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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 336
Presentato in data: 30/07/2010
Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata (delibera di Giunta n. 1141 del 26 07 10).

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

Relazione
I temi dell'edilizia pubblica e privata sono estremamente complessi
e possono essere affrontati da diverse prospettive. Esiste comunque
la necessità chiara ed urgente di concentrare e orientare gli sforzi
verso misure per promuovere la legalità nell'edilizia e per
rafforzare la semplificazione delle norme, la dematerializzazione
dei procedimenti e degli endoprocedimenti.
La struttura del mercato spesso è condizionata dalla presenza di
imprese che possono adottare pratiche suscettibili di alterare le
condizioni di concorrenzialità. Così il frequente ricorso nei
rapporti di subappalto ad imprese non adeguatamente strutturate,
l'utilizzo troppo elevato del criterio del prezzo più basso, la
scarsa attività di controllo rispetto ai numeri elevati di cantieri
sia pubblici, sia privati, le difficoltà nel giungere alla
conclusione dell'iter di realizzazione degli interventi edilizi
portano le seguenti macro conseguenze:
- una bassa qualità delle prestazioni rese (ovvero dei lavori
realizzati);
- un elevato tasso di incidenti, anche mortali, sui luoghi di
lavoro;
- un'alterazione del mercato delle costruzioni;
- la diffusione di comportamenti illegali e di infiltrazioni della
criminalità organizzata.
Si tratta, a ben vedere, di alcune delle molteplici problematiche
che caratterizzano il settore che, peraltro, è di per sé
estremamente rilevante sia sotto il profilo pubblicistico, in
ragione del fatto che si tratta di attività poste in essere da enti
pubblici per soddisfare necessità della collettività, secondo
standard di qualità che devono risultare adeguati; sia sotto il
profilo di mercato, in ragione dei notevoli riflessi economici ed
occupazionali prodotti nei confronti delle imprese del territorio
regionale.
Tuttavia le problematiche sopra ricordate restano sostanzialmente
irrisolte dall'intervento legislativo statale e, quindi, occorre
valutare la possibilità di ipotizzare un ruolo della Regione più
articolato che si concretizzi mediante l'adozione di strumenti
diversi, non solo limitati al piano legislativo.
In ogni caso da quest'ultimo occorre partire.
Da ciò la necessità di ipotizzare un intervento legislativo
regionale su più livelli. In particolare, sia a carattere
promozionale, sia a carattere prescrittivi. L'integrazione
bilanciata delle due caratteristiche suddette ha guidato le
redazione della norma al fine di renderla efficace e coerente con le
finalità di cooperare con lo Stato, con le altre amministrazioni
pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata
convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione
mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti
illegali che alterano il mercato e la libera concorrenza.
In particolare, malgrado la complessità della materia, si è ritenuto
necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti principali:
l'adeguatezza delle imprese che operano nel mercato, la trasparenza
delle procedure di appalto e di rilascio dei titoli abilitativi, il
potenziamento dell'attività di controllo dei cantieri, il rispetto
del sistema di norme nei contratti pubblici e sul fronte
dell'edilizia privata, la semplificazione dei procedimenti e degli
endoprocedimenti, ivi compresa la dematerializzazione delle
procedure di gara, di presentazione delle pratiche edilizie per il
rilascio dei titoli abilitativi, nonché degli eventuali certificati
o comunicazioni previste dalle disposizioni normative vigenti.
Parimenti il progetto di legge regionale ha potenziato l'attività di
controllo e monitoraggio dei contratti e degli investimenti
pubblici, dei titoli abilitativi edilizi, prevedendo funzioni
specifiche di segnalazione agli enti competenti.
Particolare attenzione è stata rivolta alla formazione e al supporto
di tipo organizzativo e tecnico dei committenti pubblici e dei
committenti privati (cd. qualificazione della committenza).
Il progetto di legge regionale Disposizioni per la promozione della
legalità e della semplificazione nel settore edile e delle
costruzioni a committenza pubblica e privata si articola in quattro
capi: il primo tratta le disposizioni generali; il secondo è
relativo alle norme nel settore edile e delle costruzioni a
committenza pubblica; il terzo è rivolto alla committenza privata e
infine, il quarto è inerente alle disposizioni finanziarie e
abrogazioni.
