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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 749
Presentato in data: 15/11/2010
Patto di Stabilità Territoriale della Regione Emilia-Romagna (delibera di Giunta n. 1705 del 15 11 10).

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

Premesso che:
- le regioni, le province, i comuni partecipano, attraverso il
Patto di Stabilità interno, al processo di risanamento dei conti
pubblici per il rispetto dei vincoli imposti dall'Unione Europea;
- le norme nazionali che regolano i criteri del Patto di
stabilità interno si applicano uniformemente a tutte le regioni a
statuto ordinario e al sistema delle autonomie senza prevedere
distinzioni a seconda delle diverse realtà socio-economiche, delle
dotazioni infrastrutturali, della qualità, efficienza e modalità di
organizzazione dei servizi prestati, del grado di sviluppo del
processo di decentramento amministrativo, agli aspetti
fisico-demografici del territorio (densità abitativa, presenza di
rilievi, ecc.) con l'unica eccezione data dalla popolazione,
mediante la fissazione di una soglia di 5.000 abitanti, oltre la
quale le norme relative al Patto diventano vincolanti per ogni
singola ente di governo;
Considerato che la normativa nazionale vigente, nel prossimo
biennio, impone pesanti vincoli al sistema regionale e locale con
inevitabili ripercussioni sul governo della finanza locale e,
conseguentemente, sull'erogazione dei servizi pubblici e sugli
investimenti;
Vista la L. 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione
e in particolare l'art. 17 Coordinamento e disciplina fiscale dei
diversi livelli di governo nell'ambito del quale, tra i principi e
i criteri direttivi elencati, si prevede, al comma 1, lett. c)
l'assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da
parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con
gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le
regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in
relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti
nelle diverse regioni ;
Visti, altresì:
- gli artt. 77 Patto di stabilità , 77-bis Patto di stabilità
interno per gli enti locali e 77-ter Patto di stabilità interno
delle regioni e delle province autonome del D.L. 25 giugno 2008, n.
112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria , convertito in L. 6 agosto
2008 n. 133 e succ. modif., ed in particolare il comma 11, art.
77-ter che dispone che al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla
base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie
locali, possa adattare per gli enti locali del proprio territorio le
regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione
alle diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni
stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in
applicazione dell'art. 77-bis per gli enti della regione e
risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero
dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato alla regione interessata;
- l'art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni
sugli enti territoriali del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122;
Dato atto che la delibera della Giunta regionale 28 giugno 2010, n.
867:
- ha istituito una Commissione Interistituzionale presieduta dal
Direttore generale alle Risorse finanziarie e patrimonio, dott.
Luciano Pasquini, e formata da tecnici esperti nelle materie
giuridiche, finanziarie e di bilancio, in parte designati da ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani - Emilia- Romagna, UPI Unione
Province Italiane - Emilia-Romagna e CE.S.F.E.L. Centro Servizi
Finanza Enti Locali Emilia-Romagna;
- ha assegnato alla suddetta Commissione il compito di
analizzare i dati di finanza regionale, provinciale e comunale e di
sviluppare, anche mediante sperimentazioni e simulazioni, regole
tecnico-contabili per l'introduzione di un modello alternativo di
Patto di stabilità territoriale;
Richiamati:
- l'art. 23, commi 2 e 3 dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna 28 novembre 2007, n. 143 Regolamento interno
dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna ;
- la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del
Consiglio delle Autonomie Locali ;
Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso
in data 12 novembre 2010;
Visto, per quanto concerne il potere di iniziativa per leggi e
regolamenti, l'articolo 46, comma 5, dello Statuto regionale
approvato con la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13;
Ritenuto, pertanto, di proporre all'Assemblea Legislativa Regionale
l'approvazione del progetto di legge regionale sopra citato, ai
sensi dell'art. 49 e seguenti dello Statuto regionale;
Dato atto che la relazione illustrativa viene approvata unitamente
al progetto di legge ed allegata alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008, recante Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007 e
successive modifiche
Dato atto del parere allegato;
Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze, Europa.
Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della
montagna. Regolazione dei servizi pubblici locali. Semplificazione e
trasparenza. Politiche per la sicurezza;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, il progetto di legge regionale Patto di
Stabilità Territoriale della Regione Emilia-Romagna , quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 2),
corredato dalla relativa relazione di accompagnamento (allegato 1);
2. di presentare il Progetto di legge e la Relazione stessa
all'Assemblea Legislativa Regionale per l'approvazione.
- - -
Allegato 1
Relazione al Progetto di legge regionale
Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna
Il quadro normativo attuale di riferimento.
Il patto di stabilità interno, introdotto dallo Stato nel 1999 con
l'articolo 28 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 (legge collegata alla
finanziaria 1999), rappresenta uno degli strumenti per il rispetto
dei parametri di Maastricht. L'adesione al Patto di stabilità e
crescita, da parte degli stati membri, impegna infatti i rispettivi
governi a ridurre progressivamente il ricorso all'indebitamento
netto, ovvero alla formazione di nuovo debito, e lo stock di debito.
In particolare sono previsti precisi vincoli che insistono sulle
politiche di bilancio e sulla finanza pubblica: il tetto massimo del
rapporto deficit / PIL è fissato al 3% mentre quello relativo al
rapporto debito / PIL non può essere superiore al 60%. Nel caso di
mancato rispetto di tali parametri, i regolamenti comunitari
prevedono un sistema di sanzioni a carico degli stati inadempienti.
Il patto di stabilità interno coinvolge l'insieme degli enti della
Pubblica Amministrazione compresi, pertanto, le regioni e gli enti
locali territoriali che sono chiamati a concorrere al contenimento
del deficit ed incentivati a ridurre l'ammontare del debito.
Le regole di applicazione del patto hanno però risentito, in tutti
questi anni, di un difficile ma continuo percorso di adattamento
normativo tale per cui le disposizioni che disciplinano il patto
sono state oggetto di frequenti revisioni e modifiche. Nel tempo
esse sono divenute sempre più vincolanti fino ad essere definite,
nel 2003, principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica .
Per il triennio 2009 - 2011 la disciplina del patto di stabilità
interno per province e comuni con popolazione superiore ai 5.000
abitanti è contenuta nell'articolo 77-bis del D.L. 25 giugno 2008,
n. 112 . Viene confermata la definizione di obiettivo, già
introdotta nel 2007 con L. 296/2006, in termini di saldo finanziario
tra entrate e spese finali, di competenza mista ovvero sommatoria
algebrica dalle differenze tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalle differenze tra incassi e pagamenti, per la parte
in conto capitale, al netto delle entrate e delle spese derivanti da
operazioni di riscossione o concessioni di crediti.
La quantificazione di ogni specifico obiettivo è effettuata
applicando al saldo dell'anno 2007, che diventa pertanto base di
calcolo per la determinazione dei nuovi obiettivi programmatici,
percentuali differenziate:
- per ciascun anno del triennio 2009-2011,
- per comparto,
- in relazione al risultato conseguito nel 2007, (rispetto o
meno dell'obiettivo e al valore positivo o negativo del saldo).
