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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 344
Presentato in data: 03/08/2010
Norme per lo sviluppo della formazione professionale . (03 08 2010)

Presentatori:

Lombardi Marco

Testo:

                          PROGETTO DI LEGGE
Norme per lo sviluppo della formazione professionale
CAPO I
Principi generali
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della Costituzione e dei
principi dell'ordinamento dell'Unione Europea, finalizza la propria
normativa e la propria attività amministrativa nelle materie della
formazione professionale all'incremento continuo e sistematico delle
competenze dei cittadini come elemento decisivo per lo sviluppo
economico e sociale del territorio, sostenendo con azioni flessibili
percorsi formativi rispondenti alle effettive necessità del
territorio nonchè in grado di supportare l'innovazione soprattutto
tecnologica del tessuto imprenditoriale, agevolando l'integrazione
attiva tra i diversi soggetti operanti in questo campo ed in
particolare tra imprese, centri di formazione, scuole superiori ed
Università.
2. Le norme generali e i principi fondamentali sui livelli
essenziali delle prestazioni in materia di formazione professionale,
definiti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, costituiscono la base sulla quale la Regione organizza
e sviluppa le proprie politiche in tali materie, in modo che siano
garantite le pari opportunità e nell'esercizio dei diritti dei
cittadini.
3. La presente legge detta la disciplina dell'esercizio da parte
della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative
relative alla formazione professionale, fatte salve le funzioni già
disciplinate dalla legislazione nazionale vigente.
4. La presente legge individua altresì i principi generali cui si
ispira la legislazione regionale nelle materie che ne costituiscono
oggetto.
Art. 2
(Principi Generali)
1. La Regione, garantisce condizioni di pari opportunità
relativamente all'accesso alle azioni di formazione e favorisce
l'incremento delle competenze possedute dai cittadini in stretto
legame con le esigenze del mercato del lavoro, ponendo il capitale
umano al centro delle politiche di sviluppo; in tal senso, la
Regione persegue l'obiettivo di attivare azioni positive atte a
favorire il miglior inserimento dei cittadini nel mondo del lavoro e
la loro permanenza nello stesso.
2. Gli interventi della Regione, in applicazione di quanto previsto
al comma 1, sono mirati ad innalzare il livello di competenze
possedute dai cittadini, a prescindere dalla formalizzazione o meno
di titoli di studio specifici e valorizzando le competenze comunque
acquisite.
3. L'offerta formativa è volta anche alla conservazione dei saperi
tradizionali che pur rappresentando nicchie molto contenute, sono
parte importante del patrimonio culturale del territorio
4. L'offerta formativa è volta a favorire altresì le pari
opportunità nell'inserimento lavorativo e negli sviluppi di
carriera, attraverso l'adeguamento delle competenze professionali
dei lavoratori e l'attivazione di percorsi idonei che consentano
l'integrazione delle persone disabili e in condizione di svantaggio
individuale e sociale, definito ai sensi della normativa vigente.
5. L'accesso al sistema formativo regionale è garantito a tutti i
cittadini italiani e comunitari, nonchè agli stranieri
extracomunitari regolarmente immigrati; a tal fine, la Regione
promuove, nell'ambito delle attività formative, attività specifiche
che favoriscano l'integrazione nel tessuto sociale ed economico
degli stranieri.
CAPO II
Il sistema formativo
Sezione I
Elementi fondamentali del sistema della formazione professionale
Art. 3
(Natura e caratteristiche del sistema della formazione professionale)
1. Il sistema della formazione professionale nel territorio
regionale è organizzato in Centri di Formazione, appositamente
accreditati, dalle Scuole Regionali di specializzazione, dai Poli
specialistici e dalle imprese private che operano per elevare il
livello di competenze possedute dai cittadini.
2. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità
dell'istruzione e della formazione professionale che, nella loro
diversità sono componenti essenziali del sistema formativo.