Nelle finalità della norma regionale si sancisce che la Regione
Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali, coopera
con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali,
alla promozione dell'ordinata convivenza e della legalità contro i
fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura
e dei comportamenti illegali che alterano il mercato e la libera
concorrenza.
Per il raggiungimento di tali finalità si prevede, inoltre, di
attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale e di
qualificazione e di idoneità degli operatori economici nonché delle
amministrazioni pubbliche. Così anche si prevede l'adozione di
procedure e di soluzioni finalizzate alla trasparenza, alla
semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa e
degli adempimenti nel settore edile e delle costruzioni a
committenza pubblica e privata.
All'articolo 2, nell'ambito dell'attività promozionale, la Regione
Emilia-Romagna promuove la legalità, la trasparenza e la tutela e
sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4
dicembre 2003, n. 24 Disciplina della polizia amministrativa locale
e promozione di un sistema integrato di sicurezza , con prioritaria
attenzione a:
a) diffondere la cultura della legalità e a conseguire un'ordinata e
civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione;
b) sviluppare attività di cooperazione applicativa,
dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei
procedimenti amministrativi;
c) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel
trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici
territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le
strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione,
le parti sociali, gli ordini professionali, le università;
d) definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in
ordine all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità
organizzata, in accordo alle finalità previste dalle disposizioni
vigenti in materia;
e) realizzare attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione
e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori
economici e delle amministrazioni pubbliche;
f) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e
informazione.
All'art. 3 è stato previsto un potenziamento dell'attività di
controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile. In particolare,
la Regione definirà secondo criteri di proporzionalità e
adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero
alla particolare pericolosità di lavori, le modalità di adozione e
di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e
registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, al
fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle
attività di vigilanza. Si prevede l'aggiornamento e la pubblicazione
dell'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici
di controllo e registrazione.
Un altro aspetto relativo al potenziamento e al migliore
coordinamento delle attività di controllo, riguarda la promozione
tramite accordi dell'adozione di sistemi telematici di rilevazione
dei movimenti e dei flussi dei mezzi e dei materiali nei cantieri.
In merito alla semplificazione e dematerializzazione dei
certificati, delle comunicazioni e delle procedure, all'art. 4 si
prevede che la Regione, in collaborazione e in accordo con gli enti
competenti, operi al fine di agevolare lo svolgimento delle attività
delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e dei
cittadini. In particolare, per costituire, aggiornare e rendere
consultabile agli aventi diritto la banca dati delle certificazioni,
rilasciate nell'ambito del territorio regionale, relative alla
regolarità contributiva degli operatori economici (Documento Unico
di Regolarità Contributiva - DURC).
Così si prevede il supporto informativo per la semplificazione e
dematerializzazione degli obblighi di comunicazione in merito: alla
notifica preliminare, ai moduli ISTAT per la rilevazione del
permesso di costruire, della DIA per nuovi fabbricati o per
ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti, ai modelli GAP
delle prefetture, al procedimento e agli endoprocedimenti edilizi, e
alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti pubblici.
Il Capo II riguarda il settore edile a committenza pubblica e
l'articolo 5 prevede un rafforzamento del ruolo svolto dalla Regione
nell'esercizio delle funzioni di osservatorio sui contratti e gli
investimenti pubblici al fine di contribuire alla trasparenza e
razionalizzazione delle procedure e al coordinamento delle
iniziative e delle attività, promuovendo la collaborazione tra i
soggetti interessati. Le funzioni previste sono:
- acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la
trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché a
monitorare l'attività degli operatori economici in sede di
partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici;
- garantire, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della
riservatezza, la pubblicità di tali dati e informazioni,
assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti
pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle
disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla
loro acquisizione;
- promuovere la qualità delle procedure di scelta del contraente e
la qualificazione degli operatori;
- acquisire le informazioni ed i dati relativi agli investimenti
pubblici al fine di consentire la massima trasparenza sulla spesa
pubblica;
- svolgere attività di studio, ricerca e indagine.
