Oggetto n. 1078
Presentato in data:
18/02/2011
1078 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri
Favia e Defranceschi Norme per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni mafiosi, criminali, illegali
e per la promozione dell'educazione alla legalità
(18 02 11).
Testo:
Progetto di legge regionale
Norme per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni mafiosi,
criminali, illegali e per la promozione dell'educazione alla
legalità
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i Principi
Costituzionali, con i propri Principi statutari, in conformità con
l'ordinamento comunitario e statale, nell'ambito di una più generale
strategia di contrasto ai fenomeni d'infiltrazione mafiosa,
criminale ed illegale sul tessuto economico, produttivo e
occupazionale regionale e al fine di consentire uno sviluppo
economico e sociale libero da condizionamenti illegali, adotta un
sistema integrato di interventi volti a promuovere iniziative di
contrasto e prevenzione dei reati e di educazione alla legalità,
nonché, alla costruzione di una maggiore sensibilità della società
civile verso una cultura dell'integrazione e del rispetto delle
diversità.
2. Per contribuire alla realizzazione degli interventi, di cui al
comma 1, la Regione promuove la partecipazione di tutte le
Amministrazioni Pubbliche che insistono sul territorio regionale, la
collaborazione con il Governo nazionale attraverso apposite intese
istituzionali, lo sviluppo e la sperimentazione di strumenti e
iniziative per favorire forme di partecipazione civica che
valorizzino comportamenti corretti e virtuosi dei cittadini.
Art.2
Tipologia degli interventi
1. La Regione promuove azioni tese a contrastare le infiltrazioni
mafiose, criminali e illegali, attraverso lo sviluppo capillare di
reti di cittadinanza attiva, la prevenzione educativa, la cultura
dell'appartenenza alla comunità e del rispetto delle sue regole
democratiche, con particolare attenzione:
a) alla ricerca e analisi delle principali cause dei fenomeni
mafiosi, criminali, illegali nel tessuto economico, produttivo e
occupazionale regionale, in particolare nel mercato del lavoro
irregolare, nel campo dell'usura;
b) allo svolgimento di attività di documentazione, comunicazione e
informazione;
c) alla diffusione di una educazione alle regole, alla tutela
dell'ambiente naturale, al rispetto dei beni comuni, alla mediazione
dei conflitti ed, in genere, alla costruzione di una cittadinanza
attiva mediante la realizzazione nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle Università del territorio regionale, nella formazione
professionale, di azioni di sistema finalizzate all'educazione alla
legalità;
d) alla valorizzazione delle buone pratiche su questo tema,
incentivandone il recupero, la documentazione e la diffusione;
e) all'attivazione di forme di più stretta collaborazione, anche nel
trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici
territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, le Università, le altre amministrazioni
pubbliche, le strutture di polizia locale operanti nel territorio
della regione, le parti sociali, gli ordini professionali, le
Università;
f) all'assegnazione ad una struttura regionale dei compiti,
conoscenze e capacità atti a definire accordi e intese con i
soggetti pubblici competenti, in ordine all'utilizzo dei beni
confiscati alla criminalità organizzata e in accordo alle finalità
previste dalle disposizioni vigenti in materia;
g) alla realizzazione di attività di formazione congiunta e
aggiornamento per gli operatori degli enti locali, della polizia
locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni
che svolgono attività di carattere sociale;
h) alla promozione della diffusione dell'uso di protocolli di intesa
aventi ad oggetto la legalità e contenenti regole comportamentali
dirette a garantire il corretto svolgimento dei rapporti economici
tra i privati e le Istituzioni pubbliche, nonché, di sistemi
premiali per i soggetti che improntano il loro agire a regole etiche
e di salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente;
i) all'introduzione di un sistema di monitoraggio finalizzato alla
valutazione dell'incidenza degli interventi, in materia di legalità,
promossi in ambito regionale;
l) all'elaborazione di linee guida regionali volte ad uniformare e
semplificare la materia degli appalti, nonché, a proporre modifiche
ai bandi di gara tipo, con l'introduzione di clausole finalizzate a
dare maggiori garanzie sul tema della legalità;
m) alla promozione della salvaguardia, tutela e valorizzazione
dell'ambiente, nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo
regionale, nonché all'uso attento delle risorse naturali, con
particolare riguardo alla tecnica costruttiva, ai materiali e alle
fonti non rinnovabili, contrastando agli abusi edilizi e
all'utilizzo di discariche illegali;
n) alla semplificazione dei procedimenti e degli endoprocedimenti
amministrativi garantendo, in tal modo, massima trasparenza;
o) a dare impulso e favorire l'uso di sistemi e strumenti telematici
e informatici, nelle procedure di acquisizione di documentazione,
richiesta dalle disposizioni normative vigenti, nel rispetto delle
certificazioni attestanti l'autenticità, al fine di garantire la
massima certezza e la totale trasparenza;
p) a favorire il processo di integrazione legato all'immigrazione in
sintonia con le disposizioni legislative nazionali in materia;
q) a promuovere l'adozione di regole etiche da parte degli ordini
professionali, dei collegi professionali e delle associazioni
imprenditoriali.