3. Il sistema della formazione professionale si fonda, in
particolare, sulla specializzazione dei centri di formazione
accreditati e sulla loro interazione finalizzata a realizzare la
migliore qualità dell'offerta formativa e il legame non episodico
con il mondo del lavoro e dell'impresa. Il sistema opera al fine di
favorire il riconoscimento delle competenze acquisite e la
possibilità di utilizzo delle competenze stesse all'interno del
mondo del lavoro.
4. L'integrazione delle politiche formative si basa sulla
collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante
l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego
coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali
diverse. Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione e gli
enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e
la semplificazione delle procedure.
Art. 4
(Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche
professionali a livello nazionale ed europeo)
1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato,
Regioni ed enti locali, concorre alla definizione di standard minimi
delle competenze validi su tutto il territorio nazionali per la
strutturazione dei corsi di formazione professionale, anche
integrata, e persegue, con il riconoscimento nazionale dei
titoli,delle qualifiche professionali e delle certificazioni di
competenze, il superamento del valore legale dei titoli di studio
come elemento importante per flessibilizzare il mercato del lavoro.
2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle
certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli
indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea.
Art. 5
(Riconoscimenti e certificazioni)
1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e
la certificazione delle competenze acquisite. A tal fine la Regione
promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le
parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento,
la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione
delle diverse competenze, nonchè per il riconoscimento delle
competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti
per i percorsi formativi.
2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i
soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione
professionale accreditati trasmettono al sistema informativo
regionale le certificazioni rilasciate al fine della costituzione
del relativo repertorio.
Sezione II
Sostegno e sviluppo dell'innovazione
Art. 6
(Qualificazione delle risorse umane)
1. La Regione sostiene l'attività di qualificazione del personale
della formazione professionale; a tale scopo è fatto obbligo ai
centri di formazione accreditati di predisporre un piano triennale
di formazione del proprio personale entro il 31 dicembre di ciascun
anno, aggiornato anno per anno.
La Regione, sosterrà tali attività con l'erogazione di una quota
pari all'un per cento del bilancio di ciascun centro di formazione
accreditato da prelevare da un fondo appositamente costituito e che
trova copertura nei capitoli di bilancio ordinario della Regione
stessa.
Art. 7
(Metodologie didattiche nel sistema formativo)
1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema
formativo, le attività formative, in particolare quelle in
integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono
realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico,
pratico, in simulazione, in tirocinio, in alternanza in ambiente
lavorativo e il ricorso alla metodologia della formazione a
distanza.
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione
nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative,
orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di
lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla
base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il
datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a
compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e
della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio
deve essere sottoscritto dal tirocinante.
3. L'alternanza scuola - lavoro è una modalità didattica, non
costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi
di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale
efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e
inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso
esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati
all'accoglienza ed alla formazione.
Art. 8
(Orientamento)
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, sostengono interventi e servizi di orientamento, al
fine di supportare le persone nella formulazione ed attuazione
consapevole delle proprie scelte formative e professionali.
2. La funzione di orientamento si esplica:
a)nel supporto alla scelta, che consiste in attività finalizzate a
favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini ed
inclinazioni degli interessati, nel contesto dei percorsi di
istruzione e di formazione, in relazione con le dinamiche economiche
del territorio;
b) nel supporto alle opportunità professionali, che consiste in
attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del
lavoro.
3. La Regione e le Provincie, sostengono gli organismi di formazione
professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di
orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei
docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati
strumenti.
Art. 9
(L'istruzione e la formazione professionale per le persone in stato
di disagio
e in situazione di handicap)
1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, valorizzano le iniziative degli organismi di formazione
professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore
delle persone in stato di disagio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali
sostengono con propri finanziamenti:
a)progetti formativi e di orientamento di minori e adulti sottoposti a
misure restrittive;
b)progetti di inserimento e di reinserimento in formazione di
adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o
collegato con dipendenze; di orientamento per adulti inseriti in
comunità per tossicodipendenti ed i minori ed adulti in situazione
di handicap.
