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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 494
Presentato in data: 24/09/2010
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale (24 09 10).

Presentatori:

Favia Giovanni
Defranceschi Andrea

Relazione:

                              RELAZIONE
Il progetto di legge in esame ha quale finalità la riduzione dei
costi gestionali dell'Assemblea legislativa e della Giunta
regionale: forte segnale della volontà della politica regionale di
gravare sempre meno, nell'esercizio delle proprie funzioni, sulle
tasse dei cittadini che, nella maggior parte dei casi, vivono
periodi di difficoltà economica e sociale importante. La grave
situazione economica che colpisce il nostro paese, impone infatti
scelte coraggiose volte alla riduzione dei costi complessivi della
politica. Il clima di sfiducia verso le istituzioni, la crescente
attenzione agli sprechi e i continui scandali sulla gestione poco
trasparente di denaro pubblico, devono fare ripensare alle indennità
che i politici percepiscono nell'esercizio delle loro funzioni.
Per restituire credibilità e fiducia al nostro lavoro è necessario
uno sforzo, un gesto tangibile, che dimostri ai cittadini che la
politica è un servizio e non un mestiere.
Il progetto di legge si compone essenzialmente di due parti: la
prima prevede la riduzione del 50% dell'indennità mensile lorda e
dell'indennità di funzione, mantenendo entrambe agganciate a quelle
percepite dai componenti della Camera dei Deputati. In particolare,
tale ultima indennità concerne solo il Presidente del Consiglio
regionale, i Presidenti delle commissioni assembleari, il
Presidente, Vicepresidente e componenti della Giunta regionale.
Vengono invece eliminate le indennità attualmente previste per i
vicepresidenti dell'Assemblea legislativa, per i segretari
dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per i
capigruppo dei gruppi consiliari e per i vicepresidenti delle
commissioni assembleari.
Il progetto, inoltre, prevede l'eliminazione dei rimborsi forfettari
di cui beneficiano i Consiglieri, sostituiti da rimborsi che coprano
le spese effettivamente e realmente sostenute nell'esercizio delle
loro funzioni. Per le stesse ragioni, si intende abolire il
rimborso chilometrico forfettario dal proprio domicilio che va
incluso nel rimborso spese globale.
La seconda parte del progetto di legge è volta invece ad una diversa
regolamentazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e
dell'indennità di fine mandato spettanti ai consiglieri regionali.
Riteniamo infatti sia un privilegio inaccettabile che deve essere
abolito.
Si tratta di un buco nero del bilancio regionale, che attualmente
scatta a 60 anni, cumulabile totalmente ad altre pensioni. A versare
un contributo del 25% sull'indennità mensile lorda sono i componenti
dell'assemblea regionale. Ma la lista dei beneficiari del vitalizio
(che comprende anche gli eredi) aumenta, naturalmente, anno per anno
in corrispondenza con l'innalzamento delle aspettative di vita. E se
nel 2009 la spesa della Regione per questa voce è stata pari a
4.220.000, a questa somma nel 2010 si aggiungeranno i contributi di
10 nuovi beneficiari.
Visto che l'assegno vitalizio varia in base agli anni di mandato (se
il consigliere ha ricoperto il ruolo per 5 anni la percentuale è del
20%, e sale fino ad arrivare al 50% per oltre 15 anni di attività)
le relative trattenute non coprono i vitalizi degli ex colleghi. E
in prospettiva il disavanzo non potrà far altro che aumentare.
Mentre i contributi resteranno stabili, a salire saranno solamente
il numero di pensionati ed eredi. Ancora una volta, a pagare è il
bilancio della Regione, cioè i cittadini.
Il progetto di legge è volto quindi ad abrogare gli articoli della
legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, contenuti nel capo IV, aventi
ad oggetto le norme disciplinanti tali assegni vitalizi. Unica
eccezione, per i consiglieri che divengano totalmente e
permanentemente inabili al lavoro e la cui inabilità venga accertata
ad opera di un apposito collegio medico.

Testo:

                     Progetto di legge regionale
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 Disposizioni
in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di
consigliere regionale
Art.1
Modifica dell'articolo 2 comma 1 della L.R. 42 del 1995
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 le parole del 65 sono sostituite dalle parole del 33
Art.2
Abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 42 del 1995
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 è abrogato.
Art. 3
Modifica dell'articolo 5 comma 1 della L.R. 42 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 , è sostituito dal seguente:
1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni
compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una
indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali
dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei
Deputati:
a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della
Giunta regionale: indennità di funzione pari al 18 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale e ai componenti della
Giunta regionale: indennità di funzione pari al 11 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma
dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale:
indennità di funzione pari al 7 per cento.
Art. 4
Modifica dell'articolo 6 comma 1 della L.R. 42 del 1995
1. Al comma 1 lett. a) e b) dell'articolo 6 della legge regionale 14
aprile 1995, n. 42 le parole da da un rimborso forfettario a di
proprietà dell'amministrazione regionale sono sostituite dalle
seguenti: da un rimborso mensile a piè di lista conseguente alla
presentazione di documenti comprovanti le spese sostenute
nell'esercizio delle funzioni. L'importo mensile non potrà comunque
superare il 65 per cento dell'ammontare mensile della diaria
corrisposta ai membri della Camera dei Deputati .
Art. 5
Modifica dell'articolo 8 comma 1 della L.R. 42 del 1995
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 dopo le parole può essere inviato in missione , aggiungere le
parole in Italia e all'estero .
2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 è abrogato.
3. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 le parole e 3 sono abrogate.
Art. 6
Sostituzione della rubrica del capo IV della legge regionale 14
aprile 1995, n. 42
1. La rubrica del capo IV della legge regionale 14 aprile 1995, n.
42, è sostituita dalla seguente: Indennità di fine mandato e
assegno vitalizio per i consiglieri inabili al lavoro .
Art. 7
Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 8
Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 16 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 9
Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 10
Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n.
42
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 14 aprile
1995, n. 42, dopo le parole dell'assegno vitalizio , aggiungere le
parole di cui all'articolo 14 .
2. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 14 aprile
1995, n. 42, è sostituito dal seguente:
3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero
di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella
.
Anni di contribuzione Percentuali sulla indennità
mensile lorda
Fino a 5 anni 10%
Da 6 a 10 anni 15%
Da 11 a 15 anni 20%
16 anni e oltre 25%
Art. 11
Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 12
Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 13
Abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 14
Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia- Romagna.
Favia Giovanni (Movimento Cinque Stelle)
Defranceschi Andrea (Movimento Cinque Stelle)
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