Art. 3
Formazione alla legalità e istituzione del centro regionale di
documentazione
cultura della legalità
1. Per concorrere allo sviluppo della coscienza civile e democratica
e contribuire alla lotta contro i fenomeni mafiosi, criminali,
illegali, sul piano educativo e culturale, la Regione, per le
finalità previste dall'articolo 2, alla lett. c), attua una
programmazione triennale, rivolta ad ogni singola struttura
formativa e scuola di ogni ordine e grado presente sul territorio
regionale, coinvolgendo le famiglie e le associazioni presenti sul
territorio regionale che si siano caratterizzate su questi temi,
indirizzata a favorire l'educazione alla democrazia,
all'integrazione e alla non violenza e basata su:
a) interventi di sostegno, miranti ad incentivare attività di tipo
cognitivo, educative e di sperimentazione;
b) ogni altra attività utile ad una reale conoscenza dei fenomeni
mafiosi, criminali o, comunque, illegali e delle loro cause e
implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume.
2. Per l'attuazione della programmazione triennale degli interventi,
di cui al comma 1, l'assessore regionale competente in materia di
scuola, formazione professionale, università e ricerca e lavoro, è
autorizzato a concedere risorse finanziarie alle Province per la
erogazione di contributi sulla base di una programmazione degli
interventi.
3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare
competente e nel rispetto delle ordinarie procedure di
collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, della
Consulta regionale sulla legalità, di cui all'art. 13 della presente
legge, e degli organismi istituzionali competenti, assegna
annualmente alle Province le risorse del fondo, adottando altresì
indirizzi per il loro utilizzo in ordine a:
a) modalità e criteri per l'ammissione delle richieste di
finanziamento;
b) istruttoria delle domande;
c) pubblicità dei soggetti ammessi a contributo;
d) modalità di assegnazione e ripartizione dei contributi;
e) modalità di erogazione, gestione e rendicontazione dei contributi
medesimi.
4. La Regione realizza, inoltre, intese, ove il contenuto specifico
lo richieda, con gli uffici periferici dell'amministrazione dello
Stato, per il supporto alla realizzazione delle azioni di cui al
comma 1.
5. La Regione sostiene, oltre a quanto previsto dal comma 1,
progetti di formazione congiunta e aggiornamento sulle tecniche di
prevenzione delle infiltrazioni mafiose per gli operatori degli enti
locali, delle associazioni imprenditoriali, delle associazioni
sindacali, delle organizzazioni del volontariato e delle
associazioni che svolgono attività di carattere sociale, in
collaborazione con le Università che hanno istituito specifici
percorsi formativi sul tema;
5. Per gli obiettivi di cui al comma 1 è istituito presso
l'Assemblea legislativa regionale il Centro di documentazione
Cultura della Legalità, struttura pubblica di raccolta, produzione e
divulgazione di materiali informativi e documenti a disposizione di
insegnanti, studenti, associazioni culturali e del volontariato,
ricercatori, istituzioni e singoli cittadini.
Art. 4
Istituzione della Settimana regionale della legalità della memoria
e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie
1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della legalità su
tutto il territorio regionale, istituisce la Settimana regionale
della Legalità, della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie da celebrarsi ogni anno nella terza settimana
del mese di marzo.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la
Giunta regionale, che si fa carico degli oneri finanziari, sentite
le associazioni antimafia che operano sul territorio regionale, la
consulta di cui all'art. 13 della presente legge, definisce le
modalità di organizzazione della Settimana di cui al comma 1, al
fine di ricordare e commemorare tutte le vittime delle mafie,
stabilendone il programma e tutte le iniziative, mostre,
pubblicazioni da diffondere, in modo particolare nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Art. 5
Costituzione di parte civile della Regione
1. La Regione si costituisce parte civile in tutti i processi penali
relativi a reati di mafia, afferenti il proprio territorio, e per
processi in cui siano contestati reati connessi, a quelli di tipo
mafioso, dei quali siano imputati amministratori e dipendenti
regionali.