Tra i compiti che rafforzano l'azione di controllo e monitoraggio
sono indicati i seguenti:
- la gestione ed l'aggiornamento dell'archivio dei contratti e degli
investimenti pubblici;
- la predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei
dati di cui al comma 2;
- l'elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato ed la
conseguente redazione di rapporti sull'andamento e sulle
caratteristiche dell'attività contrattuale e degli investimenti
pubblici;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal presente
progetto di legge e dalle disposizioni vigenti;
- il necessario supporto informativo agli enti pubblici interessati
alle attività;
- l'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti
per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e
previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui,
anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte,
emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del
congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
- la segnalazione, agli enti competenti, dei cantieri nei quali si
eseguono lavori aggiudicati ad imprese che hanno presentato
un'offerta la cui congruità sia stata sottoposta a valutazione di
anomalia ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163;
- la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi
di cui all'articolo 7;
- l'individuazione e la diffusione di linee guida, buone pratiche e
modalità finalizzate a semplificare e uniformare le attività delle
stazioni appaltanti e degli operatori del settore, e a valorizzarne
la responsabilità sociale.
All'articolo 6 sono previste le modalità di rapporto con l'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e le funzioni di sezione regionale dell'AVCP, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
L'articolo 7 prevede che la Regione al fine di assicurare una
determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori
pubblici, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e
delle imprese di settore, predisponga e aggiorni l'elenco regionale
dei prezzi ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 163 del
2006. Tale elenco è redatto con particolare riferimento alle voci
più significative dei prezzi di costruzione, anche tenendo conto di
specifiche condizioni provinciali.
L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la
determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e
può essere assunto a riferimento per le finalità di cui all'art. 89
del D.Lgs. n. 163 del 2006.
L'articolo 8 (Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro)
prevede che le stazioni appaltanti di cui al D.Lgs. 163/2006, che
realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale,
verifichino e valutino nell'elaborazione dei progetti, la
possibilità di adottare soluzioni tecniche e di esecuzione per la
tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, il riutilizzo delle
4
risorse naturali e la minimizzazione dell'uso di risorse non
rinnovabili, la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, nonché la riduzione dei rischi e dei disagi arrecati
alla collettività nell'esecuzione dei lavori. Nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, le stazioni appaltanti dovranno altresì verificare e
valutare la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione
dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi
sopra indicati. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni
oggetto del contratto, possono riguardare:
- soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello
sviluppo sostenibile e del risparmio energetico;
- soluzioni che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già
previsto dalle disposizioni vigenti;
- soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o
comunque a ridotto impatto ambientale;
- soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a
quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni
del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o
provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili.
Gli enti che affidano lavori con il concorso finanziario della
Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad
adottare i criteri sopraindicati, sia in fase di elaborazione
progettuale, sia nel bando di gara.
L'articolo 9 tratta l'applicazione dei principi di cui alla
Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 ( Small
business act per l'Europa ).
La ratio dell'articolo è di favorire il massimo accesso alle
procedure di affidamento di lavori, così congiuntamente a forniture
o servizi, anche alle piccole imprese, in particolare impegnando le
stazioni appaltanti ad articolare le prestazioni in distinti lotti
funzionali.
Si eviterà così l'artificioso aumento degli importi dei contratti e
conseguentemente dei requisiti di partecipazione alle procedure di
affidamento, che escludono le imprese di piccole dimensioni,
riducono la concorrenzialità di queste procedure a discapito delle
Amministrazioni pubbliche, con il solo modesto vantaggio di
diminuire il numero delle procedure di gara.
Nel Capo III, che riguarda il settore edile a committenza privata,
l'articolo 10 prevede che la Regione, nell'esercizio delle funzioni
di osservatorio di cui all'art. 5, anche per questa tipologia di
lavori, provveda a:
- segnalare, agli enti competenti per l'effettuazione delle attività
di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di
obblighi assicurativi e previdenziali, i casi di alterazione del
congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri, anche
mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, dalle
quali emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del
congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri stessi;
- acquisire le informazioni, in via telematica, dai Comuni in merito
all'avvio ed alla conclusione dei lavori e dei cantieri, secondo
modalità individuate con atto della Giunta regionale.
