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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3917
Presentato in data: 28/08/2008
Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole (delibera di Giunta n. 1258 del 28 07 08).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 RELAZIONE
Negli ultimi decenni la domanda della collettività
rispetto ai beni e servizi offerti dall'agricoltura
ha subito una profonda evoluzione.
Nell'immediato dopoguerra la distribuzione dei
prodotti agricoli era semplicemente finalizzata a
soddisfare una domanda di massa e tesa a rispondere
a bisogni di ordine primario di tenore
prevalentemente quantitativo.
Con il relativo benessere economico conseguito
successivamente, sono emerse altre dinamiche, nuove
prospettive.
In concreto si è andato trasformando tutto il
sistema di relazioni tra l'attività agricola ed il
tessuto economico, produttivo e sociale definendo
un nuovo assetto che ha mutato il ruolo
dell'agricoltura e ne ha ampliato le funzioni
connesse, collegando alla produzione di beni di
prima necessità ulteriori prerogative di carattere
ambientale, paesaggistico, ricreativo, culturale.
Ne è derivato il principio di multifunzionalità
dell'azienda agricola quale insieme di contributi
che il settore agricolo può apportare al benessere
sociale ed economico della collettività e che
quest'ultima riconosce come propri
dell'agricoltura .
Il concetto di multifunzionalità si è affermato
nel dibattito di politica economica da quando i
Paesi sviluppati si sono visti costretti a ridurre
progressivamente le misure protezionistiche e ad
orientare la politica agricola verso interventi
meno distorsivi del mercato e del commercio. L'idea
prende corpo dall'esigenza di riconoscere nelle
politiche pubbliche una molteplicità di funzioni,
che vanno oltre la produzione di materie prime da
trasformare in beni alimentari, svolte sia dagli
agricoltori che da una pluralità di soggetti
operanti nei territori rurali al fine di soddisfare
specifiche esigenze della società. Si tratta di
servizi che attengono principalmente
all'accoglienza, allo svago, all'intrattenimento,
alla ristorazione, allo sport, al godimento dei
beni culturali localizzati nelle aree rurali e nei
piccoli centri, ed all'attività didattica in
azienda.
L'esplosione dell'agriturismo è indicativa delle
possibilità di sviluppo di queste nuove funzioni,
cui si aggiungono i servizi agricoli nell'ambito
delle attività didattiche in collaborazione con il
mondo della scuola, le azioni di recupero del
patrimonio edilizio storico rurale, l'inserimento
sociale e lavorativo dei portatori di handicap o
altre attività di carattere sociale. Oltre a
questi, altri ruoli sono richiesti all'agricoltore
nella cura degli interessi collettivi, quali in
particolare la tutela e valorizzazione ambientale e
paesaggistica, la manutenzione del territorio, la
difesa idrogeologica, il consolidamento delle
pendici, la riduzione dei deflussi idrici, la lotta
al degrado ambientale e alla desertificazione e la
salvaguardia dei boschi dagli incendi.
La multifunzionalità, pertanto, è un nuovo modello
imprenditoriale ed una opportunità per le imprese
di seguire differenti strategie di competitività.
La Commissione Europea con la Riforma PAC e
principalmente con lo Sviluppo Rurale ha posto
ulteriormente l'accento su queste nuove
prospettive. Lo spostamento di fondi sul secondo
pilastro della PAC rivela una forte volontà di
valorizzare le particolarità del territorio rurale
soprattutto per quel che riguarda la qualità dei
prodotti, il sostegno ai servizi di consulenza e
più in generale la multifunzionalità
dell'agricoltura che può modificare il paesaggio,
contribuire alla gestione sostenibile delle
risorse, alla preservazione della biodiversità e a
mantenere la vitalità economica e sociale delle
aree rurali .
Sotto il profilo normativo nazionale, il ruolo
multifunzionale dell'agricoltura ha trovato
riscontro nel decreto legislativo n. 228 del 18
maggio 2001 (legge di orientamento) che ha dato una
nuova configurazione giuridica e funzionale
all'impresa agricola in un'ottica
multisettoriale .
Peraltro il legislatore nazionale, ripercorrendo
quanto già previsto nella legge di orientamento,
con la Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 Disciplina
dell'agriturismo ha riaffermato gli obiettivi di
riqualificazione e diversificazione dell'attività
agricola quale protagonista nella tutela del
territorio, nel recupero del patrimonio edilizio
rurale, nella promozione della cultura rurale e
dell'enogastronomia, nel mantenimento delle
attività umane nelle aree rurali e nell'opportunità
di differenziazione ed incremento dei redditi
aziendali.
In tale contesto, anche a livello regionale, si è
sentita la necessità di elaborare nuovi strumenti,
anche normativi, che diano maggior rilievo alle
aziende agricole ed offrano opportunità di sfida
rispetto alla multiattività e plurifunzionalità.
In particolare per quanto concerne il settore
dell'agriturismo, l'attuale legge approvata nel
1994, seppur dimostratasi efficace in termini di
promozione del segmento (al 31 dicembre 2007 in
regione sono infatti attivi ben 809 agriturismi che
dispongono di 6.544 camere e somministrano
complessivamente 3.173.652 pasti annui) segna il
passo di una parziale inadeguatezza rispetto alle
nuove opportunità di intrattenimento ed ospitalità.
In realtà l'imprenditoria agricola regionale è
composta di circa 80.000 aziende, da cui consegue
che i margini di investimento e sviluppo nel
settore sono piuttosto ampi, specie in termini di
incremento dell'occupazione.
Le esigenze espresse dall'utenza, in relazione al
cambiamento del tenore di vita medio ed al nuovo
modo di concepire l'impiego del tempo libero,
spingono verso una maggiore qualità e
specializzazione nell'offerta, ed al contempo verso
una maggior segmentazione. L'obiettivo è di
incrociare le pretese di un turista sempre più
curioso, attirato dall'esclusività di un'esperienza
emozionale più che da una meta geografica, seppur
attraente, ed attento alla sicurezza degli
alimenti, alla certezza della qualità ed alle
connessioni con il territorio di provenienza dei
prodotti e con tutto ciò che lo stesso rappresenta
in termini di beni ambientali, storici, culturali.
Nella nostra regione c'è spazio per ampliare
ulteriormente la ricettività e promuovere la
produzione agroalimentare regionale tipica offrendo
come valore aggiunto per l'ospite tutte le
eccellenze del territorio rurale, in particolare
nelle zone montane.
Attualmente la distribuzione provinciale
dell'attività agrituristica non è omogenea: si
rileva una maggiore concentrazione nella fascia
pedecollinare a sud della Via Emilia, nelle
province costiere e nelle vicinanze delle città
capoluogo. Di rilievo è comunque il fatto che il
37% delle imprese individuali è caratterizzato
dalla figura dell'imprenditore donna, pertanto il
settore si conferma come un importante segmento per
lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
Nell'ottica di stimolare ulteriormente la
qualificazione e la specializzazione del settore si
rende peraltro opportuno promuovere strumenti di
aggregazione fra imprese che favoriscano la
definizione di disciplinari virtuosi in termini di
tematiche condivise, di servizi erogati e prodotti
offerti.
Per quanto concerne il settore dell'attività
didattica in azienda, la Regione Emilia-Romagna è
stata una delle prime a dotarsi, con la Legge
regionale n. 29 del 2002, di una specifica
normativa in materia di orientamento dei consumi
ed educazione alimentare e qualificazione dei
servizi di ristorazione collettiva , individuando
come priorità l'educazione al consumo consapevole,
la comprensione delle relazioni tra sistemi
produttivi, consumi alimentari e ambiente,
l'adozione di corretti comportamenti alimentari, la
diffusione di informazioni sugli aspetti storici,
culturali, antropologici legati alle produzioni
alimentari e al loro territorio d'origine. In
questo ambito si collocano le fattorie didattiche,
da tempo uscite dalla fase pionieristica e
diventate oggi un sistema in grado di proporre
un'offerta articolata di servizi alle diverse fasce
di pubblico attraverso una rete organica, composta
ormai da ben 300 aziende agricole produttive,
capaci di accogliere classi ed altri gruppi in
visita durante tutto l'anno, con una ricca offerta
formativa.
