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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4636
Presentato in data: 20/05/2009
Istituzione del parco regionale Fluviale del Trebbia proposta all'Assemblea legislativa (delibera di Giunta n. 669 del 18 05 09).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
TITOLO I
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL
TREBBIA
Art. 1
Istituzione del Parco regionale, finalità e
obiettivi gestionali
1. Con la presente legge è istituito il Parco
regionale fluviale del Trebbia. Il perimetro del
Parco ricade nell'ambito territoriale dei comuni di
Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano,
Piacenza, Rivergaro, Rottofreno ed è individuato
dalla carta allegata alla presente legge.
2. Le finalità istitutive del Parco sono:
a) conservazione della biodiversità, attraverso la
tutela dell'insieme delle specie animali e
vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat
naturali e seminaturali;
b) tutela e ricostituzione degli equilibri
idraulici e dei sistemi idrogeologici;
c) tutela e riqualificazione del paesaggio e dei
valori storico-culturali del territorio;
d) recupero di aree marginali e di ambienti
degradati;
e) applicazione di metodi di gestione o di restauro
ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra
uomo e ambiente naturale, anche mediante la
salvaguardia dei valori antropici, archeologici,
storici e architettonici e delle attività
agro-silvo-pastorali e tradizionali;
f) qualificazione e promozione delle attività
economiche e dell'occupazione locale basate su un
uso sostenibile delle risorse naturali;
g) realizzazione di programmi di studio e di
ricerca scientifica, con particolare riguardo alla
presenza e all'evoluzione degli ambienti naturali e
delle specie animali e vegetali, della vita e
dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;
h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche
mediante l'incentivazione di attività culturali,
educative, del tempo libero collegate alla
fruizione ambientale sostenibile.
3. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a) la ricerca scientifica in campo naturalistico,
in particolare quella connessa alla conoscenza del
patrimonio naturale, e la ricerca scientifica in
campo storico ed archeologico;
b) il monitoraggio continuo delle componenti
naturali presenti nell'area con particolare
riferimento alle dinamiche vegetazionali ed allo
stato di conservazione delle specie animali e
vegetali;
c) la gestione dei siti della Rete Natura 2000
ricadenti all'interno del territorio del Parco;
d) il recupero dell'alveo del fiume e delle sue
pertinenze ad una condizione di naturalità e
funzionalità ecologica;
e) la tutela e la valorizzazione delle emergenze
ambientali attraverso il mantenimento o il recupero
delle attività tradizionali controllate e la
promozione delle attività agricole eco-compatibili,
tipiche e di qualità;
f) il monitoraggio costante delle popolazioni di
fauna, con particolare riferimento alle specie
potenzialmente dannose per l'agricoltura, per
attuare sistemi per la prevenzione e la
minimizzazione dei danni alle colture e per
programmare gli eventuali interventi di controllo e
contenimento numerico volti ad attenuare gli
effetti delle popolazioni selvatiche sulle colture;
g) la razionalizzazione dell'attività estrattiva e
la riqualificazione degli ambiti interessati dalle
coltivazioni di cava, dagli impianti di
trasformazione e dalla viabilità di servizio, al
fine di recuperare progressivamente all'originaria
naturalità le fasce di pertinenza fluviale;
h) la riqualificazione ambientale, naturalistica e
paesaggistica dei luoghi degradati o dismessi da
precedenti attività;
i) la promozione dello sviluppo sociale, economico
e culturale delle popolazioni residenti;
j) la promozione della conoscenza della ricca e
particolare storia naturale e antropica del fiume
Trebbia e del territorio circostante, come elemento
centrale delle politiche pubbliche e della
fruizione diffusa;
k) la realizzazione di strutture per la
divulgazione, l'informazione e l'educazione
ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai
visitatori;
l) la realizzazione e la manutenzione di percorsi
per la fruizione responsabile e sostenibile;
m) la promozione di specifici accordi tra l'Ente di
gestione e gli altri Enti locali al fine della
semplificazione delle procedure autorizzative, in
particolare per le attività delle aziende agricole
presenti all'interno del territorio del Parco, ivi
compresa la valutazione di incidenza ai sensi della
Direttiva 92/43/CE.