Lo stesso decreto 112 conferma, inoltre, anche per il triennio 2009
- 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare
aumenti di tributi, addizionali o aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato, con l'unica eccezione per gli
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito in legge, con modificazioni, 6 agosto 2008, n. 133.
aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), già
prevista dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con
modificazione, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126.
La disciplina statale si completa con altre disposizioni, in
particolare quelle contenute nell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122,
volte ad escludere specifiche voci di entrata e di spesa dal saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, a
normare le fasi relative al monitoraggio e alla certificazione dei
risultati nonché a definire il sistema sanzionatorio, nel caso di
mancato rispetto del patto.
La manovra approvata con il D.L. n. 78/2010 prevede la correzione
degli andamenti tendenziali dell'indebitamento netto per il triennio
2011 - 2013. Le autonomie territoriali concorrono alla manovra
attraverso le regole del patto di stabilità interno per un importo e
secondo l'articolazione per comparti indicata nella tabella
seguente.
Concorso enti territoriali 2011 2012 2013
Regioni SO 4.000 4.500 4.500
Comuni 1.510 2.510 2.510
Province 300 500 500
(valori in milioni di euro)
Ripercussioni sulla finanza territoriale.
E' del tutto evidente che le norme nazionali che regolano i criteri
del Patto di stabilità interno impongono agli enti locali un
contributo eccessivamente oneroso che pregiudica la qualità dei
servizi pubblici e lo sviluppo del territorio per l'impossibilità di
realizzare un adeguato programma di investimenti.
Per il 2011 i vincoli dettati dall'ordinamento nazionale rendono
necessario un rigoroso controllo della spesa pubblica, sia di parte
corrente che di investimento, tutto ciò in una situazione ancora
preoccupante dell'economia e dell'occupazione che determina una
crescita di domanda di servizi alla persona (asili nido, assistenza,
servizi scolastici, formazione, abitazione) e di sostegno
all'economia locale.
La manovra correttiva del 2010 peraltro si limita a ridurre
drasticamente le risorse e ad introdurre ulteriori vincoli o limiti
senza ridefinire le regole del patto. Prevedere la sospensione delle
norme che regolano la distribuzione di risorse premiali agli enti
virtuosi e introduce disposizioni per accelerare lo smaltimento dei
residui passivi molto più contenute rispetto a quelle applicate nel
2009 consentendo il superamento dell'obiettivo per il pagamento dei
residui passivi in conto capitale solo fino al limite dello 0,75%
dell'ammontare risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008. Tale
limite per il 2009 era fissato al 4% .
I continui cambiamenti del quadro normativo succedutisi in questi
anni hanno, di fatto, creato situazioni di sostanziale iniquità: gli
spazi di azione risultano, infatti, solo in parte collegati alla
virtuosità di un ente mentre assumono un peso sicuramente eccessivo
elementi di mera casualità legati a scelte gestionali riferite ad un
Art. 9 -bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito in L. 3
agosto 2009, n. 102 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga de
i
termini
anno, assunto poi come base di riferimento per il calcolo dei tetti
e degli obiettivi.
Nonostante gli sforzi richiesti al sistema delle regioni e degli
enti locali, il quadro di finanza pubblica non appare confortante.
Secondo i dati riportati nella Decisione di Finanza Pubblica per gli
anni 2011-2013 approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del
29 settembre 2010, il debito del settore pubblico, in rapporto al
Pil, nel 2009 è pari al 115,8%, il più alto tra i paesi dell'EU-15,
mentre l'indebitamento netto in rapporto al Pil sale al 5,3%.
Il 92,7% del debito pubblico complessivo, non consolidato e al lordo
degli interessi, che in termini pro-capite è pari a 27.497 euro,
grava sui bilanci delle amministrazioni centrali. Il restante 7,3%
risulta a carico delle amministrazioni locali. A livello nazionale,
il debito pubblico locale per abitante è pari a 2.154 euro.
Se si analizzano gli indicatori di solidità strutturale dei bilanci
della regione, dei comuni e delle province dell'Emilia-Romagna, si
osserva una situazione molto positiva dei conti pubblici.
La regione Emilia-Romagna è, tra le regioni a statuto ordinario,
quella che presenta il più basso indebitamento pro capite: 237 euro
a fine 2008; 224 euro a fine 2009.
Il debito dei comuni emiliano - romagnoli, al 31 dicembre 2008 ,
ammonta a 853 euro per abitante, quello delle province a 215.
Complessivamente, il debito pubblico locale pro-capite nel 2008 è
pari a 1.288, molto inferiore, pertanto, al debito pubblico
nazionale per abitante. (-39,4%).
Il fondo di cassa rendicontato al 31.12.2008 dei comuni e delle
province, assoggettate al patto, supera i 1.192 milioni di euro.
Nonostante questo, in conseguenza dei vincoli derivanti dal patto di
stabilità interno, si contraggono gli investimenti, non si onorano
gli impegni assunti negli anni precedenti per il pagamento di lavori
per investimenti ed opere sottraendo risorse al mondo produttivo e
al lavoro, si continuano ad accumulare, sui bilanci degli enti
locali, residui passivi per interventi di spesa in conto capitale,
che oramai hanno superato i 3.500 milioni di euro.
Un nuovo patto per il territorio
La Giunta regionale intende proporre un sistema di governo della
finanza pubblica territoriale, condiviso con il sistema delle
autonomie locali, che consenta di introdurre un nuovo patto di
stabilità su base territoriale e di definire interventi per un
riequilibrio del livello di indebitamento per tutti gli enti locali.
Dettato nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme in
materia di federalismo fiscale, questo progetto di legge si inquadra
nell'ambito di una cornice normativa nazionale definita, in modo
specifico, dal comma 11 dell'articolo 77 - ter del D.L. 112/2008 e
dall'articolo 17 della L. 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione). In particolare il comma 11, nell'ambito di
norme specificatamente rivolte a regolare il patto di stabilità
interno dispone che al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla
I dati 2009 riferiti al debito per comuni e province non
risultano ancora disponibili. Le previsioni indicano tuttavia u
n
tendenziale contenimento dell'importo certificato al 31.12.2008
base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie
locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le
regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione
alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni
stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in
applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e
risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato alla regione interessata .
Lo stesso principio, inquadrato in un contesto più ampio quale è
quello definito dalla L. 42/2009, viene riaffermato con specifico
riferimento alla funzione di coordinamento e alla disciplina dei
diversi livelli di governo ... le regioni possono adattare, previa
concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio
regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale,
differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei
singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni
finanziarie esistenti nelle diverse regioni .
