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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3585
Presentato in data: 07/05/2008
Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (delibera di Giunta n. 633 del 05 05 08).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 RELAZIONE
Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,
recante Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152,
recante Norme in materia ambientale introduce
rilevanti e numerose innovazioni rispetto al testo
della Parte Seconda del decreto n. 152/06 recante
norme di recepimento di alcune Direttive Europee in
materia di Valutazione ambientale strategica (VAS)
di piani e programmi (Direttiva 2001/42/CE),
Valutazione di impatto ambientale (VIA) di progetti
(Direttiva 85/337/CEE), nonché di Prevenzione e
controllo integrato dell'inquinamento (IPPC) da cui
è derivata l'Autorizzazione integrata ambientale
(Direttiva 96/61/CE).
Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è
stato pubblicato sul Supplemento Speciale della
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008. È
entrato, quindi, in vigore il 13 febbraio 2008.
L'entrata in vigore di tali disposizioni ha alcune
conseguenze molto rilevanti sull'azione
amministrativa, soprattutto in materia di VAS,
della Regione e degli Enti locali
dell'Emilia-Romagna.
L'entrata in vigore della disciplina dettata per la
VAS dal DLgs 152/06 come corretto dal DLgs 4/08
concerne i piani e programmi (l'art. 5, da per
piani e programmi la seguente ampia definizione:
«gli atti e provvedimenti di pianificazione e
programmazione comunque denominati, compresi quelli
cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro
modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati a
livello nazionale o locale oppure predisposti da
una autorità per essere approvati, mediante una
procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative») individuati
all'art. 6 che specifica:
a) al comma 2, i piani e programmi che sono
comunque soggetti a VAS;
b) ai commi 3 e 3-bis, quelli sottoposti a verifica
di assoggettabilità, per i quali cioè occorre
valutare preventivamente se possono comportare
detti effetti significativi sull'ambiente;
c) al comma 4, i piani e programmi che sono
comunque esclusi dalla VAS.
La disciplina dettata per la VAS dal DLgs 152/06
come corretto dal DLgs 4/08 è, inoltre,
caratterizzata da taluni requisiti e garanzie
procedurali che si possono così riassumere:
1) L' Autorità competente ad esprimere la
valutazione strategica deve essere distinta da
quella che procede alla formazione e approvazione
del piano o programma (principio di terzietà) [art.
5, comma 1, lettere p) e q); art. 7, commi 5 e 6;
art. 9, comma 2; art. 11, comma 2; art. 12; art.
13; art. 14; art. 15]. Dette autorità pubbliche
sono chiamate a collaborare nel corso di tutto il
processo di formazione e approvazione del piano o
programma, ma con compiti e funzioni distinte;
2) la procedura di VAS è caratterizzata dalla più
ampia pubblicità del piano o programma e del
rapporto ambientale, nel quale vengono individuati,
descritti e valutati gli effetti ambientali dello
stesso, nonché degli esiti della valutazione
(principio di partecipazione) [art. 5, comma 1,
lettere t), u) e v); art. 9, comma1; art 11, comma
1; art 14; art 15; art. 17]. Ciò anche ai fini di
consentire la consultazione di tutti i soggetti che
svolgono funzioni in campo ambientale e la
partecipazione del pubblico al procedimento di VAS;
3) quanto ai contenuti degli elaborati previsti
dalla procedura di VAS e alle modalità di
svolgimento degli adempimenti procedurali appare
importante richiamare (oltre ai generali principi
di semplificazione, efficacia, adeguatezza e
tempestività) il principio di non duplicazione di
cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli
artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del DLgs 152/06
come corretto dal DLgs 4/08, nei quali si
stabilisce che «la VAS viene effettuata ai vari
livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza
di razionalizzare i procedimenti ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni»; pertanto, in caso
di più piani e programmi gerarchicamente ordinati,
si dovrà tener conto delle valutazioni sugli
effetti ambientali già operate per i piani e
programmi sovraordinati, nonché di quelle che
potranno meglio essere svolte in piani e programmi
di maggior dettaglio.
