di efficienza e redditività.
Per le società a partecipazione regionale, il comma
730 prevede che le Regioni debbano adeguare la
disciplina dei compensi e del numero dei componenti
delle società da esse partecipate ai «principi
fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica» evincibili dai commi precedenti.
Il comma 728 si occupa della fissazione di limiti
al compenso lordo annuale che spetta al presidente
e ai componenti del Consiglio d'Amministrazione
delle società a partecipazione mista di Enti locali
ed altri soggetti pubblici o privati. Tali limiti
sono riferiti espressamente alle norme di cui ai
commi 725 (società partecipate da un solo Ente
locale) e 726 (società partecipate da una pluralità
di Enti locali). Le norme in questione sono di
immediata applicazione e comportano che il compenso
del presidente del C.d.A. non possa essere
superiore all'80% dell'indennità spettante al
Sindaco o al Presidente della Provincia ai sensi
dell'articolo 82 del TUEL, mentre l'indennità
spettante ai componenti del Consiglio medesimo non
possa essere superiore al 70%. Restano salve le
maggiorazioni di cui al comma 728.
Il comma 729 prevede che il numero dei componenti
del C.d.A. nelle società partecipate totalmente,
anche in via indiretta, da Enti locali non possa
essere superiore a tre o cinque, ma rinvia - per
l'individuazione dei criteri che portano
all'applicazione della maggiore o minore
limitazione - ad un DPCM. Esso è stato emanato in
data 26 giugno 2007 (pubblicato nella GU n. 182 del
7 agosto 2007) e fissa in 2.000.000 di Euro
l'importo oltre il quale sono previsti 5
componenti. Le società hanno tre mesi
dall'emanazione del DPCM per adeguarsi. Ma per le
società partecipate dalla Regione è la Regione
stessa a poter dettare norme circa il numero dei
componenti del Consiglio d'Amministrazione.
Un effetto specifico è dato dal secondo periodo del
comma 729, il quale dispone la riduzione dei membri
del C.d.A. nel caso di società miste ad un
massimo di 5 membri per gli Enti locali e le
Regioni nel loro complesso.
La legge regionale, in applicazione del comma 730,
deve riguardare sia la limitazione dei compensi del
presidente e dei componenti il C.d.A. delle società
partecipate dalla Regione Emilia-Romagna, sia il
numero massimo dei componenti di detto Consiglio.
Le norme del disegno di legge non invadono
competenze legislative statali concernenti
l'ordinamento civile: esse infatti rappresentano
semplicemente condizioni per la partecipazione alle
società da parte della Regione Emilia-Romagna (ai
sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale).
Riguardo all'ambito di applicazione che la nuova
legge regionale deve avere, uno degli elementi da
considerare è l'entità della quota di
partecipazione regionale. A tal fine nel disegno di
legge si è scelto di prevedere l'applicazione della
nuova normativa solo alle società nelle quali la
Regione Emilia-Romagna - da sola o unitamente ad
Enti subregionali o Aziende sanitarie - detiene la
maggioranza del capitale, con esclusione delle
società partecipate dallo Stato o da Enti pubblici
nazionali.
Per le restanti società partecipate il disegno di
legge detta norme differenziate per i casi che
seguono:
1) qualora siano presenti partecipazioni degli Enti
locali è prevista l'applicazione delle relative
norme della legge finanziaria;
2) qualora siano presenti soci diversi dagli Enti
locali è prevista l'applicazione delle comuni norme
civilistiche, che non comportano limiti al numero
dei componenti degli organi e ai relativi compensi.
Con riferimento alle società partecipate
maggioritariamente dalla Regione (anche unitamente
ad Enti subregionali o ad Aziende sanitarie), la
scelta generale concernente gli organismi di
gestione consiste nella previsione
dell'amministratore unico - di norma obbligatoria
(come si evince dalle modifiche alle singole leggi
di autorizzazione) qualora la società sia
interamente partecipata dalla Regione
Emilia-Romagna - o del Consiglio d'Amministrazione,
i cui componenti devono essere limitati a 3. Detti
componenti possono arrivare a 5 alla presenza di
determinate condizioni che sono fissate dalle
singole leggi di autorizzazione alla partecipazione
regionale. Esse consistono generalmente nel fatto
che il capitale sociale risulti superiore a Euro
2.000.000,00, interamente versati - in sintonia con
quanto previsto dalla Legge finanziaria per il 2007
al comma 729, prima parte, come attuata con il
relativo DPCM del 26 giugno 2007 - , ovvero nel
fatto che la società abbia dichiarato nei tre
esercizi precedenti un fatturato annuo superiore a
10.000.000,00 di Euro.
