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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 872
Presentato in data: 21/12/2010
Presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche (delibera di Giunta n. 2009 del 20 12 10).

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

Relazione al Progetto di Legge  Presentazione del documento unico di
regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle
aree pubbliche .
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), introdotto
dall'articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre 2002, è il
certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta
contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli
adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (per le imprese del settore
edile), verificati sulla base della rispettiva normativa di
riferimento.
Gli ambiti di applicazione del DURC sono i seguenti.
- gli appalti pubblici (lavori, forniture e servizi), nonché i
servizi e le attività pubbliche svolti in convenzione o in
concessione;
- i lavori privati dell'edilizia soggetti a denuncia di inizio
di attività o a permesso di costruire;
- i finanziamenti o sovvenzioni per la realizzazione di
investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
- i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di
legislazione sociale;
- l'attestazione SOA e l'iscrizione all'Albo Fornitori;
- il commercio su aree pubbliche.
Sotto quest'ultimo aspetto, che costituisce l'oggetto del presente
progetto di legge regionale, nel corso del 2009 si sono succedute
due diverse disposizioni di legge statale che hanno introdotto il
requisito del DURC per il rilascio delle autorizzazioni per il
commercio su aree pubbliche.
Il primo intervento normativo è rappresentato dal DL n. 78/2009,
convertito dalla legge n. 102/2009, che ha introdotto il comma 2-bis
all'art. 29 del D.Lgs n. 114/1998: in questa formulazione, la norma
prevedeva che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
fossero subordinate alla presentazione del DURC, sia al momento del
rilascio del titolo autorizzatorio, sia annualmente. La mancata
presentazione annuale del DURC comportava la revoca
dell'autorizzazione.
Successivamente l'art. 2, comma 12, della legge Finanziaria per il
2010 (legge n. 191/2009) ha riformulato il comma 2-bis dell'art. 28
del D.Lgs 114/98. Il nuovo contenuto del sopra citato comma 2-bis
prevede che le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa
in materia di disciplina delle attività economiche, possono
stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione del DURC
da parte del richiedente. Le Regioni possono inoltre disporre che i
Comuni verifichino annualmente la sussistenza e la regolarità del
DURC.
Di conseguenza, dal giorno 01 gennaio 2010, data di entrata in
vigore della nuova formulazione del comma 2-bis dell'art. 28 del
D.Lgs 114/98, e fino all'entrata in vigore di specifiche
disposizioni regionali, il rilascio delle autorizzazioni per il
commercio su aree pubbliche non è più subordinato alla presentazione
del DURC da parte del richiedente, né i Comuni possono assoggettare
l'efficacia di dette autorizzazioni alla sussistenza del DURC in
capo ai rispettivi titolari.
Il presente progetto di legge interviene nell'ambito delle
disposizioni contenute nel comma 2-bis dell'art. 28 del D.Lgs
114/98, come novellato dalla legge Finanziaria per il 2010,
introducendo nell'ordinamento regionale l'obbligo di presentazione
iniziale e annuale del DURC per l'esercizio dell'attività di
commercio su aree pubbliche.
L'introduzione del DURC nell'ambito del commercio su aree pubbliche
trova ragione sia nella tutela della sicurezza sociale dei
lavoratori, sia nel rispetto degli obblighi contributivi e
previdenziali a carico delle imprese e, di conseguenza, della
effettiva parità di condizioni e di oneri per l'esercizio
dell'attività di commercio.
Il progetto di legge contiene sei articoli. Il primo provvede a
definire l'oggetto della legge. Il secondo disciplina i casi e i
termini di presentazione del DURC, anche nelle ipotesi di imprese
non ancora iscritte al registro delle Imprese, di subingresso e di
imprese autorizzate in altre regioni.
L'articolo 3 indica i documenti sostitutivi del DURC nei casi in cui
esso non sia oggettivamente rilasciabile; il secondo comma del
medesimo articolo tratta dell'adempimento dell'obbligo da parte
delle imprese comunitarie, in ottemperanza all'articolo 5, terzo
paragrafo, della Direttiva 2006/123/CE. L'articolo 4 stabilisce,
conformemente all'art. 28, comma 2-bis, del D.Lgs n. 114/98, che la
rateizzazione del debito contributivo non osta al rilascio
dell'autorizzazione commerciale. L'articolo 5 stabilisce che, ai
fini delle presenti disposizioni, risultano validi i DURC e i
Certificati di regolarità contributiva rilasciati entro sei mesi
dalla loro presentazione. L'articolo 6 prevede le sanzioni in caso
di mancata presentazione iniziale (quando questa è differita, in
quanto l'impresa non è ancora iscritta al Registro delle Imprese) o
annuale del DURC o della documentazione sostitutiva; nel primo caso
si tratta di revoca dell'autorizzazione, nel secondo di sospensione
semestrale. In quest'ultimo caso la sospensione non si computa come
assenza ingiustificata dal posteggio eventualmente assegnato
all'operatore in un mercato: diversamente la sospensione si
tradurrebbe in una revoca, dal momento che il termine di sei mesi è
superiore a quello - quattro mesi - previsto per la revoca del
posteggio per assenza ingiustificata. L'autorizzazione è revocata
qualora, decorsi i sei mesi di sospensione, l'interessato non abbia
regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o
del certificato di regolarità contributiva INPS.
del certificato di regolarità contributiva INPS.

Testo:

                          Progetto di legge
Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da
parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche
Articolo 1
Oggetto
1. La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in
materia di commercio ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, e in attuazione dell'art. 28, comma 2-bis, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina l'obbligo di presentazione
del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per
l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree
pubbliche.
Articolo 2
Obbligo di presentazione del DURC
1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni
all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono
soggette alla presentazione del DURC, di cui all'articolo 1, comma
1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2007).
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del
rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione il Comune,
avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni degli
operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello
regionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, verifica la sussistenza del documento. L'obbligo della
presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio
su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione
dell'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore della
presente legge.
3. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla
data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le
quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo
versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni
dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.
4. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della
gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla
presentazione del DURC da parte del cessionario, con le modalità
previste nella presente legge.
5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte
di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla
presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui
all'articolo 3, se tali documenti, nella Regione in cui si è
ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per
l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
Articolo 3
Documenti sostitutivi del DURC
1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione
all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono assolti con la
presentazione del Certificato di regolarità contributiva emesso
dall'INPS.
2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione
equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva
rilasciata nello Stato membro d'origine.
Articolo 4
Rateizzazione del debito contributivo
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio
sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che
hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito
contributivo.
Articolo 5
Validità del documento
1. Ai fini della presente legge e fino all'entrata in vigore di
diversa disposizione statale, il DURC e il Certificato di regolarità
contributiva hanno la validità prevista dal primo comma
dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Articolo 6
Sanzioni
1. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 2,
l'autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei
termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di
cui all'articolo 3.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 2,
l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata
presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della
documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione
dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui
all'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la
disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di
sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato
la propria posizione con la presentazione del DURC o della
documentazione sostitutiva di cui all'articolo 3.
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