Art. 2
Strumenti di pianificazione e di attuazione
1. Il Piano territoriale del Parco è disciplinato
ai sensi delle relative disposizioni della Legge
regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000).
2. In particolare, costituiscono strumenti
attuativi del Parco, ai sensi della Legge regionale
n. 6 del 2005:
a) gli eventuali progetti di intervento
particolareggiato;
b) il Regolamento del Parco;
c) il Programma triennale di tutela e
valorizzazione.
Art. 3
Ente di gestione
1. L'Ente di gestione del Parco è un Consorzio
obbligatorio costituito tra la Provincia di
Piacenza, i Comuni di Calendasco, Gazzola,
Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e
Rottofreno. Al Consorzio possono aderire eventuali
altri Comuni che abbiano interesse alla gestione
del Parco medesimo ai sensi dell'articolo 18, comma
2, della L.R. n. 6 del 2005.
2. La Giunta regionale approva l'atto di
costituzione dell'Ente di gestione sulla base di
una proposta formulata dalla Provincia di Piacenza.
3. Per quanto concerne la costituzione, il
funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si
applicano le norme della L.R. n. 6 del 2005.
Art. 4
Zonizzazione
1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino all'approvazione del Piano
territoriale del Parco, l'area del Parco,
individuata nella carta allegata alla presente
legge, viene suddivisa in tre zone:
a) Zona B, di protezione generale: area ad elevata
naturalità, non sempre in equilibrio a causa degli
usi plurimi delle risorse naturali, articolata in
due sottozone:
1. B1, area del sistema fluviale: comprende alveo e
pertinenze del fiume Trebbia con ampio greto
fluviale impostato sulla conoide del fiume con
alveo attivo a rami anastomizzati; presenza di
pozze e raschi, di terrazzi fluviali del greto
consolidato, di foreste riparie, e delle morfologie
tipiche delle confluenze nel fiume Po, con porzione
di alveo a sabbioni; ospita numerosi habitat
d'interesse comunitario: forme vegetazionali degli
alvei fluviali: arbustiva pioniera e legnosa,
erbacea, nitrofila annuale; vegetazione pioniera a
sedum, praterie semiaride, formazioni riparie a
pioppi e salici e lembi di ontaneti; la fauna
ittica è caratterizzata da specie d'interesse
comunitario e localmente rare, è sito di
nidificazione, svernamento e rotta migratoria per
avifauna di interesse conservazionistico
(comunitario, regionale e locale) legata agli
ambienti dei prati aridi, dei greti arbustati
fluviali e delle zone umide temporanee;
2. B2, area del bosco di Croara: bosco maturo di
latifoglie mesofile, ricadente nell'ambito del
Physospermo-Quercetum petraeae, condizione
relittuale nella fascia pedecollinare regionale;
presenza di radure intercluse nel bosco;
b) Zona C, di protezione e di valorizzazione
agro-ambientale: ospita principalmente aree
agricole; presenti anche aree degradate da
naturalizzare e l'area militare denominata
Polveriera di Gossolengo ;
c) Zona D, comprendente il tessuto urbano e
urbanizzabile: presenza marginale di aree urbane,
con i piccoli centri di Rivalta e Cisiano di sotto,
presenza di un Golf club all'interno della frazione
Croara.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino all'approvazione del Piano
territoriale del Parco, alle zone suddette si
aggiunge, non ricompresa nel perimetro del Parco,
l'Area Contigua, che interessa porzioni di
territorio a prevalente uso agricolo. Nell'Area
Contigua ricadono anche poli estrattivi e impianti
per la lavorazione degli inerti. Si intendono
inoltre appartenenti all'Area Contigua: le
infrastrutture viabilistiche, statali, regionali,
provinciali e comunali, con l'esclusione delle
strade vicinali e arginali; sono in essa comprese
inoltre le infrastrutture ferroviarie di
attraversamento delle aree di parco, esistenti o
previste da progetti già approvati alla data di
entrata in vigore della presente legge, e, nel caso
di infrastrutture sopraelevate sull'alveo, le
strutture di sostegno, nonché le aree interessate
da interventi di sistemazione e ammodernamento
delle infrastrutture medesime.
