Espandi Indice

Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 597
Presentato in data: 12/10/2010
Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini (12 10 10).

Presentatori:

Monari Marco
Barbati Liana
Defranceschi Andrea
Manfredini Mauro
Naldi Gian Guido
Noé Silvia
Sconciaforni Roberto
Villani Luigi Giuseppe
Costi Palma
Donini Monica
Marani Paola
Meo Gabriella
Montani Daniela
Mori Roberta
Moriconi Rita
Pariani Anna

Relazione:

RELAZIONE
La parità e la non discriminazione tra donne e uomini sono valori,
essenziali allo stesso concetto di democrazia, che assumono
particolare rilevanza, soprattutto dopo un anno, come il 2007,
designato dalla Commissione europea Anno europeo delle Pari
Opportunità per Tutti .
Essi costituiscono principi fondamentali degli ordinamenti
comunitario, nazionale e regionale, nonché obiettivi principali
delle rispettive politiche.
Il Trattato CE prevede, infatti, la promozione della parità e
l'eliminazione delle ineguaglianze tra uomini e donne tra i compiti
e le azioni poste a fondamento della Comunità, e sancisce la piena
parità in materia lavorativa, consentendo, al Consiglio di prendere
i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate
sul sesso. Tale ultima disposizione ha costituto la base giuridica
per l'adozione di direttive comunitarie, che hanno formato un corpus
normativo oramai consolidato, da cui discendono vincoli per la
legislazione nazionale e regionale.
D'altra parte, fulcro delle politiche comunitarie è proprio il
principio di Gender Mainstreaming , ossia di integrazione delle
pari opportunità in tutti gli aspetti della vita economica civile e
sociale, per il cui perseguimento l'Unione Europea sollecita, tra
l'altro, agli Stati membri, una strategia di miglioramento della
governance sulla parità tra i generi.
A livello nazionale, si può affermare che il principio
costituzionale della piena parità tra uomini e donne assume un
rilievo particolare per quanto riguarda la sua realizzazione sul
versante della partecipazione pubblica e politica.
Esso trova il suo fondamento nel principio di uguaglianza, che
l'art. 3 della Costituzione riconosce sotto il duplice profilo:
formale, quale divieto di discriminazioni basate su ogni possibile
differenza Tra le persone, e sostanziale, con il conferimento ai
pubblici poteri del compito di rimuovere ogni condizione che possa
esserne considerata limitativa.
Più specificamente poi, la nostra Carta costituzionale dopo aver
sancito, al comma 1 dell'art. 37 il principio secondo il quale la
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, ed al comma 1
dell'art. 51, il principio di eguaglianza sessuale in ordine
all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, al
successivo art. 117, comma 7, conferisce proprio alle leggi
regionali il compito di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la
piena parità nella vita sociale, culturale ed economica e di
promuovere la parità di accesso alle cariche elettive.
La legislazione nazionale ha rivisto e riorganizzato la materia
attraverso l'approvazione, con decreto legislativo n. 198 del 2006,
del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che opera come
testo unico della normativa nazionale vigente.
Esso ha previsto, tra l'altro, l'istituzione della Commissione per
le pari opportunità tra uomo e donna, poi regolamentata dal D.P.R.
n. 115 del 2007, quale organismo di consulenza e supporto
tecnico-scientifico del Ministro delle pari opportunità
nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di genere sui
provvedimenti di competenza statale.
Sul versante regionale, lo Statuto dell'Emilia-Romagna, all'art. 2,
prevede, tra gli obiettivi prioritari cui la Regione ispira la
propria azione, il perseguimento del principio di parità giuridica,
sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli
ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, compreso
l'accesso alle cariche elettive.
Il successivo articolo 41 prevede poi, in particolare,
l'istituzione, presso l'Assemblea legislativa, della Commissione per
le pari opportunità fra donne e uomini con legge regionale che ne
stabilisce composizione, poteri e modalità che ne garantiscano il
funzionamento.
Il presente progetto di legge va ad attuare tale disposizione
statutaria e, ponendosi in linea con la normativa nazionale e
comunitaria, istituisce e disciplina la Commissione regionale per la
promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.
Esso si compone di cinque articoli che prevedono, in particolare, le
seguenti norme.
L'articolo 1 istituisce, con sede presso l'Assemblea legislativa, la
Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena
parità tra donne e uomini, quale organo consultivo della Regione in
ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti la condizione
femminile, che opera per la valorizzazione della differenza di
genere; la rimozione di ogni forma di disuguaglianza nonché di ogni
discriminazione nei confronti delle persone, come dettato dalla
Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione europea; la
creazione di raccordo e dialogo tra donne elette nelle istituzioni e
realtà femminili presenti in Regione e il monitoraggio al fine di
verificare il perseguimento degli obiettivi previsti.
Le competenze della Commissione sono indicate all'art. 2, per cui
essa esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e
locale. Più specificamente sono previste, per tale organo, le
seguenti possibilità: esprimere pareri, osservazioni e proposte alla
commissione assembleare referente su progetti di legge o atti di
programmazione ad esso assegnati, in sede consultiva, dal Presidente
dell'Assemblea; elaborare proposte di adeguamento normativo da
presentarsi all'Assemblea legislativa; valutare lo stato di
attuazione nella Regione delle normative regionali, nazionali ed
europee in materia di pari opportunità e di contrasto ad ogni forma
di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone;
promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine di
competenza regionale nonché la loro partecipazione attiva nella vita
politica, sociale, economica e culturale; collaborare alle
iniziative riguardanti la condizione femminile promosse da Regione
ed Enti locali; realizzare indagini conoscitive e ricerche sulla
condizione femminile in Emilia-Romagna e sulle disparità in genere e
curare la diffusione delle informazioni raccolte.
Ai sensi dell'articolo 3 la Commissione è composta da consigliere e
consiglieri regionali in carica. Il Presidente della Commissione,
coadiuvato da due vicepresidenti, viene eletto dall'Assemblea
legislativa scegliendolo tra le consigliere ed i consiglieri
regionali con le medesime modalità e procedure per l'elezione dei
presidenti delle commissioni permanenti. La Commissione, inoltre, si
compone ed opera con le stesse modalità, procedure e durata previsti
dallo Statuto e dal Regolamento interno per le commissioni
permanenti.
L'articolo 4 contiene l'abrogazione della legge regionale n. 3 del
1986 ( Istituzione della Commissione della parità fra uomo e
donna ), ed, infine, l'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore.

