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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1117
Presentato in data: 01/03/2011
Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonchè per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (delibera di Giunta n. 259 del 28 02 11).

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

                              Relazione
In tempi recenti numerosi soggetti hanno espresso preoccupazioni
forti rispetto ai rischi di infiltrazione del crimine organizzato e
mafioso nel tessuto economico e sociale anche delle aree non
tradizionalmente toccate in maniera significativa da questo
fenomeno. La nostra regione, come evidenziato anche dall'ultima
relazione semestrale per il 2010 della Direzione Investigativa
Antimafia, non è indenne da questi rischi, che oggi, in presenza di
una crisi economica generalizzata e di segnali di indebolimento del
tessuto sociale, possono acuirsi e rendere anche il nostro
territorio più vulnerabile alla diffusione di pratiche illegali e di
culture mafiose.
Per questo motivo la Regione Emilia - Romagna intende dedicare a
questo tema una rinnovata attenzione, che, nel quadro delle
competenze costituzionali date, permetta il rafforzamento e il
miglior coordinamento di iniziative già esistenti in vari settori
delle politiche regionali, e al tempo stesso introduca nuove misure
volte a rafforzare gli anticorpi presenti nel nostro tessuto
istituzionale, sociale ed economico.
Questo progetto di legge ha come oggetto di intervento il crimine
mafioso, nella sua conosciuta accezione sociale e giuridica e nelle
sue diverse prospettive, includendo pertanto anche le mafie di
origine straniera. Il progetto si rivolge inoltre alle forme
organizzate di criminalità, anche quando queste non siano di stampo
prettamente mafioso, pur essendo quest'ultimo aspetto quello
considerato prioritario. E' noto, infatti, che i confini tra crimine
organizzato e mafioso possono essere alquanto labili e che,
comunque, forme di criminalità organizzata producono nel tessuto
sociale ed economico le stesse conseguenze gravi dei crimini di
stampo nettamente mafioso. Un esempio significativo è dato dal fatto
che i beni assegnati ai Comuni per il riutilizzo sociale possono
provenire anche (e così avviene in alcuni casi nella nostra regione)
da procedimenti penali a carico di organizzazioni criminali non
qualificate come mafiose.
Diverse sono le prospettive del fenomeno mafioso e organizzato che
il progetto di legge intende aggredire, ma in particolare gli
interventi si concentrano sulla prevenzione dell'interstizio
criminonogeno - costituito dall'indebolimento del tessuto sociale
sano e dalla delegittimazione delle istituzioni locali - che sono
fattori di rischio importanti per il radicarsi di culture e pratiche
mafiose. Sono attività prioritarie in questo ambito: gli interventi
di rafforzamento delle resistenze delle aree non tradizionali, gli
interventi volti a spezzare e indebolire possibili reti di relazione
e possibili strategie di costruzione del consenso da parte di gruppi
criminali organizzati, interventi di animazione volti a mantenere
alta l'attenzione della comunità e a sollecitare lo sviluppo di una
cittadinanza responsabile.
E' obiettivo prioritario di questo intervento legislativo garantire
una presenza istituzionale efficace della Regione Emilia - Romagna,
che si muova nell'ambito delle competenze costituzionali, in una
prospettiva di cooperazione intersettoriale all'interno della
regione stessa, e di cooperazione istituzionale con altri enti - in
primo luogo con il sistema delle autonomie locali - con
l'associazionismo e il volontariato, con le associazioni
imprenditoriali, il sindacato, con il sistema scolastico, con gli
organi che hanno competenza in materia di contrasto e repressione
del fenomeno. Già nel percorso di elaborazione della legge,
infatti, sia i settori interni della Regione che il territorio -
enti locali, associazioni, forze economiche e sociali, ma anche i
rappresentanti della magistratura e dello Stato sul territorio -
sono stati coinvolti al fine di predisporre una iniziativa
legislativa utile, potenzialmente efficace a dare risposta ai
bisogno del territorio.
Illustrazione dei singoli articoli
Il progetto di legge è composta da quindici articoli ripartiti in
cinque Titoli.
Titolo I Disposizioni generali
Articolo 1
In coerenza con le competenze costituzionali in materia, gli ambiti
di intervento del presente progetto si muovono tutti nella
prospettiva della prevenzione, intesa come insieme di azioni delle
politiche locali e regionali le quali, soprattutto quando ben
coordinate tra di loro, possono agire da freno e da correzione allo
sviluppo di fenomeni legati alla criminalità organizzata e mafiosa.
