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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 262
Presentato in data: 15/07/2010
Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione (14 07 10).

Presentatori:

Naldi Gian Guido
Meo Gabriella

Relazione:

Relazione introduttiva:
L'accresciuta attenzione da parte dei cittadini-elettori nei
confronti della trasparenza amministrativa, unitamente ad una sempre
maggiore necessità di rigore nel contenimento e qualificazione della
spesa pubblica, volta alla riduzione dei costi della politica ,
sono aspetti importanti e fondamentali di cui con attenzione occorre
tenere conto. Molti cittadini, purtroppo, influenzati anche da
vicende politiche e giudiziarie che vedono casi di corruzione o poco
controllo da parte delle amministrazioni, rischiano di allontanarsi
dalla vita politica e dalla partecipazione democratica.
Lo Statuto della Regione Emilia Romagna mette la trasparenza e
l'informazione al cittadino tra i valori fondamentali e,
all'articolo 14, recita: L'attività della Regione si ispira al
principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni,
anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva
partecipazione. La Regione riconosce, favorisce e promuove il
diritto dei residenti singoli o associati all'informazione
sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale .
La promozione della trasparenza della vita istituzionale corrisponde
alla precisa scelta politica dell'Amministrazione regionale di
ampliare gli spazi per l'esercizio della democrazia partecipativa,
come dimostrato dall'approvazione unanime della legge 3/2010 Norme
per la definizione, riordino e promozione delle procedure di
consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche
regionali e locali ;
L'ampliamento degli spazi di conoscenza e informazione al cittadino
è inoltre un punto essenziale del programma di mandato di Vasco
Errani per il 2010-2015 che, a tal proposito, recita: Crediamo che
ai cittadini debbano essere resi noti i principi sulla base dei
quali si genera l'azione amministrativa, in particolare l'attenzione
all'interesse pubblico, alla partecipazione, alla trasparenza, alla
semplificazione delle procedure, all'efficacia degli interventi, al
rigore con il quale vengono utilizzate le risorse pubbliche e ai
controlli che competono all'Ente. Elementi, questi, che da sempre
guidano l'azione della Regione Emilia-Romagna. Per questo
rivisiteremo il sistema dei controlli dell'Ente per renderlo sempre
più efficace, per garantire un uso delle risorse pubbliche sempre
più trasparente .
Seguendo l'esempio di altre democrazie (specie quelle anglosassoni),
ogni istituzione dovrebbe rendere disponibile sul web il proprio
bilancio interno, le presenze e il comportamento di voto degli
eletti, gli atti presentati, il loro iter e la conclusione.
A sua volta, ciascun eletto dovrebbe pubblicare i dati anagrafici;
il codice fiscale; gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo; la
dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi
all'anno precedente l'elezione, degli anni in cui ricopre l'incarico
e di quello successivo; la dichiarazione dei finanziamenti ricevuti,
dei doni e dei benefici; il quadro delle presenze ai lavori e i voti
espressi sugli atti adottati dall'istituzione cui appartiene.
L'insieme di questi dati dovrebbe essere fornito in modalità tale da
far sì che possano essere facilmente elaborati ed incrociati. Va
detto che molte informazioni sono già disponibili sul portale della
Regione Emilia-Romagna, pertanto si tratterebbe per lo più di
integrare la sezione Regione trasparente del portale, rendendola
il punto di riferimento esclusivo della massima trasparenza
possibile e della totale pubblicità della vita istituzionale,
all'insegna del conoscere per deliberare . Questa riforma potrebbe
partire subito dopo l'approvazione a costi limitatissimi.
La crescente pressione di sfiducia nei confronti della politica e di
disaffezione alla partecipazione alla vita democratica e delle
istituzioni, spesso si basano su una distanza reale o percepita da
parte dei cittadini. Questa attività normativa intende porsi a
contrasto di questa distanza e fungere da ponte tra i
cittadini-elettori e la Regione.
La proposta di legge regionale si compone di 8 articoli:
Con l'articolo 1 si determinano le finalità della legge atte a
valorizzare, attraverso la trasparenza, la partecipazione e il
controllo da parte dei cittadini sull'attività della Regione e degli
eletti.
L'articolo 2 definisce gli obiettivi della legge.
L'articolo 3 istituisce la creazione di un'anagrafe degli eletti.
Per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente della
Regione e ogni componente della Giunta dovranno essere indicati i
dati anagrafici, patrimoniali, le cariche ricoperte, le indennità,
i rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo
dalla Regione; gli atti presentati con relativi iter fino alla loro
conclusione; il quadro delle presenze ai lavori della Giunta,
dell'Assemblea Legislativa, delle Commissioni di cui fa parte e i
voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi.
L'articolo 4 stabilisce le azioni da intraprendere per perseguire
gli obiettivi di maggiore trasparenza sulle attività della Regione
(patrimonio, immobili, personale);
L'articolo 5 concerne la modalità di informazione e comunicazione
dei suddetti dati sul portale della Regione.
L'articolo 6 concerne la tutela dei dati personali.
L'articolo 7 stabilisce a quali cariche è estesa la presente legge.
L'articolo 8 concerne la norma finanziaria.