Testo:

PDL  ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI
CONDIZIONI DI PIENA PARITA' TRA DONNE E UOMINI
ART. 1
Istituzione e finalità della Commissione
1. In armonia con la normativa dell'Unione Europea, secondo i
principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117,
comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 41 dello
Statuto, è istituita ed ha sede, presso l'Assemblea legislativa, la
Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena
parità tra donne e uomini.
2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a
provvedimenti ed iniziative riguardanti la condizione femminile, per
la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di
piena parità tra donne e uomini.
3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in
particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole di
fatto e di diritto, nonché di ogni discriminazione diretta o
indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7 dicembre
2000);
b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di
percorsi rivolti alla affermazione della specificità, libertà e
autonomia femminile, diretti alla parità giuridica, sociale tra
donne e uomini;
c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente
tra le donne elette nelle istituzioni e le realtà e le esperienze
femminili presenti nella Regione;
d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli
obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai
servizi rivolti alle persone e alle famiglie.
ART. 2
Competenze della Commissione
1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di
intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui
all'art. 1.
2. In particolare la Commissione può:
a) esprimere pareri e formulare osservazioni e proposte alla
Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte
di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per
gli aspetti di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;
b) valutare lo stato di attuazione nella Regione delle normative
regionali, nazionali ed europee in materia di pari opportunità e di
contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei
confronti delle persone con particolare riferimento alle leggi in
materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi
sociali ed attività culturali;
c) elaborare proposte di adeguamento normativo al fine della loro
presentazione all'Assemblea legislativa;
d) promuovere iniziative, anche in collaborazione con gli
organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni
positive da parte di soggetti pubblici e privati, nel
lavoro, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura,
nell'organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per
espandere l'accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro
opportunità di formazione e progressione di carriera professionale,
sviluppare l'imprenditorialità femminile;
e) collaborare, nel rispetto dell'autonomia delle singole
istituzioni, alle iniziative riguardanti la condizione femminile,
promosse da Regione, Province, Comuni ed altri Enti locali;
f) promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine di
competenza regionale e sollecitare la realizzazione di iniziative
volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita
politica, sociale ed economica e culturale;
g) svolgere indagini conoscitive e ricerche sulla condizione
femminile nell'ambito regionale e sulle disparità in genere;
h) curare la diffusione delle informazioni raccolte, anche
attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni,
l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;
i) favorire il migliore utilizzo delle fonti di informazione
esistenti.
ART. 3
Composizione e funzionamento della Commissione
1. La commissione è composta da consigliere e consiglieri
regionali in carica.
2. Il presidente della commissione è eletto dall'Assemblea
legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri
regionali con le stesse modalità e procedure per l'elezione dei
presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato
da due vicepresidenti.
3. La commissione si compone ed opera con le stesse modalità,
procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto
e dal regolamento per le commissioni permanenti.
4. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea provvede a garantire
per il funzionamento della commissione la dotazione di strumenti e
personale previsti per le commissioni permanenti.
ART. 4
Abrogazione
1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 Istituzione della
Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna è
abrogata.
ART. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
Espandi Indice