Le fattorie didattiche creano occasioni
sistematiche di contatto diretto tra agricoltori e
consumatori (specie giovani), propongono educazione
alimentare attiva ; promuovono la conoscenza e il
consumo delle produzioni regionali, dei prodotti di
qualità certificata e dei percorsi degli alimenti
dal campo alla tavola, alimentano la cultura del
cibo, il recupero del gusto e delle tradizioni
rurali, la conoscenza del territorio e
dell'ambiente circostante. Esse contribuiscono così
alla crescita culturale, soprattutto delle giovani
generazioni.
Il numero delle persone in visita alle fattorie
didattiche è in costante crescita. Nell'anno
scolastico 2006/2007 (dati più recenti disponibili)
si è registrata la presenza di 5.451 gruppi, tra
classi e altri gruppi organizzati, per un totale di
104.530 persone. Si conferma come principale utenza
quella scolastica, con una percentuale di circa il
90%, ma inizia ad essere significativa la presenza
di gruppi di adulti (8%), tra cui anziani e
disabili che, in un'ottica di multifunzionalità,
iniziano a rappresentare anche una nuova
opportunità di reddito per le fattorie in grado di
elaborare proposte specifiche per utenze diverse da
quella scolastica.
In questi anni, il punto di forza che ha favorito
la crescita del sistema, è stata la collaborazione
con il mondo della scuola e della formazione, che
ha dato luogo a percorsi formativi altamente
qualificati per gli agricoltori e i docenti, fino
alla co-progettazione di interventi formativi tra
imprenditori agricoli e insegnanti. In tale
contesto è emersa la necessità di predisporre una
regolazione organica e specialistica del settore
che, tenendo conto dell'evoluzione di questi anni,
costituisca un quadro di riferimento per lo
sviluppo e l'evoluzione futura.
In relazione al quadro descritto ed alle esigenze
espresse, gli obiettivi strategici del progetto di
legge proposto possono essere sintetizzati nei
seguenti punti:
recepire le finalità e la definizione di attività
agrituristica previste nella normativa nazionale
mutuandone, per quanto possibile, i principi
generali ed estendendone la nozione alle attività
di ospitalità e ricezione in azienda anche se non
finalizzate all'esclusivo acquisto di prodotti
agricoli;
favorire concretamente l'imprenditoria agricola
che, tramite la ristorazione, può concorrere a
promuovere la diffusione delle tipicità
dell'enogastronomia regionale, con particolare
riferimento alla valorizzazione dei prodotti del
territorio;
consolidare e sviluppare l'offerta ricettiva rurale
sul territorio per offrire un servizio di elevata
qualità sia nelle zone marginali vocate ad un
turismo agro-ambientale sia nei territori montani
quale modalità di diversificazione del reddito
agricolo e stimolo al mantenimento dell'azienda
agricola e dell'occupazione esistente;
promuovere e sostenere l'inserimento, nell'ambito
delle aziende agrituristiche, di attività
ricreative, culturali, didattiche, di pratica
sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
strettamente collegate alla valorizzazione del
settore agricolo e della cultura rurale;
recuperare e valorizzare, a scopo agrituristico, il
patrimonio immobiliare presente sui fondi agricoli,
abitativo e strumentale, non più destinato dagli
imprenditori all'attività agricola di produzione;
valorizzare le imprese agricole impegnate in
attività multifunzionali;
sostenere azioni positive per incentivare
comportamenti virtuosi degli operatori e diffondere
le eccellenze del settore agrituristico, attraverso
strutture di autogoverno riconosciute dalla Regione
sulla base di criteri che premiano la qualità
dell'offerta di prodotti e servizi;
dare adeguato riconoscimento sotto il profilo
normativo al settore delle fattorie didattiche,
contribuendo all'ulteriore sviluppo di tale
attività.
Il progetto di legge è composto di 36 articoli
suddivisi in 4 Titoli ed in particolare il Titolo I
è dedicato alla disciplina dell'agriturismo ed
attività connesse, il Titolo II alla disciplina
delle fattorie didattiche, il Titolo III agli
elenchi provinciali riferiti ad entrambe le
attività agrituristica e di fattoria didattica, il
Titolo IV è relativo a disposizioni finali.
Di seguito si riporta la descrizione dei contenuti
di ciascun articolo.
L'articolo 1 individua le finalità del progetto di
legge con riferimento agli obiettivi di sviluppo
dell'agriturismo e della multifunzionalità delle
aziende agricole.
L'articolo 2 definisce il quadro delle funzioni
amministrative in materia di agriturismo esercitate
dalla Regione, dalle Province, dalle Comunità
Montane ai sensi della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) nonché le
attività amministrative e di controllo in capo ai
Comuni. Inoltre si affida alla Giunta regionale il
compito di specificare i criteri necessari per
l'esercizio dell'attività agrituristica, nonché di
definire le procedure amministrative e di controllo
applicabili al settore.
L'articolo 3 declina il significato di attività
agrituristica in armonia con la legislazione
nazionale ed elenca espressamente le ulteriori
attività che rientrano in ambito agrituristico.
Inoltre, per offrire maggiori opportunità di
intervento alle cooperative sociali iscritte alla
sezione B) dell'albo regionale istituito ai sensi
della Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 Norme
per la promozione e per lo sviluppo della
cooperazione sociale, attuazione della Legge 8
novembre 1991, n. 381 , l'attività agrituristica
viene assimilata all'attività agricola. Da ultimo
sono definite le categorie dei lavoratori interni
ed esterni all'azienda impiegati nell'attività
agrituristica anche per particolari attività
occasionali di intrattenimento degli ospiti e per
servizi complementari.
L'articolo 4 definisce il concetto di connessione
tra attività agricola ed attività agrituristica ed
i parametri di calcolo del criterio della
prevalenza, prevedendo eventuali deroghe nella
determinazione delle giornate lavoro in relazione
alla collocazione dell'azienda, alle
caratteristiche del territorio ed alle condizioni
socio-economiche della zona.
L'articolo 5 regolamenta, nello specifico,
l'ospitalità con riferimento al numero delle camere
ed alle piazzole in spazi aperti nonché le
eventuali deroghe collegate alla collocazione
dell'azienda agricola in aree delle Rete Natura
2000 di cui alla Legge regionale 17 febbraio 2005
n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione
del sistema regionale delle aree protette e dei
siti della Rete Natura 2000), in territori montani
o all'appartenenza dell'azienda ad un Club di
eccellenza.
L'articolo 6 disciplina la somministrazione di
pasti e bevande, definendo parametri quantitativi e
qualitativi che devono essere rispettati per la
preparazione e somministrazione; tali parametri
sono finalizzati a qualificare in termini di legame
alle produzioni del territorio l'offerta
agrituristica.
L'articolo 7 regolamenta le attività ricreative,
culturali, didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo svolte
dall'imprenditore agrituristico favorendo quelle
strettamente legate alla valorizzazione
dell'ambiente, del patrimonio storico e rurale o le
risorse agricole aziendali.
L'articolo 8 individua il percorso amministrativo
per ottenere l'abilitazione all'esercizio
dell'attività agrituristica e la certificazione del
rapporto di connessione definendone i contenuti e
le modalità di rilascio.
L'articolo 9 disciplina il sistema formativo
relativo alla figura dell'operatore agrituristico
nell'ambito dell'applicazione della Legge regionale
30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza
delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno
e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro).
L'articolo 10 individua - in linea con i principi
di semplificazione nell'esercizio delle attività
commerciali - lo strumento della dichiarazione di
inizio attività quale presupposto per l'esercizio
dell'attività agrituristica.
