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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 827
Presentato in data: 06/12/2010
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995 n. 42 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale (06 12 2010).

Presentatori:

Monari Marco
Sconciaforni Roberto
Naldi Gian Guido
Mandini Sandro
Barbati Liana
Mazzotti Mario
Noé Silvia
Lombardi Marco
Pollastri Andrea
Manfredini Mauro

Relazione:

RELAZIONE
Con il presente progetto di legge si intende intervenire sul
trattamento economico dei consiglieri regionali mediante una
riduzione del 10% delle indennità di carica e di funzione. Viene
inoltre abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio per gli ex
consiglieri a partire dalla X legislatura. Il progetto di legge
precisa al riguardo che per i consiglieri che dovessero essere
rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale
periodo di esercizio del mandato non produce alcun ulteriore
effetto giuridico od economico rispetto a quanto già maturato. Con
questa previsione la regione Emilia-Romagna si pone
all'avanguardia rispetto alle altre Regioni e allo stesso
Parlamento nazionale.
Il riconoscimento dell'indennità di carica dei Consiglieri
regionali risulta obbligatorio.
La legge 10 febbraio 1953 n. 62, cd legge Scelba , Costituzione
e funzionamento degli organi regionali , all'articolo 17, prevede
che Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta
un'indennità di presenza fissata con legge regionale .
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 24 del 1968, ha
dichiarato che la corresponsione di un'indennità ai membri del
Parlamento ed ai componenti dei Consigli regionali risponde al
principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, comma 2, della
Costituzione, argomentando che in un regime democratico il
legislatore ha l'obbligo di porre in essere tutte le condizioni
indispensabili a garantire anche ai non abbienti l'accesso alle
cariche pubbliche e il relativo esercizio delle funzioni.
L'obbligatorietà dell'indennità dei Consiglieri regionali vale
altresì a garantire il principio di libero esercizio del mandato,
da un lato assicurando l'indipendenza degli eletti dall'altro
consentendo l'esercizio della loro funzione in modo continuativo e
professionale.
Sotto quest'ultimo profilo, la previsione di cui all'art. 69 Cost.
per cui I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita
dalla legge può ritenersi analogicamente applicabile ai
Consiglieri regionali.
Per quanto riguarda i limiti delle indennità dei consiglieri
l'art. 3 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 Interventi urgenti
concernenti enti locali e regioni , convertito nella legge 26
marzo 2010, n. 42, pone come limite massimo all'importo
complessivo degli emolumenti e utilità percepiti a qualunque
titolo dai Consiglieri regionali, l'indennità massima spettante ai
Parlamentari. L'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica , convertito dalla legge n. 122 del 2010,
prevede, a partire dal 2011, la destinazione di una quota pari al
10% dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge n. 59
del 1997, per quelle regioni che, tra l'altro, abbiano attuato la
disposizione relativa al limite massimo all'importo degli
emolumenti.
La Regione Emilia-Romagna si è sempre posta al di sotto di tale
limite e con l'intervento in oggetto si propone di ridurre
ulteriormente tali emolumenti.
La vigente legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 Disposizioni in
materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di
consigliere regionale , prevede che l'indennità mensile di carica
dei consiglieri regionali sia pari al 65% della corrispondente
indennità percepita dai componenti della Camera dei Deputati. La
proposta di legge riduce del 10% tale indennità, oltre a ridurre
di analoga percentuale l'indennità di funzione.
Il progetto di legge inoltre abroga l'istituto dell'assegno
vitalizio attualmente corrisposto agli ex consiglieri dal
compimento del sessantesimo anno di età. La soppressione opera
dalla X legislatura. Il progetto di legge su quest'ultimo punto
contempera la risposta all'istanza dei cittadini di rigore
nell'uso dei soldi pubblici con la necessità del rispetto dei
diritti già acquisiti.
Il progetto di legge è composto da 7 articoli.
All'articolo 1 è prevista una riduzione del 10% delle indennità
mensili di carica e di funzione dei Consiglieri regionali.
Gli articolo 2 e 3 apportano delle modifiche testuali alla legge
regionale n. 42 del 1995. La modifica all'articolo 2 costituisce
attuazione dell'articolo 27 comma 7 del nuovo statuto regionale
che introduce la prorogatio delle funzioni dell'assemblea
legislativa fino all'insediamento della nuova assemblea. L'art. 2
conseguentemente prevede che il diritto all'indennità di carica
decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa
fino al giorno precedente il nuovo insediamento. L'art. 3 prevede
un rimborso per le spese di trasporto costituito da un rimborso a
piè di lista per il percorso dal luogo di residenza dei
consiglieri alla sede dell'Assemblea legislativa, sostituendo così
il meccanismo del rimborso basato su sedici presenze mensili e
relative trattenute di un sedicesimo per ogni assenza alle
riunioni.
L'articolo 4, invece, interviene sull'indennità di fine mandato
stabilendola in un dodicesimo dell'indennità di carica totale
lorda percepita nell'anno dai consiglieri regionali.
L'articolo 5 abroga l'istituto dell'assegno vitalizio a partire
dalla X legislatura Per i consiglieri regionali che venissero
rieletti nella X legislatura o in quelle successive tale periodo
di esercizio del mandato non produce alcun effetto ulteriore né
giuridico né economico rispetto al già maturato.
Le abrogazioni conseguenti alle modifiche apportate sono contenute
all'art. 6, ed, infine, l'art. 7 riguarda l'entrata in vigore
della legge, stabilita nell'1 gennaio 2011.