Gli interventi disciplinati dal presente progetto possono essere
promossi, progettati e realizzati direttamente dalla Regione, oppure
da altri enti pubblici e privati in collaborazione o con il sostegno
della Regione
Poiché nell'ambito delle attività regionali esistono già iniziative,
progetti, conoscenze ed attività, che rappresentano il punto di
partenza imprescindibile, gli interventi di cui al presente progetto
sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 4
dicembre 2003 , n. 24 Disciplina della polizia amministrativa
locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza la quale,
nel rispetto delle competenze costituzionali previste, ha regolato
il sistema integrato di sicurezza a livello regionale ed ha
attribuito alla Regione il compito di promuovere azioni volte al
conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel
territorio regionale e con quanto previsto dalla recente legge
regionale 26 novembre 2010 n. 11 Disposizioni per la promozione
della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle
costruzioni a committenza pubblica e privata che è intervenuta a
regolamentare un settore delicato ed importante, quale quello dei
contratti pubblici e dell'edilizia, anche privata, introducendo
nuove forme di controllo da un lato e di premialità dall'altro per
le imprese virtuose.
Articolo 2
Al fine di offrire un quadro logico in cui collocare le diverse
iniziative, l'art. 2 fornisce le definizioni dei concetti di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria a cui gli ambiti di
intervento del progetto proposto fanno riferimento.
La prevenzione primaria si riferisce qui a quelle attività che
possono contrastare il manifestarsi di un fenomeno illegale in una
fase precoce, in contesti che ancora non evidenziano rischi
conclamati. La prevenzione secondaria interviene quando invece in
un'area si sono manifestati i primi segnali di rischio. In entrambi
i casi si tratta di attività rivolte all'esterno del contesto
criminale, sulle comunità di riferimento e sul tessuto sociale nel
quale queste attività vanno ad innestarsi. Questo è il terreno di
azione privilegiata delle regioni, in particolare della Regione
Emilia - Romagna, territorio che non ha una tradizione di
radicamento di questi fenomeni, poiché si tratta di intervenire
sulle relazioni di cui crimine organizzato e mafia hanno bisogno
per radicarsi ed espandersi in un territorio. Appartengono a queste
tipologie gli interventi e le iniziative disciplinate nel Titolo II
(artt. 3-7del progetto). La prevenzione terziaria, a cui sono
dedicati gli articoli del Titolo III (artt. 8 e 9 del progetto),
interviene infine a ridurre i danni provocati nel tessuto economico
e sociale da fenomeni mafiosi gia radicati.
Titolo II Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Articolo 3
Inaugura il Titolo dedicato agli interventi di prevenzione primaria
e secondaria l'articolo 3 che disciplina gli accordi con gli enti
pubblici. In più occasioni, e particolarmente in materia di
sicurezza integrata e di prevenzione, lo strumento pattizio si è
rivelato efficace e utile a intervenire sulle criticità del
territorio regionale attraverso forme coordinate di azione
istituzionale. La possibilità di stipulare accordi e protocolli con
il mondo istituzionale e sociale consentirà alla Regione di
adattare, pur nel solco dei principi chiaramente delineati nel testo
legislativo, le finalità della legge ai bisogni emergenti del
territorio, delle eventuali emergenze e criticità che potranno
emergere, consentendo così un'azione modulata e dinamica
nell'implementazione della legge stessa.
In base all'art. 3 la Regione promuove e stipula accordi di
programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi
comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della
giustizia e del contrasto alla criminalità, al fine di rafforzare la
prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei
confronti di categorie o gruppi sociali che presentino elementi di
vulnerabilità rispetto all'insediamento di fenomeni mafiosi. Sempre
attraverso il ricorso agli strumenti pattizi si vuole promuovere e
diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile fra i giovani, nonché sostenere gli osservatori locali,
anche intercomunali, e i progetti volti in genere a favorire lo
scambio e la messa in rete di conoscenze sul fenomeno.