Sezione III
Finanziamento delle attività e sistema informativo
Art. 10
(Finanziamento dei soggetti e delle attività)
1. La Regione e le Province provvedono alla scelta delle attività di
formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la
formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di
parità di trattamento, di trasparenza, di mutuo riconoscimento. La
Regione e le Province selezionano i soggetti destinatari dei
finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica, ad eccezione
di quelli che gestiscono Scuole Regionali e Poli specialistici, per
i quali saranno realizzate convenzioni triennali rinnovabili,
conseguenti ad appalti pubblici di servizio. I requisiti dei
soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla
Giunta regionale nel rispetto delle linee di programmazione
approvate dal Consiglio regionale.
2. La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la
domanda individuale delle persone, mediante modalità stabilite dalla
Giunta regionale, utilizzando di norma:
a)avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;
b)avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;
c)appalti pubblici di servizio.
Art. 11
(Assegni formativi)
1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad
attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e
permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano
adempiuto all'obbligo scolastico. A tal fine, la Regione predispone
appositi elenchi contenenti le offerte formative dei Centri
accreditati, delle Scuole Regionali e dei Poli Specialistici, da
essi proposte ed utilizzabili con questa modalità.
2. La Regione promuove la formazione come scelta strategica delle
sue politiche economiche e sociali ed in tal senso si adopera per
consentire la detrazione fiscale dei costi di formazione
professionale individualmente sostenuti, nell'ambito della più
generale riforma della fiscalità.
Art. 12
(Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati)
1. Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione
e degli enti locali, secondo le rispettive competenze di
programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e
valutazione successiva, sulla base di criteri e modalità definiti
dalla Giunta regionale.
Art. 13
(Sistema informativo)
1. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema
informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati
all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali
settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla
realizzazione delle azioni di:
a)analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla
programmazione;
b)supporto alla comunicazione e promozione attraverso la
pubblicizzazione dell'offerta formativa;
c)gestione, monitoraggio e controllo delle attività;
d)raccolta e conservazione delle certificazioni.
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Arricchimento dell'offerta formativa
Art. 14
(Arricchimento dell'offerta formativa)
1. Al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa, la
Regione e gli enti locali sostengono, attraverso la concessione di
finanziamenti, in particolare:
a)la progettualità innovativa e di eccellenza per il successo
formativo di tutti gli allievi;
b)le iniziative finalizzate all'orientamento, svolte anche dalle
istituzioni scolastiche autonome, in rapporto e in accordo con
organismi di formazione professionale accreditati;
c)l'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno
alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di
periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi
europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla
formazione dei docenti;
d)la diffusione delle tecnologie, ed in particolare di quelle
informatiche, per il miglioramento della didattica.
Sezione II
Integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale
Art. 15
(Disposizioni generali)
1. Il sostegno dello sviluppo della cultura tecnica, scientifica e
professionale nell'ambito del sistema formativo, è promosso dalla
Regione e dagli enti locali attraverso l'integrazione tra
l'istruzione e la formazione professionale con interventi che ne
valorizzano gli specifici apporti.
2. Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco
riconoscimento dei crediti e per reali possibilitàdi passaggio da un
sistema all'altro al fine di favorire il completamento e
l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti.
3. L'integrazione si realizza prioritariamente nell'istruzione e
formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, anche post
laurea, nell'educazione degli adulti.
4. I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore si
caratterizzano per l'integrazione fra università, scuole medie
superiori, organismi di formazione professionale accreditati ed
imprese, tra loro associati principalmente in forma consortile, per
la progettazione dell'offerta formativa sulla base di figure
professionali i cui standard minimi sono definiti a livello
nazionale e per l'ampio ricorso a periodi formativi in impresa.
5. La Regione, d'intesa con le università, promuove l'integrazione
fra la formazione universitaria e la formazione professionale,
attraverso il sostegno alla realizzazione di percorsi a forte
caratterizzazione professionalizzante, con priorità ai corsi post
laurea.
