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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5017
Presentato in data: 20/10/2009
Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna (delibera di Giunta n. 1531 del 19 10 09).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

 RELAZIONE
Il movimento del commercio equo e solidale è oggi
un movimento globale. Più di un milione di
produttori e lavoratori su piccola scala sono
organizzati in ben 3.000 organizzazioni di base,
con strutture rappresentative in oltre 50 Paesi del
Sud del mondo. I loro prodotti sono venduti in
migliaia di negozi specializzati (i cosiddetti
Worldshop), in supermercati e in numerosi altri
punti vendita del Nord del mondo e con sempre
maggiore frequenza nei negozi dei Paesi in via di
sviluppo. La vendita di tali prodotti è stata
sempre accompagnata dalle informazioni sulla
produzione, sui produttori e sulle loro condizioni
di vita. Pertanto, il movimento del commercio equo
e solidale ha svolto un ruolo guida nella
sensibilizzazione dei consumatori europei in merito
alle condizioni sociali, economiche e ambientali di
produzione nei Paesi in via di sviluppo.
Uno dei dilemmi della nostra epoca consiste infatti
nell'avvicinare le istanze di solidarietà alle
esigenze del mercato; il commercio equo e solidale
rappresenta uno degli strumenti più interessanti
finalizzati a contemperare le diverse esigenze.
I consumatori, quindi, attraverso le loro scelte
libere e responsabili, possono, nel breve periodo,
fornire opportunità di sviluppo a produttori e
lavoratori e contribuire così alla riduzione del
divario tra Nord e Sud del mondo, favorendo, nel
contempo, la sostenibilità ambientale e sociale
delle produzioni dislocate nei Paesi in via di
sviluppo.
Nel lungo periodo, le scelte responsabili dei
consumatori sono suscettibili, addirittura, di
influenzare sia il sistema del commercio
internazionale sia quello delle imprese, affinché
si dirigano verso una sempre maggiore equità e
sostenibilità socio-ambientale.
I prodotti del commercio equo e solidale sono
commercializzati in due modi diversi. Esiste in
primo luogo un percorso tradizionale o integrato,
nel quale i prodotti sono realizzati, importati e
distribuiti da un'organizzazione del commercio equo
e solidale. Un altro percorso di
commercializzazione è dato dalle iniziative in
materia di etichettatura e certificazione del
commercio equo e solidale. In questo caso, i
prodotti sono etichettati da agenzie di
certificazione specializzate nel commercio equo e
solidale, che garantiscono che le catene di
produzione rispettino i principi del commercio equo
e solidale. Gli importatori e i rivenditori possono
essere imprese commerciali tradizionali e i canali
di distribuzione possono essere normali punti
vendita al dettaglio.
La commercializzazione dei prodotti del commercio
equo e solidale rappresenta, dunque,
un'opportunità, ma anche un fenomeno con un
andamento di crescita pressoché ininterrotto che
necessita di una disciplina normativa.
Tuttavia la spesa pro-capite italiana in prodotti
del commercio equo e solidale è ancora
relativamente modesta e ciò è dovuto al fatto che
alcuni limiti intrinseci del sistema determinano
ancora una non sufficiente conoscenza dello stesso
presso il consumatore e una scarsa reperibilità dei
prodotti, in termini di posizionamento e pluralità
dei punti vendita.
A livello internazionale la risoluzione del
Parlamento Europeo A6-0207/2006, approvata il 22
giugno 2006, ha sottolineato l'importanza del
commercio equo e solidale, ha definito i criteri
idonei al fine di eliminare il rischio di abusi e
ha invitato la Commissione e gli Stati membri a
promuovere iniziative, suggerendo fra l'altro uno
studio per esaminare come il commercio equo e
solidale possa divenire un modello per una politica
commerciale sostenibile; a livello nazionale è
attualmente all'esame del Parlamento una legge sul
commercio equo e solidale (progetti di legge C58 e
S262).
La Regione Emilia-Romagna con il presente progetto
di legge si propone, da un lato, di incentivare lo
sviluppo e la diffusione dei prodotti del commercio
equo e solidale e, dall'altro, di garantire che i
prodotti immessi sul mercato con la denominazione
di commercio equo e solidale , scelti proprio per
questo dai consumatori, presentino una serie di
caratteristiche, a garanzia del consumatore,
coerenti con quelle definite a livello
internazionale e nazionale dagli organismi di
settore.