Articolo 4
Sempre in questo ambito preventivo, l'articolo 4 regolamenta i
rapporti della Regione con le organizzazione di volontariato e le
associazioni di promozione sociale operanti nel settore
dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità
organizzata e mafiosa , per supportare progetti a valenza locale o
regionale. L'articolo inoltre prevede che la Regione promuova la
stipulazione di convenzioni da parte di tali soggetti con gli enti
locali del territorio regionale, nonché la possibilità di concedere
in particolare a quei soggetti dotati di un forte radicamento sul
territorio contributi per la realizzazione di progetti volti a
diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine
organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.
Articolo 5
Il comma 1 prevede misure specifiche di supporto allo sviluppo della
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori
dell'educazione e dell'istruzione. L'obiettivo è quello di
promuovere, estendere e rendere più sistematiche le iniziative che
rafforzino, nelle giovani generazioni in particolare, gli elementi
di resistenza alle culture mafiose, lo sviluppo della coscienza
civile, costituzionale e democratica, la diffusione della cultura
della legalità nella comunità regionale, anche attraverso il
sostegno a progetti di educazione ad un esercizio responsabile dei
diritti e dei doveri della cittadinanza. Esempi in tal senso sono le
misure volte a prevenire i rischi di coinvolgimento in fenomeni
quali l'usura, oppure i progetti di educazione per un uso
responsabile del denaro e per diffondere modelli positivi nello
stile di vita quotidiano, o ancora quelli volti a alla diffusione
delle iniziative didattiche per la diffusione della cultura delle
regole civili, o i campi studio per giovani studenti per conoscere
le realtà dei beni confiscati alle mafie. Tra gli strumenti che il
progetto prevede vi sono le attività di qualificazione e di
aggiornamento del personale della scuola, la realizzazione, in
collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale,
di attività per attuare le finalità di cui al presente progetto tra
cui anche la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti i temi
dello stesso.
Il comma 2 richiama il ruolo dell'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa in particolare nella concessione di
patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Articolo 6
L'articolo 6 evidenzia l'importante ruolo che la polizia locale
svolge nell'attuazione delle finalità del presente progetto, che si
ricollega nella sua filosofia di fondo e nella contiguità dei
fenomeni che ne sono oggetto ai principi che hanno ispirato la legge
regionale n. 24 del 2003. Il richiamo intende valorizzare la
connessione tra le attività proprie della polizia locale e le
finalità di questo progetto. Ne è un esempio il controllo
amministrativo del territorio (controlli stradali, anagrafici,
commerciali, ecc.) che le polizie locali esercitano nell'ambito
delle loro competenze, il quale rappresenta uno strumento
importante per la raccolta di informazioni da destinare sia alla
implementazione delle banche dati regionali, sia da mettere a
disposizione degli organismi deputati alla attività investigativa e
di repressione (comma 1). Viene inoltre rafforzata l'attività di
formazione rivolta alle polizie locali, in particolare se congiunta
con altre forze di polizia, con gli operatori degli enti locali e
delle organizzazioni di volontariato impegnate sui temi del presente
progetto (comma 2)
Articolo 7
Nel progetto di legge il concetto di politiche integrate si sviluppa
nelle forme della cooperazione istituzionale con le autonomie
locali, con il mondo sociale e con quei settori della pubblica
amministrazione che hanno compiti diretti di contrasto e repressione
di queste forme di criminalità, ma anche attraverso una migliore
azione coordinata tra i vari settori della regione. In particolare
il comma 1 ha lo scopo di dotare la Regione di specifici strumenti
finalizzati ad intervenire nel campo preventivo verso forme svariate
di comportamenti criminali che rientrano nel generico contenitore
crimine organizzato e mafioso, e quindi i reati di vario genere che
a quest'ambito afferiscono, inclusi estorsione e usura, forme di
illegalità economica, gioco d'azzardo, mercati illegali della droga
e della prostituzione, tratta delle persone e crimini
transnazionali. Quindi la Regione può intervenire direttamente con
azioni specifiche rivolte a fenomeni di particolare gravità e
complessità (quali l'usura, ma anche l'estorsione e il gioco
d'azzardo) per favorirne l'emersione e contrastare le prassi di
accettazione e di omertà. Tali iniziative potranno essere realizzate
sia direttamente dalla Regione che tramite accordi con associazioni
di settore (anche del mondo bancario) e con altri soggetti
istituzionali.
