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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 877
Presentato in data: 22/12/2010
877 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Mazzotti, Monari, Piva, Alessandrini, Montanari, Moriconi, Zoffoli, Carini, Pagani, Ferrari, Montani, Marani, Costi, Casadei, Pariani e Luciano Vecchi Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (21 12 10).

Testo:

       PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MAZZOTTI, MONARI,
PIVA, ALESSANDRINI, MONTANARI, MORICONI, ZOFFOLI, CARINI, PAGANI,
FERRARI, MONTANI, MARANI, COSTI, CASADEI, PARIANI, L.VECCHI
RECANTE:
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24
Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi
nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre
1985, n. 752
Articolato:
Art. 1
Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991 (Disciplina
della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio
regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752)
1. Nel titolo della legge regionale n.24 del 1991 le parole in
attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono sostituite
dalle seguenti: e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno
regionale
Art. 2
Modifiche all'art.1 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell'art.1 della legge regionale n. 24 del 1991 le
lettere a) e b) sono così sostituite:
a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore
tartuficolo attraverso la conservazione degli ecosistemi naturali
nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;
b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio
tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo
dell'associazionismo di settore;
2.Dopo la lettera b) del comma 1 dell' art. 1 della legge regionale
n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:
b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali
ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del
tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche
anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici
dedicati.
Art. 3
Sostituzione dell'art.2 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L' articolo 2 della legge regionale n°24 del 1991 è sostituito
dal seguente:
Art. 2
Compiti e funzioni
1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di
indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio
tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura, nonché
quelli concernenti l'assegnazione ed il riparto delle risorse
finanziarie tra le amministrazioni provinciali.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative
all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente
assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento
sovraprovinciale.
3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge
le Province possono avvalersi:
a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato,
nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione
Emilia-Romagna;
b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del
1984 n.42 Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni
amministrative .
Art. 4
Modifiche all'art.3 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 2 dell'art.3 ed in ogni altra successiva ricorrenza
della legge regionale n.24 del 1991, le parole l'ente delegato
sono sostituite dalla parola la Provincia .
2. Dopo il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'art.3 della
legge regionale n.24 del 1991, è aggiunto il seguente:
4 bis) autodichiarazione di non avere goduto di premi per perdita
di reddito connessi a rimboschimenti realizzati con aiuti
comunitari.
3. Al comma 3 dell'art.3 della legge regionale n.24 del 1991, dopo
le parole competente per territorio sono aggiunte le seguenti
parole:
,e, per le tartufaie controllate, consulta le associazioni
provinciali dei tartufai stabilendo un termine per l'acquisizione
del loro parere.
Art. 5
Integrazione dell'art.5 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 4 dell'art.5 della legge regionale n.24 del 1991 dopo le
parole legge 16 dicembre 1985, n,752 sono aggiunte le seguenti:
Le tabelle di cm 22 x 32 con scritta nera su fondo verde, poste ad
almeno 2,50 mt. dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di
accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente
ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben
leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata.
2. Al comma 4bis dell'art.5 della legge regionale n.24 del 1991 dopo
le parole nelle scarpe sono aggiunte le seguenti: e nelle
sponde .
Art. 6
Modifiche all'art.7 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Il comma 1 dell'art.7 della legge regionale n.24 del 1991 è
così sostituito:
1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata
alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n.3
Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle
leggi regionali 19 gennaio 1998, N. 3 e 21 agosto 2001, N. 31 e
alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 Norme sulla produzione e
commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali
di moltiplicazione per le specie di cui in allegato alla stessa.
2. Il comma 2 dell'art.7 della legge regionale n.24 del 1991 è
abrogato.
Art. 7
Integrazione dell'art.9 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell' art. 9 della legge regionale
n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:
c bis) da un esperto designato dalle associazioni provinciali dei
tartufai.
Art. 8
Modifica dell' art.13 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art.13 della legge regionale n.
24 del 1991 le parole dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di
pianura sono sostituite dalle seguenti dal 1° dicembre al 15
aprile per le zone di pianura;
Art. 9
Modifiche all'art.14 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1991 le
parole di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n.11 sono
sostituite dalle seguenti: di cui all'art.8 della L.R. 17 febbraio
2005 n.6 e delle Province, che si esprimono sentite le Commissioni
di cui all'art. 30 della presente legge.
2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1991
è aggiunto il seguente:
1bis. Nelle aree collinari particolarmente vocate ai sensi
dell'art. 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le
sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie
tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica.
Art. 10
Modifica dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Dopo il comma 3 dell'art.20 della legge regionale n. 24 del 1991
è aggiunto il seguente:
3bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria
e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la
manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche
attraverso la programmazione di giornate ecologiche.