Le principali finalità
Le finalità perseguite sono rivolte a:
- accrescere il livello di efficienza dell'utilizzo delle
risorse finanziarie definendo regole e criteri che tengano conto
delle specificità territoriali, senza quindi l'obbligo di applicare
criteri uniformi, dettati dalle norme statali, su tutto il
territorio nazionale;
- valorizzare le opportunità di investimenti strategici per il
sostegno dell'economica locale, per la tutela ambientale, per lo
sviluppo della qualità delle condizioni sociali e culturali in
Emilia-Romagna;
- riportare nell'ambito delle scelte politiche e programmatiche
gli indirizzi espressi da ciascun ente del territorio relativamente
all'attività di controllo e di monitoraggio per il rispetto delle
norme e dei vincoli di finanza pubblica;
- introdurre margini di flessibilità nella gestione delle
emergenze o delle eccezionalità gestionali attraverso un sistema di
compensazioni sia di tipo orizzontale, ovvero tra enti dello stesso
comparto, che verticale;
- ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui
passivi per spese di investimento;
- trattenere il surplus finanziario, ovvero la sommatoria delle
maggiori economie, che nel 2009, a titolo esemplificativo, è stato
superiore ai 200 milioni di euro, prodotto dalle gestioni separate
dei diversi enti, attualmente impermeabili tra loro, per
ridistribuirlo a favore del territorio regionale.
I cardini su cui poggia l'impianto del patto di stabilità
territoriale, e che di seguito verranno analizzati, sono la
definizione di un nuovo sistema di relazioni tra regioni e autonomie
locali, la previsione di un unico obiettivo territoriale,
l'introduzione di un sistema di vincoli riferiti ai criteri della
competenza pura con la previsione di superamento del sistema di
competenza mista dopo un congruo periodo di transizione, la
possibilità di effettuare compensazioni di quote di obiettivi tra
enti locali e con la regione, la previsione di misure di
flessibilizzazione dell'obiettivo in funzione di specifiche esigenze
di programmazione e di gestione, un sistema premiale e sanzionatorio
territoriale, nuovi meccanismi di monitoraggio e certificazione,
misure di controllo dell'indebitamento e di rilancio degli
investimenti, estese anche ai comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti.
Il sistema di relazioni tra regione, province, comuni
Anzitutto il provvedimento in esame ridefinisce il sistema di
relazioni finanziarie che intercorrono tra regione, province e
comuni.
La regione, secondo quanto definito dall'articolo 3, è l'unico
interlocutore istituzionale nei confronti del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e l'unico soggetto responsabile per il
rispetto delle norme in materia di patto di stabilità territoriale.
Nei confronti dello stato, pertanto, la regione si pone quale ente
di coordinamento e di garanzia per la corretta applicazione delle
regole inerenti il patto di stabilità territoriale ed, in
conseguenza di ciò, è l'unico destinatario di eventuali azioni
sanzionatorie nel caso di mancato rispetto degli obiettivi
prefissati.
Sulla base dei criteri stabiliti in accordo con il Consiglio delle
Autonomie Locali, la regione definisce le regole applicative per
comuni e province, con riguardo alle diverse situazioni finanziarie
ed economiche presenti nel territorio. Raccoglie e monitora i dati
di finanza territoriale, certifica annualmente al Ministero il
risultato conseguito a livello territoriale (art. 15), applica il
sistema premiale e sanzionatorio definito dal presente provvedimento
(art. 13) a garanzia della tenuta complessiva dei conti pubblici e
degli impegni istituzionali assunti.
Il Consiglio delle Autonomie Locali esprime pareri sia con
riferimento ai criteri generali che regolano il patto di stabilità
territoriale, sia rispetto alla determinazione dei criteri e dei
paramenti propriamente correlati alle fasi applicative di
determinazione e modifica degli obiettivi annuali e di controllo.
La Giunta regionale (art. 14) annualmente trasmette al CAL una
relazione sull'applicazione del Patto di stabilità territoriale
nella quale sono esposti i risultati complessivamente conseguiti, le
eventuali criticità rilevante e le posizioni riferite ai singoli
enti locali.
Per l'attività di analisi e per l'elaborazione di proposte
applicative, la Giunta si avvale della collaborazione specialistica
di una Commissione tecnica interistituzionale (art. 16), presieduta
dal direttore generale della regione, competente in materie di
finanze, e composta da 10 esperti nelle discipline
economico-finanziarie e giuridiche, dei quali 4 designati dalla
Giunta ed i restanti 6 da parte dallo stesso CAL.
Obiettivo unico territoriale
Il nuovo Patto di stabilità della regione Emilia-Romagna si basa
sulla determinazione di un unico obiettivo territoriale (art. 3)
dato dalla sommatoria degli obiettivi fissati, ai sensi della
normativa nazionale vigente, per i singoli comuni, per le diverse
province e per la stessa regione.
L'impatto quantitativo della manovra annuale, definito dalle norme
nazionali, non può ovviamente essere modificato ma può essere
diversificato il contributo richiesto a ciascun ente locale.
L'obiettivo unico viene ripartito sul territorio mediante l'impiego
di indicatori riferiti alle reali situazioni finanziarie ed
economiche, al livello del debito, all'entità dei residui passivi
per interventi di investimento presenti a livello locale.
Nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto,
ciò che rileva è il solo obiettivo unico del cui rispetto, come si è
già detto, risponde la regione (art. 15). Esso costituisce, in
termini finanziari, il contributo complessivamente offerto dal
territorio emiliano romagnolo al rispetto dei parametri di
Maastricht. La sua articolazione interna per comparti e per singolo
ente in linea di principio, sul piano giuridico, è irrilevante per
il Ministero e rientra nella piena autonomia decisionale della
regione e del sistema delle autonomie, secondo un'ottica tipicamente
federalista.
Il principio della competenza pura
Per ciascun comune e per ciascuna provincia viene determinato un
obiettivo di saldo espresso in termini di competenza pura, ovvero
riferito alle obbligazioni giuridiche di entrata e di spesa,
calcolato sulla base di criteri e parametri definiti dalla Giunta
regionale, previa acquisizione del parere del CAL (art. 5). E'
definito annualmente per il successivo triennio di riferimento, al
fine di introdurre elementi di certezza per la funzione di indirizzo
e di programmazione di medio periodo espressa dai governi locali.
Il principio della competenza pura, esteso pertanto anche alle spese
d'investimento (oggi monitorate sotto il profilo dei movimenti di
cassa) consente di ricondurre l'attività di controllo alla fase di
programmazione politica degli interventi senza trasferire negli
uffici finanziari l'onere del rispetto del patto esercitato
attraverso la sospensione dei relativi pagamenti.
Gli obiettivi assegnati ai diversi enti locali possono poi essere
oggetto di rimodulazione (art. 6) per consentire:
- la realizzazione di interventi di investimento, a rilevanza
strategica, coerenti con la programmazione regionale per il sostegno
all'economia locale, per la tutela ambientale e del territorio, per
la mobilità, l'istruzione, la qualità delle condizioni abitative
sociali e culturali (art. 6);
- le compensazioni orizzontali tra gli enti locali. In questo
secondo caso la regione raccoglie le disponibilità e i fabbisogni
espressi dal sistema delle autonomie ridistribuendo i differenziali
secondo principi di proporzionalità e di adeguatezza finanziaria
(artt. 6 e 7) ;
- le compensazioni di tipo verticale con il riconoscimento, da
parte della regione, di ulteriori quote di saldo finanziario in
risposta a richieste formulate dagli enti locali e con la
conseguente rimodulazione del proprio obiettivo programmatico (art.