2. Eventuali risarcimenti, derivanti dai procedimenti di cui al
comma 1, vengono destinati ad incrementare il fondo regionale di
garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione delle
procedure di estinzione dei gravami dei beni confiscati di cui
all'art. 6 comma 2.
Art. 6
Uso sociale dei beni immobili confiscati alle mafie
1. La Regione, per i fini di cui all'art. 2 lett. f) e nell'ambito
delle proprie competenze, interviene per favorire la destinazione,
l'assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle
organizzazioni criminali, privilegiando un loro utilizzo sociale.
2. La Giunta regionale individua, su proposta dell'Assessorato
regionale competente per materia, il Servizio dell'Amministrazione
regionale atto a gestire tale compito, determinando il programma
delle attività e gli atti indirizzo a cui il Servizio dovrà
conformare la propria azione ed istituisce un fondo regionale di
garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione delle
procedure di estinzione dei gravami dei beni confiscati di cui al
comma 3, la gestione del Fondo è curata dalla struttura regionale
competente in materia di bilancio.
3. Al Fondo, di cui al comma 2, sono destinate le somme derivanti da
risarcimenti scaturenti dalla costituzione di parte civile, di cui
all'art. 5 comma 2, nonché gli eventuali contributi di fondazioni,
enti pubblici e privati e di soggetti, comunque, interessati.
4. Il Servizio, di cui al comma 2, promuove la sottoscrizione di
protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti, per
consentire che i beni confiscati siano effettivamente resi fruibili,
liberi da vincoli giuridici e si attiva per snellire, nell'ambito
delle proprie competenze, le procedure che vanno dal sequestro, alla
confisca, per arrivare alla destinazione e all'assegnazione dei beni
confiscati.
Art. 7
Sistema integrato sicurezza urbana
1. La Regione, le Province e i Comuni, nell'ambito delle rispettive
competenze, promuovono e sostengono il sistema integrato di
sicurezza urbana attraverso la creazione di un governo unitario, sia
delle politiche di sicurezza che delle politiche di contrasto ai
fenomeni criminali, attraverso una più stretta collaborazione tra
amministrazioni locali, Camere di Commercio Industria e Artigianato,
polizia municipale, polizia provinciale e autorità di controllo
dell'ordine pubblico, a tal fine la Regione, anche con il concorso
delle Province e dei Comuni, promuove opportune forme di raccordo
istituzionali, previste dalla nostra Costituzione, nella distinzione
di ruoli e competenze, e nel rispetto del principio di
sussidiarietà, con tutti i competenti organismi di vigilanza e
controllo dell'ordine pubblico al fine di costruire rapporti di
collaborazione stabili.
2. La Giunta regionale, per conseguire l'obbiettivo di cui al comma
1 definisce:
- protocolli di intesa istituzionali con lo Stato;
- protocolli d'intesa con le Questure, i Comuni e le Province
volti a valorizzare, costruire e rendere operativi i tavoli
interforze, che riuniscono gli organismi di vigilanza e controllo
dell'ordine pubblico, per analisi congiunte delle segnalazioni che
pervengono dai cittadini e la scelta delle relative risposte
operative da fornire da parte di ciascun organismo istituzionale,
cercando di coniugare attività, conoscenze e metodologie
investigative;
- forme di raccordo con gli organismi europei volti alla lotta
alla criminalità;
- accordi locali per attuare scambi informativi e per la
realizzazione di sistemi informativi integrati per
l'interconnessione, con un'interfaccia locale, di tutte le sale
operative a qualsiasi livello operanti e per il coordinamento tra
attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche
attraverso specifici piani di intervento;
- protocolli con le associazioni di categoria per il controllo
degli automezzi di trasporto merci ad opera delle Polizie
Municipali;
- protocolli con le associazioni di categoria per il controlli
dei cantieri edili ad opera delle Polizie Municipali;
- azioni volte a rompere il muro del silenzio, quali
l'istituzione di infopoint, di numeri verdi, di caselle postali
sulla legalità che acquisiscano dati utili alla conoscenza di
eventuali fenomeni di infiltrazioni mafiose nella società, anche in
forma anonima, per il successivo vaglio da parte delle autorità
competenti;
- progetti formativi e di aggiornamento professionale integrati
tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia
nazionali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo
delle politiche di sicurezza;
- progetti a sostegno della formazione alla legalità che vedano
il coinvolgimento delle forze di Polizia Municipali e Provinciali e
della Guardia forestale all'interno delle scuole, anche con
contributi della Regione o della Comunità europea;
3. La Regione promuove tutte le azioni utili all'ottenimento della
costituzione, sul territorio regionale, di una agenzia operativa
della Direzione Investigativa Antimafia.
