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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4205
Presentato in data: 20/11/2008
Revisione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna 'Riduzione del numero dei componenti l'Assemblea Legislativa e altre norme concernenti gli organi statutari' (20 11 08).

Presentatori:

Borghi Gianluca PARTITO DEMOCRATICO
Caronna Salvatore PARTITO DEMOCRATICO
Beretta Nino PARTITO DEMOCRATICO
Peri Alfredo PARTITO DEMOCRATICO
Bosi Mauro PARTITO DEMOCRATICO
Fiammenghi Vladimiro PARTITO DEMOCRATICO
Garbi Roberto PARTITO DEMOCRATICO
Tagliani Tiziano PARTITO DEMOCRATICO
Monari Marco PARTITO DEMOCRATICO
Mazzotti Mario PARTITO DEMOCRATICO
Rivi Gian Luca PARTITO DEMOCRATICO
Richetti Matteo PARTITO DEMOCRATICO
Montanari Roberto PARTITO DEMOCRATICO
Zoffoli Damiano PARTITO DEMOCRATICO
Salsi Laura PARTITO DEMOCRATICO
Ercolini Gabriella PARTITO DEMOCRATICO
Pironi Massimo PARTITO DEMOCRATICO
Barbieri Marco PARTITO DEMOCRATICO
Piva Roberto PARTITO DEMOCRATICO
Muzzarelli Gian Carlo PARTITO DEMOCRATICO
Lucchi Paolo PARTITO DEMOCRATICO

Relazione:

 Il  presente  progetto  di  legge  si  propone   di
contribuire al perseguimento della diminuzione dei
costi dell'attività di rappresentanza politica e
istituzionale, obiettivo sancito anche dal patto
interistituzionale tra Governo, Regioni e Province
autonome, Province, Comuni e Comunità Montante per
il perseguimento di obiettivi comuni, ai fini del
contenimento del costo delle istituzioni, siglato
il 12 luglio 2007.
La Regione Emilia-Romagna, condividendo l'analisi e
le proposte contenute nel patto, ha da tempo
avviato un processo di riconsiderazione
dell'assetto organizzativo delle strutture
rappresentative proprie e degli enti dipendenti e
collegati. Basti qui ricordare le iniziative che
vanno dall'accorpamento delle Aziende per il
diritto allo studio, contenuto nella Legge
regionale n. 15 del 2007, sistema regionale
integrato di interventi e servizi per il diritto
allo studio universitario e l'alta formazione , cui
ha fatto seguito la Legge n. 26 del 2007 misure di
razionalizzazione in attuazione dei principi della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 . . . che ha posto
limiti severi al numero e ai compensi degli
Amministratori delle società controllate dalla
Regione, per finire con il significativo intervento
operato dalla Legge n. 10/2008 misure per il
riordino territoriale, l'autoriforma
dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni sulle Comunità Montane e sulle Agenzie di
ambito per i servizi pubblici locali, volendosi qui
attenere solo agli aspetti strettamente relativi
alla rappresentanza istituzionale ai vari livelli.
Tale riconsiderazione non può non riguardare dunque
anche la revisione di alcune disposizioni della
Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 - Statuto
della Regione Emilia-Romagna - con lo scopo di
incrementare ulteriormente l'efficienze e
l'economicità degli organi rappresentativi e di
garanzia statutaria dell'ente.
A tutt'oggi del resto, la non applicazione fino ad
oggi dell'attuazione di alcune riforme
istituzionali previste nello Statuto approvato nel
2005, come ad esempio quella dell'articolo 29, che
prevederebbe un totale di 67 componenti
dell'Assemblea legislativa regionale, non ha dato
luogo a disfunzioni organizzative e non ha
sostanzialmente pregiudicato la capacità
rappresentativa dell'organo. Pertanto è ragionevole
ipotizzare che il contenimento della spesa e il
mantenimento della capacità operativa degli organi
non siano in contrasto tra loro, ma possano essere
perseguite congiuntamente a partire dalla decisione
di mantenere contenuto in 50 il numero dei
componenti l'Assemblea legislativa.
Le norme statutarie che si ritiene opportuno
modificare sono: l'art. 29, riportando il numero
complessivo dei consiglieri ai cinquanta che oggi
siedono nell'Assemblea legislativa, ivi compreso il
Presidente della Giunta regionale; l'art. 36,
prevedendo che ciascun gruppo assembleare sia
composto da almeno due consiglieri fin
dall'insediamento (con la sola esclusione degli
unici eletti in liste che abbiano partecipato alle
elezioni). Si mira così ad evitare la costituzione
dei gruppi unipersonali, con il doppio obiettivo di
ridurre i costi delle strutture speciali e
aumentare le possibilità di condurre efficacemente
l'attività di Commissione. La possibilità di
formare componenti politiche all'interno del gruppo
misto salvaguarda le esigenze di autonomia dei
diversi consiglieri ad esso aderenti. Anche la
riformulazione del comma 4 assolve alla stessa
funzione di garantire che ogni consigliere, di
qualsiasi gruppo faccia parte, abbia le risorse
necessarie per svolgere le attività istituzionali.
A tali disposizioni sarà opportuno far seguire
l'adeguamento della Legge regionale 8 settembre
1997, n. 32 funzionamento dei gruppi consiliari.
Modificazioni alla Legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 ; l'articolo 69, riducendo il numero dei
componenti della Consulta di garanzia statutaria da
cinque a tre, nominati tutti dall'Assemblea
legislativa. La riduzione, oltre alla diminuzione
dei costi dell'organo in linea con gli scopi della
presente legge, consente alla Regione di poter
disporre dell'organo di garanzia indipendentemente
dall'istituzione del CAL o dal fatto che esso si
attivi per le nomine di propria competenza, a
vantaggio della funzionalità dell'organo, tenuto
conto peraltro che le sue competenze sono dirette
essenzialmente al riscontro di atti della Regione.
In un'ottica di snellimento delle procedure e di
efficienza dell'attività normativa si è ritenuto
opportuno anche eliminare le funzioni consultive
sui progetti di leggi e regolamenti regionali, già
previste dalle lettere c) e d) dell'art. 69.
Si è inserita una norma transitoria allo scopo di
differire all'insediamento della prossima Assemblea
legislativa l'applicazione dell'art. 2 e di
utilizzazione per la legislatura in corso la
Consulta di garanzia nella composizione già
definita dall'Assemblea legislativa prima delle
modifiche di cui alla presente legge.

