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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 747
Presentato in data: 15/11/2010
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 (delibera di Giunta n. 1703 del 15 11 10).

Testo:

                   PROGETTO DI LEGGE
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R.
15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013.
Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per
gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:
a)Cap. 03905
Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24
maggio 2004, n. 11) afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2011:
Euro 157.824,24
b)Cap. 03910
Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio
2004, n. 11) afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
sistema informativo regionale
Esercizio 2011:
Euro 255.967,69
c)Cap. 03917
Contributi agli enti locali e ad altri enti della pubblica
amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (L.R.
24 maggio 2004, n. 11) afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2011:
Euro 2.000.000,00
d)Cap. 03937
Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico
regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11) afferente alla U.P.B.
1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2011:
Euro 3.024.839,33
Esercizio 2013:
Euro 4.018.000,00
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte per
l'esercizio 2012 da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo
3937, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema
informativo regionale, sono ridotte di Euro 4.017.000,00.
Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale,
ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio
1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n.
34) è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa,
di Euro 441.817,55 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della
U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
Art. 3
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 2011, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di
solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi
ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la
regione.
Art. 4
Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze
dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze
della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi
degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai
Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti
nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un
contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro
50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri
e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio
finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a
valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 -
Interventi di solidarietà.
Art. 5
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a)Cap. 03850
Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale
geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R.
19 aprile 1975, n. 24) , afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 -
Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2011:
Euro 300.000,00
b)Cap. 03854
Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale
geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R.
19 aprile 1975, n. 24) , afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 -
Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2011:
Euro 200.000,00
Art. 6
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a)Cap. 16400
Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica
danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato
intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66
e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2
agosto 1984, n. 42) afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi
di bonifica e irrigazione
Esercizio 2011:
Euro 1.500.000,00
b)Cap. 16352
Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d),
L.R. 2 agosto 1984, n. 42) afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 -
Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2011:
Euro 1.200.000,00
Art. 7
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia
collettiva fidi (di seguito denominati confidi ) di cui
all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e di
promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati,
la Regione è autorizzata a concedere contributi ai confidi di 1° e
2° grado ad incremento del proprio patrimonio per la realizzazione
dei piani presentati per l'iscrizione o il mantenimento
dell'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 (già art. 107) del Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta
regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta
medesima, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è
disposta, per l'esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di
spesa a valere sul capitolo 23108 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300
pari a Euro 3.710.000,00.
Art. 8
Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR
2007-2013
(Riproposizione per l'esercizio 2011)
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi
dell'attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca
industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel Programma
Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a
stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le
medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio
2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 30 della legge
regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del
bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di
variazione) e dall'art. 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio
pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) e
riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli
importi sottoindicati:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007-2013:
1)Cap. 23752
Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la
creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento
tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR
2007-2013
Euro 14.484.659,00
2)Cap. 23754
Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la
ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento
integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013
Euro 5.065.341,00
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1)Cap. 23756
Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la
creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento
tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR
2007-2013 - Mezzi statali
Euro 3.066.318,72
2)Cap. 23758
Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione
di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo
sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative -
Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo
2007-2013
Euro 2.000.000,00.
Art. 9
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della
L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione
del turismo regionale, le autorizzazioni di spesa, disposte da
precedenti leggi regionali, sono modificate e integrate nel seguente
modo:
a)Cap. 25558
Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione
turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a),
L.R. 4 marzo 1998, n. 7)
Esercizio 2011:
Euro 8.000.000,00;
Esercizio 2012:
Euro 8.000.000,00;
b)Cap. 25564
Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di
promozione turistica delle unioni di prodotto e per il
cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e
commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di
imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di
comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n.
7)
Esercizio 2011:
Euro 5.052.000,00.
Art. 10
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del
sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni
invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma
della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la
qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito dei sottoindicati
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione,
realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a)Cap. 25572
Contributi in conto capitale per interventi relativi a
sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al
miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a
fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)
Esercizio 2011:
Euro 300.000,00
b)Cap. 25780
Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree
interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la
revisione degli impianti a fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)
Esercizio 2011:
Euro 900.000,00.