L'articolo 11 dispone che l'efficacia del titolo abilitativo
edilizio e più precisamente del permesso di costruire sia
subordinata all'avvenuta comunicazione all'ente competente del
nominativo dell'impresa o delle imprese affidatarie dei lavori, e
alla dimostrazione del regolare adempimento degli obblighi
contributivi e previdenziali, nonché all'avvenuta verifica delle
condizioni di idoneità soggettiva e tecnico-professionale delle
imprese suddette. Tali condizioni di idoneità sono definite, in
conformità con le disposizioni vigenti in materia, con atto della
Giunta regionale secondo criteri di tutela della sicurezza del
lavoro, di rispetto della legalità e di qualificazione delle
imprese. L'articolo dovrà essere valutato alla luce
dell'approvazione del D.L. 78/2010 in merito alla Segnalazione
certificata d'inizio attività.
L'articolo 12 (Misure di legalità) prescrive che l'impresa
esecutrice o subappaltatrice applichi i contratti collettivi,
nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona in
cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità
di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi
collettivi. Inoltre sarà garantito da parte dell'impresa, in
riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento
di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore
presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi, secondo
modalità definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui
all'art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Al Capo quarto sono previste disposizioni finanziarie e abrogazioni.

Testo:

PROGETTO DI LEGGE
D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
Disposizioni per la promozione della legalità e della
semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza
pubblica e privata
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi
costituzionali, coopera con lo Stato, le altre amministrazioni
pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata
convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione
mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti
illegali che alterano il mercato del settore edile e delle
costruzioni a committenza pubblica e privata.
2. Per contribuire all'efficace perseguimento dei fini di cui al
comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare
un sistema integrato di sicurezza territoriale, nonché di
qualificazione e di idoneità degli operatori economici e delle
amministrazioni pubbliche.
3. La Regione promuove altresì l'adozione di procedure e di
iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e
razionalizzazione dell'attività amministrativa e degli adempimenti
richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 2
Interventi di promozione regionale
1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la
trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza), con particolare attenzione a:
a) diffondere la cultura della legalità e a conseguire un'ordinata e
civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione;
b) sviluppare attività di cooperazione applicativa,
dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei
procedimenti amministrativi;
c) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel
trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici
territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le
strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione,
le parti sociali, gli ordini professionali, le università;
d) definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in
ordine all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità
organizzata, in accordo alle finalità previste dalle disposizioni
vigenti in materia;
e) realizzare attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione
e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori
economici e delle amministrazioni pubbliche;
f) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e
informazione.
Art. 3
Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di
ingegneria civile
1. La Regione definisce le modalità di adozione e di applicazione
obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione
automatica delle presenze nei cantieri di personale autorizzato al
fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle
attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri
di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione
dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così
come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2
(Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria
civile).
2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese
che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e
registrazione di cui al comma 1.
3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai
sensi dell'art. 4 della L.R. n. 2 del 2009 finalizzati al
potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di
controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di
rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri.