Art. 16
(Obbligo di istruzione anche in integrazione con la formazione
professionale)
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione, normato
dalla Legge n.133 del 6/8/2008 art.64 Comma 4bis (di conversione del
Decreto Legge n. 112/2008) che ha parzialmente modificato le
precedenti disposizioni della Legge 296/2006, art.1 comma 622, la
Regione e le Province, anche sulla base di intese con
l'amministrazione scolastica, sostengono le istituzioni scolastiche
autonome che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
L.15 marzo 1997, n. 59), partecipano ad accordi stipulati con gli
organismi di formazione professionale accreditati per la definizione
di curricoli integrati e articolati in struttura modulare fra
l'istruzione e la formazione professionale, ai fini
dell'acquisizione da parte degli allievi, prioritariamente delle
competenze tecnico-professionali.
2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un
progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato
da modalità didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza,
l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stage anche all'estero,
lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti
lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a
tecnologie avanzate. Il progetto formativo prevede altresì
iniziative di recupero e di reinserimento nei diversi sistemi, per
l'adempimento dell'obbligo di istruzione, dei giovani che, per
qualunque motivo, non portano a termine il percorso frequentato.
3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità i tempi ed i
responsabili delle attività le modalitàdi valutazione degli esiti,
nonchè del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e
finanziarie occorrenti.
4. Possono partecipare all'attuazione degli accordi di cui al
presente articolo gli organismi di formazione professionale
accreditati, selezionati con le modalità di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno
quadriennale.
5. Al fine di garantire che l'obbligo di istruzione si possa
assolvere anche nei percorsi di Istruzione e Formazione
professionale di cui al Capo III del Decreto Legislativo n. 266 del
17.10.2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni
ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di Istruzione e
Formazione professionale di cui al Comma 624 dell'Art. 1 della Legge
296/06 modificata dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, la Regione
adotta gli strumenti necessari d'intesa con i soggetti coinvolti.
Sezione III
Formazione professionale
Art. 17
(Finalità)
1. La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone
e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di
opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere
effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale
servizio è ispirato ai criteri dell'occupabilità intesa come
concreta possibilità di inserimento lavorativo in esito alla
formazione; dell'adattabilità intesa come capacità delle imprese e
dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove
attività lavorative; dell'imprenditorialità intesa come capacità di
attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.
2. La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali,
sostengono la formazione professionale quale elemento determinante
dello sviluppo socioeconomico e dell'innovazione nel territorio.
Art. 18
(Tipologie)
1. Le attività di formazione professionale si articolano,
principalmente, nelle seguenti tipologie:
a)formazione iniziale per adulti, volta a favorire l'acquisizione di
competenze di natura professionalizzante utili per l'inserimento o
il reinserimento nel mercato del lavoro; detta tipologia di attività
potrà avvalersi, ma non necessariamente, del Sistema Regionale delle
Qualifiche (SQR);
b)formazione superiore, rivolta a coloro che sono in possesso di un
titolo di istruzione superiore; essa consiste in percorsi volti a
fornire o ad arricchire competenze di natura professionalizzante;
c)formazione continua, rivolta alle persone occupate con qualsiasi
forma contrattuale ed anche in forma autonoma, per l'adeguamento
delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi,
nonchè per favorire l'adattabilità del lavoratore.
Art. 19
(Programmazione)
1. La programmazione regionale risponde alle esigenze
dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio.
2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle Province
ai sensi degli articoli 31 e 32.
3. La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione
di figure professionali innovative a sostegno dei processi di
sviluppo, nonchè verso la qualificazione di figure professionali
esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di
innovazione.
4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi
della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione
continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei
fondi inter professionali di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).
Art. 20
(Standard formativi e certificazioni)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, approva:
a)i criteri per la definizione degli standard formativi e
organizzativi per le diverse tipologie della formazione
professionale;
b)i profili formativi di base;
c)le qualifiche professionali;
d)i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la
certificazione e la registrazione delle competenze e per
l'inserimento delle certificazioni nel repertorio di cui
all'articolo 5;
e)i criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di
esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni
di competenze;
f)i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle
certificazioni di cuiall'articolo 32;
Art. 21
(Accreditamento)
1. Gli organismi erogatori di servizi di formazione professionale,
aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla
Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti
organismi devono avere quale attività prevalente la formazione
professionale.