Art. 11
Modifica dell'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Dopo il comma 4 dell'art.21 della legge regionale n.24 del 1991 è
aggiunto il seguente:
4.bis La Provincia adotta gli strumenti di cui al precedente comma
4 sentito il parere delle Commissioni di cui all'art. 30.
Art. 12
Sostituzione della rubrica del titolo V della legge regionale n.
24 del 1991
1. La rubrica del Titolo V della legge regionale n.24 del 1991
Promozione della tartuficoltura è così sostituita Promozione del
patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura.
Art. 13
Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991
1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 1991 sono
inseriti i seguenti articoli:
Art. 24 bis
Interventi e finanziamenti
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art 1 la Regione
promuove e sostiene:
a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione;
b) attività formative e di aggiornamento di conduttori,
raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui
mercati locali ed esteri, anche attraverso la concessione di
contributi a Province, Comuni, Comunità Montane ed enti per
l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e
convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.
2. I Comuni provvedono, tramite i propri Regolamenti del verde
pubblico e privato, a tutelare le piante tartufigene.
3. In sede di bilancio di previsione la Regione destina alle
Province somme finalizzate alle attività di valorizzazione del
tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura.
4 .Le attività di cui al comma 1 sono oggetto di bandi regionali per
l'erogazione di contributi destinati alle Province, agli Enti
pubblici- compresi quelli di ricerca e sperimentazione-, ai consorzi
volontari e alle associazioni dei raccoglitori aventi sede sul
territorio regionale.
5 .Gli atti adottati in applicazione della presente legge che
prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato,
ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a
quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono
soggetti all'obbligo di comunicazione alla Commissione europea, ai
sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 24 ter
Eventi
1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le
Province nell'elaborazione di un calendario annuale di eventi
legati al tartufo.
2. La Regione, ai sensi dell'art.8 della L.R. 7 aprile 2000, n. 23
Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici
dell'Emilia-Romagna , incentiva la nascita di percorsi di
valorizzazione del territorio legati al tartufo.
Art. 24 quater
Università ed Enti di Ricerca
1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed
Enti di Ricerca regionali, per i fini di cui alla lettera a), comma
1, dell''art. 24 bis.
2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le
Università e gli Enti di Ricerca presenti sul proprio territorio e
analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.
Art. 24 quinquies
Conferenza regionale annuale
1. E' convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con
funzioni consultive e propositive.
2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in
materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti
di cui al successivo art. 30 comma 2.
3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del
patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale,
elaborata dell'Assessorato regionale competente con la
collaborazione delle Province.
Art. 24 sexies
Carta regionale delle aree tartufigene
1.Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta Regionale approva, acquisite le proposte delle Province e
sentiti il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale,
gli enti gestori dei Parchi e delle aree protette e le associazioni
dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la
Carta regionale delle vocazioni e delle potenzialità tartufigene.
2. I contenuti tecnico-scientifici della carta e le modalità di
elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio
atto, sentita la competente commissione consiliare.
3. Per le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialità
tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.
Art. 14
Integrazione dell'art.26 della legge regionale n. 24 del 1991
1. La rubrica dell'art 26 della legge regionale n.24 del 1991 è così
modificata: dopo le parole Associazioni locali sono aggiunte le
seguenti: dei raccoglitori .
2. Al comma 1 dell'art.26 della legge regionale n.24 del 1991 dopo
le parole proprietari e raccoglitori, sono aggiunte le seguenti
enti locali e enti gestori dei Parchi,
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'art.26 della legge regionale
n.24 del 1991 prima delle parole la valorizzazione sono aggiunte
le seguenti il miglioramento,
4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art.26 della legge regionale
n.24 del 1991 sono aggiunte le seguenti :
b bis) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei
boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante
singole o a filari;
b ter) le associazioni possono gestire le tartufaie e compartecipare
o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il
loro Statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla
conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni
ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge;
5. Dopo il comma 2 bis dell'art.26 della legge regionale n.24 del
1991 è aggiunto il seguente comma:
2 ter) Alle associazioni dei tartufai possono essere date in
concessione dalle Province, per la istituzione di tartufaie
controllate, beni del patrimonio pubblico in loro gestione.
Art. 15
Modifica dell'art.27 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Il Comma 1 dell'art.27 della legge regionale n.24 del 1991 è così
sostituito:
1. La Regione fa fronte alle spese derivanti dalla presente legge
con i proventi delle tasse di concessione di cui all'art. 11 della
presente legge.