7).
Fase transitoria: obiettivo di competenza mista
Il sistema di regole così definito, incentrato sul controllo delle
grandezze proprie della competenza, dovrebbe consentire nell'arco di
un periodo temporale di 3-4 anni di eliminare, dai bilanci degli
enti locali, gli effetti prodotti dalle incoerenze e dalle
distorsioni del sistema per saldi finanziari di competenza mista
regolati dalla normativa statale, riportando in una situazione di
equilibrio l'ammontare dei residui passivi in conto capitale.
Fino al superamento delle problematiche determinate dalla gestione
dei flussi di cassa degli anni precedenti, gli enti locali sono
comunque tenuti al rispetto di un saldo obiettivo di competenza
mista (art. 9), determinato dalla Giunta regionale, previa
acquisizione del parere del CAL, sulla base di indicatori
finalizzati a realizzare una progressiva convergenza tra l'obiettivo
quantificato in base al sistema della competenza pura e l'obiettivo
calcolato con il sistema della competenza mista. L'insieme degli
indicatori assunti per la quantificazione dell'obiettivo di saldo di
competenza mista sono: la popolazione, il livello di indebitamento,
il rimborso della quota di capitale di prestiti in essere e la
consistenza dei residui passivi per spese in conto capitale.
Per tutta la fase transitoria e comunque fino al realizzarsi del
processo di attuazione del federalismo fiscale, il progetto di legge
prevede l'applicazione di misure correttive tali da compensare
integralmente eventuali peggioramenti del saldo obiettivo assegnato
ad un singolo ente locale rispetto a quello quantificato ai sensi
della normativa statale. L'ammontare di tali interventi è a carico
della regione che procede a ridurre, per il medesimo importo,
l'entità del proprio obiettivo programmatico.
Il progetto di legge prevede poi misure per adattare l'obiettivo di
competenza mista alle reali esigenze di amministrazione e di
gestione espresse dal territorio in corso d'anno (art. 10). Esso,
infatti, può essere rimodulato per consentire compensazioni tra i
diversi enti, per il pagamento di interventi di investimento
strategici, per favorire lo smaltimento dei residui passivi in conto
capitale.
Controllo del livello di indebitamento
Gli enti locali assoggettati alle regole del patto di stabilità
territoriale sono le province ed i comuni con popolazione superiore
ai 5.000 abitanti, in coerenza con le disposizioni legislative
dettate dall'articolo 77-bis, comma 1, del decreto legge 112/2008
(artt. 4 e 11). Tuttavia, per la finalità di riequilibrare il
livello di indebitamento presente nel territorio regionale, i
criteri e i parametri definiti per regolare l'entità di ricorso al
credito si applicano anche ai comuni minori, che attualmente
presentano esposizioni debitorie pro-capite mediamente superiori
alla media regionale .
Per rinnovare le opportunità finanziarie per un rilancio complessivo
degli investimenti, il progetto di legge (art. 8) prevede poi la
possibilità, in capo alla Giunta regionale, di adottare misure
specificatamente dirette a favorire l'estinzione anticipata di mutui
e prestiti a carico dei bilanci dei comuni e delle province, in modo
particolare mediante l'erogazione di contributi a copertura degli
oneri correlati alle operazioni di estinzione anticipata.
Il sistema di monitoraggio e di certificazione
In qualità di garante e unico responsabile del rispetto
dell'obiettivo territoriale, la regione assume l'onere di monitorare
i movimenti finanziari contabilizzati nel corso dell'esercizio, di
comunicare gli esiti del monitoraggio al Ministero dell'Economia e
delle Finanze e di certificare, nel rispetto dei termini e con le
modalità stabiliti con legge dello stato, il risultato conseguito in
relazione al rispetto dell'obiettivo unico assegnato (art. 12).
A tal fine, gli enti locali sono tenuti a trasmettere nei tempi
previsti dal progetto di legge e dai provvedimenti attuativi di
Giunta, i dati e le informazioni necessarie mediante un sistema
informativo e di comunicazione via web, in corso di realizzazione,
che consentirà l'acquisizione dei dati in tempi reali, la loro
Lo stock di debito pro-capite dei comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti al 31.12.2008 è pari a 1.018 euro,
contro
gli 853 euro a livello regionale, mentre il debito pro-capite d
ei
comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno
è pari
836 euro.
elaborazione per esigenze di controllo e per l'analisi di quadri
prospettici e tendenziali delle principali grandezze di finanza
territoriale. In conseguenza di ciò diventano superflui gli
adempimenti attualmente previsti dalla normativa nazionale in ordine
al monitoraggio e alla certificazione a carico di comuni e province
nei confronti del Ministero delle Economia e delle Finanze. La
Giunta regionale pertanto auspica, una volta entrata in vigore il
presente progetto di legge, un adeguato intervento legislativo da
parte dello stato per il definitivo superamento di tali adempimenti.
Incentivi e sanzioni
A garanzia della tenuta complessiva del sistema, è previsto (art.
13) un sistema di sanzioni e incentivi, principalmente orientato a
scongiurare comportamenti incoerenti che impatterebbero in modo
negativo sul sistema territoriale e a valorizzare comportamenti
lineari con le norme e le finalità del presente progetto di legge.
L'impianto sanzionatorio prevede azioni differenti in relazione alla
gravità dell'irregolarità rilevata. Si va da misure meramente
compensative, per i differenziali riscontrati rispetto agli
obiettivi assegnati, da operarsi sull'obiettivo dell'anno successivo
con sospensione dei pagamenti disposti dalla regione per un analogo
importo, alla non applicabilità di benefici previsti dal presente
provvedimento fino alla sospensione dei pagamenti senza limiti di
importo nei casi più gravi di mancata trasmissione alla Giunta della
certificazione o dei dati necessari al monitoraggio o ancora per
comunicazioni gravemente discordanti rispetto ai risultati attestati
dal Rendiconto della gestione.
Per contro il rispetto degli obiettivi assegnati, l'osservanza delle
norme che regolano la trasmissione delle informazioni tra territorio
e regione e la comunicazione della sussistenza di disponibilità di
quote di obiettivi per interventi compensativi tra comuni, province
e regione, rispondono all'impegno di leale collaborazione
interistituzionale e come tale sono incentivati mediante il
riconoscimento di titoli di priorità nell'ambito delle azioni di
rimodulazione degli obiettivi assegnati, per la distribuzione di
eccedenze per lo smaltimento dei residui e per altre misure
specificatamente previste dal progetto di legge a beneficio della
gestione finanziaria di determinati comuni e province.
