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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1233
Presentato in data: 29/03/2011
Istituzione della Commissione regionale permanente per gli errori in sanità e la qualità delle prestazioni in campo sanitario (28 03 11).

Presentatori:

Barbati Liana
Mandini Sandro

Relazione:

Relazione
Il progetto di legge in oggetto, recante Istituzione della
Commissione regionale permanente per gli errori in sanità e la
qualità delle prestazioni in campo sanitario , rappresenta un
intervento legislativo preordinato ad incrementare, potenziare e
valorizzare (come auspicato, peraltro, dal Piano sociale e sanitario
2008 - 2010 e dal Piano - programma 2007 - 2009 dell'Agenzia
sanitaria e sociale regionale) gli istituti, gli strumenti, le
azioni e le strategie che la Regione - in collaborazione con enti,
aziende, associazioni e privati - deve predisporre ed attuare ai
fini di garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute e alla
sicurezza del paziente e di promuovere la qualità delle prestazioni
sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private operanti sul
territorio regionale.
La reportistica elaborata sulla base delle attività di monitoraggio
condotte da diverse istituzioni e parti sociali fotografa - ancorché
si tratti di dati parziali - una realtà nazionale e regionale
particolarmente allarmante, caratterizzata da numerose ipotesi di
malpractice sanitaria che si traducono, in alcuni casi, in eventi
avversi , intendendo come tali - secondo la definizione elaborata
dal Ministero della Salute - event[i] inattes[i] correlat[i] al
processo assistenziale e che comporta[no] un danno al paziente, non
intenzionale e indesiderabile (cfr. Ministero della Salute, La
sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico. Glossario,
2006)
Per vero, in premessa, deve essere debitamente sottolineato - non
solo a fini di completezza, ma anche per scongiurare pregiudizi
tanto diffusi quanto fallaci - che la pratica medica, di qualsiasi
natura e portata, implica un ineliminabile rischio clinico insito
nella stessa prestazione sanitaria (quale prestazione a carattere
scientifico). Sotto il profilo della natura giuridica (-
civilistica), infatti, è noto come la prestazione del sanitario sia
una tipica obbligazione di mezzi , per distinguerla dalle
obbligazioni di risultato , avendo ad oggetto la prima (solo) un
comportamento professionalmente adeguato, le seconde il risultato
stesso che il destinatario della prestazione ha diritto di
conseguire. In altri e più semplici termini, è - per dirla con il
pensiero di Tommaso Moro - meramente utopistico l'obiettivo di
azzerare totalmente il rischio ineluttabile sotteso alla pratica
sanitaria lato sensu intesa.
Preliminarmente, è necessaria un'ulteriore considerazione volta a
dipanare un secondo pregiudizio, ossia che i danni alla salute del
paziente derivino sempre e comunque da un errore del sanitario
nell'esecuzione della prestazione. Spesso gli eventi avversi sono
causati dall'impreparazione professionale o dall'incapacità tecnica
del sanitario ma, altrettanto frequentemente, essi derivano da
criticità manageriali, organizzative e funzionali che esulano dalla
mera esecuzione della prestazione sanitaria strettamente intesa (a
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si pensi alle
problematiche legate alla dotazione di apparecchiature obsolete;
all'inesistenza di efficienti programmi di formazione continua del
personale; ai deficit di organico delle strutture sanitarie).
In linea generale, alla luce di tali considerazioni preliminari, con
l'istituzione della Commissione regionale permanente per gli errori
in sanità e la qualità delle prestazioni in campo sanitario , si
costituisce un organismo regionale permanente che
a) da un lato, abbia funzioni d'indagine e inchiesta in ordine ai
casi di presunti errori sanitari, al fine di accertare l'effettiva e
reale sussistenza di un rapporto di causalità (scientifica) tra
l'errore in sanità e il danno derivato alla salute del paziente che,
in ipotesi, potrà accedere alle risorse destinate all'istituendo
fondo regionale per i danni causati da errori in sanità ;
b) dall'altro, abbia funzioni di osservatorio, monitoraggio e
analisi in ordine alla quantità e gravità degli errori in sanità,
anche al fine di promuovere azioni e strategie volte a prevenire e
ridurre al minimo il rischio clinico - sanitario.
In particolare, l'articolato del progetto di legge in esame prevede
quanto segue.
L'articolo 1 enuncia le finalità sottese all'iniziativa legislativa:
in un'ottica di leale collaborazione interistituzionale e con le
parti sociali, la Regione persegue l'obiettivo di tutelare la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività (art. 32 Cost.), garantendo la sicurezza del paziente,
un'efficiente gestione del rischio clinico, una diffusa cultura
della responsabilità e della sicurezza anche mediante la promozione
di una politica di formazione continua del personale sanitario di