L'articolo 11 definisce la tipologia degli immobili
rurali da utilizzare per l'attività agrituristica e
richiama l'applicazione delle norme di cui alla
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio) per
quanto attiene agli eventuali interventi di
ristrutturazione e di recupero e riuso.
L'articolo 12 prevede norme specifiche in materia
di accessibilità e barriere architettoniche tenendo
in considerazione le esigenze delle persone
disabili.
L'articolo 13 disciplina le norme
igienico-sanitarie relative sia alle strutture che
alla produzione, confezionamento e somministrazione
di pasti e bevande in ottemperanza anche alle
prescrizioni definite a livello comunitario.
L'articolo 14 regolamenta gli obblighi
dell'imprenditore agrituristico in ordine alle
comunicazioni ai Comuni ed alle Province dei
periodi di apertura e delle tariffe applicate,
nonché delle eventuali variazioni e sospensioni
temporanee dell'attività.
L'articolo 15 attribuisce alla Giunta regionale il
compito di disciplinare i simboli e dei marchi di
classificazione delle aziende agrituristiche
coerentemente con le previsioni che saranno
adottate a livello nazionale.
L'articolo 16 istituisce una particolare forma di
agriturismo denominata Ospitalità rurale
familiare svolta esclusivamente dall'imprenditore
agricolo professionale negli immobili di residenza.
Si tratta di una tipologia di ospitalità tesa a
qualificare l'imprenditoria agricola in territori
montani, in aree svantaggiate, naturali e protette
e nelle aree della Rete Natura 2000, per la quale
sono definiti specifici limiti in ordine alla
ricettività, alla somministrazione dei pasti, ai
requisiti igienico-sanitari ed urbanistici, nonché
al concetto di prevalenza dell'attività agricola.
L'articolo 17 individua specifici circuiti di
specializzazione e valorizzazione delle aziende
agrituristiche, sia in termini di servizi erogati
che di prodotti offerti, attraverso la formula dei
Club di eccellenza . L'articolo delinea la
modalità di organizzazione dei Club e rinvia alla
Giunta regionale l'individuazione delle modalità di
riconoscimento dei Club medesimi.
L'articolo 18 prevede forme specifiche di sostegno
per lo sviluppo e qualificazione del settore
agrituristico.
L'articolo 19 disciplina l'insieme degli obblighi
cui è soggetto l'imprenditore agrituristico e
richiama le tipologie di controllo cui
l'imprenditore è assoggettato da parte della
Provincia, del Comune, della Comunità Montana e dei
Dipartimenti di Sanità Pubblica.
L'articolo 20 dettaglia il regime sanzionatorio in
materia di agriturismo.
L'articolo 21 promuove iniziative degli Enti
pubblici, nel settore delle attività connesse,
finalizzate al coinvolgimento diretto degli
agricoltori e degli imprenditori agrituristici
nelle attività di manutenzione e salvaguardia del
territorio rurale e del suo paesaggio.
L'articolo 22 reca la definizione di fattoria
didattica, mettendo in rilievo la necessaria
connessione tra l'attività agricola e l'attività
educativa, la conoscenza del territorio e dei
prodotti regionali, in una logica di educazione al
consumo consapevole e conoscenza dei cicli
biologici e produttivi presenti in azienda. La
norma attribuisce alla Giunta regionale la
competenza ad individuare dettagliatamente i
criteri necessari per l'esercizio dell'attività di
fattoria didattica nonché le procedure
amministrative e di controllo applicabili.
L'articolo 23 prevede che l'offerta formativa
proposta dalla fattoria didattica sia approvata da
parte della Provincia, nel rispetto dei criteri
fissati dalla Giunta regionale. L'articolo
stabilisce inoltre, nel riconoscimento dei ruoli e
delle competenze attribuite alle istituzioni
scolastiche in materia di programmi didattici, che
l'operatore debba concordare preventivamente con i
docenti e gli accompagnatori gli obiettivi
educativi da raggiungere in coerenza con la
programmazione didattica della scuola e con
l'orientamento produttivo dell'azienda e le sue
vocazioni territoriali ed ambientali.
L'articolo 24 individua i requisiti professionali
richiesti all'operatore di fattoria didattica
nell'ambito dell'applicazione della Legge regionale
n. 12 del 2003 di disciplina del sistema formativo
professionale.
L'articolo 25 regolamenta l'iscrizione all'elenco
provinciale da parte degli imprenditori agricoli
che intendono esercitare attività di fattoria
didattica e definisce la periodicità di
effettuazione dei controlli da parte delle Province
per verificare il mantenimento dei requisiti che
hanno determinato l'iscrizione all'elenco medesimo.
L'articolo 26 individua - analogamente con quanto
previsto per il settore agrituristico - lo
strumento della dichiarazione di inizio attività
quale presupposto per l'esercizio dell'attività di
fattoria didattica e richiama le cause ostative
all'esercizio dell'attività medesima, quali
disciplinate dall'articolo 6 della Legge n. 96 del
2006.
L'articolo 27, al fine di qualificare le attività e
di permettere agli utenti di individuare
chiaramente l'appartenenza dell'impresa agricola al
sistema delle fattorie didattiche riconosciute
dalla Regione, impone alle fattorie didattiche
l'utilizzo di un logo identificativo da riportare
su tutto il materiale informativo, illustrativo e
segnaletico dell'azienda secondo le modalità e i
limiti, definiti dalla Giunta regionale.
L'articolo 28 - per specializzare l'offerta sia dal
punto di vista della capacità recettiva ed
organizzativa sia dal punto di vista
dell'accoglienza degli utenti - disciplina i
requisiti strutturali delle fattorie didattiche,
prevedendo tra l'altro la necessità di offrire una
struttura ed un'organizzazione adeguata in
relazione al numero di partecipanti alle visite nel
rispetto della vigente normativa in materia
igienico-sanitaria, di ricettività, ospitalità e
sicurezza. In particolare si prevede che la Giunta
regionale, in relazione alle caratteristiche del
sistema insediativo rurale e di quelle
architettoniche di cui alla Legge regionale n. 20
del 2000, ed alle dimensioni dell'attività
disciplini i requisiti dei locali destinati
all'esercizio dell'attività di fattoria didattica.
Infine si dettano alcune prescrizioni in ordine
all'accessibilità ed al superamento delle barriere.
L'articolo 29 introduce il regime sanzionatorio per
l'esercizio di attività di fattoria didattica.
L'articolo 30 prevede l'istituzione presso ciascuna
Provincia dell'elenco unico degli operatori
agrituristici e di fattorie didattiche e rinvia
alla Giunta regionale la definizione dei criteri e
delle modalità per la relativa iscrizione.
L'articolo 31 risponde ad una logica di
semplificazione e di alleggerimento degli oneri
burocratici che incombono sulle imprese, prevedendo
la presentazione di un'unica dichiarazione di
inizio attività per le ipotesi in cui
l'imprenditore agricolo intende esercitare sia
attività di agriturismo sia attività di fattoria
didattica.
L'articolo 32 prevede la possibilità di estendere
la preclusione all'attività venatoria per i fondi
appartenenti all'azienda agricola che svolge
attività agrituristica o di fattoria didattica, in
ottemperanza alle prescrizioni già dettate
dall'articolo 15 della Legge regionale 15 febbraio
2004, n. 8 Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività
venatoria .
L'articolo 33 disciplina la comunicazione e
diffusione dei dati personali previsti negli
elenchi provinciali di cui all'articolo 30 e di
ulteriori dati in materia di ricettività.
L'articolo 34 risponde all'esigenza di garantire la
continuità delle attività delle aziende
agrituristiche e delle fattorie didattiche già
attive pur fissando in alcuni casi specifiche
previsioni di adeguamento.
L'articolo 35 reca l'abrogazione della precedente
legge e del regolamento in materia di agriturismo e
prevede disposizioni transitorie in attesa
dell'adozione degli atti applicativi della nuova
legge.
L'articolo 36 disciplina gli aspetti finanziari con
riferimento all'attuazione degli interventi
previsti in legge.