Art. 11
Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
1. La Regione Emilia-Romagna, per il finanziamento di progetti
integrati pubblico-privati in materia di turismo, riqualificazione
commerciale e del territorio presentati dai Comuni e dalle piccole e
medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi o esercenti
il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, finalizzati alla
realizzazione di interventi per la promozione e l'attivazione di
Centri commerciali Naturali e per i progetti di piccole e medie
imprese del turismo relativi a interventi finalizzati al risparmio
energetico e all'utilizzo di energie rinnovabili già ammessi a
finanziamento nell'ambito di graduatorie approvate dalla Regione
Marche e successivamente definanziati a seguito dell'entrata in
vigore della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di
Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata
Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla
regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai
sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) e siti
nei medesimi comuni, è autorizzata a concedere contributi
straordinari per l'esercizio 2011. A tal fine sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa, nell'ambito dei capitoli afferenti
alla U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo,
riqualificazione commerciale e del territorio:
a)Cap. 25519
Trasferimento ai comuni di cui alla L. 3 agosto 2009, n. 117, per
la concessione di contributi a piccole e medie imprese per la
realizzazione di progetti in materia di turismo, riqualificazione
commerciale e del territorio (art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 5)
Esercizio 2011:
Euro 190.000,00
b)Cap. 25521
Contributo straordinario alle piccole e medie imprese del turismo
per la realizzazione di progetti finalizzati al risparmio energetico
e all'utilizzo di fonti rinnovabili (art. 4, L.R. 12 febbraio 2010,
n. 5)
Esercizio 2011:
Euro 50.000,00
c)Cap. 25523
Contributo straordinario ai comuni di cui alla legge 3 agosto 2009,
n. 117, per progetti in materia di turismo, riqualificazione
commerciale e del territorio (L.R. 4 novembre 2009, n. 17)
Esercizio 2011:
Euro 110.000,00
2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le
modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 12
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per
l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un
fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle
banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i
proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione
dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.
2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono
definite con atto della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2011
un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul
Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per
l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 13
Disposizioni per il finanziamento del Parco Naturale del Sasso
Simone e Simoncello
1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere
interregionale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della Legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione
Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di
gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito
ai sensi della legge regionale delle Marche n. 15/1994 (Norme
transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve regionali),
in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge
3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello
dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione
Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi
dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), nel proprio
territorio.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare
per l'esercizio 2011 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul
Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e
riserve naturali.
Art. 14
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia
della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la
conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti
del sottobosco) e nell'ambito del capitolo sottoindicato ed
afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è
disposto quanto segue:
a)per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in
gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per
l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.000,00 (Cap.
38070).
Art. 15
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di
competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B.
1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale,
per l'esercizio 2011, di Euro 700.000,00.
Art. 16
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per
l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n.
47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di
opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere
acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione, è disposta la
seguente autorizzazione di spesa:
a)Cap. 35305
Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere
acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976,
n. 47)
Esercizio 2011:
Euro 2.000.000,00.
Art. 17
Interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale
e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa
in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente
ulteriore autorizzazione di spesa:
a)Cap. 37374
Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3,
L.R. 21 aprile 1999, n. 3)
Esercizio 2011:
Euro 2.000.000,00.
Art. 18
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa
dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale,
dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi
dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006.
Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per
l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a
valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 -
Interventi e opere di difesa della costa.
Art. 19
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e
idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995,
n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po
e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n.
15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione,
approvata dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo
1999, che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni
amministrative regionali in materia di navigazione interna
interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione
Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni
sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in
ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo
annuale delle spese approvato dal Comitato Interregionale per la
Navigazione Interna.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio
finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00 a
valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 -
Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.
Art. 20
Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al
reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della
Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi con sede in Forlì,
della quale è già socio ai sensi dell'art. 29 della legge regionale
28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio
pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal
fine è autorizzata la spesa di Euro 30.646,32, per l'esercizio 2011,
a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 -
Aeroporti regionali.
2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla
copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate
dalla Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi con sede in
Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 200.000,00 per
l'esercizio 2011, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B.
1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.