Art. 8
Istituzione dell'Osservatorio della legalità
1. La Regione per coordinare e razionalizzare il lavoro delle
Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 9 comma 1, competenti in
materia di raccolta dati e informazioni inerenti gli appalti
pubblici, di servizi e forniture, in materia di trasparenza e
prevenzione di forme di illecito nella Pubblica Amministrazione,
nonché in materia di prevenzione e contrasto delle azioni di
criminalità ambientale, istituisce l'Osservatorio regionale della
Legalità presso l'assessorato competente per le politiche per la
sicurezza, presieduto dal presidente della Regione o dall'assessore
delegato e composto dai soggetti di cui all'art. 13 comma 3, senza
oneri a carico dell'Amministrazione.
2. L'osservatorio si occupa di:
analisi e studi concernenti la legalità nelle Amministrazioni
Pubbliche, di cui all'art 9 comma 1, con particolare attenzione al
fenomeno dell'infiltrazione delle mafie nel tessuto economico,
produttivo e occupazionale regionale;
monitoraggio e analisi dell'attuazione delle politiche in
materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
analisi e studi specifici sui settori degli appalti
nell'edilizia e nella sanità;
controlli sulle variazioni urbanistiche, affinché le mafie non
possano approfittare dei cambiamenti di destinazione d'uso dei
terreni;
rilevazione e valutazione dei fenomeni di devianza, di
emarginazione e di bullismo;
emanazione di linee guida per le Amministrazioni pubbliche, di
cui all'art. 9 comma 1;
misurazione della percezione del sentimento di insicurezza
presente sul territorio regionale;
introduzione di clausole per garantire trasparenza nelle gare
d'appalto;
una più efficace valutazione per la professionalità e
affidabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, di cui
all'art. 9 comma 1, anche attraverso iniziative di formazione;
monitoraggio delle procedure di spesa e dei tempi di pagamento
negli appalti pubblici;
monitoraggio degli effetti dei progetti di intervento per la
sicurezza;
raccordo con l'autorità giudiziaria, affinché tutti i dati in
possesso siano accessibili in modalità telematica all'autorità
giudiziaria ed alle istituzioni preposte alle indagini in
particolare alla Direzione Investigativa Antimafia;
raccordo con le altre Amministrazioni, individuate dall'art. 9
comma 1, affinché si mettano in rete tutti i dati relative alle
imprese per le quali vi è il divieto per Enti pubblici di avere
rapporti, in quanto esse, direttamente o indirettamente, abbiano
capitali e soci con sedi in paesi appartenenti alla cosiddetta black
list dei paradisi fiscali;
raccordo con l'osservatorio regionale sui servizi idrici e di
gestione dei rifiuti urbani e con l'Autorità regionale per la
vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti per acquisire
dati utili alla prevenzione e al contrasto della criminalità
ambientale;
creazione e gestione del Repository Unico regionale sulla
Legalità (RURERL), sugli appalti e sulle forniture delle
Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 9 comma 1, nonché di ogni
altra Amministrazione pubblica, contenente tutti i dati, in formato
digitale relativi a:
- stato dell'appalto;
- codice dell'appalto;
- oggetto dell'appalto;
- tipologia di intervento;
- ente appaltante ;
- responsabile unico procedimento (RUP);
- progettista;
- responsabile sicurezza progettazione e direttore lavori;
- data del verbale di consegna dei lavori e data prevista di
fine lavori;
- importo complessivo dei lavori a base di gara (compresi gli
oneri per la sicurezza) e percentuale di ribasso di gara
dell'offerta aggiudicataria;
- elenco dei lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto e incidenza percentuale della manodopera;
- impresa appaltatrice;
- elenco delle imprese subappaltatrici;
- elenco delle imprese subfornitrici;
- eventuali varianti in corso d'opera, con la relativa
indicazione di variazioni di costo;
- dati relativi ad eventuale contenzioso;
- la lista dei fornitori della Regione e degli Enti da essa