Testo:

                     PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Anagrafe pubblica degli eletti.
Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione
CAPO I
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto
della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione
nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello
Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini
alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e
al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo
sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di
trasparenza per la comunicazione della propria attività.
Art. 2
(Obiettivi)
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei
consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla
garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea
Legislativa e la Giunta Regionale si dotano di disposizioni sulla
trasparenza e sull'informazione attraverso la creazione
dell'Anagrafe pubblica degli eletti.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INFORMAZIONE SULL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA E SULLA GIUNTA REGIONALE
Art. 3
(Anagrafe degli eletti)
1. L'Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale rendono disponibili
sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'art.5, entro
6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti
informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti.
Per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente della
Regione e ogni componente della Giunta:
a.nome e cognome, luogo e data di nascita;
b.titolo di studio;
c.professione esercitata;
d.codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di
un'anagrafe pubblica degli eletti e, di ciascuno, incarichi elettivi
ricoperti nel tempo;
e.carica istituzionale ricoperta in Assemblea Legislativa, in Giunta
e in Consulte, Comitati, Enti e simili nominati dall'Assemblea
Legislativa;
f.lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e bilancio delle
spese complessive sostenute dallo stesso;
g.indennità, rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi
titolo dalla Regione;
h.dichiarazione dei redditi, propria, del coniuge non separato e dei
figli conviventi, e degli interessi finanziari relativi all'anno
precedente l'assunzione dell'incarico e degli anni in cui ricopre
l'incarico;
i.dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi
altra elargizione o atto di liberalità;
j.atti presentati con relativi iter alla loro conclusione
(progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati,
risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e
interrogazioni);
k.il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea
Legislativa, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui
provvedimenti adottati dagli stessi;
Art. 4
(Attività dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale)
1. L'Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale rendono disponibili
sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'art.5, entro
6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti
informazioni relative alla propria attività:
a.l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e le loro
destinazione d'uso;
b.un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni
(incarichi, studi, progettazioni, contratti a tempo determinato),
dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le
seguenti voci:
1.ufficio proponente;
2.oggetto assegnatario;
3.tipologia dell'incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a
tempo determinato);
4.ammontare pecuniario riconosciutogli;
5.data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di
nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già
usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione
regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o
assegnate da essa stessa;
6.obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti di consulenza
con le società controllate o partecipate dalla Regione e per quali
importi;
c.per ogni Società controllata o ente strumentale della Regione, la
ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei
consiglieri di amministrazione e i relativi emolumenti;
d.pubblicità dei lavori consiliari, con relativa pubblicizzazione
delle sedute e degli argomenti in discussione nelle Commissioni e in
Consiglio e archiviazione fruibile, attraverso resoconto e/o
audio/video con indicizzazione.
Art. 5
(Modalità di informazione e comunicazione sul portale della Regione)
1. Al fine di favorire una pratica e veloce consultazione ed
elaborazione dei dati citati agli articoli 3 e 4 della presenta
legge, la Regione Emilia-Romagna provvederà ad inserirli tutti nella
già attiva sezione Regione trasparente del portale.
Art. 6
(Tutela dei dati personali)
1. Il primo conferimento di documenti sul sito internet è effettuato
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Art. 7
(Estensione delle disposizioni)
1.Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì a
Presidenti, Vice-Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori
Generali di nomina regionale.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40 recante Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 .
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