2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di
requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse
strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per
realizzare attività formative nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli
organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei
livelli essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attività
inerenti l'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di
accreditamento.
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi
accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonchè le aziende
pubbliche, che svolgono direttamente attività formative per i propri
dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali
attività possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici,
alle condizioni previste dal successivo articolo 28 o previste da
Leggi nazionali.
6. L'accreditamento dei Centri di Formazione, in ragione di quanto
previsto dal precedente comma 2, comporta il superamento
dell'obbligo da parte degli Enti accreditati, di produrre
fidejussione per tutte le attività formative erogate dalla Regione
Emilia Romagna, anche se operanti su linee di finanziamento
nazionali o comunitarie.
7. L'accreditamento dei Centri di Formazione, in ragione di quanto
previsto al precedente Comma 2, determina l'adozione di un sistema
semplificato di rendicontazione che avverrà analiticamente solo per
la parte riguardante le spese dirette, mentre quelle generali che
non dovranno superare il 20% del totale finanziato, saranno
rendicontate attraverso il riscontro del valore delle relative poste
del bilancio di riferimento.
8. La Regione opererà al fine di garantire il reciproco
riconoscimento dell'accreditamento degli Enti nelle diverse Regioni
italiane.
Art 22
(Privatizzazioni)
1. Le strutture di formazione professionale a capitale pubblico, o
partecipate dagli Enti Locali, debbono essere privatizzate entro e
non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente Legge.
Trascorso detto periodo le stesse decadono automaticamente
dall'accreditamento.
2. Durante il periodo indicato al comma 1 non possono accedere ai
benefici di cui all'Art. 24, né agli obblighi di cui all'Art.6.
3. E' fatto divieto a Comuni e Provincie di partecipare, con quote
di capitale, alla costituzione e/o gestione delle Scuole Regionali e
dei Poli Specialistici.
4. Il personale assunto a tempo indeterminato dalle strutture in
questione, dovrà essere ricollocato, prioritariamente, all'interno
delle strutture operative degli Enti Locali proprietari o, qualora
ciò sia impossibile, inserito nelle liste di mobilità specifiche.
5. La Giunta regionale, di concerto con gli Enti Locali interessati,
potrà adottare opportuni provvedimenti che garantiscano la
ricollocazione di detto personale.
Art. 23
(Autorizzazione e riconoscimento delle attività)
1. Gli organismi, ancorchè non accreditati, che organizzano attività
formative, possono richiedere alla Provincia competente per
territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il
relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni.
Art. 24
(Qualificazione del sistema)
1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della
formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria
programmazione, sostiene interventi biennali:
a)di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati
finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;
b)di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle professionalità
degli operatori attraverso il fondo di cui all'art.7;
2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, non
potranno essere finanziati con somme superiori al 4% dell'ultimo
bilancio approvato di ciascun Ente di formazione, fatta salva la
facoltà della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, di aumentare detti importi in relazione alle
disponibilità della propria programmazione.
Art. 25
(Formazione degli apprendisti)
1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della
contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti
allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed
all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
2. La Regione garantisce la qualità di tale formazione attraverso la
definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai
metodi didattici, che si differenziano a seconda del livello delle
competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione
alla formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo
nell'esercizio dell'apprendistato.
3. La Regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo
di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la
formazione interna all'impresa.
Art. 26
(Scuole regionali specializzate)
1. La Regione istituisce scuole specializzate per specifici ambiti,
strategici per l'economia o per la tutela del territorio, ovvero per
l'elevata innovazione che caratterizza determinati profili
professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione,
la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative
metodologie didattiche, nonchè di rendere disponibili strumentazioni
specializzate.