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la
legislazione comunitaria e statale, al fine di
valorizzare il patrimonio economico,
socio-culturale ed ambientale del proprio
territorio attraverso le attività del settore
agricolo, promuove lo sviluppo dell'agriturismo e
della multifunzionalità delle aziende agricole.
2. La presente legge è volta in particolare a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse
specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane
nelle aree rurali con specifico riferimento alle
zone montane;
c) sviluppare la multifunzionalità in agricoltura e
la differenziazione dei redditi agricoli;
d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del
territorio e dell'ambiente da parte degli
imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei
redditi aziendali e il miglioramento della qualità
di vita;
e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo
e forestale del territorio rurale e la
valorizzazione del sistema delle aree protette;
f) recuperare il patrimonio edilizio rurale
tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche,
architettoniche ed ambientali;
g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche,
le produzioni di qualità e le connesse tradizioni
enogastronomiche;
h) promuovere iniziative di valorizzazione dei
prodotti e dei servizi offerti dall'azienda
agricola multifunzionale;
i) avvicinare la popolazione e le giovani
generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni,
alla sua cultura per favorire la conoscenza del
sistema agroalimentare regionale.
TITOLO I
AGRITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE
Art. 2
Funzioni della Regione, delle Province, delle
Comunità Montane e dei Comuni
1. La Regione, ai sensi della Legge regionale 15
maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura.
Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), in
materia di agriturismo svolge funzioni normative,
di programmazione, indirizzo e coordinamento.
2. La Giunta regionale, con apposito atto, in
applicazione della presente legge, specifica i
criteri necessari per l'esercizio dell'attività
agrituristica, le modalità di svolgimento della
stessa nonché le procedure amministrative e di
controllo applicabili.
3. Le Province e le Comunità Montane, ai sensi
dell'articolo 3 della Legge regionale n. 15 del
1997, esercitano funzioni amministrative e di
controllo sulle attività agricole svolte dalle
aziende agrituristiche sui territori di loro
competenza.
4. Le Province, in particolare, concedono
l'abilitazione all'esercizio dell'attività
agrituristica, rilasciano il certificato relativo
al rapporto di connessione con l'attività agricola,
detengono l'elenco degli operatori agrituristici ed
esercitano le funzioni amministrative relative alla
denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche
riguardanti la consistenza della ricettività ed il
movimento turistico.
5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di
controllo relativamente allo svolgimento
dell'attività agrituristica.
Art. 3
Definizione di attività agrituristica
1. Per attività agrituristiche si intendono
esclusivamente le attività di ricezione ed
ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice
civile, anche nella forma di società di capitali o
di persone oppure associati fra loro, in rapporto
di connessione con le attività agricole di
coltivazione, allevamento e silvicoltura.
2. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate
alle prescrizioni di cui alla presente legge le
seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti
attrezzati destinati alla sosta;
b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali
trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa
la mescita dei vini;
d) organizzare attività ricreative, culturali,
didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e
di ippoturismo, anche in convenzione con Enti
pubblici, finalizzate alla valorizzazione del
territorio, delle attività e del patrimonio rurale.
3. Ai fini dell'applicazione della normativa
relativa alle attività svolte da cooperative
sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo
regionale istituito ai sensi della Legge regionale
4 febbraio 1994, n. 7 Norme per la promozione e
per lo sviluppo della cooperazione sociale,
attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 ,
nell'ambito dell'attività agricola rientra anche
l'attività agrituristica.
4. Possono essere addetti all'attività
agrituristica l'imprenditore agricolo ed i suoi
familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del
Codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti
regolarmente assunti dall'impresa agricola.
5. E' altresì ammesso l'utilizzo di lavoratori
esterni all'impresa, liberi professionisti,
artigiani o artisti, solo per attività occasionali
di intrattenimento degli ospiti strettamente legate
alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi
ed ambientali del patrimonio rurale locale e per
l'animazione territoriale o per le attività e
servizi complementari all'agriturismo.
Art. 4
Connessione con l'attività agricola
1. La connessione dell'attività agrituristica
rispetto a quella agricola, che deve rimanere
prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.
2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato
quando le giornate di lavoro da impiegare
nell'attività agricola sono superiori a quelle
calcolate per svolgere l'attività agrituristica.
3. La determinazione delle giornate di lavoro deve
tener conto di situazioni di particolare disagio
operativo in relazione alle caratteristiche del
territorio e alle condizioni socio-economiche della
zona, nonché delle tecniche colturali adottate
stabilmente dall'imprenditore agricolo.
Art. 5
Ospitalità
1. L'ospitalità è ammessa nel limite massimo di 15
camere ammobiliate nei fabbricati adibiti
all'attività agrituristica e fino ad un massimo di
10 piazzole in spazi aperti.
2. I limiti di cui al comma 1 sono elevati a 20
camere e 15 piazzole nei parchi nazionali, nelle
aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di
cui al Titolo III della Legge regionale 17 febbraio
2005 n. 6 (Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree protette
e dei siti della Rete Natura 2000) nonché nei
territori delle Comunità Montane o delle Unioni di
Comuni montani.
3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in
ordine alla metratura minima di superficie delle
camere, non possono essere previsti mediamente più
di 3 posti letto per singola camera ammobiliata.
4. L'impresa agrituristica che aderisce ad un Club
di eccellenza di cui all'articolo 17 della presente
legge può derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2
fino ad un massimo di ulteriori 5 camere.
5. Le camere possono essere organizzate in
appartamenti agrituristici indipendenti; le
piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e
prive di strutture fisse.
Art. 6
Somministrazione pasti e bevande
+ 1. L'attività di somministrazione pasti e bevande
all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa
nei limiti determinati dalla disponibilità della
materia prima agricola aziendale, dalla idoneità
sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un
volume non superiore alla media di 50 pasti
giornalieri su base mensile.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di
ulteriori 2 pasti per ogni camera o piazzola
prevista nella dichiarazione di inizio attività di
cui all'articolo 10.
3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono
essere espressione e valorizzazione delle
tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della
cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.
4. Nella somministrazione di pasti e bevande
possono essere impiegate le seguenti tipologie di
prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti
ricavati da materie prime dell'azienda anche
attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT,
DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti
nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici
regionali acquistati da aziende agricole del
territorio regionale o loro consorzi, nonché
prodotti di altre aziende agricole regionali
acquistati direttamente dai produttori o da loro
strutture collettive di trasformazione e
commercializzazione.
5. I prodotti propri devono rappresentare, in
valore, almeno il 35% del prodotto totale annuo
utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25% per
le aziende situate nel territorio ricompreso in
Comunità Montane o in Unioni di Comuni montani.
6. La somma dei prodotti di cui alle lettere a) e
b) del comma 4 deve essere superiore, in valore,
all'80% del prodotto totale annuo utilizzato.
7. La rimanente quota di prodotto deve provenire
preferibilmente e per quanto possibile da artigiani
alimentari della zona e riferirsi a produzioni
agricole regionali.
8. Il Comune, su richiesta del singolo
imprenditore, può autorizzare lo svolgimento
dell'attività agrituristica di somministrazione
pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai
commi precedenti, per un periodo massimo di sei
mesi, in presenza di causa di forza maggiore dovute
in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o
epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola e
sono state accertate dai competenti organi
regionali.
Art. 7
Organizzazione di attività ricreative,
culturali, didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo
1. Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio
storico e rurale o le risorse agricole aziendali,
possono essere organizzate e dare luogo ad un
corrispettivo autonomo, attività ricreative,
culturali, didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli
ospiti aziendali.
2. Le attività ricreative e culturali che non
realizzano le finalità di cui al comma 1 non
possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e
devono essere offerte solo agli ospiti che
usufruiscono dei servizi di ospitalità o
ristorazione agrituristica.
Art. 8
Abilitazione all'esercizio dell'attività
agrituristica
e certificazione relativa al rapporto di
connessione
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere
attività agrituristica devono ottenere dalla
Provincia l'abilitazione all'esercizio
dell'attività medesima ed apposita certificazione
relativa al rapporto di connessione con l'attività
agricola di cui all'articolo 4.
