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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4582
Presentato in data: 06/04/2009
Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (documento in data 06 04 09).

Presentatori:

Monari Marco PARTITO DEMOCRATICO
Borghi Gianluca PARTITO DEMOCRATICO
Tagliani Tiziano PARTITO DEMOCRATICO
Mezzetti Massimo SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO
Bortolazzi Donatella PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
Piva Roberto PARTITO DEMOCRATICO
Nanni Paolo ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO
Delchiappo Renato GRUPPO MISTO
Guerra Daniela VERDI PER LA PACE
Zanca Paolo UNITI NELL'ULIVO S.D.I.

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle
disposizioni della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
(Introduzione nel Libro Primo, Titolo XII, del
Codice civile del Capo I, relativo all'istituzione
dell'amministrazione di sostegno e modifica degli
articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429
del Codice civile in materia di interdizione e di
inabilitazione, nonché relative norme di
attuazione, di coordinamento e finali), in
conformità ai principi e agli indirizzi di cui alla
Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali), con la presente legge detta norme
per la promozione e la valorizzazione
dell'amministrazione di sostegno, al fine di
garantirne una efficace attuazione sul territorio
regionale nonché di promuovere l'opportunità del
ricorso a tale strumento di tutela da parte dei
soggetti legittimati.
Art. 2
Divulgazione, formazione ed aggiornamento
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla
presente legge, la Regione anche in raccordo, nelle
forme consentite, con altri Enti o Autorità, nonché
con i soggetti del privato sociale interessati alla
protezione delle persone prive in tutto o in parte
di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e
la divulgazione dell'amministrazione di sostegno,
nonché la formazione, l'aggiornamento ed il
supporto tecnico-informativo degli amministratori
di sostegno.
2. La Regione dà attuazione a quanto previsto dal
comma 1, individuando nell'ambito della
programmazione, regionale e locale, del sistema
integrato degli interventi socio-sanitari adeguati
servizi ed azioni, in un quadro di interventi
omogenei sul territorio regionale, a supporto della
amministrazione di sostegno.
3. Tra gli strumenti di cui al comma 2, può essere
compresa anche l'istituzione a livello locale di
elenchi dei soggetti disponibili ad assumere
l'incarico di amministratore di sostegno e la
creazione di strutture di consulenza in materia
legale, economica, sociale e sanitaria alle quali
gli amministratori di sostegno possono rivolgersi
per le esigenze legate al loro operato.
Art. 3
Funzioni di coordinamento e monitoraggio
1. La Regione promuove il coordinamento tra i
diversi livelli istituzionali ed il privato sociale
per l'attuazione delle disposizioni della presente
legge ed effettua il monitoraggio degli interventi
posti in essere a livello regionale e locale in
attuazione della presente legge. A tal fine, entro
diciotto mesi dalla entrata in vigore di
quest'ultima, la Giunta regionale presenta alla
Commissione assembleare competente una relazione
contenente lo stato di attuazione degli interventi
previsti con particolare riguardo:
a) alla tipologia e alle caratteristiche dei
beneficiari e degli amministratori;
b) a come l'utilizzo degli strumenti previsti abbia
inciso sull'andamento delle richieste alla nomina e
sulle modalità di scelta degli amministratori.
2. In occasione della presentazione della
relazione, la Commissione convoca rappresentanze
dei soggetti di cui al comma 1 ed individua
modalità di informazione ai cittadini degli
elementi acquisiti.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si fa fronte con i fondi stanziati
nelle unità previsionali di base e relativi
capitoli del bilancio regionale, anche apportando
le eventuali modificazioni che si rendessero
necessarie o con l'istituzione di apposite unità
previsionali di base e relativi capitoli, che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 recante Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 .
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