2. La Giunta regionale, attraverso un appalto pubblico di servizi,
seleziona i soggetti gestori delle scuole e successivamente
disciplina i propri rapporti con essi attraverso apposita
convenzione di durata almeno triennale.
3. La Giunta regionale, approva il programma pluriennale di
interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali
specializzate; la mancata approvazione del programma comporta la non
rinnovabilità della convenzione stessa.
4. La tipologia di attività assegnata alle scuole regionali
esauriscono completamente l'offerta formativa finanziata nel
territorio regionale per lo stesso ambito.
Art. 27
(Poli Specialistici)
1. La Regione riconosce i Poli Specialistici di formazione
professionale, che opereranno esclusivamente negli ambiti della
Formazione Superiore e continua; I poli dovranno avere una natura
consortile ed essere costituiti su iniziativa degli attori del
sistema.
2. I Poli, che operano in ambiti settoriali come definiti nel
successivo comma 5, sono costituiti da uno o più Istituti Scolastici
Superiori, da uno o più Centri di Formazione Professionale
Accreditati, da una o più aziende produttive o di servizio, tutti
operanti in ambiti coerenti con la specializzazione.
3. i Poli, eventualmente integrati dalla componente Universitaria,
saranno i soggetti realizzatori dei programmi IFTS della Regione
Emilia Romagna.
4. I Poli realizzeranno la loro attivitàrelativamente ai vari
livelli di professionalità richiesti da ciascun specifico settore,
collegando la formazione secondaria a quella superiore e continua,
ampliando l'ambito dell'attuale offerta IFTS.
5. Gli ambiti settoriali, individuati dalla giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, sono da intendere non
come settori produttivi bensì come tipologia di attività in prima
istanza sono individuati in:
a)Tecnologie dell'informazione ed Automazione industriale;
b)Gestione d'impresa, personale;
c)Marketing, commerciale, vendite, amministrazione;
d)Tecnologie innovative dei materiali, della progettazione e sviluppo
macchine;
e)Tecnologie dell'ambiente;
f)Tecnologie delle costruzioni e dell'abitare;
g)Tecnologie alimentari;
h)Ristorazione e alberghiero;
i)Tecnologie agricole e di commercializzazione dei prodotti.
6. La Giunta Regionale, attraverso un appalto pubblico di servizi,
seleziona i soggetti gestori dei Poli e successivamente disciplina i
propri rapporti con essi attraverso apposita convenzione di durata
almeno triennale.
7. La Giunta regionale, approva il programma pluriennale di
interventi formativi da realizzare attraverso i Poli specialistici;
la mancata approvazione del programma comporta la non rinnovabilità
della convenzione stessa.
Art 28
(Formazione professionale in impresa)
1. Per l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione e la
riconversione dei propri addetti, le imprese possono predisporre e
realizzare specifiche attività formative potendo utilizzare, a
copertura dei relativi costi, le somme dovute a titolo di IRAP alla
Regione Emilia Romagna.
2. Per ottenere quanto previsto dal comma 1 del presente articolo,
le imprese debbono avvalersi, nella realizzazione delle attività
formative, obbligatoriamente di centri di formazione accreditati
presso la Regione Emilia Romagna, liberamente individuati
dall'impresa stessa.
3. I centri accreditati, dovranno rendicontare le attività sulla
base della normativa vigente per il FSE, applicate integralmente ad
eccezione del numero minimo di partecipanti che è individuato in 5
unità.
4. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo, tutte
le imprese attive con sede legale ed almeno una sede operativa sita
sul territorio regionale a qualunque settore di attività
appartengano.
5. La Regione può integrare le risorse derivanti dal gettito IRAP
con altre risorse proprie nella misura annualmente decisa dalla
Giunta Regionale in sede di approvazione del proprio Bilancio
preventivo.
Art. 29
(Formazione nella pubblica amministrazione)
1. La Regione e gli enti locali assumono la formazione nella
pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla
adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per
migliorare la qualità dei servizi, sulla base della legislazione
nazionale vigente.