La disciplina dettata dal DLgs 152/06 come corretto
dal DLgs 4/08 in attuazione della Direttiva
2001/42/CEE, in estrema sintesi, prevede [con
riferimento ai piani e programmi ricordati alla
precedente lettera a)] i seguenti adempimenti
relativamente ai procedimenti di VAS:
1) svolgimento di una fase di consultazione del
proponente e/o dell'autorità procedente con
l'autorità competente e gli altri soggetti
competenti in materia ambientale al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale (art. 13, commi 1 e 2);
2) redazione del rapporto ambientale a cura del
proponente e/o dell'autorità procedente (art. 13,
commi 3 e 4);
3) invio del rapporto ambientale unitamente al
piano o programma all'autorità competente e agli
altri soggetti competenti in materia ambientale al
fine dell'acquisizione del loro parere (art. 13,
commi 5 e 6);
4) svolgimento di una fase di informazione,
consultazione e partecipazione di tutti i soggetti
interessati ed i cittadini, tramite deposito del
piano o programma e del relativo rapporto
ambientale e facoltà di chiunque di inviare proprie
osservazioni (art. 14);
5) espressione del parere motivato da parte
dell'autorità competente (art. 15);
6) decisione sulla VAS da parte dell'autorità
procedente contestualmente all'approvazione del
piano o programma (art. 16);
7) informazione sulla decisione rendendo pubblico:
il piano o programma; il parere motivato
dell'Autorità competente; la dichiarazione di
sintesi in cui è illustrato il processo decisionale
seguito, in che modo le considerazioni ambientali
sono state integrate nel piano o programma e come
si è preso in considerazione il rapporto
ambientale, le osservazioni presentate, i risultati
delle consultazioni, il parere motivato, nonché le
ragioni per le quali è stato scelto il piano o
programma adottato alla luce delle alternative
possibili; infine le misure di monitoraggio
adottate (art. 17);
8) effettuazione del monitoraggio sugli impatti
significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione del piano o programma (art. 18).
La disciplina dettata dal DLgs 152/06 come corretto
dal DLgs 4/08, in estrema sintesi, prevede [con
riferimento ai piani e programmi ricordati alla
precedente lettera b)] i seguenti adempimenti
relativamente ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità:
1) invio all'Autorità competente, da parte
dell'autorità procedente, di un rapporto
preliminare contenente una descrizione del piano o
programma e le informazioni ed i dati necessari
alla verifica degli impatti significativi
sull'ambiente (art. 12, comma 1);
2) l'Autorità competente in collaborazione con
l'autorità procedente, individua i soggetti
competenti in materia ambientale e trasmette loro
il rapporto preliminare per acquisirne il parere
(art. 12, comma 2);
3) l'Autorità competente, sentita la autorità
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti,
emette il provvedimento di verifica assoggettando o
escludendo il piano o programma dalla VAS (art. 12,
commi 3 e 4);
4) il risultato della verifica di assoggettabilità,
comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico
(art. 12, comma 5).
La Giunta regionale intende provvedere alla
redazione delle norme regionali di recepimento del
DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, sia per
la VAS sia per adeguare la L.R. 9/99 sulla VIA.
Con il presente progetto di legge si intende
provvedere ad individuare, nelle more
dell'approvazione di una legge regionale attuativa
della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, l'autorità competente
all'effettuazione dei compiti in materia di VAS
individuati dal DLgs 152/06 come modificato dal
DLgs 4/08, al fine di consentire un'ordinata ed
univoca attuazione dei procedimenti in materia di
VAS in tutto il territorio regionale.
Infatti, le disposizioni dell'art. 7, comma 6, del
DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08
specificano che «In sede regionale, l'autorità
competente è la pubblica amministrazione con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale individuata secondo le disposizioni
delle leggi regionali o delle province autonome».
Appare, quindi, subito evidente come per lo
svolgimento dei procedimenti in materia di VAS
previsti dal DLgs 152/06 come modificato dal DLgs
4/08, la cui applicazione è divenuta obbligatoria
dal 13 febbraio 2008, sia necessaria
l'individuazione dell'autorità competente con legge
regionale.
Questo progetto di legge, quindi, provvede, in
attesa di un'organica legge regionale di
recepimento di quanto previsto per la VAS dal DLgs
152/06 come modificato dal DLgs 4/08 - per questo è
fissato un termine di validità di 12 mesi delle
nuove norme -, alla individuazione, nell'art. 1,
dell'Autorità competente per la VAS nel rispetto
dei principi di terzietà e di qualificazione
ambientale della pubblica Amministrazione
individuata stabiliti dal citato DLgs 152/06 come
modificato dal DLgs 4/08.
Con l'art. 2 si provvede a specificare che, ai fine
dell'applicazione ai procedimenti in corso delle
disposizioni del DLgs n. 152 del 2006, del DLgs n.
4 del 2008 e della presente legge, nella
valutazione dei piani e programmi sono fatte salve
le fasi procedimentali e gli adempimenti già
svolti, in quanto compatibili con le disposizioni
del DLgs n. 152 del 2006 e del DLgs n. 4 del 2008,
con particolare riguardo a quelli previsti dalla
L.R. 20 marzo 2000, n. 20 (Norme per la tutela e
l'uso del territorio), la quale ha introdotto una
forma di valutazione preventiva della sostenibilità
ambientale degli effetti dei piani da essa
disciplinati.
Infine, il secondo comma dell'art. 2 chiarisce che
le varianti specifiche agli strumenti di
pianificazione urbanistica e gli strumenti
urbanistici attuativi in corso di formazione e
approvazione alla data di entrata in vigore del
DLgs n. 152 del 2006, sono comunque sottoposti a
valutazione di assoggettabilità, rientrando nelle
ipotesi di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo
decreto legislativo.
