Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 4969
Presentato in data: 08/10/2009
Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna (delibera di Giunta n. 1466 del 05 10 09).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente
legge, e con provvedimenti ad essa collegati e
successivi, attua la Legge 3 agosto 2009, n. 117,
recante Distacco dei comuni di Casteldelci,
Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche
e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna,
nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi
dell'articolo 132, secondo comma, della
Costituzione , al fine di garantire continuità sia
nell'erogazione dei servizi sia nello svolgimento
dei procedimenti dei livelli istituzionali
interessati.
2. Gli adempimenti di competenza della Regione
Emilia-Romagna, in conformità all'art. 2, comma 1,
della Legge 3 agosto 2009, n. 117, ove richiedano
il concorso dei diversi livelli istituzionali, sono
attuati d'intesa tra la Regione stessa, la Regione
Marche, le Province e gli altri enti interessati,
nonché il Commissario. Gli accordi possono
riguardare, altresì, enti ed aziende strumentali
facenti capo alle rispettive regioni interessate.
Art. 2
Atti ricognitivi
1. Il Presidente della Giunta regionale, in
attuazione dell'art. 1, comma 1, adotta decreti
ricognitivi degli interventi che la Regione deve
porre in essere al fine di attuare compiutamente il
processo di aggregazione.
2. Gli interventi sono individuati, graduandone le
priorità, con particolare riguardo all'esigenza di
tutelare l'incolumità pubblica, la salute dei
cittadini e gli altri interessi primari dei
cittadini interessati e con l'obiettivo di
garantire parità di accesso alle prestazioni per la
nuova popolazione residente della Regione
Emilia-Romagna.
3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati,
altresì, a fornire supporto al Commissario nello
svolgimento delle attività e nel rispetto dei tempi
previsti dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117 e sono
adottati sentiti i Comuni di cui all'art. 1, comma
1, oltre agli altri livelli istituzionali
interessati.
4. I suddetti atti di ricognizione, ferme restando,
ove necessario, ulteriori norme regionali di
adeguamento, hanno ad oggetto:
a) la ricognizione degli effetti già integralmente
prodotti dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117 all'atto
della sua entrata in vigore, che richiedono solo
misure operative concrete, al fine di garantire la
continuità delle prestazioni e dei procedimenti, ed
in particolare la precisa individuazione degli
uffici e degli altri enti subregionali competenti;
b) l'indicazione dei casi nei quali gli effetti
prodotti dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117
richiedono necessariamente atti della Regione o di
altri Enti o aziende regionali o l'emanazione o
l'adeguamento di atti amministrativi programmatori
o generali, che rappresentano il presupposto degli
atti di natura autorizzatoria e abilitativa;
c) l'individuazione delle procedure di ammissione
ad ogni forma di incentivazione e finanziamento,
anche di derivazione comunitaria, al fine di
adeguarne i contenuti ed i tempi alla
programmazione regionale e con la finalità di
garantire la parità di accesso a tali misure con la
popolazione già residente in Emilia-Romagna;
d) l'individuazione degli atti di programmazione e
pianificazione che devono essere assoggettati
gradualmente alla disciplina legislativa regionale,
con priorità per gli atti di pianificazione
sovraordinati;
e) l'individuazione dei casi in cui la definizione
delle situazioni richiede necessariamente
adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed
Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e
Pesaro-Urbino e del Commissario, anche al fine di
concludere intese tra i livelli interessati.
5. Per le ipotesi indicate nel comma 4, lettera b),
nelle more dell'adozione dei nuovi atti
amministrativi programmatori e generali ivi
previsti ed entro i termini di adeguamento previsti
dall'art. 2, comma 1 della Legge 3 agosto 2009, n.