ogni livello in ordine alla gestione del rischio clinico.
Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi enunciati,
l'articolo 2 prevede l'istituzione - senza oneri a carico del
bilancio regionale - della Commissione regionale permanente per
gli errori in sanità e la qualità delle prestazioni in campo
sanitario (di seguito «Commissione»), presso l'Assessorato
Politiche per la salute.
L'esigenza di istituire una Commissione permanente risponde alle
istanze di creare un organismo che costituisca un punto certo di
riferimento (sul modello dello sportello unico ) per tutti i
soggetti interessati (pazienti e operatori sanitari) da episodi di
presunto errore in sanità.
In particolare, similmente al modello delle cd. cabine di regia ,
la Commissione è composta dai rappresentanti istituzionali
competenti - a livello regionale - in materia di sanità e dai
rappresentanti delle associazioni iscritte al registro istituito ai
sensi dell'articolo 3, L.R. n. 45/1992 e che abbiano tra i fini
statutari la tutela della salute (a titolo esemplificativo,
Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Codici).
La Commissione, altresì, può avvalersi delle collaborazioni e delle
consulenze ritenute necessarie per l'efficiente espletamento delle
sue attività, affidando l'incarico a soggetti di comprovata
esperienza tecnica e professionale e di condotta incensurabile.
Al fine di garantire la massima pubblicità ai lavori, alla
reportistica e a tutta la documentazione elaborata, la Commissione
realizza e cura un sito web dedicato alla propria attività,
predisponendo, inoltre, tutti i dispositivi necessari a garantire la
piena ed immediata accessibilità e fruibilità del servizio da parte
di tutti i soggetti interessati (ad esempio, numero verde, link
dedicati). L'obiettivo, chiaramente, è quello di creare un portale
che svolga una funzione di immediata interfaccia tra gli utenti e le
attività e le funzioni della Commissione.
L'articolo 3, in parte mutuando la disciplina prevista dalla
legislazione regionale per le commissioni assembleari d'inchiesta
(in particolare, si veda l'art. 60 del Regolamento interno
dell'Assemblea legislativa), prevede che la Commissione sia titolare
di poteri d'inchiesta, d'indagine, ispettivi, di vigilanza e
controllo in ordine ai presunti errori in sanità che siano comunque
pervenuti a conoscenza della Commissione stessa.
In ogni caso, la Commissione può essere adita - gratuitamente - dai
soggetti interessati (paziente o operatore sanitario) con qualsiasi
mezzo idoneo.
Per lo svolgimento del procedimento d'inchiesta e d'indagine (che,
in ogni caso, deve svolgersi senza pregiudizio per le indagini
eventualmente condotte dall'autorità giudiziaria), la Commissione
può acquisire documentazione, notizie, informazioni ed altri
elementi nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere
audizioni e confronti dei soggetti interessati. In ogni caso, la
Commissione è tenuta a convocare, in contraddittorio tra loro (ove
ne sussistano i presupposti, anche a fini conciliativi), il paziente
o, in caso di decesso, un erede, il personale sanitario e il
rappresentante della struttura sanitaria coinvolti nel caso oggetto
di indagine.
Ogni procedimento d'inchiesta si conclude con una dettagliata
relazione scritta, da presentarsi all'Assemblea legislativa e alla
Giunta nonché da trasmettersi, con qualsiasi mezzo idoneo, al
paziente, al personale e al rappresentante della struttura sanitaria
coinvolti nel caso oggetto d'indagine.
La relazione conclusiva che accerti la sussistenza di un errore in
sanità da cui sia causalmente derivato un danno alla salute del
paziente costituisce titolo necessario per accedere alle risorse
destinate all'istituendo fondo regionale per i danni causati da
errori in sanità di cui all'articolo 5 del progetto di legge.
In ogni caso, l'attività d'indagine della Commissione e le
risultanze del relativo procedimento non pregiudicano il diritto -
del paziente, dell'operatore sanitario e della struttura sanitaria -
di agire in giudizio, né l'operatività degli istituti di
composizione stragiudiziale delle liti previsti dall'ordinamento
(secondo la nota disciplina di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
recante Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali ).
Da sottolineare come il procedimento d'indagine e inchiesta condotto
dalla Commissione rappresenti una significativa opportunità, oltre
che per i pazienti, anche per il personale sanitario, che potrà
ottenere il riconoscimento della diligenza prestata nell'esecuzione
della prestazione.
Preliminarmente all'esame dell'articolo 4, si ritiene opportuno
precisare che si è consapevoli dell'attività di osservatorio già
svolta da diversi enti, aziende e soggetti pubblici e privati (e di
cui si auspica il potenziamento), segnalando, tuttavia, che tale
attività non funziona in modo omogeneo in tutte le strutture
(soprattutto per quanto riguarda i dati relativi ai casi di danni
alla salute del paziente) e, specie con riferimento ai sistemi di