2. L'abilitazione viene rilasciata agli
imprenditori agricoli provvisti di attestato di
frequenza ai corsi previsti all'articolo 9 che
dimostrano di non essere in una delle condizioni
ostative al rilascio previste dal comma 1
dell'articolo 6 della Legge 20 febbraio 1996, n. 96
(Disciplina dell'agriturismo).
3. La certificazione rilasciata dalla Provincia
relativa al rapporto di connessione, sulla base di
una descrizione dell'azienda agricola comprensiva
di un dettagliato elenco delle attività agricole
esercitate, definisce le attività agrituristiche
che potranno essere svolte nel rispetto del
principio di connessione.
Art. 9
Formazione per il sistema Agriturismo
1. Gli imprenditori agricoli che intendono ottenere
l'abilitazione all'attività agrituristica devono
essere in possesso, al momento della domanda, di un
attestato di frequenza ad un corso per operatore
agrituristico con verifica dell'apprendimento.
2. La Giunta, in applicazione della Legge regionale
30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza
delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno
e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro),
promuove e disciplina azioni formative e di
aggiornamento rivolte agli operatori del settore
agrituristico.
3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di
servizi di formazione professionale gestiscono sia
i corsi specialistici sia i corsi di aggiornamento
con il coordinamento delle Province.
Art. 10
Dichiarazione di inizio attività agrituristica
1. Coloro che intendono esercitare attività di
agriturismo presentano al Comune in cui ha sede
l'azienda, dichiarazione di inizio attività ai
sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso).
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1, attestante
il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei
locali e degli spazi destinati allo svolgimento
dell'attività di impresa secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, devono essere allegati:
a) descrizione dettagliata, comprensiva di
elaborati grafici, dei locali, delle attrezzature e
degli spazi esterni da destinare all'attività;
b) autoclassificazione dell'azienda;
c) dichiarazione concernente l'iscrizione
all'elenco provinciale degli operatori
agrituristici;
d) dichiarazione relativa ai contenuti del
certificato di connessione.
4. Eventuale documentazione detenuta da altre
pubbliche Amministrazioni ed utile all'istruttoria
dovrà essere acquisita d'ufficio dal Comune.
5. In caso di variazione della tipologia delle
attività indicate nella dichiarazione di cui al
comma 2, entro quindici giorni, il titolare
dell'attività agrituristica è tenuto a darne
comunicazione al Comune, confermando, sotto la
propria responsabilità, la sussistenza dei
requisiti e degli adempimenti di legge.
6. La Giunta regionale, con l'atto di cui
all'articolo 2 comma 2, individua l'ulteriore
documentazione necessaria per la presentazione
della dichiarazione di inizio attività, approva la
modulistica e definisce i criteri per attuare le
procedure amministrative e di controllo delle
attività agrituristiche.
Art. 11
Immobili per attività agrituristica
1. Possono essere utilizzati per le attività
agrituristiche tutti gli edifici, sia a
destinazione abitativa che strumentali all'attività
agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Gli interventi edilizi sugli immobili da
destinare all'attività agrituristica devono essere
realizzati nel rispetto delle norme di cui al Capo
A-II, articolo A-9, e al Capo A-IV (Territorio
rurale) dell'Allegato (Contenuti della
pianificazione) alla Legge regionale 24 marzo 2000,
n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio).
3. Il recupero e riuso del patrimonio edilizio
dell'azienda agricola ai fini dell'ospitalità
agrituristica è disciplinato dal Regolamento
urbanistico edilizio comunale in conformità alle
previsioni dettate dai Piani strutturali comunali o
dal vigente strumento urbanistico.
4. Eventuali ampliamenti dei fabbricati
agrituristici possono essere concessi dai Comuni
solo se contemplati dagli strumenti urbanistici
comunali e nel Regolamento urbano edilizio.
5. I Comuni possono prevedere norme specifiche per
nuove costruzioni da destinare esclusivamente a
servizi accessori per attività agrituristica quando
le norme urbanistiche consentono una ulteriore
potenzialità edificatoria agricola.
6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
compresi gli ampliamenti devono essere realizzati
nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed
architettoniche, nonché delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi.
7. I fabbricati utilizzati per l'attività
agrituristica, compresi quelli per l'ospitalità,
sono considerati beni strumentali dell'azienda
agricola.
Art. 12
Accessibilità alle strutture
1. La conformità degli edifici adibiti ad
agriturismo alle norme in materia di accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche è
assicurata con opere provvisionali rispondenti alla
vigente normativa tecnica e compatibili con le
caratteristiche di ruralità degli edifici.
2. Al fine di garantire alle persone disabili la
fruizione delle strutture e dei servizi connessi
alle attività agrituristiche devono comunque essere
garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno
una camera con relativo bagno nell'ambito della
ricettività ed alla sala ristorazione e ad un bagno
quando è prevista l'attività di somministrazione di
pasti e bevande.
Art. 13
Norme igienico-sanitarie
1. Le strutture ed i locali destinati all'attività
agrituristica devono possedere i requisiti
strutturali ed igienico-sanitari previsti per i
locali di abitazione dai regolamenti comunali
edilizi e d'igiene, salvo le norme più restrittive
previste dalla presente legge o dalle disposizioni
di attuazione approvate dalla Giunta regionale, ai
sensi dell'articolo 2 comma 2.
2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per
il settore agrituristico devono tener conto delle
caratteristiche strutturali, rurali,
architettoniche e tipologiche degli immobili da
utilizzare nonché della specificità delle
produzioni e delle attività agrituristiche che in
essi verranno attivate.
3. Per le attività di ospitalità in spazi aperti,
le piazzole di sosta per campeggio dovranno essere
dotate di servizi igienici e di allacciamenti
elettrici.
4. La produzione, il confezionamento, la
conservazione e la somministrazione di alimenti e
di bevande sono soggetti alle normative nazionali e
comunitarie vigenti.
5. Le attività di produzione, preparazione,
confezionamento e conservazione di prodotti
agricoli effettuate nella cucina agrituristica o in
un laboratorio pluriuso sono soggette a
registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del
29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
con le procedure e le modalità definite dalla
Regione in attuazione della predetta normativa
comunitaria.
6. La macellazione degli animali è consentita
esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi
del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo
alle norme specifiche in materia di igiene degli
alimenti di origine animale. Non rientra nel campo
di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 e può
quindi avvenire in assenza di strutture dedicate,
la macellazione sino a 3.500 capi all'anno di
avicoli e 500 capi all'anno di lagomorfi il
prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i
molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta
al consumatore o alla ristorazione agrituristica
nell'ambito della stessa azienda di produzione.
7. L'operatore agrituristico individua nel piano
aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le
procedure necessarie a garantire che l'attività di
produzione, preparazione, confezionamento,
conservazione e somministrazione di alimenti e
bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di
sicurezza alimentare.
8. Per la preparazione di pasti e bevande nel
numero massimo di 10 coperti per ciascuno dei due
pasti principali, può essere previsto l'uso della
cucina domestica presente nella parte abitativa del
fondo.
Art. 14
Periodi di apertura e tariffe
1. Entro l'1 ottobre di ogni anno il titolare
dell'impresa agrituristica comunica al Comune e
alla Provincia il calendario di apertura
dell'azienda e l'elenco dei prezzi che intende
applicare per il servizio di somministrazione pasti
e bevande e per il pernottamento.
2. In caso di mancata comunicazione si intendono
confermati i prezzi in vigore l'anno precedente.
3. Eventuali variazioni dell'elenco prezzi dovranno
essere preventivamente comunicate al Comune e alla
Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.
4. L'attività ricettiva, per esigenze di conduzione
dell'impresa, può essere sospesa per un periodo
massimo di 5 giorni, previa comunicazione al
Comune, fatti salvi i diritti dei clienti presenti
o prenotati.