Il limite al compenso lordo annuale spettante
all'Amministratore unico o al Presidente del
Consiglio d'Amministrazione è fissato, dalle
singole leggi di autorizzazione, in conformità
all'articolo 3, nella proporzione dell'ottanta o
del sessanta per cento dell'indennità spettante al
Consigliere regionale. Riguardo agli altri
componenti del Consiglio d'Amministrazione è
stabilita un'indennità lorda massima annuale
onnicomprensiva di 2.500,00 Euro. Peraltro essa può
essere raddoppiata - secondo quanto prevedono le
singole leggi di autorizzazione, come modificate -
quando la società raggiunge il limite oltre il
quale si consente l'aumento dei membri del
Consiglio d'Amministrazione al numero di 5.
Infine, il progetto di legge prevede, come regola
di carattere generale da applicare a tutte le
società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna,
che in tutte le società partecipate dalla Regione
il numero dei componenti da essa nominati non possa
essere superiore a tre.
Queste limitazioni consentono, complessivamente, di
raggiungere un contenimento del valore massimo
delle indennità che, oltre a rispettare i principi
fissati dalla Legge finanziaria per il 2007, si
colloca su di un piano di notevole rigore, anche
con riferimento ai parametri fissati dalla medesima
legge (si pensi ad esempio al rilevantissimo
contenimento delle spese per i membri del Consiglio
di Amministrazione che non rivestono la carica di
Presidente).
Contemporaneamente, il rigore della nuova normativa
si accompagna ad un modello chiaro di governance
delle società nelle quali la Regione Emilia-Romagna
detiene la maggioranza del capitale, conservano la
necessaria autonomia per le realtà sociali nelle
quali essa detiene solamente quote minoritarie.
Il disegno di legge conserva, inoltre, e
salvaguarda la necessaria differenziazione
normativa per le diverse singole società, che
caratterizza il diverso tipo di apporto e di
collocazione strategica che caratterizza ogni
partecipazione societaria della Regione. Segue una
analisi dei singoli articoli.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione
della legge regionale, in attuazione del comma 730
della Legge finanziaria per il 2007, specificano
che essa si applica alle società controllate e che
- ai fini del rispetto della lettera g) dell'art.
117 della Costituzione - sono escluse le società
partecipate dallo Stato o da Enti pubblici
nazionali.
L'articolo 2 definisce il numero massimo dei
componenti gli organi di amministrazione delle
società in totale proprietà o partecipate
maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna. È
prevista la possibile istituzione
dell'amministratore unico o del Consiglio
d'Amministrazione, i cui componenti devono essere
limitati a 3 o 5, secondo quanto specificamente
stabilito dalle leggi regionali di autorizzazione
alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna.
Si stabilisce, inoltre, la regola per cui l'organo
di revisione contabile deve essere composto da un
unico componente ogni volta che le norme
dell'ordinamento civile lo consentono.
L'articolo 3 stabilisce i compensi spettanti agli
amministratori delle società: Amministratore unico,
Presidente e componenti del Consiglio
d'Amministrazione.
Su questo aspetto il disegno di legge prevede un
tetto al compenso corrispondente per
l'Amministratore unico, all'80% e per il Presidente
al 60% dell'indennità di carica spettante a un
Consigliere regionale.
Invece per i componenti dei Consigli
d'Amministrazione è previsto unicamente una
indennità di funzione annua di entità non superiore
a Euro 2.500,00 (che può essere aumentato fino al
doppio secondo quanto previsto dalle singole leggi
di autorizzazione alla partecipazione).
Gli articoli da 4 a 9 contengono le norme di
modifica delle singole leggi regionali di
autorizzazione interessate dal disegno di legge e
si attengono ad alcuni criteri generali uniformi.
