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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 66
Presentato in data: 01/06/2010
Obbligo del Durc per gli ambulanti (01 06 10).

Presentatori:

Manfredini Mauro

Relazione:

 RELAZIONE
In una nota del 12 ottobre 2009, il Ministero del
Lavoro ha stabilito che il vincolo, entrato in
vigore il 5 agosto con il D.L. 78/2009, che
imponeva a chi volesse vendere in mercati, fiere e
piazze o come ambulante, di presentare il Durc
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) per
ottenere il necessario via libera all'attività del
Comune, di fatto, non è vincolante ma rimane come
norma di indirizzo.
Per l'esercizio dell'attività di commercio sulle
aree pubbliche, s'intende l'attività di vendita di
merci al dettaglio e la somministrazione di
alimenti e di bevande effettuata su aree pubbliche,
comprese quelle del demanio marittimo delle quali
il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o
meno, coperte o scoperte.
Tale attività può essere svolta su posteggi dati in
concessione per 10 anni o su qualsiasi area purché
in forma itinerante.
Nell'una o nell'altra forma l'esercizio
dell'attività è soggetta ad un'apposita
autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a
società di persone regolarmente costituite.
La potestà legislativa in materia (autorizzazioni
all'esercizio di attività commerciali su aree
pubbliche) spetta alle Regioni; pertanto, quanto
stabilito dalla legge n. 78/2009 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 102/200) è da
considerarsi norma di indirizzo nei confronti degli
enti territoriali, non un adempimento
immediatamente operativo.
Il nuovo vincolo può essere imposto solo da una
legge regionale. L'articolo 11-bis del D.L. n.
78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, ha
esteso la disciplina del Durc agli imprenditori
commerciali che vendono in mercati, fiere e piazze
o come ambulanti.
Secondo tale disposizione, dal 5 agosto 2009 chi
non è in regola con gli adempimenti contributivi
non può ottenere l'autorizzazione al commercio su
aree pubbliche o in forma itinerante.
La stessa regolarità, inoltre, diventa condizione
per il rinnovo annuale dell'autorizzazione e, a tal
fine, il Durc andrà ripresentato al Comune che l'ha
rilasciata entro il 31 gennaio di ogni anno.
Si ricorda brevemente che il Durc risale alla legge
n. 266/2002 che, per semplificare l'attestazione
della regolarità contributiva da parte delle
imprese partecipanti ad appalti pubblici, lo ha
previsto e disciplinato come documento unico di
regolarità.
La disciplina è stata poi integrata dalla riforma
Biagi del lavoro, per estenderne l'operatività
anche nei confronti dei lavori edili privati.
Il D.L. n. 203/2005 l'ha elevato a requisito per
tutte le imprese, di tutti i settori, per l'accesso
a finanziamenti comunitari.
Inoltre, il comma 2-bis dell'art. 29 del D.Lgs
114/98 dispone che l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso,
soggetta ala presentazione da parte del richiedente
del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a
quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune,
avvalendosi anche della collaborazione gratuita
delle associazioni di categoria riconosciute dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
verifica la sussistenza del documento ; la lettera
c-bis del comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs 114/98
prevede anche la revoca dell'autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche nel caso di mancata
presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al
comma 2-bis dell'articolo 28 .
Infine, la Finanziaria 2007 ha subordinato al
possesso del Durc la fruizione di benefici
normativi e contributivi previsti da norme in
materia di lavoro e legislazione sociale (dal 1°
luglio 2007), delegando a un Decreto Ministeriale
l'individuazione delle irregolarità in materia di
sicurezza sul lavoro da considerare ostative al suo
rilascio (provvedimento operativo dal 31 dicembre
2007).
In tale contesto, la novità introdotta dalla
Manovra estiva, arriva con due modifiche al D.Lgs
n. 114/98 e trae origine dalla necessità di
garantire pari opportunità a chi è sul mercato nel
rispetto delle regole (disposizione in vigore dal 5
agosto 2009).
Visto che il Ministero del Lavoro, con nota del 12
ottobre 2009, ha precisato che la normativa in tema
di autorizzazioni commerciali è di competenza delle
Regioni, il nuovo obbligo del Durc necessita di
essere disciplinato da una legge regionale.

Testo:

 PROGETTO DI LEGGE
ARTICOLO 1
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
commercio sulle aree pubbliche è, in ogni caso,
soggetta alla presentazione da parte del
richiedente del Durc.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a
quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune
deve verificare la sussistenza del Durc,
avvalendosi anche della collaborazione gratuita
delle associazioni di categoria riconosciute dal
Cnel.
3. In caso di mancata presentazione iniziale
annuale del Durc, è prevista la revoca
dell'autorizzazione.
Bologna, 01/06/2010
Capogruppo del Gruppo Assembleare
Lega Nord Padania
Mauro Manfredini
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