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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3657
Presentato in data: 27/05/2008
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società Finanziaria Bologna Metropolitana Spa (delibera di Giunta n. 732 del 19 05 08).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 RELAZIONE
Il presente disegno di legge, in coerenza con lo
scopo di promuovere e attivare iniziative ed
interventi di interesse generale e realizzare
infrastrutture di interesse pubblico per il
territorio regionale e finalizzati allo sviluppo
economico, prevede ai sensi di quanto disposto
dall'art. 64 dello Statuto regionale,
l'autorizzazione alla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna, alla società Finanziaria Bologna
Metropolitana SpA .
Il progetto di legge s'inserisce anche nel quadro
di razionalizzazione del sistema delle società a
partecipazione regionale, anche al fine di una
maggiore coerenza con la recente normativa statale
in materia di società partecipate dalle
Amministrazioni pubbliche.
Appare utile evidenziare come la società
Finanziaria Bologna Metropolitana SpA abbia
rappresentato nel tempo e rappresenti oggi un
esempio di sinergie e coordinamento operativo tra
enti pubblici e come appaia coerente la
partecipazione della Regione, che si connette alla
scelta organizzativa dei soci di individuare nella
società Finanziaria Bologna Metropolitana SpA una
propria emanazione comune, organica e strumentale
che ha dato positivi riscontri operativi. Tale
scelta, peraltro, appare congruente con
l'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e
nazionale che ha progressivamente meglio definito i
contorni dell'istituto dell'in house providing.
La società Finanziaria Bologna Metropolitana SpA
è attualmente costituita quale struttura
organizzativa e strumento operativo comune degli
enti pubblici soci ed esercita la sua attività
esclusivamente a favore degli stessi soci ai sensi
dell'ordinamento vigente.
Possono acquisire la qualità di soci esclusivamente
enti pubblici, attraverso il modello della società
in house plurisoggettiva, che la utilizzano quale
modulo strumentale per la realizzazione di
iniziative e di interventi di interesse generale
finalizzati allo sviluppo economico sul territorio.
Lo svolgimento delle attività nei confronti dei
soci e i relativi rapporti anche economici sono di
volta in volta disciplinati da una specifica
convenzione operativa, stipulata tra la società e
l'ente/i socio/i, nell'ambito di una convenzione
quadro sottoscritta da tutti i soci che definisce i
principi generali cui deve ispirarsi l'attività
della società Finanziaria Bologna Metropolitana
SpA e regola le modalità condivise attraverso cui
i soci possono esercitare il c.d. controllo analogo
(ovvero i poteri di indirizzo e di verifica
necessari a garantire sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sulle rispettive
strutture interne) proprio in relazione alla già
richiamata specificità di Finanziaria Bologna
Metropolitana SpA quale soggetto in house
plurisoggettivo.
La partecipazione della Regione alla compagine
societaria della società Finanziaria Bologna
Metropolitana SpA appare dunque utile per le
stesse motivazioni che sorreggono oggi la
partecipazione anche degli altri enti pubblici
partecipanti ed è supportata dalle motivazioni e
dagli obbiettivi propri di un contesto di
cooperazione e di sviluppo integrato come sopra
richiamati.
La partecipazione azionaria consentirà di
continuare la collaborazione in essere fra la
Regione e la società Finanziaria Bologna
Metropolitana SpA data ormai da alcuni decenni e
tuttora in corso sia per la ristrutturazione del
primo edificio regionale nel Fiera District, sia
per la realizzazione della c.d. terza torre, sia
per lo svolgimento degli studi in previsione della
riconversione della esistente struttura della
Manifattura Tabacchi di Via Stalingrado.
La Regione Emilia-Romagna non può che valutare
positivamente tale pluriennale esperienza che ha
consentito all'Amministrazione regionale di
realizzare rilevanti iniziative di progettazione e
realizzazione degli edifici di proprietà nel Fiera
District, senza gravare sulla propria
organizzazione, ma avvalendosi di una struttura
qualificata, che contiene al suo interno le
competenze tecniche pluridisciplinari necessarie
per interventi di così rilevante dimensione e
complessità, frutto di un'esperienza ormai
consolidata di organizzazione comune degli Enti
locali bolognesi.
La Regione Emilia-Romagna considera pertanto
strategico, in termini organizzativi e di
razionalizzazione delle risorse, mantenere e
rafforzare la possibilità di utilizzo di tale
modello organizzativo, attraverso l'acquisto di una
quota del capitale azionario della società.
Il disegno di legge si compone di un articolo 1
contenente, in ossequio all'art. 64 dello Statuto
regionale, gli obiettivi e le finalità
dell'autorizzazione alla partecipazione societaria
della Regione Emilia-Romagna alla società
Finanziaria Bologna Metropolitana SpA ; la
specifica autorizzazione con l'indica- zione del
tetto massimo di impegno di spesa per gli oneri
finanziari derivanti dalla assunzione di
partecipazione societaria; di un articolo 2 che
indica le specifiche condizioni cui è subordinata
la partecipazione regionale alla medesima società;
di un articolo 3 che contiene la relativa norma
finanziaria.

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Autorizzazione a partecipare alla società
Finanziaria Bologna Metropolitana SpA
1. La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di
avvalersi delle attività strumentali e dei servizi
connessi allo studio, promozione e attuazione di
iniziative e di interventi di interesse generale
per il territorio nonché per la realizzazione di
infrastrutture ed altre opere di interesse
pubblico, è autorizzata a partecipare alla società
Finanziaria Bologna Metropolitana SpA , ai sensi
di quanto disposto dall'art. 64 comma 3 dello
Statuto regionale.
2. La partecipazione della Regione alla
Finanziaria Bologna Metropolitana SpA è
autorizzata fino ad un importo massimo di Euro
300.000,00.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari, a norma di
legge, al fine di perfezionare la partecipazione di
cui al comma 1.
4. I diritti conseguenti alla qualità di socio
della Regione Emilia-Romagna, saranno esercitati
dal Presidente della Regione o da un suo delegato
allo scopo.
5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed
ogni modifica allo statuto della società che
potranno intervenire successivamente alla
partecipazione della Regione, devono previamente
essere comunicati alla Giunta della Regione
Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione
dell'art. 64 dello Statuto regionale.
Art. 2
Condizioni di partecipazione
e svolgimento delle attività
1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna è
subordinata alle seguenti condizioni:
a) che possano essere soci esclusivamente enti
pubblici o loro associazioni;
b) che la Regione eserciti sulle attività della
società un controllo analogo a quello esercitato
sulle proprie strutture;
c) che il consiglio di amministrazione sia
costituito da un numero massimo di componenti non
superiore a tre ovvero a cinque qualora la società
abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di Euro
interamente versati.
2. Le attività della società prestate a favore dei
soci e i relativi rapporti anche economici sono
disciplinati sulla base di un'apposita convenzione
stipulata tra la società e i soci interessati.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte
mediante l'istituzione di apposita unità
previsionale di base e relativo capitolo nella
parte spesa del bilancio regionale, la cui
copertura è garantita dai fondi accantonati
nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B.
1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 Fondo speciale
per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese di investimento del Bilancio
regionale per l'esercizio 2008.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare
con propri atti le necessarie variazioni al
bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto
disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d)
della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
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