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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 651
Presentato in data: 25/10/2010
Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (25 10 10).

Presentatori:

Villani Luigi Giuseppe
Bartolini Luca
Bazzoni Gianguido
Aimi Enrico
Malaguti Mauro

Testo:

                               Art. 1
Aggiunta dell'art. 3 bis nella legge regionale 12/1999
1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 12/1999 è inserito il
seguente:
Art. 3-bis Ulteriori disposizioni sul commercio su aree pubbliche
1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su
aree pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto alla
presentazione da parte del richiedente del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007 .
2. L'autorizzazione è rilasciata anche ai soggetti che hanno
ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
3. La Giunta regionale indica con proprio atto le modalità
attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione
delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, provvedono alle attività di verifica, a
pena di revoca dell'autorizzazione, della regolarità della posizione
dell'impresa a fini fiscali e contributivi. A tale scopo la Giunta
regionale osserva le seguenti linee guida:
a) il controllo deve avvenire con cadenza annuale;
b) la documentazione utilizzabile ai fini del controllo di
regolarità è costituita, oltre che dal DURC, dagli attestati di
versamento dei contributi INPS, dal modello Unico, da visura
camerale in corso di validità e da documento di riconoscimento del
titolare dell'attività;
c) in esito alla verifica, il Comune, ove accerti la regolarità
contributiva e fiscale dell'impresa, rilascia apposito modello che
l'operatore è tenuto, a richiesta dell'autorità, a esibire sui
luoghi di esercizio dell'attività; in caso di irregolarità il Comune
dispone la sospensione dell'autorizzazione fino a regolarizzazione,
che deve avere luogo nei successivi 180 giorni, a pena di revoca
dell'autorizzazione.
I Consiglieri
Luigi Giuseppe Villani
Luca Bartolini
Gianguido Bazzoni
Enrico Aimi
Mauro Malaguti
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