Art. 21
Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti
regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale
carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale
27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del
sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di
coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative)
sono disposte, per l'esercizio 2011, le seguenti autorizzazioni di
spesa nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alle U.P.B.:
1) 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:
a)Cap. 41250
Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi effossori e
di servizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti,
compreso il mantenimento di idonei fondali (Art. 9, lett. c) e d),
L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983,
n. 11)
Esercizio 2011:
Euro 300.000,00
b)Cap. 41360
Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed
attrezzature nei cinque porti regionali (Art. 9, lett. a), L.R. 27
aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4, lett. a), L.R. 9
marzo 1983, n. 11)
Esercizio 2011:
Euro 1.890.000,00
c)Cap. 41570
Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il
mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (Art.
9, lett. f), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4,
lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)
Esercizio 2011:
Euro 200.000,00;
2) 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali:
a)Cap. 41900
Contributi in conto capitale ai comuni per la costruzione di opere,
impianti ed attrezzature nei porti ed approdi fluviali (Art. 9,
lett. b), L.R. 27 aprile 1976, n. 19, come modificato dalla L.R. 9
marzo 1983, n. 11)
Esercizio 2011:
Euro 50.000,00.
Art. 22
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della
U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a)Cap. 45184
Finanziamenti a Province per riqua-lificazione, ammodernamento,
sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di
interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art.
167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive
modifiche)
Esercizio 2011:
Euro 16.232.800,00.
Art. 23
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti
all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a
rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in
materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a
norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli
146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994,
n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni), è disposta l'autorizzazione di spesa, per
l'esercizio finanziario 2011, a valere sul Capitolo 48050 afferente
alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto
intervento, di Euro 3.500.000,00.
Art. 24
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario
regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è
autorizzata ad integrare nell'esercizio 2011, con mezzi autonomi di
bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie
Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende
ospedaliero-universitarie e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IRCCS
pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al
31 dicembre 2010 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive
rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende
sanitarie regionali per l'anno 2011, per un importo massimo di Euro
150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708, Assegnazioni a favore
delle Aziende sanitarie regionali, a garanzia dell'equilibrio
economico-finanziario e a finanziamento delle prestazioni regionali
aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza
(extra-LEA) , afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario.
Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.
Art. 25
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed
Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario
regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2011, in
complessivi Euro 30.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente
gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi
del Piano Sanitario Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate:
a)Cap. 51771
Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle
amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale
l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (art. 2 del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502) :
Euro 3.791.000,00;
b)Cap. 51773
Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di
supporto al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) :
Euro 20.109.000,00;
c)Cap. 51776
Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo
sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche
sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario
regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) :
Euro 6.100.000,00.
Art. 26
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo
regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed
ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni
sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è
disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari ad
Euro 101.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla
U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei
criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 27
Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina
e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2011,
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
Art. 28
Edilizia sanitaria
1. Per il completamento e l'attivazione della struttura ospedaliera
di Cona, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l'esercizio
2011, a concedere all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
finanziamenti in conto capitale per Euro 30.000.000,00 a valere sul
Capitolo 65775 Interventi per il completamento della struttura
ospedaliera di Cona. Assegnazione all'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara , afferente all'U.P.B.
1.5.1.3.19070 - Programma regionale investimenti in Sanità.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e
procedure per la concessione del finanziamento autorizzato al comma
1, in relazione anche al Piano di dismissione immobiliare già
approvato dall'Azienda.
Art. 29
Fondo sociale regionale straordinario
1. Al fine di garantire continuità di risposta ai bisogni della
popolazione, in particolare a favore dei soggetti più deboli, anche
a fronte degli effetti della crisi economica sulle comunità locali,
è finanziato il Fondo sociale regionale straordinario.
2. Il Fondo è destinato agli enti locali e finalizzato, nell'ambito
della programmazione territoriale corrente, al consolidamento del
sistema dei servizi sociali ed in particolare all'omogeneizzazione e
sviluppo di un sistema territoriale integrato di servizi e
interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per
l'esercizio 2011 l'importo di Euro 22.000.000,00 a valere sul
Capitolo 57165 Fondo sociale regionale straordinario. Contributi
agli enti locali per il consolidamento del sistema dei servizi
sociali afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale
regionale straordinario.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri,
modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al
presente articolo.