Art. 4
Semplificazione e dematerializzazione
1. Per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni
pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, la Regione, in
collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle
disposizioni vigenti, opera per la semplificazione e per la
dematerializzazione degli atti , delle comunicazioni e dei relativi
procedimenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la Regione:
a) costituisce, aggiorna e rende consultabile agli aventi diritto la
banca dati delle certificazioni, rilasciate nell'ambito del
territorio regionale, relative alla regolarità contributiva degli
operatori economici;
b) definisce le modalità di redazione e di trasmissione, per via
telematica, della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con indicazione del costo
della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei
lavori, così come individuato sulla base dei contratti collettivi di
cui all'art.12;
c) predispone, in accordo con l'ISTAT, il supporto informatico per
favorire l'adempimento dell'obbligo di trasmissione per la
rilevazione del permesso di costruire, della DIA per nuovi
fabbricati o per ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti,
nonché le Pubbliche Amministrazioni per le quali è stato approvato
il progetto per fabbricati o ampliamenti destinati a edilizia
pubblica ai sensi dell'art. 7 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia);
d) predispone, in accordo con gli Uffici Territoriali del Governo,
il supporto informatico per favorire l'adempimento degli obblighi di
trasmissione delle notizie richieste ai sensi dell'art. 1 del
decreto legge 6 settembre 1982, n.629 (Misure urgenti per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito
con modifiche dalla legge 12 ottobre 1982, n.726, e ogni altro
adempimento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e lotta contro la delinquenza mafiosa;
e) individua, in accordo con i Comuni, le modalità, integrate e
coerenti con le disposizioni vigenti, per la standardizzazione e la
trasmissione, per via telematica, dei dati da produrre nell'ambito
degli adempimenti in materia edilizia e catastale;
f) individua, in accordo con le stazioni appaltanti di cui al D.
Lgs. n. 163 del 2006, in coerenza con le disposizioni vigenti in
materia, le modalità di dematerializzazione delle procedure
negoziate per l'affidamento di contratti pubblici.
CAPO II
SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA
Art. 5
Controllo e monitoraggio dei contratti e degli investimenti pubblici
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolge
funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici
al fine di contribuire alla trasparenza e razionalizzazione delle
procedure. Concorre altresì al coordinamento delle iniziative e
delle attività, promuovendo la collaborazione tra i soggetti
interessati.
2. La Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:
a) acquisisce le informazioni ed i dati utili a consentire la
trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché a
monitorare l'attività degli operatori economici in sede di
partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;
b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della
riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui
alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da
parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli
previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti
aventi titolo alla loro acquisizione;
c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la
qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni
pubbliche;
d) acquisisce le informazioni ed i dati relativi agli investimenti
pubblici al fine di consentire la massima trasparenza sulla spesa
pubblica;
e) svolge attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli
ambiti di attività di cui alla presente legge.
3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le
attività relative:
a) alla gestione ed all'aggiornamento dell'archivio dei contratti e
degli investimenti pubblici;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione
dei dati di cui al comma 2;
c) alla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato ed
alla conseguente redazione di rapporti sull'andamento e sulle
caratteristiche dell'attività contrattuale e degli investimenti
pubblici;
d) all'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla
presente legge e dalle disposizioni vigenti;
e) ad assicurare il necessario supporto informativo agli enti
pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;
f) all'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti
per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e
previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui,
anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte,
emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del
congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
g) alla segnalazione, agli enti competenti di cui alla precedente
lettera f), dei cantieri nei quali si eseguono lavori pubblici
aggiudicati ad imprese che hanno presentato un'offerta la cui
congruità sia stata sottoposta a valutazione di anomalia ai sensi
dell'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
h) alla formazione ed all'aggiornamento dell'elenco regionale dei
prezzi di cui all'articolo 7;
i) alla individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e
modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le
attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, e
a valorizzarne la responsabilità sociale.
Art. 6
Rapporti con l'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici
1. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività
di monitoraggio previste dalla presente legge e dalle disposizioni
vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione può
individuare, mediante specifiche intese con l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di
cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 163 del 2006 ovvero con altri enti e
organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di
attribuzione di specifiche funzioni.
Art. 7
Elenco regionale dei prezzi
1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e
congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione, sentite le
associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di
settore, predispone ed aggiorna l'elenco regionale dei prezzi ai
sensi dell'art.133, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 2006.
2. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni
provinciali, con particolare riferimento alle voci più significative
dei prezzi di costruzione.
3. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per
la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da
affidare e può essere assunto a riferimento per le finalità di cui
all'art. 89 del D. Lgs. n. 163 del 2006 .
