Espandi Indice

Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 5112
Presentato in data: 13/11/2009
Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità (delibera di Giunta n. 1782 del 11 11 09).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In conformità ai principi sanciti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU),
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e
dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per
l'Europa (UNECE) in materia di educazione allo
sviluppo sostenibile, nonché ai principi vigenti
nell'ordinamento dell'Unione Europea e
nell'ordinamento nazionale in materia di diritto
all'informazione su ambiente e sostenibilità, e in
particolare a quelli posti dal DLgs 19 agosto 2005,
n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale), la Regione con la presente legge
persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere nella popolazione giovane e adulta lo
sviluppo di conoscenze, consapevolezze,
comportamenti e capacità di azione a livello
individuale e sociale, idonei a perseguire la
sostenibilità ambientale, sociale, economica e
istituzionale, attraverso i metodi e gli strumenti
educativi, partecipativi e comunicativi;
b) promuovere una educazione alla sostenibilità,
come definita dai principi suddetti, che integra in
un disegno comune gli aspetti globali e locali
della cittadinanza attiva, della pace, della
democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo
e solidale, della tutela della salute, delle pari
opportunità, della cultura, della protezione
dell'ambiente e della gestione sostenibile delle
risorse naturali;
c) promuovere la raccolta e la diffusione delle
informazioni sulla sostenibilità ambientale,
sociale, economica e istituzionale del territorio
regionale, anche al fine di favorire la consapevole
partecipazione dei cittadini ai processi
decisionali;
d) favorire l'accesso da parte dei cittadini e
delle loro forme organizzate alle informazioni in
materia di ambiente e sviluppo sostenibile in
possesso della pubblica amministrazione, al fine di
promuovere la loro partecipazione attiva alla
costruzione di un futuro sostenibile;
e) sviluppare, in collaborazione con le autonomie
locali, il sistema scolastico e dell'alta
formazione, le agenzie scientifiche, le imprese, il
volontariato e l'associazionismo, il sistema
regionale di informazione e di educazione alla
sostenibilità (sistema regionale INFEAS);
f) promuovere, nel quadro del sistema regionale
INFEAS di cui all'art. 2, mediante adeguati
progetti formativi e sistemi di documentazione e di
valutazione di strutture e attività, la continuità
e la qualità delle azioni educative e comunicative
attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di
centri e strutture territoriali permanenti e di
scuole e istituti scolastici e loro reti che
perseguono l'educazione alla sostenibilità;
g) promuovere il coordinamento e la progressiva
integrazione a livello regionale, provinciale e
comunale delle diverse programmazioni ed esperienze
educative relative all'ambiente e alla
biodiversità, alla corretta alimentazione, alla
sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile,
alla salute, alla partecipazione, in coerenza con i
principi definiti dall'ONU e dall'UNESCO per
l'educazione alla sostenibilità;
h) contribuire e partecipare al sistema nazionale
INFEA di cui al comma 3 dell'articolo 5 della Legge
9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo
ambientale), sulla base degli atti di indirizzo e
di programma approvati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano di
cui al DLgs 28 agosto 1997, n. 281, anche
attraverso accordi di programma con gli organi
statali competenti.
2. La Regione persegue i predetti obiettivi
attraverso:
a) il sistema regionale INFEAS di cui all'art. 2;
b) la Commissione regionale di coordinamento di cui
all'art. 7;
c) il programma regionale di informazione e di
educazione alla sostenibilità (programma regionale
INFEAS) di cui all'art. 3;
d) le periodiche relazioni sullo stato
dell'ambiente e della sostenibilità della Regione
Emilia-Romagna e la messa a disposizione del
catalogo delle fonti e di tutti i dati
sull'ambiente e sulla sostenibilità in suo possesso
di cui all'art. 6.
3. La Regione assicura l'accesso alle informazioni
in materia ambientale con le modalità di cui
all'art. 7 della Legge regionale 6 settembre 1993,
n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento
amministrativo e del diritto di accesso) e al DLgs
n. 195 del 2005.