Art. 5
Disposizioni generali per la gestione del Parco
1. Per quanto riguarda le attività istituzionali
del Ministero della Difesa valgono le disposizioni
di cui alla Legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova
regolamentazione delle servitù militari) e al
decreto legislativo 29 novembre 1997, n. 464
(Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h),
della Legge 28 dicembre 1995, n. 549).
2. L'esercizio dell'attività venatoria in Area
Contigua è organizzato in collaborazione con
l'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)
interessato.
3. Qualora l'Area Contigua ricada in Zone di
Protezione Speciale, si applicano, se più
restrittive, le misure di conservazione adottate ai
sensi dei provvedimenti attuativi dell'art. 1,
comma 1226, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. E' comunque vietato l'esercizio venatorio da
appostamento fisso e il prelievo in deroga di cui
all'articolo 9 della Direttiva del Consiglio delle
Comunità Europee n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli
selvatici.
5. Nelle Aree Contigue, il Piano territoriale del
Parco, tenuto conto della pianificazione
provinciale di settore e fatte salve le
potenzialità dei giacimenti definite dal Piano
Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE),
stabilisce indirizzi, criteri e prescrizioni per le
attività estrattive, da attuarsi tramite i Piani
delle Attività Estrattive comunali (PAE).
6. Per l'assetto finale delle aree interessate da
attività estrattiva in Area Contigua, sino
all'entrata in vigore della legge regionale di
riordino in materia di attività estrattive, vale
quanto segue:
1) le aree, comprese all'interno di ogni polo
estrattivo nella fascia più prossima all'alveo del
fiume secondo le disposizioni del PIAE vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge,
saranno ricomprese automaticamente in zona B1,
previo idoneo restauro naturalistico e
paesaggistico;
2) le aree ricadenti nella rimanente porzione di
ogni polo estrattivo saranno ricomprese
automaticamente in zona C e il recupero a fini
agricoli potrà avvenire a condizione che venga
assicurata una copertura vegetale naturale pari ad
almeno il 6% dell'area complessiva.
7. In tutte le zone del Parco e nell'Area Contigua
è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di
smaltimento e recupero rifiuti, ad eccezione di
quelle relative alla gestione delle attività
estrattive secondo le disposizioni di cui al DLgs
30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della Direttiva
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che modifica la Direttiva
2004/35/CE).
8. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici
territorialmente interessati dal Parco, nonché le
loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad
interventi, impianti ed opere da realizzare
all'interno del territorio del Parco e nelle aree
ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono
sottoposti, prima della loro approvazione da parte
degli Enti competenti, al parere di conformità
dell'Ente di gestione rispetto alle finalità
istitutive e alle norme di salvaguardia di cui alla
presente legge. Trascorsi sessanta giorni dalla
richiesta, il parere medesimo si intende
rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono
anche stabiliti, nel rispetto delle direttive di
cui all'art. 40, comma 4, della L.R. n. 6 del 2005,
gli interventi per i quali è previsto il rilascio
del nulla-osta di cui al comma successivo.
9. Gli Enti competenti al rilascio di titoli
abilitativi o atti autorizzativi o atti di assenso
comunque denominati sono tenuti a trasmettere
preventivamente all'Ente di gestione del Parco i
progetti relativi agli interventi ammessi dalle
presenti norme di salvaguardia per le diverse zone
per l'acquisizione del nulla-osta di cui all'art.