Il nuovo patto di stabilità territoriale, rende di fatto irrilevante
al di fuori del sistema regionale il mancato rispetto dei vincoli da
parte di un singolo ente locale. In altri termini, la funzione di
garante svolta dalla regione elimina la possibilità di un intervento
sanzionatorio da parte dello stato rivolto a comuni e province
dell'Emilia-Romagna. L'unica eccezione è prevista dal comma 6,
dell'articolo 13 che prevede la possibilità che, nei casi più gravi
di mancato rispetto dell'obiettivo di competenza mista, la Regione,
acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, possa
darne comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per
l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
statale.

Testo:

                                                          Allegato 2
Progetto di Legge Regionale
Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna
INDICE
Art. 1 - Finalità ed obiettivi generali
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Funzioni della regione
Art. 4 - Enti destinatari
Art. 5 - Principio della competenza pura
Art. 6 - Rimodulazione dell'obiettivo di competenza pura
Art. 7 - Compensazione degli obiettivi di competenza pura
Art. 8 - Misure per la riduzione del debito
Art. 9 - Rispetto dell'obiettivo determinato dalla normativa
statale.
Art. 10 - Rimodulazione dell'obiettivo determinato dalla normativa
statale
Art. 11 - Disposizioni per i comuni con popolazione non superiore ai
5.000 abitanti
Art. 12 - Monitoraggi e certificazioni
Art. 13 - Sanzioni ed incentivi
Art. 14 - Rendicontazione al Consiglio delle Autonomie Locali
Art. 15 - Rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
Art. 16 - Commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione
del Patto di stabilità territoriale
Art. 1
(Finalità ed obiettivi generali)
1. La presente legge ha la finalità di introdurre un sistema di
regolazione e di coordinamento della finanza pubblica del territorio
della regione che, in armonia con i principi e con le norme in
materia di federalismo fiscale e con il coinvolgimento del Sistema
delle Autonomie Locali, consenta di accrescere il livello di
efficienza e di flessibilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie
e di valorizzare le opportunità di investimenti strategici per il
sostegno all'economia locale, per la tutela ambientale, per lo
sviluppo della qualità delle condizioni sociali e culturali in
Emilia-Romagna.
2. La presente legge ha inoltre la finalità di ridefinire il
sistema di relazioni finanziarie che intercorrono tra Regione,
Province e Comuni che, nel rispetto dei principi e delle norme
dell'ordinamento statale in materia di federalismo fiscale,
individui la Regione quale ente di garanzia nei confronti della
Stato e del territorio in ordine al rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica regionale e locale.
3. La presente legge ha altresì la finalità di riportare
nell'ambito delle scelte politiche e programmatiche gli indirizzi
espressi da ciascun ente del territorio relativamente all'attività
di controllo e di monitoraggio esercitata per il rispetto delle
norme e dei vincoli di finanza pubblica.
Art. 2
(Oggetto)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la
presente legge disciplina il patto di stabilità territoriale della
Regione Emilia-Romagna garantendo il rispetto di un unico obiettivo
programmatico regionale, introducendo modalità di compensazione sia
di tipo orizzontale che di tipo verticale tra gli obiettivi
programmatici degli enti afferenti i diversi comparti, sulla base
dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere
Consiglio delle Autonomie Locali, nel rispetto delle regole e dei
vincoli posti dal legislatore nazionale.
2. La presente legge, inoltre, definisce gli obiettivi dei saldi
ai fini del patto di stabilità territoriale in termini di competenza
pura per le entrate e le spese finali e, limitatamente alla fase
transitoria, saldi obiettivo di competenza mista sulla base di
criteri coerenti a ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei
residui passivi per spese di investimento.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la
presente legge detta altresì una specifica disciplina per il
coordinamento del livello d'indebitamento del territorio diretta a
tutti gli enti locali della regione, compresi i Comuni con
popolazione non superiore ai cinquemila abitanti.
Art. 3
(Funzioni della regione)
1. La Regione si pone quale ente di coordinamento e di garanzia,
nei rapporti con lo Stato, ai fini dell'applicazione, anche per gli
enti locali del proprio territorio, delle regole inerenti il patto
di stabilità territoriale e per il rispetto dell'obiettivo unico
territoriale, complessivamente determinato, in applicazione delle
normativa nazionale per gli enti della regione.
2. L'obiettivo unico territoriale di cui al comma 1, è costituito
dalla sommatoria degli obiettivi dei singoli Comuni e delle singole
Province del territorio emiliano-romagnolo che concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi
dell'articolo 77-bis, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito con legge del 6
agosto 2008, n. 133, nonché dall'obiettivo determinato per la
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 77-ter.
3. La Regione definisce le regole applicative del patto di
stabilità territoriale per Comuni e Province con riguardo alle
differenti situazioni finanziarie ed economiche presenti nel
territorio.
4. Il patto di stabilità territoriale della Regione
Emilia-Romagna prevede, a garanzia della tenuta complessiva dei
conti pubblici e degli impegni istituzionali assunti, un sistema
premiale e sanzionatorio e le procedure necessarie per effettuare un
costante monitoraggio dei flussi finanziari.
Art. 4
(Enti destinatari)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, la presente legge si
applica alle Province e ai Comuni con popolazione superiore ai
cinquemila abitanti, che concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 77-bis, comma
1, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con la legge n. 133
del 2008.
2. Ai fini della presente legge, la popolazione è calcolata nel
rispetto dei criteri stabiliti dalle norme nazionali che regolano il
Patto di stabilità interno per i comuni e le province.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 5
(Principio della competenza pura)
1. Per ricondurre l'attività di indirizzo e di controllo,
finalizzata al rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità
interno, nell'ambito delle scelte politiche e programmatiche
espresse da ciascun ente locale, la Regione garantisce il rispetto
dell'obiettivo unico territoriale, di cui all'articolo 3, comma 2,
attraverso un sistema di regole incentrate sul controllo delle
grandezze finanziarie, proprie della competenza, del bilancio e
della gestione finanziaria.
2. Nell'ambito dell'obiettivo unico territoriale, la Regione
quantifica, per ogni Comune e Provincia di cui all'articolo 4,
obiettivi espressi in termini di competenza. I singoli obiettivi
finanziari sono calcolati sulla base di criteri e parametri volti a
garantire il conseguimento di un saldo finanziario obiettivo di
competenza annuale tendenzialmente positivo, nonché un livello
massimo di indebitamento quantificato in relazione agli obiettivi di
finanza pubblica e correlato all'importo complessivo della
restituzione di quote di capitali per prestiti.
3. Il saldo finanziario di cui al comma 2 è costituito dalla
differenza tra le entrate e le spese finali al netto delle
riscossioni e concessioni di crediti ed è stabilito in relazione al
livello del debito pro-capite rilevato in ciascun ente locale,
rapportato alla media regionale, e in relazione all'entità della
restituzione annua della quota di capitale per prestiti in essere.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale,
acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, stabilisce
per il successivo triennio di riferimento, i criteri e i parametri
per la quantificazione degli obiettivi di competenza. A tal fine, la
Regione richiede preventivamente le informazioni necessarie ai
Comuni e alle Province destinatarie della presente legge con le
modalità e le forme previste dall'articolo 12.