derivanti con indicazione del valore economico e della tipologia di
ogni singola fornitura, con indicazione della compagine societaria
storica degli stessi ed eventuali partecipazioni in altre società;
- la lista delle offerte per ogni singola gara d'appalto o per
trattative private, da quella vincitrice a tutte le altre, con
indicazione della compagine societaria storica degli stessi, con
Verbali e Determinazioni di assegnazione, descrizione dei
capitolati;
- tutti gli incarichi diretti che vengono assegnati con
indicazioni di tipologia e costo,non solo per le consulenze ma anche
per i servizi e lavori con indicazione della compagine societaria
storica degli stessi ed eventuali società o consorzi collegati;
- tutte le indicazioni su progettisti, partner finanziari e
subappalti con le rispettive indicazioni delle compagini societarie
storiche;
- la lista di tutti i contributi e finanziamenti pubblici ed
agevolazioni che vengono assegnati e riconosciuti dagli Enti locali
a società e associazioni di imprese o associazioni di ogni genere,
con indicazione dei soci delle stesse;
- tutti i dati obbligatori, conferiti ai sensi dell'art. 118,
comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE .
3. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare
competente, con apposito atto definirà l'organizzazione
dell'Osservatorio per la legalità.
4. Gli enti locali, a richiesta, dovranno mettere a disposizione
dell'Osservatorio tutte le informazioni relative allo svolgimento
delle proprie competenze, fornendo nel dettaglio un quadro delle
iniziative realizzate sul tema della legalità.
5. La Regione definirà appositi accordi con le autorità competenti,
affinché l'osservatorio, abbia la possibilità di acquisire e
pubblicizzare i dati in suo possesso, rendendo operativa un'apposita
sezione del portale regionale per darne diffusione.
6. L'osservatorio svolge attività informativa sui temi della lotta
all'usura e dell'accesso al credito, anche usufruendo di uno spazio
sul sito internet della Regione.
7. L'osservatorio redige, entro il 31 marzo di ogni anno, un
rapporto delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto
dei fenomeni mafiosi, criminali, illegali nel corso dell'anno
precedente, segnalando, altresì, possibili nuove linee di
intervento.
Art. 9
Trasparenza nel settore degli appalti pubblici e forniture
1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione
amministrativa nel settore degli appalti pubblici, la Regione
Emilia-Romagna, nonché enti, aziende, società agenzie, consorzi e
organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati
dalla Regione Emilia-Romagna compresi i concessionari di servizi
pubblici regionali, e le Amministrazioni Pubbliche della regione non
comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della
Costituzione, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:
a) tutti i provvedimenti finalizzati all'indizione di una procedura
di evidenza pubblica devono essere puntualmente e specificatamente
motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a prescegliere un
determinato metodo di aggiudicazione;
b) le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro
novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste
di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà
a rispettare tale termine, per impedimenti oggettivi o soggettivi;
c) la nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione
professionale, nell'ambito delle commissioni aggiudicatrici deve
essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti
designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per
l'individuazione di ogni singolo componente esperto;
e) le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di inserire, a pena di
nullità degli atti, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori,
una clausola risolutiva con la quale questi assumono gli obblighi
della tracciabilità dei flussi finanziari;
f) l'obbligo all'affidatario di comunicare alle stazioni appaltanti,
per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.