2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi
a promuovere il raccordo con gli enti locali e le loro associazioni,
nonchè con gli altri soggetti della pubblica amministrazione,
privilegiano:
a)interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali
la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione
amministrativa e la flessibilitàgestionale, la comunicazione ed il
rapporto con i cittadini;
b)l'esercizio delle funzioni degli enti locali in maniera associata.
Art. 30
(Disposizioni finali)
1. Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o
associata attraverso organismi di formazione professionale
accreditati, le funzioni di gestione già ad essi delegate ai sensi
dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54
(Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia
di formazione professionale). Con decreto del Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e previa intesa
con i Comuni interessati, si provvede al trasferimento delle risorse
strumentali relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto
previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina
dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento
di funzioni).
2. I beni immobili di proprietà della Regione, adibiti allo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, sono assegnati in
comodato ai Comuni interessati, previa intesa con gli stessi.
3. E' fatto divieto a Regione, Province e Comuni di stipulare
convenzioni con gli organismi di formazione professionale
accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia,
per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche
l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi
organismi.
CAPO IV
Programmazione generale e territoriale
Art. 31
(Programmazione generale)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del
sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, approva:
a)le linee di programmazione e gli indirizzi, triennali, per il
sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con individuazione
degli obiettivi, delle priorità delle linee d'intervento, nonchè del
quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto delle
risorse da assegnare agli enti locali;
b)gli indirizzi generali per la programmazione territoriale
dell'offerta formativa;
c)gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi
regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente
legge.
d)il regolamento contenente le norme gestionali e rendicontuali.
2. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare
competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
nazionalmente, gli standard regionali per la formazione
professionale, di cui all'articolo 20, volti a rafforzare l'identità
di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni
fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in
condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il
territorio regionale. Definisce altresì gli standard qualitativi
delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione
professionale, dei tirocini e dell'alternanza scuola - lavoro.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione
approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì
la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare
per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al
controllo degli interventi.
4. Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla
presente legge, le funzioni amministrative relative:
a)alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative quanto alle
metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle
condizioni di omogeneità e adeguatezza per la relativa messa a
regime;
b)alla programmazione degli interventi che possono essere
adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza,
esclusivamente a livello regionale;
c)all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5;
d)alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli
interventi di propria competenza.
5. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la
valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni, nonchè la
valutazione degli esiti del sistema formativo.
Art. 32
(Programmazione territoriale)
1. Le Province, nel rispetto delle linee di programmazione e degli
indirizzi regionali, nonchè delle compatibilità finanziarie
regionali, nazionali e comunitarie, esercitano le funzioni di
programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa,
nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi vigenti, ed in
particolare dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla presente
legge.
2. A tal fine, le Province, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni
professionali e formativi svolte a livello nazionale e locale,
individuano la domanda di formazione espressa dal territorio anche
attraverso la concertazione con le parti sociali e con gli altri
soggetti interessati.
3. La funzione di programmazione in materia di formazione
professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è
di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi
per l'offerta formativa, di norma triennali.
4. Le Province predispongono, nell'ambito delle proprie competenze,
i piani per l'offerta formativa, comprensivi dei servizi di supporto
per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio, di
iniziative di educazione degli adulti, di interventi di orientamento
professionale.
CAPO V
Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale
Art. 33
(Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)
1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo
per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione
professionale ed il lavoro.
2. La Regione e gli enti locali concorrono a realizzare
l'integrazione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 3
mediante accordi, di natura territoriale, settoriale o per specifici
programmi, anche con soggetti autonomi, pubblici e privati.
3. La Regione assume la concertazione quale strumento importante per
il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza
con le parti sociali maggiormente rappresentative, assicurando il
rispetto del principio di pariteticità.
Art. 34
(Partecipazione sociale. Consulte regionali)
1. La Giunta regionale attiva modalità di partecipazione con gli
organismi di formazione professionale accreditati; in particolare, è
costituita una consulta regionale permanente presieduta
dall'Assessore alla Formazione e composta da 10 rappresentanti dei
centri di formazione dei quali almeno sei indicati da Centri non di
derivazione datoriale o sindacale con il compito di affrontare le
problematiche gestionali, e di indirizzo del comparto formativo,
nonchè di predisposizione di proposte relativamente all'adozione o
alle modifiche del POR (Piano Operativo Regionale).