Art. 15
Classificazione delle aziende agrituristiche
1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce
modalità per il rilascio e la gestione dei marchi
di classificazione delle aziende agrituristiche
coerentemente con quanto approvato dal Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai
sensi dell'articolo 9 della Legge n. 96 del 2006.
Art. 16
Ospitalità rurale familiare
1. È istituita una forma specifica di agriturismo
denominata Ospitalità rurale familiare, in
attuazione alla Legge n. 96 del 2006 e all'articolo
23 della Legge 17 aprile 2001, n. 122 (Disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che
disciplina il settore agricolo e forestale) che può
essere svolta esclusivamente nei territori delle
Comunità Montane o delle Unioni di Comuni montani,
nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle
zone Siti di interesse comunitario e Zone di
protezione speciale.
2. L'attività può essere svolta dall'imprenditore
agricolo professionale (I.A.P.) e dai suoi
familiari esclusivamente nella parte abitativa del
fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi
altra forma ricettiva o di ospitalità
agrituristica.
3. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di
mantenere la residenza nel fabbricato adibito
all'attività.
4. Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la
ricettività è limitata ad un massimo di 9 persone
al giorno; la somministrazione dei pasti può essere
effettuata solo ed esclusivamente a coloro che
usufruiscono anche dell'ospitalità.
5. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici
sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo
svolgimento dell'attività è necessario il possesso
della certificazione di conformità edilizia ed
agibilità o della dichiarazione di conformità di un
professionista abilitato.
6. Per gli operatori che svolgono l'attività di
Ospitalità rurale familiare è prevista specifica
annotazione nell'elenco degli operatori
agrituristici di cui al comma 1 dell'articolo 30.
7. Le attività di Ospitalità rurale familiare
devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo
predisposto ed approvato dalla Regione.
8. In relazione alle caratteristiche
dell'Ospitalità rurale familiare la connessione di
cui all'articolo 4 s'intende soddisfatta senza
alcuna valutazione in ordine alla prevalenza delle
giornate lavoro.
9. Per quanto non specificatamente previsto per
l'Ospitalità rurale familiare si applicano le
disposizioni relative all'attività agrituristica.
Art. 17
Club di eccellenza
1. La Regione riconosce e sostiene Club di aziende
d'eccellenza che valorizzano specializzazioni
agrituristiche sia in termini di servizi erogati
che di prodotti offerti.
2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche,
per ottenere il riconoscimento regionale devono
essere organizzati e coordinati da un apposito
organismo di gestione, cui spettano compiti di
progettazione, realizzazione, valorizzazione e
promozione del Club, nonché, se previste, attività
di commercializzazione dei servizi offerti dai
soci.
3. I Club devono inoltre adottare un disciplinare
che, in relazione alla specializzazione delle
aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi,
adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema
di controllo interno ed autodisciplina che
selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il
mantenimento delle specificità.
4. La Giunta Regionale, con proprio atto, definisce
apposite procedure e criteri per il riconoscimento
dei Club di eccellenza.
5. Nell'individuazione dei criteri di cui al
precedente comma 4 si farà riferimento tra l'altro
all'utilizzo prevalente dei prodotti propri o
tipici a diffusione sub-regionale nella
preparazione dei pasti, al recupero di immobili di
valore storico culturale nonché alla qualificazione
dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni
di qualità aziendali anche di tipo ambientale.
6. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club
di eccellenza potranno avvalersi di specifiche
priorità definite nei piani di cui all'articolo 18
e nei provvedimenti regionali di attuazione della
normativa comunitaria in materia di sviluppo
rurale.
Art. 18
Promozione e sviluppo dell'agriturismo
1. La Regione approva piani regionali per la
valorizzazione ed il sostegno delle attività
agrituristiche.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3
possono essere concessi contributi per la
realizzazione dei seguenti interventi:
a) recupero di fabbricati esistenti a scopi
agrituristici ed acquisto di attrezzature;
b) sistemazioni di aree esterne a servizio della
attività agrituristica con finalità non produttiva
agricola;
c) acquisto di cavalli da sella.
3. La Regione può promuovere e realizzare,
direttamente o in collaborazione con altri enti ed
organismi specializzati, iniziative di studio,
ricerca e sperimentazione finalizzate alla
promozione e sviluppo dell'attività agrituristica.
4. Possono inoltre essere concessi contributi ai
Club di eccellenza di cui all'articolo 17 per
progetti ed attività di qualificazione e
organizzazione dell'offerta agrituristica e di
promozione delle relative specificità.
5. La Giunta regionale dà attuazione ai piani di
cui al comma 1, individuando i criteri di
intervento e le percentuali di contributo per le
iniziative di cui al presente articolo nel rispetto
dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza
minore (de minimis) in applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE.
Art. 19
Obblighi e controlli
1. L'operatore agrituristico è soggetto al rispetto
dei seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico copia della dichiarazione di
inizio attività ed il marchio dell'agriturismo;
b) rispettare i periodi di apertura
dell'agriturismo;
c) svolgere l'attività nei limiti e con le modalità
previste nella presente legge;
d) esporre il listino prezzi al pubblico;
e) rispettare le tariffe massime trasmesse al
Comune ed alla Provincia;
f) mantenere in essere un'attività agricola almeno
pari, in giornate agricole, a quella attestata
nella certificazione relativa al rapporto di
connessione;
g) fornire tutti i dati statistici richiesti dalla
Provincia, dal Comune e dall'ISTAT per monitorare
la tipologia e la quantità dell'attività svolta.
2. La Provincia effettua a cadenza almeno triennale
controlli nelle aziende agrituristiche per
verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e
produttivi che hanno dato diritto al rilascio
dell'abilitazione all'esercizio dell'attività
agrituristica e della certificazione relativa al
rapporto di connessione.
3. A seguito dei controlli la Provincia può
emettere nuova certificazione che tiene conto delle
mutate condizioni aziendali.
4. Il Comune effettua a cadenza almeno triennale
controlli nelle aziende agrituristiche al fine di
verificare che l'attività sia svolta nel rispetto
delle normative vigenti.
5. Le Comunità Montane effettuano attività di
controllo sulle aziende agrituristiche del
territorio di competenza, ai fini della valutazione
della permanenza dei requisiti produttivi, sulla
base di una programmazione concordata con le
Province a cui verranno trasmessi i relativi esiti.
6. I servizi dei Dipartimenti di Sanità pubblica
delle AUSL effettuano i controlli di competenza in
materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti
di lavoro.
Art. 20
Sanzioni
1. Chiunque svolge attività agrituristica o di
Ospitalità rurale familiare oppure si fregia del
marchio agriturismo, senza aver presentato la
necessaria dichiarazione di inizio attività è
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso,
oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone
il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque non espone al pubblico il marchio
dell'agriturismo, non rispetta i periodi di
apertura dell'azienda agrituristica o non espone il
listino prezzi è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro
1.500,00.
3. Chiunque non mantiene in essere un'attività
agricola con volumi almeno pari a quelli attestati
nella certificazione relativa al rapporto di
connessione, senza le opportune comunicazioni di
variazione, è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro
3.000,00.
4. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di
esercizio dell'attività agrituristica previsti
dalla presente legge è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro
2.400,00.
5. In caso di reiterate violazioni alla presente
legge, il Comune può provvedere alla sospensione
temporanea dell'attività da tre a sei mesi.
6. Per l'accertamento, la contestazione e
l'applicazione delle sanzioni amministrative si
applicano le disposizioni di cui alla Legge
regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale).
7. L'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni
di cui ai commi 1, 2 e 4 è il Comune.
8. L'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni
di cui al comma 3 è la Provincia.
9. Ogni altra violazione alle prescrizioni
stabilite dal presente Titolo I o dagli atti di
Giunta regionale è punita dal Comune, dalla
Provincia e dalla Comunità Montana con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro
1.500,00.