5. La Giunta regionale, in sede di approvazione della
deliberazione di cui al comma 4, può ricomprendere nella
quantificazione del saldo finanziario di cui al comma 2 anche il
risultato di amministrazione o parte di esso, specificando in tal
caso quali componenti dell'avanzo debbono essere computati ai fini
della quantificazione dell'obiettivo di competenza.
Art. 6
(Rimodulazione dell'obiettivo di competenza pura)
1. Fermo restando il rispetto dell'obiettivo unico del Patto di
stabilità territoriale, la Giunta regionale può, con propria
deliberazione, ridefinire l'obiettivo di competenza quantificato per
il singolo ente locale ai sensi dell'art. 5, al fine di:
a) consentire la realizzazione di interventi di investimento
coerenti con la programmazione regionale ed, in particolare, per
sostenere e garantire la realizzazione di opere e altri interventi
di investimento di rilevanza strategica per l'economia locale e
territoriale, la tutela ambientale e del territorio, la mobilità,
l'istruzione, la qualità delle condizioni abitative, sociali e
culturali della regione;
b) effettuare le compensazioni finanziarie tra gli obiettivi
assegnati agli enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale può
autorizzare, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, i
Comuni e le Province ad escludere dal saldo del Patto di stabilità
territoriale assegnato ai sensi dell'articolo 5 i correlati impegni
di spesa assunti ai sensi dell'art. 183 decreto legislativo n. 267
del 2000. Contestualmente, la Giunta procede alla rideterminazione
del proprio obiettivo programmatico per un ammontare pari all'entità
complessiva degli importi autorizzati.
Art. 7
(Compensazioni degli obiettivi di competenza pura)
1. I Comuni e le Province che prevedono di conseguire nell'anno
di riferimento un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di
competenza assegnato ai sensi dell'articolo 5, comunicano alla
Regione, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'entità dei minori
impegni da assumere nell'esercizio di riferimento.
2. I Comuni e le Province, per i quali si manifesta nel corso di
un esercizio finanziario la necessità o l'opportunità di assumere
impegni di spesa, per interventi di spesa destinati ad investimenti,
tali da non consentire il rispetto dell'obiettivo assegnato, possono
comunicare alla Regione l'entità dei relativi fabbisogni entro il 30
settembre richiedendo la ridefinizione del proprio obiettivo ai
sensi del comma 3.
3. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre, ridistribuisce
l'importo determinato dalla sommatoria dei differenziali comunicati
ai sensi del comma 1, compensando prioritariamente le richieste di
fabbisogni, o parte di queste, espresse ai sensi del comma 2.
Qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle
disponibilità la Giunta provvede alla distribuzione secondo il
principio di proporzionalità e quello di adeguatezza finanziaria
rispetto agli interventi. La Giunta regionale modifica i saldi
finanziari dei Comuni e delle Province interessati da movimenti
finanziari compensativi entro il limite delle disponibilità
acquisite.
4. In qualità di garante del rispetto dell'obiettivo unico
territoriale, la Giunta regionale, in relazione alle opportunità
finanziarie relative alla gestione del proprio patto di stabilità,
può riconoscere il fabbisogno o assorbire l'eccedenza derivante da
eventuali differenze tra offerte e domande di cui ai commi 1 e 2,
rimodulando conseguentemente il proprio obiettivo programmatico.
Art. 8
(Misure per la riduzione del debito)
1. Quale misura di sostegno all'investimento pubblico, la Giunta
regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di spesa
iscritto nel bilancio di previsione, così come finanziato con Legge
finanziaria regionale di cui all'articolo 40 della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4) ad adottare misure per favorire
l'estinzione anticipata di mutui e prestiti a carico dei bilanci dei
Comuni e delle Province mediante l'erogazione di un contributo da
parte della Regione a copertura degli indennizzi correlati alle
operazioni di estinzione anticipata del debito contratto.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il
parere del Consiglio delle Autonomie Locali, definisce i criteri e i
parametri per il riconoscimento del contributo e le modalità
procedurali in relazione a specifiche situazioni finanziarie degli
enti locali, ad eventi o situazioni gestionali aventi carattere di
eccezionalità, alla programmazione regionale, al livello del debito
di ciascun Comune e Provincia della Regione.
Art. 9
(Rispetto dell'obiettivo determinato dalla normativa statale)
1. Per garantire il rispetto dell'obiettivo unico territoriale di
cui all'art. 3, comma 2, che per i Comuni e le Province è definito
dalla normativa statale in base al principio della competenza mista,
ai sensi dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, e fino al
superamento delle problematiche determinate dalle gestioni dei
flussi di cassa degli anni precedenti il 2011 relative, in
particolare, all'accumulazione dei residui passivi in conto
capitale, ogni ente locale di cui all'articolo 4 è tenuto al
rispetto di un saldo obiettivo calcolato utilizzando il principio
della competenza mista.
2. Al fine di tendere progressivamente ad un equilibrio e ad una
sostanziale convergenza tra l'obiettivo calcolato con il sistema
della competenza pura di cui all'articolo 5 e l'obiettivo di
competenza mista, la Giunta regionale quantifica il saldo obiettivo
di competenza mista da assegnare a ciascun Comune e a ciascuna
Provincia assumendo, come criteri di riferimento per la
determinazione, il rimborso della quota capitale sui prestiti in
essere, come previsto all'articolo 5, la popolazione residente, il
livello del debito e la consistenza dei residui passivi riferiti
alle spese in conto capitale escluse le concessioni di crediti.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo
5, definisce annualmente entro il mese di ottobre i criteri
applicativi per la quantificazione dei singoli saldi obiettivi di
competenza mista per ogni ente locale in coerenza con i criteri di
cui al comma 2.
4. In via transitoria, per gli anni 2011 e 2012 e comunque, fino
al realizzarsi del processo di attuazione del federalismo fiscale di
cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione) la Giunta introduce misure correttive di rimodulazione
dei saldi obiettivi calcolati in applicazione del comma 2 per
compensare integralmente eventuali peggioramenti rispetto agli
obiettivi definiti dalla normativa statale.
Art. 10
(Rimodulazione dell'obiettivo determinato dalla normativa statale)
1. L'obiettivo di competenza mista di cui all'articolo 9,
assegnato a ciascun ente locale, può essere oggetto di rimodulazione
nei seguenti casi:
a) per consentire compensazioni tra gli obiettivi di competenza
mista assegnati ai diversi enti locali;
b) per il pagamento degli interventi di cui all'articolo 6, comma
1, lettera a);
c) per favorire il pagamento dei residui passivi, relativi a
spese in conto capitale escluse le concessioni di crediti.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), i Comuni e le Province che
prevedono di conseguire, nel corso di un esercizio finanziario, un
differenziale positivo rispetto all'obiettivo di competenza mista
assegnato ai sensi dell'articolo 9, comunicano tempestivamente e
comunque entro il 15 novembre di ciascun anno alla Regione l'entità
del differenziale. La sommatoria dei differenziali comunicati dagli
enti locali costituisce una disponibilità per gli enti del sistema
territoriale regionale da impiegare per interventi di spesa da
realizzarsi nell'esercizio finanziario.