Art. 2
Il sistema regionale di informazione e di
educazione alla sostenibilità (Sistema regionale
INFEAS)
1. Il sistema regionale di informazione e di
educazione alla sostenibilità (Sistema regionale
INFEAS) è un'organizzazione a rete che coinvolge
una pluralità di soggetti pubblici e privati del
territorio regionale con l'obiettivo di promuovere
il coordinamento, la qualificazione e la continuità
delle attività di educazione alla sostenibilità.
2. La Regione svolge funzioni di indirizzo,
programmazione, coordinamento e controllo del
sistema regionale INFEAS anche attraverso la
promozione di funzioni e azioni di sistema.
3. Le Province concorrono con la Regione alla
definizione della programmazione regionale INFEAS e
sviluppano, in collaborazione con i comuni e in
modo partecipato, una propria programmazione.
4. I Comuni e le loro forme associative svolgono,
di norma, funzioni di gestione delle strutture di
educazione alla sostenibilità sul territorio.
5. Gli Enti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4
curano il raccordo e il coordinamento tra la
programmazione INFEAS e i rispettivi strumenti di
programmazione generali e di settore.
6. Partecipano al sistema regionale INFEAS la
Regione, le Province, i Comuni e le loro forme
associative, l'Agenzia regionale prevenzione e
ambiente (ARPA), gli enti di gestione delle aree
protette di cui alla Legge regionale 17 febbraio
2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette e dei siti della Rete natura 2000).
7. Sono chiamati a concorrere al sistema regionale
INFEAS anche le scuole, gli istituti scolastici, le
università, i centri di educazione alla
sostenibilità (CEAS) di cui all'art. 4 della
presente legge, le fattorie didattiche di cui alla
Legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina
dell'agriturismo e della multifunzionalità delle
aziende agricole), le associazioni del
volontariato, le associazioni professionali, le
associazioni di impresa e tutti gli altri soggetti
pubblici e privati che operano in coerenza con i
principi di cui all'art. 1 della presente legge.
8. Il sistema regionale INFEAS dell'Emilia-Romagna
fa parte del sistema nazionale INFEA di cui alla
Legge n. 426 del 1998 e in quanto tale partecipa e
collabora alla piena realizzazione degli obiettivi
definiti congiuntamente a livello nazionale ed
approvati in sede di Conferenza permanente di cui
al DLgs n. 281 del 1997 in materia di educazione
all'ambiente e alla sostenibilità; opera altresì in
collaborazione con altre reti, associazioni,
istituzioni di livello nazionale e interregionale
nel campo dell'informazione ed educazione alla
sostenibilità.
9. La Regione e le Province promuovono specifici
protocolli di intesa, accordi di programma e
convenzioni con i diversi soggetti che concorrono
al sistema regionale INFEAS al fine di formalizzare
la collaborazione e le relazioni tra gli stessi.
Art. 3
Programma regionale di informazione
e di educazione alla sostenibilità
(Programma regionale INFEAS)
1. Il programma regionale di informazione e di
educazione alla sostenibilità (Programma regionale
INFEAS) costituisce strumento di indirizzo e di
attuazione delle politiche regionali in materia di
educazione alla sostenibilità.
2. Il Programma regionale INFEAS è approvato
dall'Assemblea legislativa regionale su proposta
della Giunta. La Giunta regionale, a tal fine,
acquisisce il parere del Consiglio delle Autonomie
locali di cui all'art. 23 dello Statuto regionale
nonché della Commissione regionale di coordinamento
di cui all'art. 7 della presente legge, dopo avere
sentito i soggetti interessati.