Art. 30
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per
l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a
valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 -
Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Art. 31
Attuazione degli interventi finanziati dal Documento Unico di
Programmazione (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi
territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e
sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale,
mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo
infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere
enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi, di cui agli obiettivi
9 e 10, previsti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), la
Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad
interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche
modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei
finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente
articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2011, a stanziare
l'importo di Euro 5.700.000,00 a tale scopo specifico accantonato
nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150,
Capitolo 86500, Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti
da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione -
spese d'investimento , elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2011, le
necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella
parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto
dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40
del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre
contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità
previsionali di base.
Art. 32
Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa
relative al 2010 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con
mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi,
sono trasferite all'esercizio 2011 a seguito della presunta mancata
assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2010:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 2698 1.2.3.3.4420 555.534,31
2) 2701 1.2.3.3.4420 668.000,00
3) 2708 1.2.3.3.4420 9.760,98
4) 2775 1.2.3.3.4420 3.477.088,31
5) 3455 1.2.2.3.3100 5.586.988,87
6) 3850 1.2.3.3.4440 147.837,38
7) 3889 1.2.1.3.1510 1.727.410,03
8) 3925 1.2.1.3.1520 1.331.668,11
9) 4270 1.2.1.3.1600 8.952.912,51
10) 4276 1.2.1.3.1600 24.664.256,00
11) 4348 1.2.1.3.1600 265.768,00
12) 14070 1.3.1.3.6200 173.393,01
13) 16332 1.3.1.3.6300 2.130.248,79
14) 16400 1.3.1.3.6300 2.196.217,38
15) 21088 1.3.2.3.8000 12.200.000,00
16) 22210 1.3.2.3.8260 2.512.534,95
17) 22258 1.3.2.3.8270 13.000.000,00
18) 23028 1.3.2.3.8300 350.000,00
19) 23508 1.3.2.3.8220 55.000,00
20) 25523 1.3.3.3.10050 1.000.000,00
21) 25525 1.3.3.3.10010 1.736.033,94
22) 25528 1.3.3.3.10010 1.707.730,70
23) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30
24) 30640 1.4.1.3.12630 9.816.480,63
25) 30644 1.4.1.3.12630 108.068,61
26) 30646 1.4.1.3.12630 1.868.569,00
27) 30885 1.4.1.3.12620 1.876.860,89
28) 31110 1.4.1.3.12650 15.924.759,63
29) 31116 1.4.1.3.12650 15.000.000,00
30) 31125 1.4.1.3.12645 2.000.000,00
31) 32020 1.4.1.3.12670 344.900,69
32) 32045 1.4.1.3.12800 2.183.258,22
33) 32097 1.4.1.3.12735 15.646.953,52
34) 32116 1.4.1.3.12820 533.417,88
35) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44
36) 32123 1.4.1.3.12820 8.282,47
37) 35305 1.4.2.3.14000 2.794.246,11
38) 35310 1.4.2.3.14000 1.500.000,00
39) 36186 1.4.2.3.14062 100.108,00
40) 37150 1.4.2.3.14150 43.456,88
41) 37250 1.4.2.3.14170 810.530,00
42) 37332 1.4.2.3.14220 1.853.644,66
43) 37336 1.4.2.3.14200 3.530.893,99
44) 37374 1.4.2.3.14220 5.239.874,33
45) 37378 1.4.2.3.14223 92.525,00
46) 37385 1.4.2.3.14223 4.772.005,87
47) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00
48) 37429 1.4.2.3.14223 800.000,00
49) 37431 1.4.2.3.14223 3.200.000,00
50) 38027 1.4.2.3.14310 4.506.839,24
51) 38030 1.4.2.3.14300 1.423.965,52
52) 38090 1.4.2.3.14305 6.220.735,51
53) 39050 1.4.2.3.14500 2.182.209,02
54) 39220 1.4.2.3.14500 4.756.885,77
55) 39360 1.4.2.3.14555 3.200.505,16
56) 41250 1.4.3.3.15800 1.587.787,62
57) 41360 1.4.3.3.15800 6.167.829,96
58) 41550 1.4.3.3.15800 150.000,00
59) 41570 1.4.3.3.15800 192.000,00
60) 41900 1.4.3.3.15820 395.000,00
