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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 597
Presentato in data: 12/10/2010
Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini (12 10 10).

Testo:

PDL  ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI
CONDIZIONI DI PIENA PARITA' TRA DONNE E UOMINI
ART. 1
Istituzione e finalità della Commissione
1. In armonia con la normativa dell'Unione Europea, secondo i
principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117,
comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 41 dello
Statuto, è istituita ed ha sede, presso l'Assemblea legislativa, la
Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena
parità tra donne e uomini.
2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a
provvedimenti ed iniziative riguardanti la condizione femminile, per
la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di
piena parità tra donne e uomini.
3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in
particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole di
fatto e di diritto, nonché di ogni discriminazione diretta o
indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7 dicembre
2000);
b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di
percorsi rivolti alla affermazione della specificità, libertà e
autonomia femminile, diretti alla parità giuridica, sociale tra
donne e uomini;
c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente
tra le donne elette nelle istituzioni e le realtà e le esperienze
femminili presenti nella Regione;
d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli
obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai
servizi rivolti alle persone e alle famiglie.
ART. 2
Competenze della Commissione
1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di
intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui
all'art. 1.
2. In particolare la Commissione può:
a) esprimere pareri e formulare osservazioni e proposte alla
Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte
di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per
gli aspetti di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;
b) valutare lo stato di attuazione nella Regione delle normative
regionali, nazionali ed europee in materia di pari opportunità e di
contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei
confronti delle persone con particolare riferimento alle leggi in
materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi
sociali ed attività culturali;
c) elaborare proposte di adeguamento normativo al fine della loro
presentazione all'Assemblea legislativa;
d) promuovere iniziative, anche in collaborazione con gli
organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni
positive da parte di soggetti pubblici e privati, nel
lavoro, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura,
nell'organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per
espandere l'accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro
opportunità di formazione e progressione di carriera professionale,
sviluppare l'imprenditorialità femminile;
e) collaborare, nel rispetto dell'autonomia delle singole
istituzioni, alle iniziative riguardanti la condizione femminile,
promosse da Regione, Province, Comuni ed altri Enti locali;
f) promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine di
competenza regionale e sollecitare la realizzazione di iniziative
volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita
politica, sociale ed economica e culturale;
g) svolgere indagini conoscitive e ricerche sulla condizione
femminile nell'ambito regionale e sulle disparità in genere;
h) curare la diffusione delle informazioni raccolte, anche
attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni,
l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;
i) favorire il migliore utilizzo delle fonti di informazione
esistenti.
ART. 3
Composizione e funzionamento della Commissione
1. La commissione è composta da consigliere e consiglieri
regionali in carica.
2. Il presidente della commissione è eletto dall'Assemblea
legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri
regionali con le stesse modalità e procedure per l'elezione dei
presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato
da due vicepresidenti.
3. La commissione si compone ed opera con le stesse modalità,
procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto
e dal regolamento per le commissioni permanenti.
4. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea provvede a garantire
per il funzionamento della commissione la dotazione di strumenti e
personale previsti per le commissioni permanenti.
ART. 4
Abrogazione
1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 Istituzione della
Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna è
abrogata.
ART. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
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