Riguardo agli organismi di gestione è dunque
prevista la presenza dell'amministratore unico - di
norma obbligatoria qualora la società sia
interamente partecipata dalla Regione
Emilia-Romagna - o del Consiglio d'Amministrazione,
i cui componenti devono essere limitati a 3, ma
possono arrivare a 5 quando - secondo le previsioni
delle singole leggi di autorizzazione, come
modificate dal disegno di legge - la Regione
Emilia-Romagna, anche unitamente ad enti da essa
dipendenti o ad Aziende sanitarie, detiene la
maggioranza assoluta del capitale sociale e questo
risulti superiore a Euro 2.000.000,00, interamente
versati, ovvero la società abbia dichiarato nei tre
esercizi precedenti un fatturato annuo superiore a
10.000.000,00 di Euro.
Nello specifico, l'articolo 4 prevede una modifica
della Legge regionale n. 25 del 1993, relativo alla
partecipazione alla società ERVET. All'articolo 5 è
prevista la modifica della Legge regionale n. 7 del
1998 relativa alla Società APT Servizi, con norme
analoghe a quelle di cui all'articolo 4, fatta
salva la possibilità di prevedere una specifica
indennità per l'eventuale amministratore delegato.
L'articolo 6 modifica la Legge regionale n. 39 del
2000 che autorizza la partecipazione nella società
FER S.p.A., mentre l'articolo 7 modifica la Legge
regionale n. 28 del 2003 relativa alla
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
società CUP 2000. L'articolo 8 modifica la Legge
regionale n. 11 del 2004, relativa alla
partecipazione della Regione in una società avente
le caratteristiche previste dall'articolo 9 di tale
legge, con norme che consentono una flessibilità
nella previsione degli organi connessa con le
specificità della società stessa e della sua
concreta evoluzione. L'articolo 9 modifica la Legge
regionale n. 20 del 2007 relativa - per ciò che qui
interessa - alla partecipazione alla società
Nuovaquasco Srl.
È infine prevista una norma transitoria per
consentire il necessario termine di applicazione,
fissato in sei mesi.

Testo:

 Art. 1 Ambito di applicazione
1. In applicazione dei principi di coordinamento
della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma
730, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria per il 2007) la presente legge
disciplina i limiti alla nomina o designazione e ai
compensi degli amministratori delle società di cui
la Regione Emilia-Romagna, anche unitamente ad enti
da essa dipendenti o ad Aziende sanitarie, detiene
la totalità o la maggioranza assoluta del capitale.
È fatta salva l'applicazione generale del comma 1
dell'articolo 2. Le norme della presente legge
costituiscono condizione per la partecipazione
della Regione Emilia-Romagna.
2. Per le società partecipate dalla Regione non
rientranti nel comma 1, qualora sussista una
partecipazione anche di enti locali si applicano le
norme generali previste per le società partecipate
da detti enti. Per le restanti società partecipate
dalla Regione resta ferma l'applicazione della
disciplina dettata dall'ordinamento civile.
3. La presente legge, in conformità a quanto
previsto dal comma 733 della Legge n. 296 del 2006,
non si applica alle società quotate in borsa e, ai
fini del rispetto della competenza legislativa
dello Stato di cui all'articolo 117, comma secondo,
lettera g) della Costituzione, non si applica alle
società partecipate dallo Stato medesimo o da enti
pubblici nazionali.
Art. 2 Organi di amministrazione e di revisione
1. In tutte le società partecipate dalla Regione il
numero dei componenti del Consiglio
d'amministrazione da essa nominati o designati non
può essere superiore a tre.
2. In conformità ai principi di razionalizzazione
delle partecipazioni pubbliche desumibili
all'articolo 1, commi da 725 a 729, della Legge n.
296 del 2006, l'organismo di gestione delle società
in cui la Regione detenga la totalità o la
maggioranza della partecipazione è costituito da un
unico amministratore, ovvero da un Consiglio di
amministrazione di 3 o 5 membri, secondo quanto
stabilito nelle specifiche leggi regionali che
autorizzano la partecipazione.
3. Salvo diversa previsione dell'ordinamento
civile, anche in relazione alla dimensione del
capitale sociale, l'organo di revisione contabile
delle società di cui all'articolo 1, comma 1, è
monocratico.
