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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4754
Presentato in data: 16/07/2009
Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (16 07 09).

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Oggetto
1. É istituito il Consiglio delle Autonomie locali
(CAL), quale organo di rappresentanza delle
autonomie locali della regione e di consultazione e
coordinamento fra queste e la Regione
Emilia-Romagna.
2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 23,
comma 9, dello Statuto, ne disciplina la
composizione, le modalità di formazione e di
funzionamento, nonché le modalità di svolgimento
dei compiti di cui al comma 2 del medesimo
articolo.
Art. 2
Composizione
1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto
da:
a) i presidenti delle Province;
b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con
più di 50.000 abitanti;
c) ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a
50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a
Comuni montani, eletti secondo le procedure di cui
all'articolo 3.
Art. 3
Elezione dei rappresentanti
dei comuni con meno di cinquantamila abitanti
1. Ai fini dell'elezione dei componenti del CAL di
cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), il
Presidente della Regione convoca con suo decreto
l'assemblea dei sindaci dei Comuni della regione
con meno di 50.000 abitanti.
2. L'assemblea dei sindaci elegge, nel proprio
seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto, sulla
base di una lista di candidati composta da tutti i
sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano
richiesta in forma scritta al Presidente della
Regione entro i termini fissati nel decreto di
convocazione. L'assemblea è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti e i componenti sono
ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore.
È presieduta dal Presidente dell'Assemblea
legislativa o da un consigliere regionale da lui
delegato, che nomina due sindaci in veste di
scrutatori.
4. I sindaci presenti possono esprimere un solo
voto indicando il nome ed il cognome di uno dei
candidati presenti in lista. Il voto è valido ogni
volta che sia chiara l'individuazione del candidato
votato e la scheda non presenti segni evidenti di
riconoscimento dell'elettore.
5. Al termine delle votazioni il Presidente procede
allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue
candidati che hanno ricevuto il maggior numero di
voti. Se nel numero degli eletti non sono compresi
sufficienti sindaci di Comuni montani, il
Presidente dichiara eletti i sindaci dì Comuni
montani che hanno ricevuto il maggior numero di
voti, in sostituzione degli ultimi risultati
eletti, fino a raggiungere la composizione di cui
all'articolo 2, comma 1, lett. c). Quindi determina
la graduatoria dei candidati non proclamati eletti
disponendoli in ordine decrescente in relazione al
numero di voti ricevuti, con indicazione della
eventuale qualifica di Comune montano, a parità di
cifre individuali prevale il più anziano di età.
Quindi trasmette gli atti dell'assemblea al
Presidente della Regione.
6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti
decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla
graduatoria.
7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il
Presidente della Regione, con proprio decreto,
provvede alla nomina dei componenti del CAL - Con
il medesimo decreto convoca la seduta di primo
insediamento, che sarà presieduta dal componente
più anziano di età fino all'elezione del
Presidente.
Art. 4
Organizzazione
1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo
seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il
Presidente, con il compito di organizzarne e
coordinarne l'attività, secondo le previsioni del
regolamento interno previsto dall'articolo 23,
comma 8, dello Statuto.
2 Il regolamento disciplina altresì la nomina e la
composizione di un Comitato di Presidenza con il
compito di coadiuvare il Presidente
nell'organizzazione dei lavori.
3. Il Consiglio si articola in commissioni
permanenti per materia, le cui potestà ed attività
sono disciplinate dal regolamento interno in
correlazione con le disposizioni del regolamento
dell'Assemblea legislativa. Il regolamento interno
prevede il quorum strutturale e funzionale delle
commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i
casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza
dell'atto sottoposto, è rilasciato direttamente
dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia
comunque l'intero Consiglio se lo richiede un terzo
dei componenti la commissione, purché entro i
termini previsti dal regolamento dell'Assemblea
legislativa.
4. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su
richiesta di un quinto dei suoi componenti.
5. Le sedute sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti in carica.
6. Le deliberazioni sono approvate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. I
componenti di diritto del CAL possono delegare alla
partecipazione alle commissioni un assessore della
propria Giunta.
Art. 5
Durata in carica
1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di
cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di
sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza
è dichiarata dal Presidente della Regione con
proprio decreto, su proposta del Presidente del
CAL.
2. Il CAL viene rinnovato per la quota di
componenti di cui all'articolo 3 entro novanta
giorni dalle elezioni amministrative concernenti
più della metà dei Comuni della regione.
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della
legislatura regionale di uno dei componenti
elettivi, il Presidente della Regione dichiara
eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei
candidati presenti nella graduatoria di cui
all'articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto
tra Comuni montani e non montani.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano più
della metà dei componenti elettivi ovvero qualora
non sia possibile procedere alla sostituzione di un
componente decaduto per l'assenza di candidati
nella graduatoria dei non eletti, il Presidente
della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi
dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i
componenti elettivi.
5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni
sino alla nomina dei loro successori.
Art. 6
Pareri
1. Il CAL esprime pareri su richiesta
dell'Assemblea legislativa nei casi previsti
dall'articolo 23, comma 3, dello Statuto e in ogni
altro caso in cui essa lo richieda, secondo le
disposizioni del regolamento dell'Assemblea stessa,
nonché alla Giunta regionale su richiesta di
questa.
Art. 7
Riunioni congiunte degli organi
1. Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui
all'articolo 9, comma 3, della Legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), è presentato all'Assemblea legislativa e
al CAL. In tale occasione, o per la discussione di
problematiche relative alle autonomie locali,
l'Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi
in seduta congiunta, secondo le modalità previste
dal regolamento dell'Assemblea.
2. Su questioni di rilevante interesse comune della
Regione e delle autonomie locali possono essere
convocate speciali sessioni di informazione e
dibattito, anche su richiesta del Presidente della
Regione o del Presidente dell'Assemblea
legislativa, che possono intervenire.
Art. 8
Altre attività
1. Il CAL può riunirsi allo scopo di esaminare le
linee generali dell'indirizzo politico regionale e
statale sul sistema delle autonomie, formulare
proposte in materia da inviare all'Assemblea
legislativa ed alla Giunta regionale e può
richiedere specifici incontri.
2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso
assegnate da altre leggi regionali secondo le
modalità e i termini stabiliti da queste o, in
mancanza, dalla presente legge o dal proprio
regolamento.
Art. 9
Struttura operativa
1. Il CAL si avvale di una struttura operativa alle
dirette dipendenze funzionali del Presidente,
composta da personale della Regione.
2. Su proposta del Presidente del CAL, la Regione,
mediante convenzione, può definire, con le
associazioni delle autonomie locali a livello
regionale, le collaborazioni necessarie finalizzate
al miglior funzionamento dell'organo.
3. E istituito un apposito capitolo di bilancio per
il finanziamento dell'attività dell'organo.
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