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della
presente legge, la Giunta regionale, in relazione alle tematiche
inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in
situazione di handicap, acquisisce pareri e proposte formulati dalla
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili,
di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e
provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e
l'integrazione sociale delle persone disabili).
3. E' istituita la Consulta regionale per il sistema formativo,
quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla
programmazione inerenti il sistema formativo. Essa è nominata dal
Presidente della Regione ed è composta da:
a)Assessore regionale delegato alla formazione che la presiede;
b)gli Assessori delle Amministrazioni provinciali;
c)dieci rappresentanti indicati dagli organismi di formazione
professionale accreditati dei quali almeno sei indicati da Centri
non di derivazione datoriale o sindacale.
4. Ai lavori della Consulta di cui al comma 3, possono essere
invitati altri soggetti competenti in materia di formazione, al fine
di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di
valorizzazione delle risorse pubbliche e private.
5. La Consulta, di cui al comma 3, ha compiti di proposta in ordine
agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del sistema
formativo e di verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresì
parere in merito ai piani per l'offerta formativa.
6. Le modalità per il funzionamento delle attività sono disciplinate
dalla Consulta, attraverso l'adozione di apposito regolamento. Tale
regolamento deve prevedere modalità di espressione dei pareri che
garantiscano la riconoscibilità e la specificità delle varie
componenti della Consulta.
7. La Regione, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione
scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap,
favorisce modalità di raccordo e di confronto fra la Consulta di cui
al precedente Comma 3 e la Consulta regionale per le politiche a
favore delle persone disabili, anche attivando appositi gruppi di
lavoro per ambiti tematici.
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 35
(Norme transitorie)
1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 24
luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della
formazione alle professioni), della legge regionale n. 54 del 1995,
dell'articolo 14 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45
(Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), compresi
quelli relativi a concessione di contributi ed erogazione di
finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse
leggi regionali fino alla loro conclusione.
2. Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi
delle leggi regionali n. 19 del 1979 e 27 luglio 1998, n. 25 (Norme
in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi per
l'impiego), mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.
3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano
salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione
regionale tripartita, prevista dall'articolo 6 della legge regionale
n. 25 del 1998.
Art. 36
(Modifiche di norme)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1998 è
sostituito dal seguente:
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le
politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le
priorità e le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle
risorse finanziarie nonchè i criteri per la collaborazione tra
soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati
nel rispetto delle modalità previste per la loro approvazione .
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1998 è
sostituito dal seguente:
2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1
dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla
lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma
triennali per le politiche del lavoro e piani annuali di intervento,
garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione
degli enti locali .
3. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 12 del 2003 le
parole la cui ricognizione è svolta da enti bilaterali sono
eliminate. Nel comma 2 dell'art. 31 della Legge Regionale 12 del
2003 le parole di cui agli articoli 44 e 45 sono sostituite con
di cui agli articoli 31 e 32 . Nel comma 3 dell'articolo 31 della
legge regionale 12/2003 tra le parole programmazione e verso si
inserisce in particolare . Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge
regionale 12/2003 le parole di cui all'articolo 44 sono sostituite
con di cui all'articolo 31 . Nel comma 1 dell'articolo 34 della
legge regionale 12/2003 le parole di cui all'articolo 44 sono
sostituite con di cui all'articolo 31 . All'articolo 35 della legge
regionale 12/2003 nella lettera b) al termine della frase,
aggiungere attraverso il fondo di cui all'art. 7 .
Art. 37
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 1,2,3, 4 Commi 4 e 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 26, 29 Comma 1 lettera a; 30; 34 Comma 2; 35 lettere
c) e d); 37; 39 Commi 2 e 3; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54
della legge regionale n. 12 del 2003.
Art. 38
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
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