2. Al comma 3 dell'art.27 della legge regionale n.24 del 1991 dopo
le parole rendiconti annuali, sono aggiunte le seguenti:
dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'art. 24 sexties
relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche
del numero dei tesserati per Provincia.
Art. 16
Modifica dell'art.30 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Dopo il comma 3 dell'art.30 della legge regionale n.24 del 1991 è
aggiunto il seguente:
3bis. La Commissione si riunisce almeno 1 volta all'anno ed
ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno 1/5 dei suoi
membri.
2. Al comma 4 dell'art.30 della legge regionale n.24 del 1991 le
parole determinate dall'ente delegato sono sostituite dalle
seguenti: disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato
previo parere della Commissione stessa.
Art. 17
Sostituzione della tabella allegata alla legge regionale n.24 del
1991
1. La tabella allegata alla legge regionale n.24 del 1991 è
sostituita dalla seguente:
Tabella
Caratteristiche dell'ambiente e d'impianto per la realizzazione di
tartufaie
1. Caratteristiche di base dell'ambiente, richieste per la
realizzazione di tartufaie:
1a. terreno: pH neutro o basico intorno a 7- 8.
Il terreno deve avere una quantità media di azoto (1- 2 per mille) e
di humus (1- 4 per cento), un eccesso di calcare totale (25%-30%) e
carenza di fosforo e di azoto nitrico.
Tali valori sono indicativi; in relazione alle caratteristiche
ambientali dei luoghi considerati e delle specie di tartufo le
Province possono determinarli diversamente sia in più che in meno.
Il terreno può anche essere corretto con ammendamenti calcarei.
1b. granulometria: tessitura franca o franco - limosa; sono ammesse
però anche tessiture sabbioso - franche e franco sabbioso- argillose
oppure argilloso - limose;
1c. altitudine: da 0 fino a 400- 500 metri con punte fino a 800 m
slm;
1d. ambienti dove crescono tutte le specie di tartufo ad eccezione
del Tuber albidum (bianchetto): bosco di pioppo, specialmente
bianco, quercia (con tutte le sue specie), piante di tiglio, salice,
nocciolo e carpino;
1e. ambiente dove cresce il Tuber albidum (bianchetto): boschi di
pino, nocciolo e quercia;
1f. superficie minima delle tartufaie: la superficie minima ammessa
all'intervento viene determinata dalle Province in relazione alle
caratteristiche fisico - climatiche delle aree proposte.
2. Caratteristiche d' impianto delle nuove tartufaie:
2a. modalità: a buche 40 x 40 x 40 cm. con aratura andante in
pianura;
2b. sesto: 4-5- 5,5 metri a quinconce od in quadrato a seconda
delle specie arboree;
2c. numero delle piantine: il numero delle piantine da mettere a
dimora è compreso di norma tra 400 e 500 per ettaro nelle zone
pianeggianti e 200- 300 nei terreni in pendenza. Sono ammissibili
variazioni di tali quote in relazione a particolari situazioni di
giacitura e di accessibilità dei terreni da verificarsi da parte
delle Province.
3. Cure successive all'impianto a cura dei titolari delle
tartufaie: adacquarture, sarchiature superficiali, pulizia del
sottobosco, diserbo anche a piazzole, idonea recinzione delle
singole piantine o di tutto l'appezzamento, almeno per tre anni, ad
evitare i danni di animali che distruggano le piantine appena messe
a dimora.
4. Il piano colturale ai fini del riconoscimento delle tartufaie
controllate deve prevedere il miglioramento della tartufaia
naturale con opportune pratiche colturali nonchè l'incremento della
medesima con la messa a dimora di idonee piante arboree ed
arbustive tartufigene.
4a. Sono considerate pratiche colturali di miglioramento una o più
delle seguenti operazioni:
1) opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline,
fossetti, muretti a secco, graticciate;
2) eliminazione della vegetazione eventualmente infestante;
3) sarchiature superficiali dell'area coltivata; dette sarchiature
non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;
4) eventuali potature delle piante simbionti;
5) irrigazione e pacciamature.
4b. E' considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di
piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il
riconoscimento, in numero non inferiore a 30 piante per ettaro.
4c. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere
effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli
equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a
quanto previsto dal comma 1 art .3 della presente legge, sentito il
parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di
cui all'art. 2 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752.
Mario Mazzotti
Marco Monari
Roberto Piva
Tiziano Alessandrini
Roberto Montanari
Rita Moriconi
Damiano Zoffoli
Marco Carini
Giuseppe Pagani
Gabriele Ferrari
Daniela Montani
Paola Marani
Palma Costi
Thomas Casadei
Anna Pariani
Luciano Vecchi
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