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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 597
Presentato in data: 12/10/2010
Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini (12 10 10).

Presentatori:

Monari Marco
Barbati Liana
Defranceschi Andrea
Manfredini Mauro
Naldi Gian Guido
Noé Silvia
Sconciaforni Roberto
Villani Luigi Giuseppe
Costi Palma
Donini Monica
Marani Paola
Meo Gabriella
Montani Daniela
Mori Roberta
Moriconi Rita
Pariani Anna

Testo:

PDL  ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI
CONDIZIONI DI PIENA PARITA' TRA DONNE E UOMINI
ART. 1
Istituzione e finalità della Commissione
1. In armonia con la normativa dell'Unione Europea, secondo i
principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117,
comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 41 dello
Statuto, è istituita ed ha sede, presso l'Assemblea legislativa, la
Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena
parità tra donne e uomini.
2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a
provvedimenti ed iniziative riguardanti la condizione femminile, per
la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di
piena parità tra donne e uomini.
3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in
particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole di
fatto e di diritto, nonché di ogni discriminazione diretta o
indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7 dicembre
2000);
b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di
percorsi rivolti alla affermazione della specificità, libertà e
autonomia femminile, diretti alla parità giuridica, sociale tra
donne e uomini;
c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente
tra le donne elette nelle istituzioni e le realtà e le esperienze
femminili presenti nella Regione;
d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli
obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai
servizi rivolti alle persone e alle famiglie.
ART. 2
Competenze della Commissione
1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di
intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui
all'art. 1.
2. In particolare la Commissione può:
a) esprimere pareri e formulare osservazioni e proposte alla
Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte
di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per
gli aspetti di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;
b) valutare lo stato di attuazione nella Regione delle normative
regionali, nazionali ed europee in materia di pari opportunità e di
contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei
confronti delle persone con particolare riferimento alle leggi in
materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi
sociali ed attività culturali;
c) elaborare proposte di adeguamento normativo al fine della loro
presentazione all'Assemblea legislativa;
d) promuovere iniziative, anche in collaborazione con gli
organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni
positive da parte di soggetti pubblici e privati, nel
lavoro, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura,
nell'organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per
espandere l'accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro
opportunità di formazione e progressione di carriera professionale,
sviluppare l'imprenditorialità femminile;
e) collaborare, nel rispetto dell'autonomia delle singole
istituzioni, alle iniziative riguardanti la condizione femminile,
promosse da Regione, Province, Comuni ed altri Enti locali;
f) promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine di
competenza regionale e sollecitare la realizzazione di iniziative
volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita
politica, sociale ed economica e culturale;
g) svolgere indagini conoscitive e ricerche sulla condizione
femminile nell'ambito regionale e sulle disparità in genere;
h) curare la diffusione delle informazioni raccolte, anche
attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni,
l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;
i) favorire il migliore utilizzo delle fonti di informazione
esistenti.
ART. 3
Composizione e funzionamento della Commissione
1. La commissione è composta da consigliere e consiglieri
regionali in carica.
2. Il presidente della commissione è eletto dall'Assemblea
legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri
regionali con le stesse modalità e procedure per l'elezione dei
presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato
da due vicepresidenti.
3. La commissione si compone ed opera con le stesse modalità,
procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto
e dal regolamento per le commissioni permanenti.
4. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea provvede a garantire
per il funzionamento della commissione la dotazione di strumenti e
personale previsti per le commissioni permanenti.
ART. 4
Abrogazione
1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 Istituzione della
Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna è
abrogata.
ART. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
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