40 della L.R. n. 6 del 2005. L'Ente di gestione del
Parco, tranne che per le zone D dove non è dovuto,
rilascia il nulla-osta motivato entro il termine di
sessanta giorni dalla richiesta, oltre il quale il
nulla-osta deve intendersi rilasciato
positivamente. L'Ente di gestione, entro sessanta
giorni dalla richiesta, può rinviare, per una sola
volta, di ulteriori trenta giorni i termini per il
rilascio del nulla-osta.
Art. 6
Norme di salvaguardia
1. Fermo quanto stabilito ai precedenti articoli 4
e 5, dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino all'approvazione del Piano
territoriale del Parco, fermi restando eventuali
vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con
riferimento alla zonizzazione, le norme di
salvaguardia stabilite dal presente articolo.
2. Nella zona B suolo, sottosuolo, acque,
vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti e
sono vietate le seguenti attività:
a) l'attività venatoria;
b) la circolazione motorizzata ad eccezione della
circolazione funzionale allo svolgimento delle
attività agro-silvo-pastorali e dei mezzi
autorizzati;
c) le attività estrattive;
d) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed
elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso
ed emergenza;
e) l'accensione di fuochi;
f) il campeggio libero;
g) la bonifica delle zone umide;
h) l'immissione di specie alloctone;
i) l'eliminazione della vegetazione autoctona, se
non finalizzata alla ricomposizione degli elementi
naturali e alla sicurezza idraulica;
j) la modifica o l'alterazione del sistema
idraulico sotterraneo;
k) la costruzione di nuove opere edilizie, gli
ampliamenti degli edifici esistenti e l'esecuzione
delle opere di trasformazione del territorio non
specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente
e del paesaggio;
l) fatto salvo quanto disposto dal comma 11 del
presente articolo, la realizzazione di nuove strade
e piste nonché l'ampliamento di quelle esistenti,
ad eccezione delle piste temporanee per la gestione
idraulica e la protezione civile, per le quali è
d'obbligo l'immediato ripristino dello stato dei
luoghi al termine dell'utilizzo.
3. Nelle zone B valgono le seguenti norme:
a) nella zona B1 le opere in alveo e gli interventi
idraulici sono ammessi esclusivamente sulla base di
piani, programmi e progetti disposti dalle autorità
preposte e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica,
salvaguardia delle caratteristiche naturali
dell'alveo e mantenimento della varietà e
molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;
b) nella zona B2 l'attività forestale è consentita
compatibilmente con le esigenze di salvaguardia
ambientale e comunque entro i limiti e le modalità
previsti dalle Prescrizioni di massima e di Polizia
Forestale vigenti;
c) nelle radure della zona B2 sono ammessi
l'allevamento e il pascolo allo stato brado;
d) sul patrimonio edilizio esistente vengono
consentiti esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro
scientifico nonché di restauro e risanamento
conservativo secondo le definizioni di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'Allegato alla Legge
regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina
generale dell'edilizia), ivi compresi gli
interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in
materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, senza modifiche di destinazione
d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente
finalizzate al sostegno delle attività agricole
esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve
eventuali disposizioni più restrittive dettate
dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune
interessato.
4. Nella zona C sono permesse le attività agricole,
forestali, zootecniche ed altre attività
compatibili con le finalità istitutive del Parco e
sono vietate le seguenti attività:
a) l'attività venatoria;
b) le attività estrattive;
c) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed
elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso
ed emergenza;
d) il campeggio libero;
e) la bonifica delle zone umide;
f) la costruzione di nuove opere edilizie non
funzionali all'esercizio delle attività
agrituristiche e agro-forestali compatibili con la
valorizzazione dei fini istitutivi del Parco.
