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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 66
Presentato in data: 01/06/2010
Obbligo del Durc per gli ambulanti (01 06 10).

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
ARTICOLO 1
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
commercio sulle aree pubbliche è, in ogni caso,
soggetta alla presentazione da parte del
richiedente del Durc.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a
quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune
deve verificare la sussistenza del Durc,
avvalendosi anche della collaborazione gratuita
delle associazioni di categoria riconosciute dal
Cnel.
3. In caso di mancata presentazione iniziale
annuale del Durc, è prevista la revoca
dell'autorizzazione.
Bologna, 01/06/2010
Capogruppo del Gruppo Assembleare
Lega Nord Padania
Mauro Manfredini
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