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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1049
Presentato in data: 11/02/2011
1049 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Pollastri Norme in materia di pesca sportiva (11 02 11).

Presentatori:

Pollastri Andrea

Relazione:

                              RELAZIONE
In Emilia-Romagna la pesca costituisce un elemento importante
nell'economia e nella tradizione locale.
La presenza del mare e del fiume Po, nonché una importante rete di
torrenti, canali e laghi ha fatto si che da sempre fosse grande il
numero che, per lavoro o per passione, praticassero questa attività.
Essa, per altro, è assolutamente compatibile con l'ambiente, anzi la
possibilità di praticarla implica che le acque abbino condizioni
microbiologiche ottimale o quantomeno compatibili col mantenimento
dell'ecosistema ittico.
A livello sportivo essa conta migliaia di appassionati nella nostra
Regione, per questo, se opportunamente sfruttata, può divenire, al
pari della caccia, uno strumento di promozione turistica offrendo
agli appassionati di conoscere ed apprezzare i più bei angoli
naturalistici della nostra regione, costituendo altresì,
specialmente in montagna, un fattore di sviluppo.
Il presente Progetto di Legge ha quindi la finalità di incentivare
la pratica della pesca sportiva, modificando le norme esistenti, al
fine di offrire nuove opportunità come, da alcuni anni, avviene
nelle Regioni limitrofe.
La prima iniziativa riguarda la possibilità di istituire, sulle
acque demaniali classificate di tipo D , Aziende Turistiche Ittiche
(ATI) che, ai vantaggi di tipo turistico, unirebbero quelli di
carattere ambientale per l'obbligo imposto ai gestori di provvedere
alla pulizia, alla salvaguardia ed al mantenimento del
bioequilibrio.
L'istituzione di queste Aziende colmerebbe un gap che attualmente
penalizza i pescatori emiliano-romagnoli rispetto a quelli di
Lombardia, Liguria e Piemonte, dove le ATI sono già una realtà da
anni.
Oltre a questo obiettivo chiave il Progetto di Legge introduce altre
modifiche alla Legge Regionale di riferimento, la n. 11/93 ( Tutela
e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in
Emilia-Romagna ), in particolare per rafforzare il ruolo
dell'associazionismo piscatorio affinchè, nell'ottica della
sussidiarietà, sgravi sempre più gli Enti Pubblici da compiti di
gestione e controllo che faticano a fare, offrendo agli appassionati
l'onere e la responsabilità, ma anche le possibilità, per poter
divenire in prima persona gestori del proprio ambito di interesse,
ne più ne meno di quanto avviene per la caccia.
Alle Associazioni andrebbe la gestione delle ATI nonché una parte
della quota di adesione al fine di avere le risorse necessarie al
ripopolamento ed alle operazioni di salvaguardia.
Un'altra importante novità, sempre nello spirito della sussidiarietà
e del federalismo, riguarda la contribuenza: i proventi derivanti
dal tesserino regionale dovrebbero rimanere interamente alle
Provincie per l'attuazione dei Piani Provinciali, fatta salva la
possibilità da parte di queste ultime di finanziare direttamente
progetti iscritti nel Piano Ittico Regionale.
Infine, si ritiene necessario introdurre ulteriori accorgimenti
volti a favorire la diffusione della pesca e tutelare chi alleva
pesce a scopo sportivo.
Per favorire la conoscenza della pesca sportiva e migliorare il
paesaggio nel suo complesso, si intende introdurre un nuovo articolo
alla Legge Regionale n. 17/91 ( Disciplina delle Attività
Estrattive ) affinchè, nell'ambito della definizione dei criteri per
la destinazione finale delle cave fissati dal Piano Infraregionale
delle Attività Estrattive (PIAE), si tenda a favorire, laddove la
natura geologica del terreno lo consenta, il recupero delle stesse
per la realizzazione di laghi di pesca sportiva.
Per quanto attiene invece privati o associazioni che allevano o
immettono pesce a scopo sportivo, si è rilevato negli anni un
problema via via emergente dovuto all'abnorme crescita della
popolazione dei cormorani che, a causa dell'ingente quantità di
pesce che ciascun esemplare preleva ogni giorno per nutrirsi (dai
400 ai 600 g), costituiscono una crescente minaccia per i pesci non
solo marini, ma anche delle acque interne dove, sempre più spesso,
questi uccelli si spingono per cacciare.
Ad oggi l'unica legge di riferimento, la L.R. n. 08/94 Disposizioni
per la protezione della fauna selvatica e l'esercizio dell'attività
venatoria , consente di concedere rimborsi solo agli allevamenti
ittici commerciali e di permettere il controllo dei cormorani solo
in adiacenza di questo tipo di allevamenti. Rimangono così scoperti
gli allevamenti sportivi e le altre acque, ferme o correnti, laddove
Associazioni o privati, a spese proprie, immettono pesci subendo, al
pari degli allevamenti commerciali, gravissimi danni a causa del
prelievo diretto o della morte del pesce a causa delle ferite
inferte dal becco dei cormorani. Per dare un'idea delle dimensioni
del problema nel 2008 i soli allevamenti commerciali han subito un
danno di 246.453,12 euro nel 2008.
Risulta necessario, quindi, colmare questo gap legislativo
introducendo una modifica alla L.R. n. 08/94, consentendo a privati
ed Associazioni che immettono pesce a scopo sportivo di beneficiare
di rimborsi ed attivare le procedure necessarie all'attivazione
della caccia di selezioni in prossimità dei corpi idrici
interessati.
La struttura dell'articolato:
L'Art. 1 stabilisce il ruolo delle Associazioni piscatorie
nell'ambito della gestione provinciale della pesca e modifica l'art.
3 della L.R. 11/93.
L'Art. 2 stabilisce la permanenza a livello provinciale delle quote
pagate relativamente al tesserino regionale di pesca e modifica
l'art. 7 della L.R. 11/93.
L'Art. 3 riguarda l'istituzione e la gestione delle ATI.
L'Art. 4 indica l'obiettivo di utilizzare, laddove le condizioni
idrogeologiche lo consentano, le cave dismesse per la realizzazione
di laghi di pesca sportiva modificando un comma dell'art. 6 della
L.R. 17/91 Disciplina delle attività estrattive .
L'Art. 5 introduce la possibilità di risarcimento per privati ed
associazioni che allevano od introducono pesce nelle acque interne a
fine di pesca sportiva danneggiati da parte dei cormorani,
aggiungendo un articolo alla L.R. 08/94 Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e l'esercizio dell'attività
venatoria .