Testo:

Progetto di legge: Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli
eletti alla carica di consigliere regionale
Art. 1
Riduzione del 10% del trattamento economico dei consiglieri
regionali
1. Le indennità mensili di carica e di funzione di cui alla legge
regionale 14 aprile 1995, n. 42, sono diminuite del 10%. I
riferimenti contenuti nella legislazione regionale a tali
indennità si intendono agli ammontari diminuiti di cui al presente
comma.
Art. 2
Modifica dell'art. 4 della legge regionale 42/1995
1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 42/1995 è
sostituito dal seguente:
1. Il diritto alla indennità di carica decorre dal giorno
dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al
giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza,
la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal
giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida. .
Art. 3
Modifiche all'art. 6 della legge regionale 42/1995
1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale
42/1995 è sostituita dalla seguente:
b) da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di
tutte le attività connesse all'esercizio del mandato presso la
sede del Consiglio regionale, costituito da un rimborso mensile
a piè di lista per il percorso dal luogo di residenza dei
consiglieri, anche se ubicato fuori del territorio regionale,
alla sede del Consiglio regionale, secondo i criteri e le
modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di presidenza. Il
rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che,
in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via
permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a
guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale. .
2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 42/1995 è
sostituito dal seguente:
2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in
luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla
lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non
residenti nel comune in cui ha luogo la riunione. .
3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 42/1995 è
sostituito dal seguente:
5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche
giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1,
non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma
1. .
4. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 42/1995 è
sostituito dal seguente:
6. La disposizione di cui al comma 5 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato
ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno
degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia
inviato in missione in rappresentanza del Consiglio o della
Giunta a norma del comma 1 dell'articolo 8;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia
compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con
quelle per le quali si è verificata l'assenza, di commissioni
consiliari di cui il consigliere non è componente ma alle quali
è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno,
di altro componente; o quale proponente /relatore di argomenti
sottoposti all'esame della commissione; o quale presentatore di
interrogazioni cui si dia risposta in commissione.
5. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale 42/1995 sono
abrogati.
Art. 4
Modifiche all'art.12 della legge regionale 42/1995
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 42/1995 è
così sostituito:
1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita - per
ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un
massimo di dieci anni - in un dodicesimo dell'indennità di carica
totale lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se
l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo
dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 42/1995 è
abrogato.
Art. 5
Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale
1. Dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto
dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 42/1995.
2. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o
cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le
disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi
regionali vigenti in materia.
3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in
legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non
produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al
già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
Art. 6
Abrogazioni
1. Il comma 4 dell'art. 5 ed il comma 3 dell'art. 10 della legge
regionale 42/1995 sono abrogati.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
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