Il comma 2 intende invece richiamare le politiche regionali di
settore che, sulla base delle discipline vigenti in materia sociale
e sanitaria, indirettamente già agiscono o possono agire ancora più
efficacemente sul piano della prevenzione delle situazioni di
disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose
di tipo organizzato e mafioso. Il riferimento è ancora alle
conseguenze della prostituzione, della tratta di esseri umani e di
altre forme di violenza o di dipendenza fisica o psicologica (quali
le tossicodipendenze e il gioco d'azzardo).
Titolo III Interventi di prevenzione terziaria
Per quanto riguarda la c.d. prevenzione terziaria, il progetto
interviene a regolamentare due specifici ambiti di intervento: i
beni confiscati e le vittime di reato.
Articolo 8
L'articolo prevede la possibilità che la Regione intervenga a
sostegno delle amministrazioni locali che abbiano avuto in
assegnazione beni confiscati alla mafia e al crimine organizzato.
Tali interventi si svolgono in termini di assistenza in merito alle
possibilità e alle modalità di recupero e riutilizzo dei beni stessi
al fine di semplificarne ed accelerarne le procedure e, sulla base
di un piano di fattibilità annuale e compatibilmente con le
disponibilità di bilancio, attraverso contributi economici per
concorrere alla realizzazione degli interventi di recupero e di
riutilizzo in funzione sociale dei beni assegnati.
Questo sostegno potrà essere utilizzato dagli enti assegnatari dei
beni anche per individuare incentivi economici per le imprese,
associazioni, cooperative che eventualmente esercitino attività di
recupero nei beni confiscati.
Articolo 9
L'integrazione delle politiche regionali nei settori sociale e
sanitario rappresenta uno strumento indispensabile sia nell'ambito
della prevenzione primaria e secondaria sia soprattutto per
realizzare efficaci e coordinate azioni di contrasto e di riduzione
del danno di una serie di fenomeni sociali e criminali connessi o
derivanti dalla criminalità organizzata e mafiosa, quali lo
sfruttamento, la tratta e altre forme di violenza sulle fasce
economicamente e socialmente più deboli della popolazione e le varie
manifestazioni di dipendenza come il gioco d'azzardo e la
tossicodipendenza (comma 1).
Sempre nell'ambito della prevenzione terziaria, il comma 2
esplicitamente indica l'importanza del sostegno alle vittime di
reati mafiosi, richiamando le attività della Fondazione regionale
per le Vittime di reato istituita dall'art. 7 della legge regionale
n. 24 del 2003, che già oggi, nella sua configurazione, può
intervenire secondo i propri criteri anche per questa categoria
specifica di vittime e valorizzando l'intervento sociale verso
quelle vittime, a volte meno conosciute, dei reati di criminalità
organizzata, soprattutto transnazionali, come lo sfruttamento e la
tratta di esseri umani, mettendo in campo quindi anche le politiche
sociali che già intervengono in questo ambito in una migliore
sinergia con il presente progetto.
Titolo IV Disposizioni generali
Articolo 10
L'integrazione delle politiche e il conseguente coordinamento dei
settori regionali a vario titolo coinvolti rappresentano, come
detto, un cardine della proposta di legge.
Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità
regionale, gli interventi di cui all'articolo 3 e le attività svolte
in collaborazione con o dalle associazioni ed organizzazioni di cui
all'art. 4 della presente proposta devono, per essere efficaci ed
incisive, necessariamente essere coordinate tra di loro da un
organo, che in coerenza con le previsione statutarie, è individuato
nella Giunta regionale (comma 1). Per quanto riguarda specificamente
le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità
regionale il comma 4 del presente articolo prevede espressamente il
raccordo con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
Il comma 2 prevede che la valorizzazione e il costante monitoraggio
dell'attuazione coerente e coordinata di tutte le iniziative di cui
al comma precedente spetti alla struttura regionale competente per
le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e
mafioso. A tale struttura competono le azioni finalizzate al
recupero dei beni immobili confiscati e sequestrati di cui all'art.
8 della presente proposta, nonché l'esercizio delle funzioni di
osservatorio regionale sul crimine organizzato e mafioso, con
compiti di ricerca e di monitoraggio dei fenomeni e di supporto e
scambio di dati con gli enti locali e gli osservatori locali. Tale
struttura rappresenta pertanto un punto di responsabilità e di
gestione delle azioni in materia nonché di riferimento nei confronti
dei cittadini e delle associazioni, con le quali mantiene un
costante rapporto di scambio e confronto sulle migliori pratiche.
