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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 651
Presentato in data: 25/10/2010
Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (25 10 10).

Presentatori:

Villani Luigi Giuseppe
Bartolini Luca
Bazzoni Gianguido
Aimi Enrico
Malaguti Mauro

Relazione:

                              Relazione
Il decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, ha
introdotto il comma 2-bis all'art. 29 del decreto legislativo
114/98, che prevede che le autorizzazioni per il commercio su aree
pubbliche siano subordinate alla presentazione del Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC), sia al momento del rilascio del
titolo autorizzatorio, sia annualmente. La mancata presentazione
annuale del DURC comporta la revoca dell'autorizzazione.
In seguito l'art. 2, comma 12, della legge Finanziaria per il 2010
(legge n. 191/2009) ha riformulato il comma 2-bis dell'art. 28 del
decreto legislativo 114/98, prevedendo che le Regioni,
nell'esercizio della loro potestà normativa in materia di disciplina
delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia
soggetta alla presentazione del DURC da parte del richiedente. Le
Regioni, inoltre, possono disporre che i Comuni verifichino
annualmente la sussistenza e la regolarità del DURC.
Il DURC, introdotto dall'art. 2 della legge n. 266 del 22 novembre
2002, è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta,
attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto
concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della
rispettiva normativa di riferimento.
Il presente progetto di legge interviene nell'ambito delle
disposizioni contenute nel comma 2-bis dell'art. 28 del decreto
legislativo 114/98, come modificato dalla legge Finanziaria per il
2010, introducendo nell'ordinamento regionale l'obbligo di
presentazione iniziale e annuale del DURC per l'esercizio
dell'attività di commercio su aree pubbliche.
L'introduzione del DURC nell'ambito del commercio su aree pubbliche
trova ragione nella tutela della sicurezza sociale dei lavoratori,
nel rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali a carico
delle imprese, nell'effettiva parità di condizioni e di oneri per
l'esercizio dell'attività di commercio e nella salvaguardia della
qualità dei mercati.
Il progetto di legge contiene un solo articolo. Tale articolo
disciplina i casi e i termini di presentazione del DURC ed esplicita
le linee guida della Giunta regionale per le attività di verifica
della regolarità contributiva e fiscale delle imprese che esercitano
attività di commercio su aree pubbliche.

Testo:

                               Art. 1
Aggiunta dell'art. 3 bis nella legge regionale 12/1999
1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 12/1999 è inserito il
seguente:
Art. 3-bis Ulteriori disposizioni sul commercio su aree pubbliche
1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su
aree pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto alla
presentazione da parte del richiedente del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007 .
2. L'autorizzazione è rilasciata anche ai soggetti che hanno
ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
3. La Giunta regionale indica con proprio atto le modalità
attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione
delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, provvedono alle attività di verifica, a
pena di revoca dell'autorizzazione, della regolarità della posizione
dell'impresa a fini fiscali e contributivi. A tale scopo la Giunta
regionale osserva le seguenti linee guida:
a) il controllo deve avvenire con cadenza annuale;
b) la documentazione utilizzabile ai fini del controllo di
regolarità è costituita, oltre che dal DURC, dagli attestati di
versamento dei contributi INPS, dal modello Unico, da visura
camerale in corso di validità e da documento di riconoscimento del
titolare dell'attività;
c) in esito alla verifica, il Comune, ove accerti la regolarità
contributiva e fiscale dell'impresa, rilascia apposito modello che
l'operatore è tenuto, a richiesta dell'autorità, a esibire sui
luoghi di esercizio dell'attività; in caso di irregolarità il Comune
dispone la sospensione dell'autorizzazione fino a regolarizzazione,
che deve avere luogo nei successivi 180 giorni, a pena di revoca
dell'autorizzazione.
I Consiglieri
Luigi Giuseppe Villani
Luca Bartolini
Gianguido Bazzoni
Enrico Aimi
Mauro Malaguti
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