2. Le Amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, perseguono
l'obiettivo della trasparenza delle procedure finalizzate
all'affidamento degli appalti, a tale fine ogni singolo atto della
sequenza procedimentale, finalizzata all'affidamento di un appalto
pubblico, deve essere immediatamente pubblicato in via telematica
nel portale dei rispettivi enti, per la Regione sul portale di cui
all'art. 8 comma 4, affinché chiunque vi abbia interesse sia in
grado di seguire e monitorare l'iter del procedimento, inoltre,
dovranno essere pubblicate con le stesse modalità:
- le autorizzazioni inerenti movimenti terra e di materiali da
cava;
- le autorizzazioni inerenti le società che effettuano
movimentazioni di rifiuti e rifiuti speciali;
- le pratiche inerenti concessioni di deroghe per i vincoli
esistenti;
- i provvedimenti sanzionatori per reati ambientali adottati
nell'ambito del proprio territorio;
- l'elenco delle società che operano movimenti terra e/o che
hanno incarichi di bonifica con indicazione tipologica e sito
specifico di partenza, stoccaggio e deposito nell'ambito del
territorio di propria competenza.
3. I Comuni dovranno, inoltre, rendere noti sul proprio sito:
- le società pubbliche e private che conferiscono rifiuti in
discariche o impianti collocati nel proprio territorio o di
proprietà di società partecipate;
- i provvedimenti sanzionatori per reati ambientali adottati
nell'ambito del proprio territorio;
- le società che operano lavori movimenti terra e/o che hanno
incarichi di bonifica con indicazione tipologia e sito specifico di
partenza, stoccaggio e deposito nell'ambito del territorio di
propria competenza;
- le concessioni di variazione di destinazione ad uso di aree,
palazzi, impianti industriali, strutture ricettive e di culto, con
indicazione anche del gestore/proprietario o del soggetto a cui
viene assegnata la concessione;
- le graduatoria per le assegnazione di immobili comunali e
delle case popolari, ivi comprese quelle costruite da privati per
l'edilizia convenzionata, oltre che quelle relative agli immobili
abitativi o commerciali di competenza di società pubbliche, ed ogni
provvedimento adottato in deroga alle graduatorie, con
l'indicazione della motivazione e del beneficiario;
- le eventuali stipule di convenzioni con società private di
distribuzione alimenti tramite apparecchiature automatiche, di
ticket ristorazione, servizi mensa, con l'indicazione delle altre
offerte pervenute e rigettate e relative informazioni.
Art. 10
Tracciabilità dei flussi finanziari istituzione del conto corrente
unico per gli appalti
1. Per gli appalti pubblici della Regione e delle altre
Amministrazioni pubbliche, individuate all'art. 9 comma 1, di
importo superiore a 100 mila euro, dalla data di pubblicazione della
presenta legge, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del
bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di utilizzare un conto
corrente unico dedicato sul quale gli enti appaltanti fanno
confluire tutte le somme relative all'appalto, inoltre,
l'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le
operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni del personale ed i compensi per i professionisti e gli
studi professionali, utilizzando esclusivamente strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente
comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
2. Sono soggetti al medesimo obbligo di cui al comma 1 anche i
subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati a
lavori o forniture pubbliche.
3. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la
risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale
rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano
stati condannati per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalità organizzata.
4. La Giunta regionale definirà i sistemi per permettere il
frazionamento e la quantificazione dei pagamenti per il personale
che si occupa in generale delle attività tecniche e amministrative
dell'impresa ed il personale che opera su più appalti.
5. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui
ai commi 1 e 2.
Art. 11
Iniziative utili ad anticipare i crediti dei fornitori
1. La Regione, a dimostrazione di una particolare sensibilità per la
salute finanziaria dei propri fornitori e dei fornitori delle
Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 9 comma 1, per evitare
esposizioni finanziarie che possano favorire infiltrazioni
criminali, attraverso lo strumento del credito proveniente da
riciclaggio di denaro, promuove appositi accordi per favorire le
anticipazioni dei crediti dei fornitori e la riduzione dei costi,
prodotti dalle stesse, con gli istituti di credito e con le aziende
e le società di intermediazione finanziaria, rendendo obbligatoria
la certificazione del debito.
2. A tal fine la Regione istituisce un fondo regionale di garanzia,
la cui gestione è curata dalla struttura regionale competente in
materia di bilancio e definisce un'apposita certificazione del
credito da fornitura nonchè la relativa classificazione per dare
maggiore certezza agli operatori bancari e di intermediazione
finanziaria.
3. La Giunta regionale definirà con apposito atto, da emanarsi entro
120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la dotazione
finanziaria del fondo sufficiente a coprire gli oneri derivanti
dagli accordi di cui al comma 1, i criteri e le modalità di utilizzo
delle risorse del fondo per gli interventi di anticipazione dei
crediti dei fornitori.
