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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 262
Presentato in data: 15/07/2010
Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione (14 07 10).

Presentatori:

Naldi Gian Guido
Meo Gabriella

Testo:

                     PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Anagrafe pubblica degli eletti.
Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione
CAPO I
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto
della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione
nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello
Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini
alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e
al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo
sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di
trasparenza per la comunicazione della propria attività.
Art. 2
(Obiettivi)
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei
consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla
garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea
Legislativa e la Giunta Regionale si dotano di disposizioni sulla
trasparenza e sull'informazione attraverso la creazione
dell'Anagrafe pubblica degli eletti.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INFORMAZIONE SULL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA E SULLA GIUNTA REGIONALE
Art. 3
(Anagrafe degli eletti)
1. L'Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale rendono disponibili
sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'art.5, entro
6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti
informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti.
Per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente della
Regione e ogni componente della Giunta:
a.nome e cognome, luogo e data di nascita;
b.titolo di studio;
c.professione esercitata;
d.codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di
un'anagrafe pubblica degli eletti e, di ciascuno, incarichi elettivi
ricoperti nel tempo;
e.carica istituzionale ricoperta in Assemblea Legislativa, in Giunta
e in Consulte, Comitati, Enti e simili nominati dall'Assemblea
Legislativa;
f.lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e bilancio delle
spese complessive sostenute dallo stesso;
g.indennità, rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi
titolo dalla Regione;
h.dichiarazione dei redditi, propria, del coniuge non separato e dei
figli conviventi, e degli interessi finanziari relativi all'anno
precedente l'assunzione dell'incarico e degli anni in cui ricopre
l'incarico;
i.dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi
altra elargizione o atto di liberalità;
j.atti presentati con relativi iter alla loro conclusione
(progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati,
risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e
interrogazioni);
k.il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea
Legislativa, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui
provvedimenti adottati dagli stessi;
Art. 4
(Attività dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale)
1. L'Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale rendono disponibili
sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'art.5, entro
6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti
informazioni relative alla propria attività:
a.l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e le loro
destinazione d'uso;
b.un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni
(incarichi, studi, progettazioni, contratti a tempo determinato),
dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le
seguenti voci:
1.ufficio proponente;
2.oggetto assegnatario;
3.tipologia dell'incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a
tempo determinato);
4.ammontare pecuniario riconosciutogli;
5.data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di
nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già
usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione
regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o
assegnate da essa stessa;
6.obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti di consulenza
con le società controllate o partecipate dalla Regione e per quali
importi;
c.per ogni Società controllata o ente strumentale della Regione, la
ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei
consiglieri di amministrazione e i relativi emolumenti;
d.pubblicità dei lavori consiliari, con relativa pubblicizzazione
delle sedute e degli argomenti in discussione nelle Commissioni e in
Consiglio e archiviazione fruibile, attraverso resoconto e/o
audio/video con indicizzazione.
Art. 5
(Modalità di informazione e comunicazione sul portale della Regione)
1. Al fine di favorire una pratica e veloce consultazione ed
elaborazione dei dati citati agli articoli 3 e 4 della presenta
legge, la Regione Emilia-Romagna provvederà ad inserirli tutti nella
già attiva sezione Regione trasparente del portale.
Art. 6
(Tutela dei dati personali)
1. Il primo conferimento di documenti sul sito internet è effettuato
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Art. 7
(Estensione delle disposizioni)
1.Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì a
Presidenti, Vice-Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori
Generali di nomina regionale.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40 recante Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 .
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