Art. 21
Attività connesse
1. Per le finalità di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5
marzo 2001, n. 57), i Comuni, le Province, le
Comunità Montane ed altri enti pubblici possono
istituire elenchi di imprese agricole cui affidare
attività funzionali alla sistemazione ed alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del
paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al
mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché a
promuovere prestazioni a favore della tutela delle
vocazioni produttive del territorio.
2. Gli Enti e le Amministrazioni di cui al comma 1
possono individuare quali soggetti con cui
convenzionarsi anche le imprese agrituristiche per
le attività tipicamente gestite dagli operatori
agrituristici. Ogni impresa può richiedere di
essere iscritta per le attività per cui possiede
professionalità e attrezzature adeguate, a norma
delle disposizioni vigenti.
TITOLO II
FATTORIE DIDATTICHE
Art. 22
Definizione di fattoria didattica
1. La Regione, nell'ambito delle attività di
orientamento dei consumi e di educazione
alimentare, così come previsto all'articolo 2,
comma 1, lett. d) della Legge regionale 4 novembre
2002, n. 29 (Norme per l'orientamento dei consumi e
l'educazione alimentare e per la qualificazione dei
servizi di ristorazione collettiva) riconosce come
fattorie didattiche le imprese agricole singole o
associate, che svolgono oltre alle tradizionali
attività agricole, anche attività educative rivolte
ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle
altre tipologie di utenze, finalizzate:
a) alla conoscenza del territorio rurale,
dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale
del legame esistente fra alimentazione e patrimonio
storico-culturale;
b) all'educazione al consumo consapevole attraverso
la comprensione delle relazioni esistenti fra
produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella
prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e
vegetali e dei processi di produzione,
trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli locali in relazione alle attività agricole
praticate in azienda.
2. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le
loro attività nell'arco di un'unica giornata ed
utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei
locali ove si svolgono le attività produttive, in
spazi agricoli aperti nonché in ambienti
appositamente allestiti.
3. La Giunta regionale, con apposito atto,
definisce i criteri ed i requisiti necessari per
l'esercizio dell'attività di fattoria didattica,
nonché le procedure amministrative e di controllo
applicabili.
4. Le fattorie didattiche che offrono anche la
somministrazione di pasti o il pernottamento devono
ottemperare a tutti gli obblighi previsti al Titolo
I della presente legge in materia di agriturismo.
Art. 23
Offerta formativa
1. L'offerta formativa della fattoria didattica
deve essere coerente con l'orientamento produttivo
aziendale e rispondere ai criteri fissati dalla
Giunta regionale.
2. L'offerta formativa proposta di cui al comma 1 è
approvata dalla Provincia competente per
territorio, cui spetta l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di orientamento dei
consumi alimentari, ai sensi del comma 2
dell'articolo 3 della Legge regionale n. 15 del
1997, entro il termine massimo di 90 giorni dalla
data di ricezione da parte dell'Ente. Decorso tale
termine senza che la Provincia si sia espressa,
l'offerta formativa s'intende approvata.
3. L'operatore che esercita l'attività didattica,
prima della visita in azienda, deve concordare con
i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi
educativi da raggiungere, in coerenza con la
programmazione didattica della scuola interessata,
con le potenzialità dell'azienda e con le valenze
territoriali ed ambientali. Deve concordare inoltre
la durata del programma educativo e la relativa
tariffa.
Art. 24
Formazione per il sistema Fattorie didattiche
1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica
è consentito a chi ha frequentato il corso di
formazione per operatore di fattoria didattica, con
verifica dell'apprendimento.
2. La Giunta regionale, in applicazione della Legge
regionale n. 12 del 2003, promuove azioni formative
e di aggiornamento rivolte agli operatori delle
fattorie didattiche nonché a docenti interessati
che intervengono nelle iniziative didattiche.
3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di
servizi di formazione professionale gestiscono i
corsi con il coordinamento delle Province.
4. Qualora l'attività agricola sia esercitata in
forma societaria il possesso dei requisiti di
professionalità è richiesto in capo al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente
preposta all'attività didattica.
Art. 25
Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di
controllo
1. Gli imprenditori agricoli che intendono
esercitare nella propria azienda l'attività di
fattoria didattica devono fare richiesta alla
Provincia competente per territorio ed essere
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco
provinciale degli operatori di fattoria didattica
di cui all'articolo 30.
2. L'iscrizione è effettuata dalla Provincia previa
approvazione dell'offerta formativa di cui al comma
2 dell'articolo 23 ed a seguito dei necessari
controlli.
3. Le Province trasmettono copia degli elenchi o
dei relativi aggiornamenti alla Regione.
4. Le Province, al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti richiesti per
l'iscrizione all'elenco provinciale, provvedono
altresì ad effettuare controlli periodici con
cadenza almeno triennale presso le fattorie
didattiche.
Art. 26
Dichiarazione di inizio attività di fattoria
didattica
1. Gli imprenditori agricoli che intendono
esercitare attività di fattoria didattica devono
presentare dichiarazione di inizio attività, ai
sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241 del 1990,
al Comune presso cui ha sede l'azienda, attestante
tra l'altro il possesso dei requisiti
igienico-sanitari previsti.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 dovranno
essere allegati i documenti indicati nell'atto di
cui al comma 3 dell'articolo 22 nonché specifica
dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco
provinciale degli operatori di fattoria didattica,
fermo restando l'eventuale acquisizione d'ufficio
da parte del Comune della documentazione detenuta
da altre pubbliche Amministrazioni per il
completamento dell'istruttoria.
3. Non possono esercitare l'attività di fattoria
didattica, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione, coloro che non siano in possesso
dei requisiti morali previsti al comma 1
dell'articolo 6 della Legge n. 96 del 2006 per
l'esercizio dell'attività agrituristica.
Art. 27
Logo identificativo
1. Le fattorie didattiche sono tenute ad utilizzare
un logo identificativo approvato dalla Regione.
2. Il logo identificativo è riportato su tutto il
materiale informativo, illustrativo e segnaletico
della fattoria didattica, secondo limiti e modalità
di utilizzo fissate dalla Giunta regionale.
Art. 28
Requisiti strutturali
1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di
ricettività ed ospitalità e di sicurezza, le
fattorie utilizzano per le attività didattiche
locali e beni strumentali dell'azienda agricola.
2. Le fattorie didattiche devono garantire
un'organizzazione ed una strutturazione aziendale
adeguata in funzione del numero dei partecipanti e
degli operatori presenti in azienda.
3. Le fattorie didattiche devono inoltre
assicurare, se richiesto dalla tipologia del
percorso formativo, la presenza di locali o
ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento
delle attività educative da adibire anche ad
eventuale sala ristoro.
4. L'operatore di fattoria didattica individua gli
ambienti aziendali e le attrezzature agricole che
rappresentano un pericolo per i fruitori delle
attività, vietandone l'accesso al pubblico ed
utilizzando adeguata segnalazione.
5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio
dell'attività di fattoria didattica sono definiti
dalla Giunta regionale, tenuto conto delle
particolari caratteristiche del sistema insediativo
rurale e di quelle architettoniche di cui alla
Legge regionale n. 20 del 2000, nonché in relazione
alle dimensioni dell'attività.
6. La conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche è assicurata con opere
provvisionali.
7. Le fattorie didattiche per la semplice
preparazione di assaggi, spuntini o merende legati
allo svolgimento dell'offerta formativa possono
utilizzare la cucina domestica.
8. La Regione, nel quadro delle azioni e degli
interventi previsti dalla normativa comunitaria in
materia di sviluppo rurale, concede contributi alle
imprese agricole per la predisposizione e
l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali
allo svolgimento dell'attività didattica.
Art. 29
Sanzioni
1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica
senza aver presentato la dichiarazione di inizio
attività di cui all'articolo 26 è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00
a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione
pecuniaria, il Comune dispone il divieto di
prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque svolge l'attività di fattoria didattica
senza la necessaria iscrizione all'elenco
provinciale o esercita attività non conformi
all'offerta formativa approvata ai sensi
dell'articolo 23 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro
6.000,00.