5. Nella zona C sono ammesse le seguenti attività:
a) l'allevamento zootecnico, se funzionalmente
connesso con l'attività agricola ed esclusivamente
di tipo non intensivo, nel rispetto delle norme
ambientali ed igienico-sanitarie vigenti;
b) lo spandimento dei reflui zootecnici, nel
rispetto delle norme vigenti in materia;
c) sul patrimonio edilizio esistente, gli
interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro scientifico, di restauro
e risanamento conservativo nonché quelli di
ristrutturazione edilizia secondo le definizioni di
cui alle lett. a), b), c), d) e f) dell'Allegato
alla L.R. n. 31 del 2002, ivi compresi gli
interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in
materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, anche con mutamento di
destinazione d'uso, fatte salve eventuali
disposizioni più restrittive dettate dagli
strumenti urbanistici di ciascun Comune;
d) nuovi interventi edilizi funzionali
all'esercizio delle attività agricole e delle
attività connesse alla multifunzionalità delle
aziende agricole ed alla differenziazione del
reddito, purché compatibili con le finalità
istitutive del Parco, qualora se ne dimostri il
reale fabbisogno tramite un Piano di sviluppo
aziendale, nel rispetto delle norme vigenti degli
strumenti urbanistici comunali;
e) interventi di manutenzione, ammodernamento ed
adeguamento igienico degli impianti tecnologici
comunali.
6. In attesa del Piano territoriale del Parco, che
definirà limiti e condizioni alle trasformazioni
urbane, nelle zone D e in Area Contigua valgono le
prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni
interessati.
7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco
e l'entrata in vigore del regolamento di settore di
cui all'art. 38 della L.R. n. 6 del 2005,
l'attività venatoria in Area Contigua è consentita
esclusivamente sui terreni non ricompresi in
istituti di protezione provinciali vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge ed è
disciplinata dal Piano Faunistico Venatorio
provinciale e dai relativi calendari venatori,
applicando le seguenti limitazioni:
a) per ogni stagione venatoria la caccia non potrà
essere svolta successivamente al 31 dicembre,
eccetto la caccia di selezione agli ungulati;
b) la caccia potrà essere svolta solo in tre
giornate fisse a settimana individuate
preventivamente dall'A.T.C. interessato;
c) il territorio ricadente in Area Contigua
contribuisce alla capienza complessiva dell'A.T.C.
con un numero di cacciatori determinato dal valore
dell'indice di densità venatoria, individuato
annualmente per l'A.T.C. dalla Regione
Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 8 della Legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per
la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attività venatoria), ridotto di un
decimo.
8. Fatte salve le disposizioni legislative vigenti
in materia, nella zona C del Parco e nell'Area
Contigua le manifestazioni cinofile di carattere
nazionale e internazionale riconosciute dall'Ente
Nazionale della Cinofilia Italiana sono ammesse, ad
esclusione del periodo dall'1 aprile e il 31 luglio
di ogni anno, a condizione che tempi e modi di
attuazione non contrastino con le finalità
istitutive del Parco.
9. Sino all'approvazione del Piano Territoriale del
Parco, nell'Area Contigua sono consentite le
attività estrattive secondo quanto previsto e
prescritto dalla pianificazione provinciale e
comunale di settore, nel rispetto delle seguenti
ulteriori prescrizioni:
a) è consentito portare a termine le attività
estrattive in atto;
b) sui progetti di cava conseguenti a procedure di
valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) già
concluse, dovrà essere acquisito il nulla-osta
dell'Ente di gestione del Parco limitatamente agli
aspetti di recupero ambientale;
c) per i comparti estrattivi con volumetrie residue
inseriti nei poli di Piano comunale delle Attività
Estrattive (PAE) per i quali non sia ancora stata
conclusa la procedura di V.I.A., all'interno della
conferenza di servizi di cui all'art. 18, comma 6,
della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9
(Disciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale), dovrà essere acquisito il
nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco;
d) i nuovi strumenti di pianificazione settoriale e
le loro varianti, prima della loro approvazione,
sono sottoposti, ai sensi dell'art. 39 della L.R.
n. 6 del 2005, al parere di conformità dell'Ente di
gestione del Parco.
10. Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti
fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del
parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti
dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, compresi gli impianti di
produzione di conglomerati bituminosi e di
calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle
condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine
dell'attività, le aree occupate dagli impianti
classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché
le porzioni incompatibili degli altri impianti,
dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle
Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi
potranno essere utilizzate nuove attrezzature
mobili, come definite dalla pianificazione di
settore, collegate alle cave in esercizio, da
smantellare ad esaurimento dell'attività.