Il comma 3 prevede che la Regione promuova, anche attraverso
l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di
polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3,
comma 3 della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le
istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità
organizzata e mafiosa. In particolare la Regione collabora con le
amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e
del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui
all'articolo 3, per la soluzione di specifiche problematiche che
rendano opportuno l'intervento regionale.
Il comma 5 infine demanda ad un atto di Giunta l'individuazione
delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi
connessi all'attuazione degli articoli 3, 4, comma 2, 5 e 8 del
presente progetto.
Articolo 11
Nell'ambito delle iniziative volte a sollecitare la coscienza civile
nell'impegno contro le mafie, il progetto prevede l'istituzione
della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza
responsabile , da celebrarsi ogni anno il 21 marzo, aderendo così
ad un momento simbolico che già viene celebrato in altre regioni e a
livello nazionale con diverse iniziative.
Articolo 12
L'art. 12 del progetto prevede la costituzione, previa intesa tra la
Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa, di un Centro di Documentazione sui fenomeni connessi al
crimine organizzato e mafioso, quale ulteriore strumento interno ed
esterno per favorire iniziative di carattere culturale finalizzate
alla raccolta di materiali e alla diffusione di conoscenze in
materia.
Titolo V Disposizioni finali e finanziarie
Articolo 13
L'articolo autorizza la Regione, ai sensi dell'art. 64, comma 3,
dello Statuto regionale, a partecipare all'associazione Avviso
Pubblico , rappresentando tale associazione il punto massimo di
protagonismo del sistema delle autonomie locali in questa materia,
nonché un luogo per mettere in rete progetti e conoscenze, per
costruire un sistema delle autonomie locali sempre più resistente
alle pressioni del crimine organizzato e mafioso.
Articolo 14
L'attuazione della legge è sottoposta alla valutazione dell'organo
assembleare e quindi, secondo le regole delle clausole valutative,
ogni due anni la Giunta regionale presenterà alla commissione
assembleare competente una relazione contenente una serie di dati ed
informazioni relativi ai risultati e alle modalità dell'attuazione
della legge.
Articolo 15
L'articolo finale contiene la norma finanziaria di copertura degli
oneri, per l'esercizio 2011 e per quelli successivi, derivanti
dall'attuazione del progetto.

Testo:

                         PROGETTO DI LEGGE
su iniziativa della Vice Presidenza della Giunta
Regione Emilia- Romagna
MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A
FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE MAFIOSO E ORGANIZZATO,NONCHE'
PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA
CITTADINANZA RESPONSABILE
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi
costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre
allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità
regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile attraverso la promozione degli interventi di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi,
progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con
altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno
della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto
previsto dalla legge 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato
di sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre
2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della
semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza
pubblica e privata).
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del
crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a
prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio
regionale sul piano economico e sociale;
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a
contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio
regionale;
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre
i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.
Titolo II
Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Articolo 3
Accordi con enti pubblici
1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri
accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le
amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e
del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di
contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad
aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a
rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo
organizzato e mafioso;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il
monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla
criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni
criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
Articolo 4
Rapporti con il volontariato e l'associazionismo
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e
stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21
febbraio 2005 n. 12 (Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2
settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34
(Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione
sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),
operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto
alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità, la
Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei
soggetti di cui al presente comma con gli enti locali del territorio
regionale.
2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato
e alle associazioni di cui al comma 1, dotate di un forte
radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a
diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine
organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.
Articolo 5
Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 della
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa
stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 3, promuove ed incentiva
iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità
e concede contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, con la collaborazione delle Istituzioni
scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare
le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione
di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della
scuola;
b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti
nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui
alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea
inerenti ai temi della stessa;
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della
coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la
cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella
comunità regionale, in particolare fra i giovani.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle
attività di cui al presente articolo mediante la concessione di
patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 6
Attività della polizia locale. Interventi formativi.
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruolo della polizia
locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e
secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 3 della
presente legge.