61) 41995 1.4.3.3.15820 10.643,82
62) 41997 1.4.3.3.15820 3.217.872,87
63) 43027 1.4.3.3.16000 867.528,83
64) 43221 1.4.3.3.16010 3.247.489,46
65) 43270 1.4.3.3.16010 19.694.464,41
66) 43272 1.4.3.3.16010 8.100.000,00
67) 45123 1.4.3.3.16420 242.620,42
68) 45125 1.4.3.3.16420 659.646,81
69) 45175 1.4.3.3.16200 1.717.666,90
70) 45177 1.4.3.3.16200 3.949.267,00
71) 45179 1.4.3.3.16200 2.500.000,00
72) 45184 1.4.3.3.16200 22.564.491,10
73) 45186 1.4.3.3.16200 7.400.000,00
74) 45194 1.4.3.3.16200 3.084.259,76
75) 46125 1.4.3.3.16600 1.334.813,86
76) 47114 1.4.4.3.17400 244.644,08
77) 47315 1.4.4.3.17400 3.000.000,00
78) 47317 1.4.4.3.17400 1.500.000,00
79) 47445 1.4.4.3.17430 1.300.000,00
80) 48050 1.4.4.3.17450 4.959.908,44
81) 48274 1.4.4.3.17559 141.535,60
82) 57200 1.5.2.3.21000 17.100.524,95
83) 57680 1.5.2.3.21060 101.252,21
84) 64400 1.5.1.3.19100 1.700.000,00
85) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41
86) 65717 1.5.1.3.19050 1.289.316,31
87) 65721 1.5.1.3.19050 3.887.068,95
88) 65770 1.5.1.3.19070 17.653.585,36
89) 68321 1.5.2.3.21060 4.545.977,64
90) 70678 1.6.5.3.27500 4.946.142,61
91) 70718 1.6.5.3.27520 14.399.947,14
92) 71566 1.6.5.3.27537 1.700.000,00
93) 71572 1.6.5.3.27540 1.638.989,62
94) 73060 1.6.2.3.23500 7.277.683,02
95) 73135 1.6.3.3.24510 9.897.657,70
96) 73140 1.6.3.3.24510 819.000,00
97) 78410 1.4.2.3.14384 1.312,45
98) 78440 1.4.2.3.14384 2.402,35
99) 78458 1.4.2.3.14384 103.301,24
100) 78464 1.4.2.3.14384 38.437,67
101) 78476 1.4.2.3.14384 18.621,80
102) 78705 1.6.6.3.28500 5.732.487,19
103) 78707 1.6.6.3.28500 1.150.000,00
Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
1. La lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 31 della legge
regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale) è sostituito dalla seguente:
bis) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione
straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
2. Il comma 1 dell'articolo 32-bis della legge regionale n. 30 del
1998 è sostituito dal seguente:
1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 31, comma 2, lettera e-bis) con risorse proprie o con i
fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978,
n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore
delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e
Circumflegrea).
3. Al comma 2 dell'art. 32-bis della legge regionale n. 30 del 1998,
la parola annualmente è soppressa.
Art. 34
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
1. Il comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2
(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
è sostituito dal seguente:
Art. 48
Fondo sociale regionale. Spese di investimento
1. Il fondo sociale regionale per le spese di investimento è
finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione,
adeguamento normativo, manutenzione straordinaria finalizzata ad
interventi tecnicamente ed economicamente rilevanti, all'acquisto di
immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e
socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della programmazione
regionale, delle priorità indicate dalle Conferenze Territoriali
Sociali e Sanitarie e delle scelte di ambito distrettuale, mediante
la concessione di contributi in conto capitale.
Art. 35
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
1. Il comma 4 dell'art. 51 della Legge Regionale 23 dicembre 2004,
n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007) è sostituito dal seguente:
4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza
vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento
della Giunta regionale. Le Conferenze Territoriali Sociali e
Sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla
base dei criteri stabiliti nel Piano regionale sociale e sanitario.
Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche,
geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti
territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di
servizi in rapporto al fabbisogno.
Art. 36
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le
risorse indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 - stato di
previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
dallo stato di previsione della spesa.
Art. 37
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
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