Art. 8
Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro
1. Le stazioni appaltanti di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006 che
realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale
valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni
tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela
dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse
naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di
riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione
dei lavori.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e
valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di
valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e
adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:
a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello
sviluppo sostenibile e del risparmio energetico;
b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano
i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle
disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la
sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o
comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga
oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche
nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali
sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a
quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni
del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o
provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili.
3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso
finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del
finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri
di cui al comma 1 e di cui al comma 2, in coerenza alle specificità
tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.
Art. 9
Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della
Commissione europea del 25 giugno 2008 ( Small business act per
l'Europa ) agli interventi finanziati con il concorso della Regione
1. Le stazioni appaltanti che affidano lavori, anche congiuntamente
a forniture o servizi, con il concorso finanziario della Regione si
impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, in
applicazione del principio di massima partecipazione della piccola
impresa di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25
giugno 2008 ( Small business act per l'Europa ), ad adottare i
criteri di organizzazione di cui al presente articolo.
2. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi di cui al
comma 1, articolano le prestazioni oggetto di affidamento in
distinti lotti funzionali, affinché possano costituire oggetto di
offerte disgiunte nell'ambito della medesima procedura di
affidamento, salvo diversa motivazione qualora sussistano ragioni di
natura tecnica o funzionale, ovvero qualora tale articolazione possa
precludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Detti
soggetti provvedono, altresì, a definire i requisiti di
partecipazione di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006 in relazione ai
singoli lotti funzionali oggetto di affidamento.
3. Nel caso di affidamento di una pluralità di lotti funzionali ai
sensi del comma 2, ai fini della individuazione della disciplina
applicabile alle relative procedure di affidamento e, in
particolare, degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 66 del D.
Lgs. n. 163 del 2006, si considera in ogni caso il valore economico
complessivo dei lotti oggetto della medesima procedura.
4. Il presente articolo non si applica ai lavori riguardanti beni
culturali disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.
CAPO III
SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PRIVATA
Art. 10
Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza
privata
1. La Regione nell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui
all'art. 5, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo,
provvede:
a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle
attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e
di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare
riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune
elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi
elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare
svolgimento delle attività nei cantieri;
b) ad acquisire le informazioni dai Comuni in merito all'avvio ed
alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità
individuate con atto della Giunta regionale;
c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai
sensi della L.R. n. 2 del 2009.
Art. 11
Efficacia del permesso di costruire
1. L'efficacia del permesso di costruire di cui all'art. 12 della
legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale
dell'edilizia) è sospesa e i lavori non possono essere in nessun
caso avviati fin tanto che il soggetto titolare del permesso di
costruire non abbia comunicato all'ente competente il nominativo
dell'impresa o delle imprese affidatarie dei lavori, e finché non
abbia dato dimostrazione del regolare adempimento degli obblighi
contributivi e previdenziali, nonché dell'avvenuta verifica delle
condizioni di idoneità soggettiva e tecnico-professionale delle
imprese suddette, di cui al comma 2.
2. Le condizioni di idoneità soggettiva e tecnico-professionale
delle imprese esecutrici dei lavori di cui al comma 1 sono
individuate con atto della Giunta regionale, in conformità con le
vigenti norme in materia, secondo criteri di proporzionalità ed
adeguatezza in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla
particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della
L.R. n. 2 del 2009.
3. Qualora l'impresa esecutrice dei lavori si avvalga, nello
svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di
imprese terze anche individuali, le condizioni di idoneità di cui ai
commi 1 e 2 devono essere soddisfatte anche da tali soggetti,
secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza.
Art. 12
Misure di legalità
1. L'impresa esecutrice o subappaltatrice applica i contratti
collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per
la zona in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine
alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai
suddetti accordi collettivi.
2. L'impresa assicura, in riferimento a tutta la durata dei lavori,
l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi
paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i
lavori stessi, secondo modalità definite dal Comitato regionale di
coordinamento di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2008.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E
ABROGAZIONI
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento
alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di
apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno
dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 14
Abrogazioni di norme
1. L'art. 28 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37
(Disposizioni regionali in materia di espropri) è abrogato.
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