3. I Comuni e le Province, per i quali si manifesta nel corso di
un esercizio finanziario la necessità di superare il limite
dell'obiettivo espresso in termini di competenza mista, assegnato ai
sensi dell'articolo 9, possono comunicare alla Regione l'entità di
tali fabbisogni entro il 15 novembre.
4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro
il 25 novembre a ridistribuire l'importo determinato dalla
sommatoria dei differenziali comunicati ai sensi del comma 2
compensando prioritariamente le richieste di fabbisogni, o parte di
queste, espresse dai Comuni e dalle Province ai sensi del comma 3
per il pagamento di residui passivi a fronte di impegni regolarmente
assunti negli esercizi precedenti per spese in conto capitale,
escluse le concessioni di crediti. Contestualmente la Giunta
regionale provvede a modificare i saldi finanziari dei Comuni e
delle Province interessati da movimenti finanziari compensativi
entro il limite delle disponibilità acquisite.
5. Ulteriori disponibilità positive rispetto all'ammontare
all'obiettivo unico territoriale di cui all'articolo 3, comma 2,
formatesi dalle gestioni finanziarie dei Comuni e delle Province
debbono comunque essere comunicate alla Regione e da quest'ultima
possono essere impiegate, fino al 31 dicembre di ciascun anno,
rimodulando il proprio obiettivo programmatico. Differenziali di
saldi finanziari positivi rispetto all'obiettivo di competenza mista
assegnato, di entità significativa, non comunicati alla Regione,
costituiscono una sottrazione di risorse al Sistema territoriale e
come tali determinano la non applicabilità, per l'anno successivo,
dei benefici derivanti dalle fattispecie di cui agli articoli 6, 7,
8 e 10 così come previsto dall'articolo 13, comma 4.
6. Ai fini del comma 1, lettera b) la Giunta regionale, per
consentire il pagamento di impegni per spese in conto capitale,
escluse le concessioni di crediti, assunti in relazione a specifiche
autorizzazioni di superamento del saldo di competenza pura di cui
all'articolo 6 comma 1, lettera a), può rimodulare l'obiettivo di
competenza mista, secondo un profilo temporale concordato con l'ente
interessato, riducendo contestualmente il proprio obiettivo
programmatico.
7. Ai fini del comma 1, lettera c), per accelerare lo smaltimento
dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, escluse le
concessioni di crediti, derivanti dalla gestione finanziaria degli
anni precedenti il 2011, la Giunta regionale può autorizzare i
Comuni e le Province ad eseguire i relativi pagamenti, rimodulando
gli obiettivi loro assegnati con deliberazione da adottarsi entro il
10 dicembre di ciascun anno, riducendo contestualmente, per il
rispetto dell'obiettivo unico territoriale, il proprio obiettivo
programmatico. Gli enti locali di cui all'articolo 4 dichiarano di
essere in grado di effettuare i maggiori pagamenti nei limiti delle
disponibilità di cassa e senza il ricorso ad anticipazioni e
comunicano alla Giunta regionale entro il 30 novembre l'entità dei
pagamenti che possono essere effettuati nel corso di ciascun anno.
Art. 11
(Disposizioni per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000
abitanti)
1. I criteri ed i parametri applicativi per regolare l'entità di
ricorso all'indebitamento, stabiliti dalle deliberazioni della
Giunta regionale con provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2,
si applicano anche ai Comuni con popolazione non superiore ai
cinquemila abitanti.
2. Si applicano altresì, ai Comuni con popolazione non superiore
ai cinquemila abitanti, le norme di cui all'articolo 8 relative a
misure per la riduzione del debito.
3. Ai fini del comma 1 e 2, i Comuni di cui al presente articolo
sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione alla Regione,
disciplinati dall'articolo 12. Il mancato rispetto di tali
disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste
all'articolo 13, comma 10.
Art. 12
(Monitoraggi e certificazioni)
1. Per il monitoraggio delle grandezze finanziarie rilevanti ai
fini del rispetto dell'obiettivo unico territoriale, i Comuni e le
Province di cui all'articolo 4, trasmettono nei termini indicati
dalla presente legge e con le modalità procedurali definiti dalla
Giunta regionale, alla Direzione generale regionale competente in
materia di finanze e bilancio le informazioni dettagliate
utilizzando il sistema informativo e di comunicazione web al tal
fine predisposto.
2. Sono altresì tenuti all'osservanza dell'obbligo di
comunicazione e trasmissione dati, con le modalità indicate al comma
1, i Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti
limitatamente alle informazioni necessarie per garantire il
monitoraggio del livello del debito, ai sensi dell'articolo 11.
3. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ciascun anno, ogni
ente locale di cui all'articolo 4 trasmette alla Direzione generale
regionale competente in materia di finanze e bilancio una
certificazione relativa al saldo finanziario in termini di
competenza pura e del saldo finanziario in termini di competenza
mista conseguiti nel corso dell'esercizio, sottoscritta dal legale
rappresentate e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalità definite con deliberazione della
Giunta regionale. Eventuali variazioni dei dati debbono essere
comunicati entro un mese dalla data ultima prevista per
l'approvazione del Rendiconto della gestione.
4. La Giunta regionale, per favorire il più ampio scambio
informativo con il territorio, impiega le tecnologie necessarie per
garantire ai Comuni e alle Province l'acquisizione delle
informazioni in tempo reale relativamente all'andamento delle
diverse fasi dei processi di spesa gestiti dalla Regione aventi come
beneficiari gli stessi enti locali.
Art. 13
(Sanzioni ed incentivi)
1. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di competenza pura
assegnato a Comuni e Province ai sensi dell'articolo 5,
eventualmente rimodulato in applicazione degli articoli 6 e 7 o di
mancato rispetto dell'obiettivo determinato dalla normativa statale
così come disciplinato dall'articolo 9 ed eventualmente rimodulato
in applicazione dell'articolo 10, l'ammontare della differenza tra
saldo programmatico e saldo effettivo è portata a correzione dei
rispettivi saldi obiettivo da conseguire nell'anno successivo.
2. L'esecuzione dei pagamenti a qualsiasi titolo disposti dalla
Regione a favore del singolo ente locale è sospesa, per un importo
corrispondente al differenziale di cui al comma 1, fino alla
dimostrazione del conseguimento dell'obiettivo nell'anno successivo.
3. Ai Comuni e alle Province che non rispettano gli obiettivi del
patto di stabilità territoriale non si applicano i benefici
derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 10.