Art. 3 Compensi degli amministratori
1. Nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, il
compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito
agli amministratori non può essere superiore:
a) per l'amministratore unico all'ottanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
b) per il Presidente del Consiglio di
amministrazione al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
c) per i restanti componenti del Consiglio
d'amministrazione alla somma di Euro 2.500,00,
aumentabili fino al doppio alle condizioni previste
dalle singole leggi regionali che autorizzano la
partecipazione della Regione Emilia-Romagna; detto
compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo.
Art. 4 Modifiche all'art. 9 della Legge regionale
n. 25 del 1993
1. L'art. 9 della Legge regionale13 maggio 1993, n.
25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente
regionale per la valorizzazione economica del
territorio - ERVET SpA ) è sostituito dal seguente:
«Art. 9
1) Gli organi della società sono:
a) l'assemblea dei soci;
b)l'amministratore unico, ovvero il Consiglio
d'amministrazione ed il suo presidente;
c) il collegio sindacale.
2) La Regione provvede a nominare i propri
rappresentanti, in proporzione alla propria
partecipazione azionaria, nel consiglio di
amministrazione e nel collegio sindacale, a norma
dell'art. 2449 del codice civile;
3) l'autorizzazione alla partecipazione da parte
della Regione alla società è subordinata alla
condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un
amministratore unico qualora la società sia
totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un
consiglio di amministrazione formato da un numero
massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a
cinque qualora la società abbia un capitale
superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi
precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato
annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
dell'amministratore unico non sia superiore
all'ottanta per cento dell'indennità di carica
spettante ad un consigliere regionale, quello del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove
nominato, non sia superiore al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
spettante ai restanti componenti del Consiglio
d'amministrazione non sia superiore all'importo di
Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora
si verifichi una delle condizioni che consentono di
prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque
membri ai sensi della lettera a); detto compenso
annuale può essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo.».
Art. 5 Modifiche all'art. 11 della Legge regionale
n. 7 del 1998
Al comma 1 dell'art. 11 della Legge regionale 4
marzo1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale
- Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - abrogazione delle
Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale
abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono
aggiunte le seguenti lettere:
«f) l'organismo di gestione sia costituito da un
amministratore unico qualora la società sia
totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un
consiglio di amministrazione formato da un numero
massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a
cinque qualora la società abbia un capitale
superiore a 2.000.000,00 di Euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi
precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato
annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro;
g) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
dell'amministratore unico non sia superiore
all'ottanta per cento dell'indennità di carica
spettante ad un Consigliere regionale, quello del
Presidente del Consiglio di amministrazione, ove
nominato, non sia superiore al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
h) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
spettante ai restanti componenti del Consiglio
d'amministrazione non sia superiore all'importo di
Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora
si verifichi una delle condizioni che consentono di
prevedere un consiglio di amministrazione di cinque
membri ai sensi della lettera f); detto compenso
annuale può essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo; resta salva la
possibilità di prevedere una specifica indennità
per l'eventuale amministratore delegato;
i) salvo diversa previsione dell'ordinamento
civile, anche in relazione alla dimensione del
capitale sociale, l'organo di revisione contabile
sia monocratico.».
Art. 6 Modifiche all'art. 2 della Legge regionale
n. 39 del 2000
All'art. 2 della Legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 39 (Acquisizione da parte della Regione
Emilia-Romagna delle quote della società Ferrovie
Emilia-Romagna società a responsabilità limitata )
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «3.
La partecipazione della Regione alla società di cui
all'art. 1 è subordinata altresì alla condizione
che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un
amministratore unico qualora la società sia
totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un
Consiglio di Amministrazione formato da un numero
massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a
cinque qualora la società abbia un capitale
superiore a due milioni Euro, interamente versati,
ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti
il rinnovo delle cariche un fatturato annuo
superiore a 10.000.000,00 di Euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
dell'amministratore unico non sia superiore
all'ottanta per cento dell'indennità di carica
spettante ad un Consigliere regionale, quello del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove
nominato, non sia superiore al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
spettante ai restanti componenti del Consiglio
d'amministrazione non sia superiore all'importo di
Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora
si verifichi una delle condizioni che consentono di
prevedere un consiglio di amministrazione di cinque
membri ai sensi della lettera a); detto compenso
annuale può essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo;
d) salvo diversa previsione dell'ordinamento
civile, anche in relazione alla dimensione del
capitale sociale, l'organo di revisione contabile
sia monocratico;
e) la Regione designi almeno un rappresentante
nell'organismo di gestione.».