Con riferimento all'articolo 3 va innanzitutto
evidenziato che la continuazione dell'attività
amministrativa delle Autorità di Bacino che operano
sul territorio regionale era già stata disposta a
livello regionale con deliberazione di Giunta n.
629 del 2 maggio 2006 a seguito dell'entrata in
vigore del DLgs n. 152 del 2006 e successivamente
confermata a livello statale con DLgs 8 novembre
2006 , n.284. Ciò per ovviare alle rilevanti
problematiche derivanti dalla previsione dell'art.
63 del DLgs n. 152 del 2006 che ne disponeva la
soppressione con decorrenza dal 30 aprile 2006
senza che potessero operare le nuove Autorità di
Bacino distrettuale che ne ereditano le funzioni.
Tale articolo infatti istituisce le Autorità di
bacino distrettuali e ne elenca gli organi, senza
peraltro specificarne le attribuzioni e rimandando
ad un successivo DPCM i criteri e le modalità per
l'attribuzione e il trasferimento del personale e
delle risorse patrimoniali e finanziarie. Non
essendo stato emanato tale atto le Autorità di
bacino distrettuali non hanno potuto e tuttora non
possono essere costituite ed esercitare le funzioni
loro spettanti. Per evitare che l'attività svolta
dalle Autorità di bacino in termini di gestione,
vigilanza e controllo in materia di difesa suolo
venga interrotta per l'impossibilità di operare del
soggetto titolare della competenza si impone la
necessità di una norma che disponga la
continuazione della loro attività sino alla nomina
degli organi delle nuove Autorità di bacino
distrettuali e quindi all'inizio dell'operatività
di queste ultime.
L'entrata in vigore della presente legge, di cui
all'articolo 4, è motivata dall'esigenza di
superare la situazione in cui versano i
procedimenti di pianificazione e programmazione a
seguito dell'entrata in vigore della disciplina
della VAS in assenza dell'individuazione
dell'Autorità competente a detta valutazione,
nonché dall'esigenza di assicurare la continuazione
dell'attività delle Autorità di Bacino, così come
sopra ampiamente esposto.

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Articolo 1
Autorità competente
1. Nelle more dell'approvazione di una legge
regionale attuativa della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), nonché delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale), il presente
articolo individua l'amministrazione con compiti di
tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai
sensi dell'art. 7, comma 6, del DLgs n. 152 del
2006, quale autorità competente per la Valutazione
ambientale di piani e programmi, assicurandone la
terzietà. Le disposizioni del presente Titolo I
trovano applicazione per dodici mesi.
2. Per i piani ed i programmi approvati dalla
Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province,
l'Autorità competente è la Regione.
3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità
competente di cui al comma 2 è individuata, con
deliberazione della Giunta regionale la struttura
organizzativa competente in materia ambientale ai
sensi dell'art. 7, comma 6, del DLgs n. 152 del
2006, dotata della necessaria autonomia.
4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni
e dalle Comunità montane, l'autorità competente è
la Provincia.
5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla
Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed
uso del territorio) e alla Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio), l'Autorità competente è
individuata rispettivamente nella Regione e nelle
Province, in coerenza con le attribuzioni loro
spettanti ai sensi della medesima legge in ordine
all'approvazione dei piani. La Regione e le
Province si esprimono in merito alla valutazione
ambientale di detti piani, quale integrazione della
fase preparatoria e ai fini dell'approvazione,
nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza
previsti dalla L.R. n. 20 del 2000, dando specifica
evidenza a tale valutazione.
Articolo 2
Procedimenti in corso
1. Ai fini dell'applicazione ai procedimenti in
corso delle disposizioni del DLgs n. 152 del 2006,
del DLgs n. 4 del 2008, e della presente legge,
nella valutazione dei piani e programmi sono fatte
salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già
svolti, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. n.
20 del 2000, in quanto compatibili con le
disposizioni del DLgs n. 152 del 2006.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLgs n. 152
del 2006, sono comunque soggetti alla verifica di
assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo
decreto:
a) le varianti specifiche al piano regolatore
generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla
L.R. n. 47 del 1978;
b) le varianti ai piani operativi comunali (POC) e
i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla
L.R. n. 20 del 2000;
c) le varianti agli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica che conseguono ad
accordi di programma, conferenze di servizi, intese
ed altri atti, in base alla legislazione vigente.
TITOLO II
NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO
3 APRILE 2006, N. 152
Articolo 3
Operatività delle Autorità di Bacino
1. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la
sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione
di continuità, il proseguimento dell'attività
amministrativa delle Autorità di Bacino che operano
sul territorio, previa intesa, per le Autorità
interregionali, con le altre Regioni interessate,
fino alla nomina degli organi delle Autorità di
bacino distrettuali di cui all'art. 63 del DLgs n.
152 del 2006.
TITOLO III
ENTRATA IN VIGORE
Articolo 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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