4. Ai Comuni e alle Province, che pur rispettando l'obiettivo
programmatico di competenza non comunicano alla Giunta regionale, ai
sensi dell'articolo 9, i differenziali positivi che si prevedono di
conseguire, non possono applicarsi, nell'anno successivo, i benefici
derivanti dalle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 qualora tale
differenziale sia di entità significativa e comunque superiore al
limite a tal fine determinato con la deliberazione della Giunta
regionale di cui all'articolo 5, comma 2.
5. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 2 si applica,
senza limiti di importo, nei seguenti casi:
a) mancata trasmissione alla Giunta regionale della
certificazione di cui all'articolo 12, comma 3;
b) mancato inoltro delle informazioni necessarie per
l'effettuazione dei monitoraggi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2;
c) comunicazioni gravemente discordanti rispetto ai risultati
attestati dal Rendiconto della gestione dell'anno di riferimento.
6. Qualora un Comune o una Provincia, per una o più annualità,
non rispetti l'obiettivo assegnato di competenza mista, creando
pregiudizio al rispetto dell'obiettivo unico territoriale di cui
all'articolo 3, comma 2, o violi gli obblighi di certificazione di
cui all'articolo o quelli di comunicazione cui all'articolo 12, la
Regione, acquisito il parere del Consiglio dell'Autonomie Locali ne
da comunicazione entro 5 giorni allo Stato ai fini delle sanzioni
previste dalla normativa statale in vigore.
7. Il rispetto degli obiettivi assegnati di competenza pura e di
competenza mista, l'osservanza delle norme che regolano la
trasmissione delle informazioni tra territorio e regione, la
comunicazione della sussistenza di eventuali disponibilità per
interventi compensatori ai sensi dell'articolo 9, rispondono
all'impegno di leale collaborazione interistituzionale e come tale
sono incentivati mediante il riconoscimento di titoli di priorità
nell'applicazione delle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10.
8. Ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza pura,
per effetto delle compensazioni di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b) è modificato dalla Giunta regionale in senso peggiorativo
è riconosciuto, nell'anno successivo, in fase di determinazione del
saldo obiettivo di competenza di cui all'articolo 5, un
miglioramento del saldo di importo pari alla quota ceduta a favore
del Sistema territoriale regionale. Parallelamente, ai Comuni e alle
Province il cui obiettivo di competenza pura è modificato in senso
migliorativo per effetto delle compensazioni, nell'anno successivo è
riconosciuto un saldo obiettivo peggiorato per un importo pari alla
quota ricevuta dal Sistema territoriale regionale.
9. Ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza
mista, per effetto delle compensazioni di cui all'articolo 10, comma
1, lettera a), è modificato dalla Giunta regionale in senso
peggiorativo è riconosciuto, nell'anno successivo in fase di
determinazione del saldo obiettivo di competenza mista cui
all'articolo 9, un incremento positivo del saldo di importo pari
alla quota ceduta a favore del Sistema territoriale regionale.
Parallelamente, ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di
competenza mista è modificato in senso migliorativo per effetto
delle compensazioni, nell'anno successivo è riconosciuto un saldo
obiettivo peggiorato per un importo pari alla quota ricevuta dal
Sistema territoriale regionale.
10. La sospensione dei pagamenti a qualsiasi titolo, di cui al
comma 2, si applica anche ai Comuni con popolazione non superiore ai
cinquemila abitanti in caso di mancato rispetto delle norme sul
controllo dell'indebitamento di cui all'articolo 6. Si applica
altresì la sanzione prevista dal comma 5 in caso di mancata
comunicazione delle informazioni richieste dalla Giunta regionale o
in caso di comunicazioni gravemente discordanti rispetto ai dati
desunti dal Rendiconto della gestione.
Art. 14
(Rendicontazione al Consiglio delle Autonomie Locali)
1. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio delle
Autonomie locali una relazione sull'applicazione del Patto di
stabilità territoriale contenente:
a) le necessarie evidenziazioni riferite ai singoli enti locali;
b) la determinazione dei risultati complessivamente conseguiti
rispetto all'obiettivo unico territoriale;
c) l'analisi degli eventuali elementi di criticità.
2. La Giunta regionale trasmette, altresì, entro 10 giorni dalla
data di adozione le deliberazioni assunte per l'applicazione delle
norme riferite al patto di stabilità territoriale, comprese quelle
per le quali la presente legge non prevede l'acquisizione del parere
preventivo espresso dallo stesso Consiglio.
Art. 15
(Rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze)
1. La Regione quantifica dell'obiettivo unico territoriale, sulla
base della comunicazione, annuale del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-
di cui all'articolo 77-ter, comma 11 del decreto legge n. 112 del
2008, convertito con legge n. 133 del 2008, e definisce la sua
articolazione analitica per ente e per comparto.
2. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno e per fornire gli elementi informativi utili per
il coordinamento della finanza pubblica, la Regione trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la
gestione di competenza e di cassa del complesso degli enti del
territorio emiliano-romagnolo tenuti all'osservanza delle norme del
patto di stabilità interno ai sensi degli articoli 77-bis e 77-ter
del decreto legge n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
n. 133 del 2008.
3. La Regione trasmette, entro del 31 marzo dell'anno successivo
a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e
dal direttore generale alle finanze e bilancio nella quale sono
riportati gli elementi necessari per la verifica del rispetto
dell'obiettivo unico territoriale.
4. Le modalità, i tempi e i contenuti delle attività di
monitoraggio e di certificazione dovute dalla Regione sono definiti
nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 16
(Commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione del
Patto di stabilità territoriale)
1. E' istituita una Commissione tecnica interistituzionale per
l'applicazione del Patto di stabilità territoriale, presieduta dal
Direttore generale regionale competente in materia di finanza e
bilancio e composta altresì da:
a) 4 esperti designati dalla Giunta regionale, di cui 3 in
materie economico-finanziarie e 1 in materie giuridiche;
b) 6 esperti in materia di finanza locale e gestione dei bilanci
pubblici designati dal Consiglio delle Autonomie Locali.
2. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta
regionale e dura in carica tre anni.
3. La Commissione formula proposte tecniche in ordine alla
definizione dei parametri e delle modalità di gestione delle risorse
disponibili, nei casi espressamente previsti dalla presente legge.
In particolare, la Commissione formula proposte tecniche preventive
alla Giunta regionale in relazione alle deliberazioni di cui ai
seguenti articoli 5, 7, 8, 9, 10, comma 1, lettere a) e c), e 12.
4. La Commissione viene convocata dal Presidente almeno 3 giorni
prima della data fissata per la seduta, anche mediante il ricorso a
strumenti di comunicazione elettronica e decide a maggioranza dei
presenti. In assenza del Direttore generale regionale competente in
materia di finanza la commissione è presieduta da un suo delegato
scelto fra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1.
5. L'istituzione e il funzionamento della Commissione, di cui al
presente articolo, non comportano alcun onere finanziario a carico
del bilancio della Regione.
6. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
il Consiglio delle Autonomie Locali designa i componenti per la
Commissione. Decorso tale termine la Commissione può comunque essere
nominata e decide con i componenti in carica, fino alla sua
integrazione.
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