3. Il Programma regionale INFEAS è attuato dalla
Regione, dalle Province, dai Comuni e loro forme
associative in base alle rispettive competenze e in
collaborazione con tutti i soggetti che concorrono
al sistema regionale INFEAS. Ha durata triennale e
contiene:
a) gli indirizzi per le funzioni e le azioni di
sistema di livello regionale ed i relativi metodi e
strumenti formativi, comunicativi, partecipativi,
documentali, valutativi, ivi incluse le azioni
volte a promuovere il coordinamento tra tutte le
educazioni coerenti con i principi sull'educazione
alla sostenibilità di cui all'art. 1;
b) gli indirizzi generali per la qualità dei
servizi e la gestione dei CEAS, nonché per la
valorizzazione del loro ruolo in riferimento alle
politiche e strategie dei Comuni e degli altri
soggetti titolari dei CEAS;
c) gli indirizzi per la definizione dei programmi
di coordinamento provinciale INFEAS;
d) gli indirizzi generali per la promozione e il
sostegno della rete dei CEAS di cui all'art. 4 e
delle attività di informazione e di educazione alla
sostenibilità e per l'organizzazione del sistema
regionale INFEAS;
e) gli indirizzi programmatici da attuare
attraverso le reti di scuole per l'educazione alla
sostenibilità;
f) l'individuazione delle modalità e delle forme di
rapporto del sistema regionale INFEAS con i
soggetti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 2;
g) l'individuazione delle forme di integrazione con
le altre programmazioni ed iniziative informative
ed educative, coerenti con i principi
dell'educazione alla sostenibilità, previste in
attuazione delle norme regionali concernenti
l'educazione ambientale, l'educazione alimentare,
l'educazione ai consumi, l'educazione alla
sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile,
l'educazione alla salute, l'educazione alla
partecipazione, le azioni regionali in materia di
istruzione e formazione e di politiche giovanili;
h) l'individuazione delle forme ed azioni di
integrazione tra il programma regionale INFEAS e le
pianificazioni e programmazioni di livello
regionale, provinciale e comunale in materia di
territorio, ambiente, energia, turismo, acque,
rifiuti, telematica e società dell'informazione,
salute, mobilità e trasporti, tutela dei
consumatori e sviluppo rurale.
Art. 4
I Centri di educazione alla sostenibilità
1. I Centri di educazione alla sostenibilità (CEAS)
sono strutture educative distribuite sul territorio
regionale e si rivolgono a istituti scolastici,
famiglie, cittadini e comunità locali.
2. I CEAS sono istituiti, di norma, dagli Enti
locali e dalle loro forme associative, ovvero
realizzati da altri soggetti pubblici e privati,
sulla base degli indirizzi definiti dal programma
regionale INFEAS. Gli Enti locali e le loro forme
associative si avvalgono dei CEAS per l'attuazione
delle proprie iniziative di informazione,
documentazione, comunicazione, formazione ed
educazione legate ai temi della sostenibilità.
3. I CEAS sono organizzati in rete a livello
regionale e operano in prevalenza a livello
comunale e intercomunale. Possono essere
individuati dal programma regionale INFEAS, qualora
dotati di particolari competenze e
specializzazioni, per la gestione di attività e
azioni che coinvolgono più soggetti che concorrono
al sistema regionale INFEAS o per supportare le
campagne di comunicazione a valenza educativa di
livello regionale.
4. I CEAS sono attivi nella progettazione e
realizzazione di percorsi e programmi educativi per
istituti scolastici e cittadini; corsi e momenti di
formazione e aggiornamento; soggiorni educativi e
turismo ecologico; materiali didattici e
divulgativi; seminari, convegni ed eventi pubblici;
attività di ricerca, analisi e monitoraggio in
campo ambientale; attività di documentazione e
gestione di biblioteche specializzate; servizi di
informazione ai cittadini; supporto alla gestione
di processi partecipativi sul territorio; gestione
sostenibile di ambienti e strutture; campagne di
sensibilizzazione sugli stili di vita sostenibili.
5. I CEAS operano prevalentemente per l'attuazione
di azioni contenute nel programma regionale INFEAS
e nei programmi provinciali di educazione alla
sostenibilità.