117:
continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti
amministrativi adottati alla data di entrata in
vigore della presente legge;
i procedimenti amministrativi in corso per il
rilascio di atti di natura autorizzatoria e
abilitativa sono conclusi dalle Amministrazioni
locali, dalla Provincia di Rimini o dalla Regione
Emilia Romagna in applicazione delle norme della
Regione Marche vigenti al momento dell'entrata in
vigore della Legge 117/09, previa acquisizione
degli atti e di eventuale parere delle
Amministrazioni precedentemente competenti; i
provvedimenti autorizzatori e abilitativi fissano
ove necessario un congruo termine per l'adeguamento
alla disciplina della Regione Emilia Romagna.
6. Per i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, restano
in vigore i piani ed i programmi della Regione
Marche fino alla loro ridefinizione da parte della
Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 1, lettera b).
7. Resta fermo che ove la competenza è statale o di
altre Amministrazioni, le ulteriori norme, nonché
gli ulteriori adempimenti amministrativi, sono
adottati dalle competenti autorità.
Art. 3
Principi per la legislazione regionale
2. La Regione, in coerenza con gli atti ricognitivi
di cui all'art. 2, adotta apposite misure
legislative, ovvero atti programmatori e
amministrativi, per regolare la nuova disciplina
relativa a:
a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni,
dichiarazioni di inizio attività e altri atti di
assenso comunque denominati, al fine di regolare il
regime dell'efficacia degli atti;
b) strumenti di pianificazione e programmazione, al
fine di disporre l'adeguamento alla legislazione
della Regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e
programmi regionali e degli enti locali;
c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di
regolarne l'adeguamento all'ordinamento della
Regione Emilia-Romagna;
d) servizi, al fine di garantire la continuità
nell'erogazione dei servizi pubblici e di interesse
pubblico;
e) opere e interventi pubblici o di interesse
pubblico, al fine di garantire la continuità nella
loro realizzazione.
Art. 4
Procedure per l'adeguamento dell'assetto
istituzionale della Comunità Montana Alta
Valmarecchia
1. All'articolo 4, comma 2, della Legge regionale
30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e
la razionalizzazione delle funzioni) la parola
nove è sostituita dalla parola dieci .
2. In deroga alla procedura per la ridelimitazione
degli ambiti territoriali delle Comunità montane
prevista all'articolo 4, commi da 2 a 7, della
Legge regionale n. 10 del 2008 il Presidente della
Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati,
adotta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, un proprio decreto di
ridelimitazione della Comunità Montana,
confermandone o modificandone l'ambito territoriale
ovvero disponendone la soppressione con eventuale
contestuale trasformazione in Unione di Comuni ai
sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 10 del
2008.
3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 4, comma 8,
della Legge regionale n. 10 del 2008, con
riferimento alla procedura di ridelimitazione da
parte del Presidente della Giunta regionale ed ai
relativi termini.
4. Fino all'adozione del decreto del Presidente
della Giunta regionale di cui al comma 2 ed alla
conseguente revisione dello Statuto e della
disciplina degli organi della Comunità montana in
adeguamento al Capo I del Titolo II della Legge
regionale n. 10 del 2008, la Comunità Montana
dell'Alta Valmarecchia continua ad operare nel
rispetto del proprio vigente statuto, con gli
organi in carica in regime di prorogatio.
5. Le funzioni conferite alle Comunità montane da
leggi della Regione Emilia-Romagna sono esercitate
per i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, dalla
Provincia di Rimini fino alla definizione del nuovo
assetto istituzionale della Comunità montana
dell'Alta Valmarecchia.
Art. 5
Struttura organizzativa interistituzionale.
Informazioni e assistenza ai cittadini, a enti e
imprese
1. Mediante apposita intesa tra Regioni, Province e
Commissario è istituita una struttura organizzativa
interistituzionale, con il compito di coordinare
l'attività necessaria a garantire la piena
realizzazione della procedura di aggregazione, nel
rispetto delle competenze di ciascun livello
istituzionale.
2. Compete alla stessa struttura la funzione di
sportello informativo, con il compito di fornire
costanti informazioni ai cittadini, alle imprese ed
agli enti interessati, anche al fine di tutelare la
trasparenza e l'accesso agli atti amministrativi.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SETTORIALI
Art. 6
Norme transitorie in materia di governo del
territorio
2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, la Regione e la Provincia di Rimini
promuovono un accordo territoriale tra le
rispettive amministrazioni, ai sensi dell'articolo
15, della Legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio), per concordare tempi ed obiettivi
dell'adeguamento dei rispettivi strumenti di
pianificazione territoriale, in relazione al nuovo
ambito del territorio regionale e provinciale.
3. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, i Comuni di cui all'articolo 1,
comma 1, adeguano la propria strumentazione
urbanistica alle disposizioni della L.R. n. 20 del
2000. A tal fine la Regione incentiva il ricorso
alle forme di pianificazione intercomunale o di
copianificazione previste dalla medesima legge
regionale.
4. Fino all'approvazione del Piano Strutturale
Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio, ai
sensi dell'articolo 43, comma 3, della L.R. n. 20
del 2000, i Comuni interessati danno attuazione
agli strumenti urbanistici vigenti ed esercitano le
funzioni in materia di governo del territorio
secondo le disposizioni definite dalla Regione
Marche in vigore alla data del 15 agosto 2009. Le
funzioni di competenza provinciale sono svolte
dalla Provincia di Rimini.
Art. 7
Modalità d'esercizio di attività autorizzate
1. Ove le modalità di esercizio delle attività
autorizzate siano disciplinate da regolamenti
comunali sulla base di leggi regionali, i
regolamenti devono essere adeguati alla
legislazione della Regione Emilia-Romagna. Nel
frattempo l'esercizio delle attività si conforma
alla disciplina contenuta nei regolamenti in
vigore.
Art. 8
Misure ricognitive di beni mobili, immobili e
personale
1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le
altre Amministrazioni locali e provinciali
interessate ed il Commissario, effettua una
ricognizione dei beni mobili e immobili che, in
quanto strumentali all'esercizio di funzioni di
rilievo pubblico, devono essere trasferiti ai sensi
dell'art. 2, lett. e), dalla Regione Marche alla
Regione Emilia-Romagna, salvo conguaglio dei
relativi oneri. Nell'ambito della ricognizione è
compresa, in particolare, la consegna della rete
strutturale e viaria di competenza, nonché il
patrimonio immobiliare.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il
personale dei livelli regionale, provinciale e del
servizio sanitario regionale, che svolge funzioni
per il territorio dei Comuni di cui all'art. 1,
comma 1, può essere trasferito negli organici dei
corrispondenti livelli della Regione
Emilia-Romagna.
3. Nelle more della definizione delle procedure di
trasferimento, comando o distacco del personale di
cui al comma 2, sono adottati accordi tra le
Amministrazioni interessate per garantire
continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei
servizi.
Art. 9
Funzioni comunali in materia sismica
1. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che,
nell'osservanza degli standard minimi di cui al
comma 4, articolo 3 della L.R. 19/08 ( Norme per la
riduzione del rischio sismico ) intendono
esercitare autonomamente le funzioni in materia
sismica, in forma singola o associata, adottano e
trasmettono alla Regione l'atto di cui al comma 2
del medesimo articolo, entro il termine perentorio
di trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. In caso di mancata trasmissione dell'atto entro
tale termine i Comuni esercitano le funzioni in
materia sismica avvalendosi delle strutture
tecniche regionali.
Art. 10
Esercizio attività venatoria per la stagione
2009-2010
Fino al termine della stagione 2009-2010,
l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio
dei comuni individuati all'art. 1, comma 1 è
regolato in ottemperanza al calendario venatorio ed
alla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio
vigenti nella Regione Marche.
Art. 11
Intesa per l'integrazione delle politiche
territoriali della Provincia di Rimini
La Giunta regionale è autorizzata, d'intesa con la
Provincia di Rimini e con i Comuni della stessa
Provincia, a sottoscrivere l'Intesa per
l'integrazione delle politiche territoriali della
Provincia di Rimini allo scopo di estendere le
misure del Documento Unico di Programmazione anche
ai Comuni di cui all'art. 1, comma 1, per effetto
della loro aggregazione al territorio della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 12
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Espandi Indice