11. Per quanto riguarda la viabilità di servizio
agli impianti di trasformazione esistenti e alle
attività di cava, all'interno del territorio del
Parco e nell'Area Contigua non potranno essere
attivati ulteriori collegamenti viabilistici salvo
quelli finalizzati a limitare il disturbo
all'ambiente e a ridurre il percorso dei mezzi
adibiti al trasporto del materiale estratto, dalle
cave ai cantieri. Tali nuovi tracciati sono
sottoposti al nulla-osta di cui all'art. 40 della
L.R. n. 6 del 2005 da parte dell'Ente di gestione
del Parco e smantellati al termine dei lavori con
il ripristino dei luoghi alle condizioni
originarie. Al fine di ridurre l'impatto della
viabilità in esercizio, in sede di rinnovo delle
concessioni in essere al momento di entrata in
vigore della presente legge, devono essere previsti
interventi di riqualificazione attraverso la
riduzione delle esistenti sezioni stradali e il
ripristino delle fasce laterali.
Art. 7
Misure di incentivazione, sostegno e promozione per
la conservazione e la valorizzazione delle risorse
naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del
territorio
1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e
il raggiungimento degli obiettivi gestionali del
Parco, l'ente di gestione, in cooperazione con la
Regione e gli enti territorialmente interessati,
promuove misure di incentivazione, sostegno e
promozione per la conservazione e la valorizzazione
delle risorse naturali, storiche, culturali e
paesaggistiche del territorio, ed in particolare:
a) valorizzazione delle produzioni tipiche e locali
del parco tramite l'organizzazione di circuiti,
vetrine per la commercializzazione e la produzione
di materiale informativo specifico inerente il
patrimonio vitale della diversità rurale,
ambientale e culturale costituito dai prodotti
agroalimentari del territorio, dei relativi luoghi
e tecniche di produzione;
b) sostegno alla vendita diretta dei prodotti
agricoli attraverso l'istituzione, ai sensi
dell'articolo 33 della L.R. n. 6 del 2005, di nuovi
posteggi, in numero superiore a quanto stabilito
dall'articolo 6 della Legge regionale 25 giugno
1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio
su aree pubbliche in attuazione del DLgs 31 marzo
1998, n. 114), riservati esclusivamente agli
agricoltori le cui aziende siano ubicate
all'interno del perimetro dell'area protetta dove
ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i
propri prodotti;
c) supporto alle aziende agricole operanti nel
Parco e nell'Area Contigua per la realizzazione di
interventi strutturali, strategici per la
lavorazione e commercializzazione dei prodotti di
qualità delle aziende stesse;
d) sostegno delle possibili misure ed azioni per lo
sviluppo aziendale sulla base del censimento delle
aziende agricole, finalizzato ad individuarne
l'attuale stato e le vocazioni, anche mediante
l'elaborazione di specifiche strategie aziendali
per lo sviluppo delle diverse attività integrative
del reddito agrario, connesse all'istituzione del
Parco, con indicazione delle politiche da avviarsi
da parte del parco e con individuazione delle
aziende particolarmente vocate allo sviluppo di
tali attività integrative;
e) informazione e assistenza per facilitare
l'adesione delle aziende interessate alle misure
previste dal Piano regionale di Sviluppo Rurale e
da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;
f) sostegno delle aziende impegnate
nell'agricoltura biologica, di quelle vocate alle
produzioni tipiche, tradizionali e di qualità, con
incoraggiamento delle azioni di conservazione della
biodiversità delle specie vegetali ed animali di
interesse agricolo;
g) coinvolgimento delle aziende agricole nelle
attività di conservazione diretta degli habitat
naturali, degli ambienti seminaturali associati
all'uso agricolo, di rinaturalizzazione, di
manutenzione dei sentieri e delle strutture di
fruizione dell'area protetta e di ripristino di
elementi di elevato valore paesaggistico o