Art. 12
Marchio di Qualità per le imprese edili virtuose
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni di
rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore di
appartenenza, definisce con proprio atto l'istituzione ed il
rilascio del Marchio di Qualità .
2 Il Marchio di Qualità che identifica le imprese virtuose,
riconoscibili e trasparenti e che abbiano seguito un percorso di
legalità, serve da incentivo per le imprese che vogliano emergere da
un'economia sommersa e può essere utilizzato dalle centrali
appaltanti per riconoscere una premialità aggiuntiva.
3. Il Marchio di Qualità dovrà essere realizzato attraverso la
collaborazione con gli enti paritetici, a cui potrà essere demandata
l'attività di controllo, e sarà caratterizzato dall'acquisizione
certificata di un punteggio ad incremento, con un incremento doppio
per le imprese che non ricorrano a subappalti/affidamenti o, qualora
vi ricorrano, che si assoggettino alla comunicazione dei relativi
dati per la loro pubblicazione, per il rispetto di ogni singola
previsione di seguito riportata:
- iscrizione, con posizione attiva, presso una Cassa Edile della
Regione Emilia-Romagna per almeno 5 anni;
- non inserimento dell'impresa nella Banca Dati Nazionale delle
Imprese Irregolari (BNI);
- correttezza dei rapporti di lavoro subordinati;
- regolarità del personale e dei lavoratori autonomi occupati;
- regolarità nell'applicazione di norme di sicurezza;
- formazione acquisita dai lavoratori occupati;
- attivazione del sistema telematico di monitoraggio delle
presenze in cantiere;
- assoggettamento alla verifica, ad opera anche degli enti
bilaterali, tra i dati rilevati quotidianamente dal sistema
telematico con le effettive presenze in cantiere;
- impegno a non ricorrere al subappalto o a prestazioni affidate
a terzi;
- accettazione della pubblicazione delle comunicazioni
obbligatorie, relative al subappalto, su una specifica sezione del
sito Internet della Regione;
- assoggettamento alla comunicazione, ai fini della
pubblicazione dei dati di eventuali sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, del nome del sub-contraente, dell'importo
del contratto, dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati;
- utilizzo di formule contrattuali che prevedono l'impegno
dell'appaltatore sull'intero ciclo di realizzazione dell'opera;
- utilizzo di formule contrattuali che prevedono la clausola
sociale.
4. La certificazione dovrà essere distinta dalla volontarietà e da
un dialogo sociale più avanzato fra le parti interessate, che
coinvolge il sistema paritetico in un ruolo strategico e concreto di
sostegno.
5. Le imprese aggiudicatrici di appalti in virtù del Marchio di
Qualità non potranno subappaltare ad altre imprese sfornite di tale
certificazione.
Art. 13
Consulta regionale sulla legalità
1. La Regione istituisce la Consulta regionale sulla legalità quale
strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione al fine
della promozione della legalità, della trasparenza e dell'adozione
di regole etiche.
2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati
all'adozione degli atti previsti dalla presente legge, può formulare
valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle
funzioni di osservatorio previste dalla presente legge, nonché per
l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.
3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è
composta:
a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato,
che la presiede;
b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a
livello regionale;
c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello
regionale;
d) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati
congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali;
c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle
associazioni che abbiano tra i propri fini statutari l'antimafia, la
lotta alla illegalità e al crimine in genere.
4. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio
regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di
almeno la metà dei componenti. Alle sedute possono essere invitati a
partecipare esperti e altre rappresentanze istituzionali.
14
Clausola valutativa
1.Gli atti di attuazione della presente Legge demandati alla Giunta
regionale dovranno essere adottati entro 120 giorni dalla
pubblicazione della stessa.
2. L'Assemblea Legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere la
legalità, attraverso la Commissione consiliare competente alla
quale, con cadenza triennale, entro il 30 giugno, la Giunta presenta
una relazione utile per svolgere un periodico esame dell'attuazione
e dei risultati ottenuti nel promuovere gli interventi di cui
all'art. 2, nonché per fornire informazioni sulle criticità con
relativi pareri e proposte modifica della legge, qualora se ne
ravvisasse la necessità.
3. Gli atti attuativi di competenza della Giunta regionale dovranno
avere il parere della competente commissione consiliare prima di
poter essere adottati.