6. La Regione, in collaborazione con il sistema
delle autonomie locali, promuove la gestione
associata dei servizi erogati dai CEAS in territori
omogenei anche al fine di ottenere economie di
scala, perseguendo l'ottimizzazione e la
razionalizzazione delle strutture di educazione
alla sostenibilità sul territorio, anche attraverso
l'unificazione di centri preesistenti.
7. La Regione, acquisito il parere delle Province,
riconosce i CEAS senza scopo di lucro, sulla base
di criteri e indicatori di qualità relativi a
strutture, competenze e progetti, coerenti con gli
indirizzi elaborati nell'ambito del sistema
nazionale INFEA.
Art. 5
Le reti di scuole per l'educazione alla
sostenibilità
1. La Regione, nell'ambito del programma regionale
INFEAS, riconosce, sostiene e valorizza le scuole e
gli istituti scolastici che, anche in rete tra
loro, coniugano i temi della sostenibilità con il
piano dell'offerta formativa e che strutturano al
proprio interno esperienze e attività permanenti di
educazione alla sostenibilità.
2. La Regione supporta e promuove forme di
co-progettazione educativa scuola-territorio per
tutte le fasce di età e la partecipazione del
sistema formativo allo sviluppo locale.
3. La Regione valorizza il lavoro degli istituti
scolastici e delle loro reti per l'educazione alla
sostenibilità promuovendo la divulgazione delle
buone pratiche e la documentazione dei percorsi
didattici anche attraverso banche-dati e strumenti
informatici.
Art. 6
Relazione sullo stato dell'ambiente e della
sostenibilità
e attuazione del decreto legislativo n. 195 del
2005
1. La Giunta regionale redige, di norma ogni cinque
anni, una relazione sullo stato dell'ambiente e
della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna,
con il supporto tecnico dell'Agenzia regionale per
la prevenzione e l'ambiente (ARPA).
2. La Regione promuove e favorisce altresì la
redazione e la divulgazione di relazioni sullo
stato dell'ambiente e della sostenibilità a scala
provinciale e comunale.
3. La Regione, in attuazione di quanto previsto dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale),
garantisce il diritto di accesso all'informazione
ambientale, avvalendosi anche delle tecnologie
informatiche e telematiche disponibili.
Art. 7
Commissione regionale di coordinamento
1. È istituita la Commissione regionale di
coordinamento per l'informazione e l'educazione
alla sostenibilità con il compito di:
a) concorrere all'elaborazione di linee guida per
la stesura del Programma regionale INFEAS;
b) esprimere parere in ordine al Programma
regionale INFEAS ed ai programmi provinciali
INFEAS;
c) proporre i criteri e i requisiti di qualità
sulla base dei quali caratterizzare e valutare i
CEAS e gli istituti scolastici ai fini del loro
riconoscimento ai sensi del comma 7 dell'art. 4;
d) verificare l'andamento delle attività previste
nel Programma regionale INFEAS e nei programmi
provinciali ed esprimere alla Giunta regionale le
proprie valutazioni e proposte in merito;
e) esaminare e fornire valutazioni in merito ad
argomenti e temi in materia di informazione e di
educazione alla sostenibilità che la Giunta
regionale ritenga di sottoporre alla Commissione
stessa.
2. La Commissione è istituita con atto della Giunta
regionale, dura in carica cinque anni ed è composta
da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di
sviluppo sostenibile, o suo delegato, con funzioni
di Presidente;
b) un membro designato da ciascuna Provincia;
c) un membro designato dall'Agenzia regionale per
la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna
(ARPA);
d) sette membri nominati dalla Giunta regionale tra
persone di comprovata esperienza in materia di
informazione, comunicazione ed educazione alla
sostenibilità maturata in strutture pubbliche o
private.
3. Sono invitati permanenti ai lavori della
Commissione il direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale e il direttore dell'Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
(ex IRRE Emilia-Romagna), o loro delegati.