Testo:

 Art. 1
Modifica all'articolo 29
L'art. 29, comma 2, della Legge regionale 31 marzo
2005, n. 13 Statuto della Regione Emilia-Romagna ,
in seguito nella presente legge denominato
Statuto è costituito dal seguente:
«2. L'Assemblea è composta da cinquanta componenti,
compreso il Presidente della Giunta regionale.».
Art. 2
Modifica all'articolo 36
All'articolo 36 dello Statuto sono apportate le
seguenti modifiche. Il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Ciascun gruppo assembleare è costituito da
almeno due consiglieri. Può anche esserlo di uno,
se unico eletto in una lista che ha partecipato
alle elezioni regionali.».
Al comma 3 è aggiunto il seguente periodo:
«i consiglieri appartenenti al gruppo misto possono
chiedere al Presidente dell'Assemblea di formare
componenti politiche in seno ad esso, a condizione
che queste rappresentino una lista che ha
partecipato alle elezioni regionali.».
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I gruppi ricevono contributi a carico del
bilancio dell'Assemblea legislativa anche per
consentire il corretto svolgimento delle attività
istituzionali a ciascun consigliere che ne fa
parte. L'ammontare dei contributi è determinato
tenendo presenti la consistenza numerica di ciascun
gruppo e le esigenze comuni.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 69
All'art. 69 dello Statuto sono apportate le
seguenti modifiche. Le lettere c) e d) del comma 1
sono abrogate.
Il comma 2 è abrogato.
Il primo periodo del comma 3 è sostituito dal
seguente: «la Consulta è costituita da tre
componenti, eletti dall'Assemblea legislativa.».
Art. 4
Norma transitoria
L'articolo 2 della presente legge si applica a
decorrere dalla IX legislatura.
La Consulta di garanzia statutaria opera dal
momento dell'entrata in vigore della presente legge
e fino al suo rinnovo con i componenti già nominati
dall'Assemblea legislativa.
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