Il progetto di legge è ripartito in dieci articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto
della legge. Gli obiettivi della legge regionale
sono perseguiti attraverso:
a) una maggiore informazione nei confronti dei
consumatori per favorire acquisti responsabili;
b) una maggiore diffusione dei prodotti del
commercio equo e solidale;
c) il sostegno, anche economico, delle iniziative e
dei progetti relativi agli argomenti di cui sopra.
L'articolo 2 definisce il commercio equo-solidale
come un approccio alternativo al commercio
tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore
equità nelle relazioni economiche internazionali
attraverso migliori condizioni commerciali e
sociali per i produttori ed i lavoratori dei Paesi
in via di sviluppo.
L'articolo 3 definisce le organizzazioni del
commercio equo e solidale, ricomprendendovi gli
enti che rilasciano l'accreditamento di
organizzazione del commercio equo-solidale, le
organizzazioni accreditate e gli enti che
certificano con un marchio di garanzia i prodotti
del commercio equo-solidale.
L'articolo 4 individua come prodotti del commercio
equo e solidale quelli provenienti da
un'organizzazione accreditata del commercio
equo-solidale o quelli certificati come prodotti
del commercio equo e solidale da uno degli enti a
ciò preposti.
L'articolo 5 elenca gli interventi regionali a
favore del commercio equo e solidale. Si
evidenziano la promozione di iniziative divulgative
e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la
realtà del commercio equo e solidale, anche nelle
scuole, la creazione sulla rete Internet di un
portale regionale per il commercio equo-solidale e
la concessione alle organizzazioni di cui
all'articolo 3 di finanziamenti relativi a
investimenti materiali e immateriali, funzionali
all'espletamento dell'attività dell'organizzazione,
per apertura e ristrutturazione della sede,
acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni
informatiche.
L'articolo 6 del progetto di legge istituisce la
giornata del commercio equo e solidale, al fine di
favorire la conoscenza e la diffusione del
commercio equo e solidale.
L'articolo 7 demanda alla Giunta regionale la
fissazione di criteri, modalità attuative e
beneficiari degli specifici interventi di cui agli
articoli 5 e 6, nonché delle tipologie di
intervento da finanziare prioritariamente.
Ai sensi dell'articolo 8 le agevolazioni previste
nel presente p.d.l. sono concesse nei limiti del
regime de minimis .
L'articolo 9 è relativo al trattamento dei dati
personali.
Infine l'articolo 10 contiene norme finanziarie
relative ai contributi da erogare in base al
presente progetto di legge.

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione, in coerenza con i principi di
democrazia, uguaglianza, giustizia e solidarietà di
cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto regionale,
riconosce la funzione rilevante del commercio equo
e solidale nella promozione in Emilia-Romagna dei
valori di giustizia sociale ed economica, dello
sviluppo sostenibile e di un modello produttivo
fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le
persone e per l'ambiente.
2. La Regione persegue gli obbiettivi di cui al
comma 1:
a) favorendo una maggiore informazione nei
confronti dei consumatori per favorire acquisti
responsabili;
b) promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti
del commercio equo e solidale.
3. La Regione sostiene, anche economicamente,
iniziative finalizzate al perseguimento degli
obbiettivi di cui al comma 2.
Art. 2
Definizione di commercio equo e solidale
1. Il commercio equo e solidale è caratterizzato da
un approccio alternativo al commercio
internazionale tradizionale, finalizzato ad
ottenere una maggiore equità nelle relazioni
economiche internazionali attraverso migliori
condizioni commerciali e sociali per i produttori
ed i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo.
2. Il commercio equo e solidale promuove una
relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti
nella catena di commercializzazione, favorendo:
a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e
concordato, che gli garantisca un livello di vita
adeguato e dignitoso;
b) il pagamento al produttore, qualora richiesto,
di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
c) la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle
condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e
alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre
senza discriminazioni di genere né ricorso allo
sfruttamento del lavoro minorile;
d) un rapporto continuativo tra produttore ed
acquirente che preveda a carico di quest'ultimo
iniziative finalizzate al graduale miglioramento
sia della qualità dei prodotti e dei servizi,
tramite l'assistenza al produttore, sia delle
condizioni di vita della comunità locale;
e) il rispetto dell'ambiente;
f) la trasparenza delle strutture organizzative.
Art. 3
Soggetti del commercio equo e solidale
1. Ai fini della presente legge sono soggetti del
commercio equo e solidale gli enti non aventi scopo
di lucro, organizzati in forma collettiva e
democratica, che operano in forma stabile sul
territorio regionale, appartenenti ad una delle
seguenti categorie:
a) enti che rilasciano l'accreditamento di
organizzazione del commercio equo e solidale;
b) organizzazioni del commercio equo e solidale in
possesso dell'accreditamento rilasciato da enti
accreditatori;
c) enti che certificano i prodotti del commercio
equo e solidale.