2. La Regione promuove, avvalendosi della Fondazione Scuola
interregionale di Polizia locale di cui al Capo III bis della legge
regionale n. 24 del 2003, la formazione degli operatori di polizia
locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti
locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del
volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere
sociale sui temi oggetto della presente legge.
Articolo 7
Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie
criminogene
1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove
specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne
l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le
associazioni economiche e sociali presenti nel territorio
regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia
sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie
competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi
per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o
derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.
Titolo III
Interventi di prevenzione terziaria
Articolo 8
Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai
sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lett. b) della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali
di tipo mafioso, anche straniere);
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera
a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino
tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni
immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera
a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa,
mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti
assegnatari.
Articolo 9
Politiche a sostegno delle vittime
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle
proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie
competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede
interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di
dipendenza, e di sfruttamento e di tratta connessi al crimine
organizzato e mafioso.
2. La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di
cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a
favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso o
di azione criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità
organizzata, sulla base dei presupporti, modalità e condizioni
previste dal medesimo articolo.
Titolo IV
Disposizioni generali
Articolo 10
Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali.
Cooperazione istituzionale.
1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di
sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli
interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti
dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge.
2. La struttura regionale competente per le iniziative sui
fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio
dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla
presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 8, e ne
rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e
delle associazioni;
b) esercita le funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al
crimine organizzato e mafioso; a tal fine essa opera anche in
collegamento con gli enti locali e con gli osservatori locali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) consulta le principali associazioni di cui all'articolo 4
della presente legge anche al fine di acquisire indicazioni
propositive e sulle migliori pratiche.
3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione
promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di
coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale
prevista dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 24 del
2003, la cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per
il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione
collabora con le amministrazioni statali competenti nelle materie
della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli
accordi di cui all'articolo 3, per la soluzione di specifiche
problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.
4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della
comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono
svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa.
5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i
criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione
degli articoli 3, 4, comma 2, 5 e 8.
Articolo 11
Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza
responsabile.
1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e
mafiosa, la Regione istituisce la Giornata regionale della memoria
e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la
promozione della cittadinanza responsabile , da celebrarsi ogni anno
il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione,
l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su
tutto il territorio.
Articolo 12
Centro di documentazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di
documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni
connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al
territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere
culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di
conoscenze in materia.
Titolo V
Disposizioni finali e finanziarie
Articolo 13
Partecipazione all'associazione Avviso pubblico
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3,
dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare
all'associazione denominata Avviso pubblico .
2. L'associazione Avviso pubblico è un'organizzazione a carattere
associativo, liberamente costituita da enti locali e Regioni per
promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione
mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione
civile contro le mafie.
3. La partecipazione della Regione all'associazione Avviso
pubblico è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo Statuto sia informato ai principi democratici dello
Statuto della Regione Emilia-Romagna.
4. La Regione aderisce all'Associazione Avviso pubblico con una
quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai
sensi dello Statuto dell'Associazione stessa e nell'ambito delle
disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la
partecipazione ad Avviso pubblico e ad esercitare tutti i diritti
inerenti alla qualità di associato.
Articolo 14
Clausola valutativa
1.L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire
nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e
mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile.
2.A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla
competente commissione legislativa una relazione che fornisce
informazioni sui seguenti aspetti:
a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e
finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;
b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il
finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla
legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati
coinvolti;
c) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati
alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni, rilevati nel territorio regionale.
Art. 15
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per
l'esercizio 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente
stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del
bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali
vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa
del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo
specifico accantonati, a norma di quanto disposto dall'art. 10 della
l.r. 23 dicembre 2010, n. 15, nell'ambito delle seguenti unità
previsionali di base:
a) 1.7.2.2.29100, al capitolo 86350, Fondo speciale per far fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso
di approvazione - spese correnti , elenco n. 2 del bilancio
regionale per l'esercizio 2011;
b) 1.7.2.3.29150, al capitolo 86500, Fondo speciale per far fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso
di approvazione - spese d'investimento , elenco n. 5 del bilancio
regionale per l'esercizio 2011.
2. Per gli esercizi successivi al 2011, la Regione fa fronte con i
fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle
leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37
dalla l.r. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R.. 6 luglio 1977, n. 31
e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
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