conservazionistico;
h) incentivazione di pratiche colturali
eco-compatibili e tecniche agro-forestali che
favoriscono la tutela della biodiversità, in
particolare con mantenimento dei prati aridi,
trasformazione dei seminativi in prati stabili,
utilizzo di coltivazioni poco idroesigenti, messa a
riposo a lungo termine dei seminativi allo scopo di
creare zone umide, prati umidi, complessi
macchia-radura e prati gestiti principalmente per
la flora e la fauna selvatica nelle superfici
agricole residue all'interno delle aree esondabili,
lungo le fasce destinate a corridoi ecologici e ai
margini delle zone umide già esistenti;
i) incentivazione alla creazione di sistemi e
bacini di fitodepurazione delle acque e di
eco-filtri naturali (quali siepi, filari e
boschetti) e applicazione delle migliori pratiche
di corretta fertilizzazione dei suoli, al fine
della riduzione dei nitrati immessi nelle acque
superficiali nell'ambito di attività agricole;
j) promozione e sostegno per il ripristino e la
conservazione degli spazi naturali e semi-naturali
tipici degli elementi dell'agro-ecosistema (filari
alberati, siepi, fossati, canalette di scolo e di
irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.) e
per la gestione dei bordi degli appezzamenti
coltivati e dei fossi di scolo secondo modalità
compatibili con la riproduzione della fauna
selvatica;
k) incentivazione della pratica delle coltivazioni
a perdere per l'alimentazione della fauna
selvatica;
l) promozione di modalità di sfalcio dei foraggi
non impattanti sui siti riproduttivi della fauna
selvatica (in particolare avifauna);
m) promozione di interventi di salvaguardia e
miglioramento dei soprassuoli delle aree forestali
per accrescerne i caratteri di naturalità e di
biodiversità;
n) promozione del recupero, della tutela e della
valorizzazione del patrimonio immobiliare
storico-culturale del mondo rurale con finalità
collettive, turistico-culturali e di servizio e
sostegno della popolazione rurale;
o) sostegno e incentivazione allo svolgimento di
attività di educazione ambientale e di visita
presso le aziende agrituristiche e fattorie
didattiche.
Art. 8
Sorveglianza territoriale e sanzioni
1. L'attività di sorveglianza territoriale e le
sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60
della L.R. n. 6 del 2005.
Art. 9
Norme transitorie e finali
1. Fino a quando l'Ente di gestione non si sarà
dotato di proprio personale o di personale
comandato o distaccato dagli Enti consorziati e
dalla Regione, per il rilascio dei nulla-osta e dei
pareri di conformità di propria competenza potrà
avvalersi del personale degli Enti consorziati,
previa sottoscrizione di apposita convenzione.
2. L'Ente di gestione del Parco, d'intesa con la
Provincia, ed in collaborazione con gli Ambiti
Territoriali di Caccia interessati, attua un
costante monitoraggio delle dinamiche qualitative e
quantitative delle popolazioni di fauna selvatica
nelle zone B e C del Parco e, sulla base dei dati
acquisiti, elabora e realizza Piani di gestione
faunistici volti al controllo delle specie
eventualmente in soprannumero, per mantenere un
equilibrato assetto degli habitat naturali e per
diminuire l'impatto sui coltivi da parte della
fauna selvatica presente. Nella procedura di
adozione dei piani suddetti l'Ente di gestione è
tenuto ad acquisire il parere favorevole
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale ai sensi dell'art. 37 della L.R.
n. 6 del 2005.
3. Fino all'approvazione del Piano territoriale del
Parco, la pesca e la raccolta di funghi epigei,
tartufi e altri prodotti spontanei avvengono con le
modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti
e secondo la regolamentazione predisposta dagli
Enti delegati.
4. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente
legge si fa rinvio alla L.R. n. 6 del 2005.
L'allegato è consultabile presso il Servizio
Segreteria dell'Assemblea Legislativa.
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