2. I soggetti del commercio equo e solidale di cui
al comma 1 conformano la propria attività alle
norme volontarie elaborate:
a) dalle associazioni internazionali per il
commercio equo e solidale, quali FLO (Fairtrade
Labelling Organizations International), IFAT
(International Fair Trade Association)- WFTO (World
Fair Trade Organization), NEWS (Network of European
Worldshops) ed EFTA (European Fair Trade
Association), in coerenza con la Risoluzione del
Parlamento Europeo sul commercio equo e solidale e
lo sviluppo (2005/2245 (INI)), approvata il 22
giugno 2006;
b) dagli enti che promuovono ed organizzano il
settore a livello nazionale, quali AGICES
(Associazione Assemblea Generale Italiana del
Commercio Equo e Solidale).
3. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla
presente legge i soggetti di cui al comma 1,
individuati sulla base dei requisiti stabiliti e
con le modalità definite dalla Giunta regionale ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
Art. 4
Prodotti del commercio equo e solidale
1. Ai fini della presente legge i prodotti del
commercio equo e solidale possiedono almeno una
delle seguenti caratteristiche:
a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione
accreditata per il commercio equo e solidale di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
Art. 5
Interventi per la diffusione del commercio equo e
solidale
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità
e degli obbiettivi previsti all'articolo 1:
a) promuove iniziative divulgative e di
sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà
del commercio equo e solidale e ad accrescere nei
consumatori la consapevolezza degli effetti delle
proprie scelte di consumo, in particolare delle
ricadute sociali ed ambientali derivanti dalla
produzione e commercializzazione del prodotto;
b) promuove specifiche azioni educative nelle
scuole, finalizzate a conoscere le problematiche
connesse alle implicazioni delle scelte di consumo,
stimolando una riflessione sul consumo consapevole
e sulle opportunità offerte dai prodotti del
commercio equo e solidale;
c) promuove iniziative di formazione per gli
operatori ed i volontari delle organizzazioni del
commercio equo e solidale;
d) promuove e sostiene le giornate del commercio
equo e solidale di cui all'articolo 6;
e) promuove la creazione sulla rete Internet di un
portale regionale per il commercio equo e solidale,
in cui inserire informazioni in materia di
commercio equo e solidale;
f) concede ai soggetti del commercio equo e
solidale di cui all'articolo 3, comma 1, contributi
fino a un massimo del quaranta per cento delle
spese ammissibili relative ad investimenti,
funzionali all'espletamento dell'attività
dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e
la ristrutturazione della sede, l'acquisto di
attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
g) promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio
equo e solidale nell'ambito delle attività degli
enti pubblici, in particolare nei punti di
somministrazione interni, nel pieno rispetto delle
norme vigenti in materia di acquisto di beni e
servizi da terzi.
Art. 6
Giornata regionale del commercio equo e solidale
1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza
e la diffusione del commercio equo e solidale,
promuove e sostiene, con specifici contributi alle
organizzazioni e agli enti di cui all'articolo 3,
comma 1, le giornate del commercio equo e solidale,
quale momento di incontro tra la comunità
emiliano-romagnola e la realtà del commercio equo e
solidale.
Art. 7
Disposizioni attuative
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale
definisce:
a) i criteri e le modalità attuative degli
specifici interventi di cui agli articoli 5, comma
1, lett. f), e 6;
b) le tipologie di intervento da finanziare
prioritariamente;
c) i requisiti che devono possedere i soggetti del
commercio equo e solidale beneficiari degli aiuti
di cui alla presente legge, nonché le modalità di
individuazione dei medesimi soggetti, come previsto
dall'articolo 3, comma 3.
Art. 8
Disposizioni in materia di aiuti di Stato
1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente
legge sono concesse nel rispetto dei limiti
stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de
minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CEE.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. Le operazioni di diffusione e comunicazione
derivanti dall'applicazione della presente legge
sono oggetto di disciplina con atto di natura
regolamentare.
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si fa fronte con i fondi annualmente
stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale con
riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti,
che verranno dotati della necessaria disponibilità
ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 dalla L.R.
15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
f), e all'articolo 6 della presente legge, si fa
fronte mediante l'istituzione di apposite unità
previsionali di base e relativi capitoli, che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 dalla Legge
regionale n. 40 del 2001.
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