Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 5017
Presentato in data: 20/10/2009
Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna (delibera di Giunta n. 1531 del 19 10 09).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione, in coerenza con i principi di
democrazia, uguaglianza, giustizia e solidarietà di
cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto regionale,
riconosce la funzione rilevante del commercio equo
e solidale nella promozione in Emilia-Romagna dei
valori di giustizia sociale ed economica, dello
sviluppo sostenibile e di un modello produttivo
fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le
persone e per l'ambiente.
2. La Regione persegue gli obbiettivi di cui al
comma 1:
a) favorendo una maggiore informazione nei
confronti dei consumatori per favorire acquisti
responsabili;
b) promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti
del commercio equo e solidale.
3. La Regione sostiene, anche economicamente,
iniziative finalizzate al perseguimento degli
obbiettivi di cui al comma 2.
Art. 2
Definizione di commercio equo e solidale
1. Il commercio equo e solidale è caratterizzato da
un approccio alternativo al commercio
internazionale tradizionale, finalizzato ad
ottenere una maggiore equità nelle relazioni
economiche internazionali attraverso migliori
condizioni commerciali e sociali per i produttori
ed i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo.
2. Il commercio equo e solidale promuove una
relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti
nella catena di commercializzazione, favorendo:
a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e
concordato, che gli garantisca un livello di vita
adeguato e dignitoso;
b) il pagamento al produttore, qualora richiesto,
di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
c) la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle
condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e
alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre
senza discriminazioni di genere né ricorso allo
sfruttamento del lavoro minorile;
d) un rapporto continuativo tra produttore ed
acquirente che preveda a carico di quest'ultimo
iniziative finalizzate al graduale miglioramento
sia della qualità dei prodotti e dei servizi,
tramite l'assistenza al produttore, sia delle
condizioni di vita della comunità locale;
e) il rispetto dell'ambiente;
f) la trasparenza delle strutture organizzative.
Art. 3
Soggetti del commercio equo e solidale
1. Ai fini della presente legge sono soggetti del
commercio equo e solidale gli enti non aventi scopo
di lucro, organizzati in forma collettiva e
democratica, che operano in forma stabile sul
territorio regionale, appartenenti ad una delle
seguenti categorie:
a) enti che rilasciano l'accreditamento di
organizzazione del commercio equo e solidale;
b) organizzazioni del commercio equo e solidale in
possesso dell'accreditamento rilasciato da enti
accreditatori;
c) enti che certificano i prodotti del commercio
equo e solidale.
2. I soggetti del commercio equo e solidale di cui
al comma 1 conformano la propria attività alle
norme volontarie elaborate:
a) dalle associazioni internazionali per il
commercio equo e solidale, quali FLO (Fairtrade
Labelling Organizations International), IFAT
(International Fair Trade Association)- WFTO (World
Fair Trade Organization), NEWS (Network of European
Worldshops) ed EFTA (European Fair Trade
Association), in coerenza con la Risoluzione del
Parlamento Europeo sul commercio equo e solidale e
lo sviluppo (2005/2245 (INI)), approvata il 22
giugno 2006;
b) dagli enti che promuovono ed organizzano il
settore a livello nazionale, quali AGICES
(Associazione Assemblea Generale Italiana del
Commercio Equo e Solidale).
3. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla
presente legge i soggetti di cui al comma 1,
individuati sulla base dei requisiti stabiliti e
con le modalità definite dalla Giunta regionale ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
Art. 4
Prodotti del commercio equo e solidale
1. Ai fini della presente legge i prodotti del
commercio equo e solidale possiedono almeno una
delle seguenti caratteristiche:
a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione
accreditata per il commercio equo e solidale di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
Art. 5
Interventi per la diffusione del commercio equo e
solidale
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità
e degli obbiettivi previsti all'articolo 1:
a) promuove iniziative divulgative e di
sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà
del commercio equo e solidale e ad accrescere nei
consumatori la consapevolezza degli effetti delle
proprie scelte di consumo, in particolare delle
ricadute sociali ed ambientali derivanti dalla
produzione e commercializzazione del prodotto;
b) promuove specifiche azioni educative nelle
scuole, finalizzate a conoscere le problematiche
connesse alle implicazioni delle scelte di consumo,
stimolando una riflessione sul consumo consapevole
e sulle opportunità offerte dai prodotti del
commercio equo e solidale;
c) promuove iniziative di formazione per gli
operatori ed i volontari delle organizzazioni del
commercio equo e solidale;
d) promuove e sostiene le giornate del commercio
equo e solidale di cui all'articolo 6;
e) promuove la creazione sulla rete Internet di un
portale regionale per il commercio equo e solidale,
in cui inserire informazioni in materia di
commercio equo e solidale;
f) concede ai soggetti del commercio equo e
solidale di cui all'articolo 3, comma 1, contributi
fino a un massimo del quaranta per cento delle
spese ammissibili relative ad investimenti,
funzionali all'espletamento dell'attività
dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e
la ristrutturazione della sede, l'acquisto di
attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
g) promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio
equo e solidale nell'ambito delle attività degli
enti pubblici, in particolare nei punti di
somministrazione interni, nel pieno rispetto delle
norme vigenti in materia di acquisto di beni e
servizi da terzi.
Art. 6
Giornata regionale del commercio equo e solidale
1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza
e la diffusione del commercio equo e solidale,
promuove e sostiene, con specifici contributi alle
organizzazioni e agli enti di cui all'articolo 3,
comma 1, le giornate del commercio equo e solidale,
quale momento di incontro tra la comunità
emiliano-romagnola e la realtà del commercio equo e
solidale.
Art. 7
Disposizioni attuative
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale
definisce:
a) i criteri e le modalità attuative degli
specifici interventi di cui agli articoli 5, comma
1, lett. f), e 6;
b) le tipologie di intervento da finanziare
prioritariamente;
c) i requisiti che devono possedere i soggetti del
commercio equo e solidale beneficiari degli aiuti
di cui alla presente legge, nonché le modalità di
individuazione dei medesimi soggetti, come previsto
dall'articolo 3, comma 3.
Art. 8
Disposizioni in materia di aiuti di Stato
1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente
legge sono concesse nel rispetto dei limiti
stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de
minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CEE.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. Le operazioni di diffusione e comunicazione
derivanti dall'applicazione della presente legge
sono oggetto di disciplina con atto di natura
regolamentare.
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si fa fronte con i fondi annualmente
stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale con
riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti,
che verranno dotati della necessaria disponibilità
ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 dalla L.R.
15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
f), e all'articolo 6 della presente legge, si fa
fronte mediante l'istituzione di apposite unità
previsionali di base e relativi capitoli, che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 dalla Legge
regionale n. 40 del 2001.
Espandi Indice