4. Sono invitati permanenti ai lavori della
Commissione i dirigenti, o loro delegati, dei
settori dell'Amministrazione regionale e delle
Agenzie della Regione che hanno il compito di
promuovere l'educazione ambientale, l'educazione
alimentare, l'educazione ai consumi, l'educazione
alla sicurezza stradale e alla mobilità
sostenibile, l'educazione alla salute, l'educazione
alla partecipazione, le pari opportunità,
l'istruzione, la formazione e le politiche
giovanili.
5. Un collaboratore regionale svolge le funzioni di
segretario.
6. Al fine dell'elaborazione del Programma
regionale INFEAS, il Presidente della Commissione
promuove la consultazione degli enti e dei soggetti
interessati.
7. Qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione
agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente
può invitare alle riunioni della Commissione
esperti e rappresentanti di altri enti e soggetti
interessati.
8. La Commissione può, qualora ne ravvisi la
necessità e su specifiche tematiche, convocare
commissioni allargate e costituire gruppi di
lavoro, aperti alla partecipazione dei CEAS e di
altri soggetti del sistema regionale INFEAS.
Art. 8
Attuazione del Programma regionale INFEAS
1. Alla realizzazione di quanto previsto dalla
presente legge la Regione provvede direttamente per
quanto attiene a:
a) attività di informazione, documentazione,
comunicazione, formazione ed educazione alla
sostenibilità di valenza regionale, interregionale
e sovraregionale individuate nel Programma
regionale INFEAS di cui all'art. 3, anche
avvalendosi dei CEAS di cui al comma 6 dell'art. 2
e con il supporto degli istituti scolastici di cui
al comma 7 dello stesso articolo;
b) supporto all'elaborazione e alla gestione dei
programmi provinciali INFEAS di cui all'art. 3;
c) relazione sullo stato dell'ambiente e della
sostenibilità della Regione Emilia-Romagna di cui
all'art. 6;
d) organizzazione, promozione e realizzazione di
attività didattiche volte alla formazione ed alla
qualificazione professionale degli operatori di
educazione alla sostenibilità di cui all'art. 4.
2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione
di quanto previsto dalla presente legge mediante
concessione di contributi finanziari a:
a) Enti locali e altri soggetti che abbiano
istituito CEAS riconosciuti dalla Regione, per la
realizzazione di attività di informazione,
documentazione, comunicazione, formazione ed
educazione alla sostenibilità individuate nel
Programma regionale INFEAS;
b) Enti locali e altri soggetti che abbiano
istituito CEAS riconosciuti dalla Regione, per la
realizzazione, la qualificazione e il potenziamento
dei CEAS stessi;
c) scuole e istituti scolastici di ogni ordine e
grado, per la promozione di attività di educazione
alla sostenibilità individuate dal Programma
regionale INFEAS e dai programmi provinciali
INFEAS.
3. La misura dei contributi finanziari di cui al
comma 2 del presente articolo è stabilita nei
singoli atti di attuazione del programma regionale
INFEAS.
Art. 9
Norme finanziarie
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge mediante la
istituzione di appositi capitoli nella parte spesa
del bilancio regionale, che verranno dotati dei
finanziamenti necessari in sede di approvazione
della legge annuale di bilancio, a norma di quanto
disposto dalla Legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi regionali 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 10
Norme transitorie e finali
1. Entro sedici mesi dall'emanazione della presente
legge regionale, la Regione provvederà a
riconoscere i CEAS secondo quanto previsto dal
comma 7 dell'art. 4.
2. Fino al termine di cui al comma 1 resta valido
l'elenco dei centri di educazione ambientale già
accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi
della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15
(Promozione, organizzazione e sviluppo delle
attività di informazione e di educazione
ambientale). Tali centri continuano a svolgere,
fino al nuovo riconoscimento previsto dal comma 1,
le funzioni di cui alla presente legge nell'ambito
del Programma regionale INFEAS.
3. È abrogata la Legge regionale 16 maggio 1996, n.
15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle
attività di informazione e di educazione
ambientale).
Espandi Indice