Testo:

                          Progetto di legge
Art. 1
Funzioni aggiuntive dell'associazionismo nell'ambito della gestione
provinciale della pesca
1. All'art. 3 della L.R. 11/93 è aggiunto il seguente comma:
4. La Regione affida la gestione dei tratti corpi idrici
classificati ai fini di pesca alle Provincie, le quali, a loro
volta, secondo modalità da esse stabilite, possono concederne
l'esercizio alle Associazioni piscatorie attive nel proprio
territorio.
Art. 2
Destinazione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio
della pesca
1. I commi 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. 11/93 sono così
sostituiti:
4. Il Piano stabilisce i costi necessari all'espletamento delle
azioni previste dal c. 2, il cui finanziamento avviene utilizzando
gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio
della pesca sulla base di un'apposita previsione di bilancio. La
quota ricavata dalle tasse eccedenti il finanziamento del Piano
vengono ridistribuite tra le Provincie proporzionalmente al numero
di km corpi idrici classificati a fini di pesca attribuiti loro in
gestione.
5. Il Piano ha durata quinquennale.
Art. 3
Istituzione delle Aziende Turistiche-Ittiche (ATI)
1. Sono istituite, nelle acque delle Zone D , le Aziende
Turistiche-Ittiche (ATI), presso cui è consentito l'esercizio della
pesca dilettantistica con l'obbligo di licenza.
2. La gestione delle ATI, il cui perimetro è individuato dalla
Provincie, viene affidato da queste ultime ad un'Associazione di cui
all'art. 3 della L.R. 11/93, secondo modalità da esse stabilite.
3. L'esercizio della pesca nelle ATI avviene previo pagamento di un
permesso il cui introito è utilizzato dall'Associazione gestrice per
l'immissione di materiale ittico di alta qualità biologica, la
sorveglianza e le spese organizzative. La rendicontazione annuale
della gestione deve essere inviata alla Provincia alla fine di ogni
anno contabile per la supervisione.
4. Ai fini di quanto stabilito ai commi precedenti, i commi 1 e 2
dell'art. 24 della L.R. 11/93 sono così sostituiti:
1. L'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche
appartenetti al demanio dello Stato non è consentita esclusivamente
in quelle sotterranee e sorgive.
2. L'esercizio della pesca a pagamento può essere consentito anche
nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati
all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque
pubbliche ed è subordinato alla autorizzazione del Comune.
Art. 4
Riutilizzo delle cave dismesse ai fini di pesca
1. L'art. 6 comma 5 lett. d) della L.R. 17/91 Disciplina delle
attività estrattive è così sostituito:
d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni
avvenute, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli
usi pubblici, gli usi sociali e quelli sportivi, in particolare
favorendo la realizzazione di laghi per la pesca.
Art. 5
Indennizzi per i danni causati dai cormorani
1. Dopo l'art. 17 della L.R. 08/94 Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e l'esercizio dell'attività venatoria è
aggiunto il seguente articolo:
Art. 17 bis
Danni alle attività ittiche a scopo sportivo
1. I benefici di cui all'art. 17 c. 2 vengono estesi a privati ed
Associazioni che praticano l'immissione di pesce nelle acque interne
delle Regione a fine di pesca sportiva che subiscano danni diretti o
indiretti causati dal cormorano (Phalacrocorax carbo).
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