Art. 7 Modifiche all'art. 37 della Legge regionale
n. 28 del 2003
All'art. 37 della Legge regionale 22 dicembre 2003,
n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006) sono
apportate le seguenti modificazioni:
al comma 4 la parola «2458» è sostituita da «2449»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
«4bis. L'autorizzazione alla partecipazione da
parte della Regione alla società è subordinata
altresì alla condizione che il relativo statuto
preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un
amministratore unico qualora la società sia
totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un
consiglio di amministrazione formato da un numero
massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a
cinque qualora la società abbia un capitale
superiore a 2.000.000,00 di Euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi
precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato
annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
dell'amministratore unico, non sia superiore
all'ottanta per cento dell'indennità di carica
spettante ad un Consigliere regionale, quello del
Presidente del Consiglio di amministrazione, ove
nominato, non sia superiore al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
spettante ai restanti componenti del Consiglio
d'amministrazione non sia superiore all'importo di
Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora
si verifichi una delle condizioni che consentono di
prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque
membri ai sensi della lettera
a); detto compenso annuale può essere aggiornato
dalla Giunta regionale in relazione all'indice
ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.».
Art. 8 Modifiche all'art. 10 della Legge regionale
n. 11 del 2004
All'art. 10 della Legge regionale 24 maggio 2004,
n. 11 (Sviluppo regionale della società
dell'informazione) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da
parte della Regione alla società di cui al comma 3
è subordinata alla condizione che il relativo
statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un
amministratore unico oppure da un consiglio di
amministrazione formato da un numero massimo di
componenti non superiore a tre, ovvero a cinque
qualora la società abbia un capitale superiore a
2.000.000,00 di Euro, interamente versati;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
dell'amministratore unico non sia superiore
all'ottanta per cento dell'indennità di carica
spettante ad un Consigliere regionale, quello del
Presidente del Consiglio di amministrazione, ove
nominato, non sia superiore al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo
spettante ai restanti componenti del Consiglio
d'amministrazione non sia superiore all'importo di
Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora
si verifichi la condizione che consente di
prevedere un consiglio di amministrazione di cinque
membri ai sensi della lettera b); detto compenso
annuale può essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo.».
Art. 9 Modifiche all'art. 6 della Legge regionale
n. 20 del 2007
1. Il comma 2 dell'art. 6 della Legge regionale 27
luglio 2007, n. 20 (Riordino di partecipazioni
societarie regionali. Partecipazione alle società
CERMET società cons. a r.l. e Nuovaquasco società
cons. a r.l.) è sostituito dai seguenti:
«2. L'organismo di gestione è costituito da un
amministratore unico qualora la società sia
totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un
consiglio di amministrazione formato da un numero
massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a
cinque qualora la società abbia un capitale
superiore a 2.000.000,00 di Euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi
precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato
annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro.
2 bis. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo
dell'amministratore unico non sia superiore
all'ottanta per cento dell'indennità di carica
spettante ad un Consigliere regionale, quello del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove
nominato, non sia superiore al sessanta per cento
dell'indennità di carica spettante ad un
Consigliere regionale. Per i restanti componenti
del Consiglio d'amministrazione il compenso lordo
annuale onnicomprensivo non deve essere superiore
all'importo di Euro 2.500,00, aumentabili fino al
doppio qualora la società abbia un capitale
superiore a 2.000.000,00 di Euro o abbia dichiarato
nei tre esercizi precedenti un fatturato annuo
superiore a 10.000.000,00 di Euro; detto compenso
annuale può essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo.
2 ter. Salvo diversa previsione dell'ordinamento
civile, anche in relazione alla dimensione del
capitale sociale, l'organo di revisione contabile
sia monocratico».
Art. 10 Disposizioni transitorie
1. Le società adeguano i propri statuti a quanto
previsto dalla presente legge entro sei mesi dalla
sua entrata in vigore.
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