3. Chiunque utilizza impropriamente il logo
identificativo delle fattorie didattiche senza
essere iscritto all'elenco provinciale o non
rispetta i limiti definiti dalla Giunta regionale
ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 è punito con
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a
Euro 1.500,00.
4. Chiunque esercita in una fattoria didattica
attività non conformi all'offerta formativa
approvata ai sensi dell'articolo 23 è soggetto,
altresì, alla cancellazione dall'elenco
provinciale.
5. Ogni altra violazione alle prescrizioni
stabilite dal presente Titolo II o dagli atti di
Giunta regionale è punita con sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro
1.500,00.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni previste dalla Legge regionale n.
21 del 1984.
7. L'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni
previste ai commi 2 e 3 del presente articolo è la
Provincia.
8. L'Ente competente all'irrogazione delle sanzioni
previste al comma 1 del presente articolo è il
Comune.
9. Per quanto concerne le sanzioni richiamate al
comma 5 del presente articolo, la competenza
dell'Ente è individuata in relazione ai contenuti
delle disposizioni violate.
TITOLO III
ELENCHI PROVINCIALI
Art. 30
Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e
di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei
requisiti previsti dal Titolo I Agriturismo ed
attività connesse o dal Titolo II Fattorie
didattiche , sono iscritti in un elenco unico,
istituito da ciascuna Provincia, suddiviso
rispettivamente nella sezione degli operatori
agrituristici e nella sezione degli operatori di
fattoria didattica.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le
modalità per l'iscrizione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31
Dichiarazione di inizio attività per attività
agrituristiche ed attività di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti
alle sezioni di operatore agrituristico e di
fattoria didattica dell'elenco provinciale di cui
all'articolo 30, che intendano avviare entrambe le
attività possono presentare al Comune in cui ha
sede l'azienda una unica dichiarazione di inizio
attività corredata dalla necessaria documentazione.
Art. 32
Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie
didattiche sottratti all'attività venatoria
1. Per esigenze di tutela e salvaguardia
dell'incolumità degli ospiti delle aziende
agrituristiche e delle fattorie didattiche, i
titolari dell'impresa agricola possono richiedere
alla Provincia l'istituzione del divieto di caccia
nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di
cui all'articolo 15 della Legge regionale 15
febbraio 2004, n. 8 Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attività venatoria .
2. La Provincia competente si pronuncia sulla
richiesta valutando le situazioni di potenziale
rischio e l'interesse sociale connesso al divieto,
che può essere istituito anche solo su parte del
fondo.
Art. 33
Comunicazione e diffusione dei dati
contenuti negli elenchi provinciali
e di ulteriori dati in materia di ricettività
1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco
previsto all'articolo 30 comma 1 sono costituiti da
quelli riguardanti ciascuna impresa agrituristica e
fattoria didattica presente sul territorio
provinciale ed in particolare: i nominativi o la
denominazione o ragione sociale, la sede, gli
indirizzi anche telematici forniti dagli
interessati, la consistenza aziendale, la tipologia
dei servizi offerti, i nominativi di eventuali
referenti agrituristici e didattici.
2. Per le finalità previste dalla presente legge,
per il monitoraggio a fini statistici, per la
promozione e valorizzazione del territorio e del
turismo regionale, nei limiti delle competenze
attribuite a ciascun Ente, i dati di cui al comma 1
ed i dati relativi alla denuncia dei prezzi ed alle
rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza
della recettività ed il movimento turistico sono
comunicati alla Regione da Province, Comunità
Montane e Comuni anche per via telematica.
3. Per le finalità previste dalla presente legge, i
dati di cui al comma 1 e comma 2 possono essere
oggetto di comunicazione, anche mediante
interconnessione, tra Regione, Province, Comunità
Montane e Comuni, attraverso i sistemi informativi
di ciascun Ente richiamati nella presente legge o
utilizzati per il compimento di attività
istruttorie.
4. Per le finalità della presente legge, la Regione
può istituire una banca dati contenente i dati di
cui ai commi 1 e 2 che possono essere comunicati,
anche mediante interconnessione, alle Province, ai
Comuni ed alle Comunità Montane, secondo modalità
d'accesso stabilite dalla Regione medesima.
5. Per le medesime finalità indicate al comma 2, la
Giunta regionale può diffondere, anche per via
telematica, i dati di cui al comma 1, riferiti ai
soggetti iscritti negli elenchi provinciali, in
osservanza dei principi di necessità e non
eccedenza.
Art. 34
Disposizioni attuative e procedimentali
1. Le imprese agrituristiche che all'entrata in
vigore della presente legge sono titolari di una
autorizzazione comunale di cui alla Legge regionale
28 giugno 1994 n. 26 (Norme per l'esercizio
dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi
per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11
marzo 1987, n. 8) o di una comunicazione di inizio
attività rilasciata ai sensi della Legge n. 96 del
2006, non sospesa o revocata dal Comune, sono
iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale degli
operatori agrituristici con le tipologie di
servizio ed i volumi di attività già autorizzati.
2. Le imprese iscritte d'ufficio devono provvedere
a comunicare i dati autorizzativi e di rilevazione
entro 20 giorni dalla richiesta della Provincia,
pena l'applicazione della sanzione richiamata al
comma 5 dell'articolo 20.
3. Le imprese cancellate devono sospendere
l'attività agrituristica ed eventualmente
presentare una nuova dichiarazione di inizio
attività ai sensi della presente legge.
4. Le autorizzazioni comunali e le
denunce/comunicazioni di inizio attività in essere
all'entrata in vigore della presente legge
conservano la loro validità e possono essere
modificate, su richiesta del titolare dell'azienda
agrituristica, nei limiti delle disposizioni di cui
alla presente legge.
5. I corsi per operatore agrituristico di cui alla
Legge regionale n. 26 del 1994 ed i corsi per
operatore di fattoria didattica già frequentati
alla data di entrata in vigore della presente legge
sono considerati validi per le finalità di cui agli
articoli 9 e 24.
aziende agrituristiche fino alla data di
approvazione dei criteri da parte della Giunta
regionale, previsti all'articolo 2 comma 2, si
applica per quanto compatibile, la disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie
didattiche accreditate alla data di entrata in
vigore della presente legge conformemente alla
deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 84 del
24 ottobre 2006 Attuazione della Legge regionale 4
novembre 2003, n. 29, articolo 3. Approvazione del
programma per l'orientamento dei consumi e
l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008 sono
iscritti d'ufficio all'elenco provinciale degli
operatori di fattorie didattiche.
8. Le fattorie didattiche già accreditate che non
rispettino i requisiti strutturali di cui
all'articolo 28 o non siano in possesso dei
necessari requisiti igienico-sanitari cui è
assoggettato l'esercizio dell'attività ai sensi
dell'articolo 26, provvedono all'adeguamento entro
il termine massimo di due anni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 35
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. La Legge regionale n. 26 del 1994 ed il
Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 11
(Regolamento regionale relativo agli edifici e ai
servizi di turismo rurale in applicazione
dell'articolo 20, comma 3, della L.R. 28 giugno
1994, n. 26) sono abrogati.
2. Fino all'adozione degli atti di Giunta regionale
di cui agli articoli 2 e 22 continuano ad
applicarsi, per quanto compatibili con la presente
legge, le disposizioni di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 30 dicembre 2002, n. 2706
recante L.R. 26/94 - Approvazione programma
regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle
aree rurali - biennio 2002/2003. Riparto a Comunità
Montane risorse esercizio 2002 ratificata con
deliberazione del Consiglio regionale del 12
febbraio 2003 n. 456 nonché alla deliberazione
assembleare n. 84 del 2006.
Art. 36
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge la Regione fa fronte con
l'istituzione di apposite unità previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale,
che verranno dotati della necessaria disponibilità
in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio, a norma dell'articolo 37, della Legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.
4).
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