rilevazione delle aziende sanitarie, è caratterizzata
dall'autoreferenzialità (i dati sono utilizzati esclusivamente a
fini aziendali).
Con l'obiettivo di superare tali criticità, l'articolo 4 prevede che
la Commissione svolga funzioni di osservatorio, monitoraggio e
analisi dei dati relativi alla quantità e gravità degli errori in
sanità verificatisi nelle strutture pubbliche e private operanti nel
territorio regionale, anche valutandone l'incidenza in termini di
perdite di vite umane o comunque di danni alla salute dei pazienti.
A tal fine, la Commissione si coordina - ad esempio, mediante la
stipulazione di protocolli d'intesa - con le altre istituzioni,
aziende, enti e strutture - pubbliche e private - che svolgono
funzioni analoghe, così centralizzando in capo alla Commissione
stessa e omogeneizzando il monitoraggio dei dati d'interesse, con
evidenti vantaggi sotto i profili funzionale ed economico;
quest'ultima verrà, quindi, a rappresentare l'interfaccia regionale
degli organismi di osservatorio che già operano a livello nazionale,
anche mediante il coordinamento con il Sistema Informativo per il
Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES) del Ministero della
Salute.
Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali
e del diritto alla riservatezza, la Commissione, altresì, realizza e
cura una banca dati regionale degli errori in sanità, liberamente
accessibile tramite il proprio sito web.
La Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve trasmettere
all'Assemblea legislativa e alla Giunta una relazione sui dati
acquisiti e sulle attività espletate nell'anno precedente,
illustrando in particolare: a) i risultati delle attività di
osservatorio, monitoraggio e analisi sistematica ed integrata dei
dati; b) le cause cui sono riconducibili gli errori in sanità, in
particolare con riferimento a quelle relative all'inefficienza
organizzativa, gestionale e manageriale, alla carenza dell'organico
del personale sanitario, alla carenza di apparecchiature clinico -
diagnostiche, alla scarsa igiene delle strutture sanitarie,
all'incapacità tecnica o all'impreparazione professionale del
personale; c) le strategie, i metodi, gli strumenti e le azioni
finalizzati a prevenire e contrastare gli errori in sanità, a
ridurre al minimo il rischio clinico e a superare le criticità
gestionali, organizzative, funzionali e cliniche.
Al fine di realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno
e solidarietà a favore dei pazienti, ma anche con funzione di
deflazione del contenzioso in materia sanitaria, l'articolo 5
istituisce il fondo regionale per i danni causati da errori in
sanità , alle cui risorse possono accedere i pazienti ai quali sia
derivato un danno alla salute a causa di errori in sanità.
La condizione imprescindibile per l'accesso al fondo solidaristico è
rappresentata dall'accertamento del rapporto di causalità tra errore
e danno alla salute da parte della Commissione, a conclusione del
procedimento d'indagine e inchiesta ai sensi dell'articolo 3 del
progetto di legge.
I criteri, le modalità e i termini per la gestione del fondo, la
presentazione delle domande e l'erogazione del relativo contributo
saranno definiti con delibera di Giunta, da adottare entro due mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo si farà fronte con i
fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi
di spesa settoriali vigenti, ovvero mediante l'istituzione di
apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno
dotati della necessaria disponibilità. Le risorse del fondo potranno
essere integrate, altresì, da entrate e risorse destinate
provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da soggetti pubblici o
privati.

Testo:

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE RECANTE:  ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
REGIONALE PERMANENTE PER GLI ERRORI IN SANITA' E LA QUALITÀ DELLE
PRESTAZIONI IN CAMPO SANITARIO
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, in armonia con i principi
costituzionali e dell'ordinamento comunitario, coopera con lo Stato,
le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali per la tutela
della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, promuovendo la sicurezza del paziente,
un'efficiente gestione del rischio clinico e una diffusa cultura
della responsabilità e della sicurezza in campo sanitario.
2. Per contribuire all'efficace perseguimento dei fini e degli
obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove e garantisce la
qualità, l'efficienza, la qualificazione e l'appropriatezza delle
prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private
operanti nel territorio regionale, attivando le strategie, le
azioni, gli strumenti e i metodi adeguati a monitorare, prevenire e
contrastare gli errori e le criticità in campo sanitario.
3. La Regione, anche al fine di garantire la sicurezza dei pazienti
e standard qualitativi elevati delle prestazioni erogate, promuove
la formazione continua del personale sanitario di ogni livello in
ordine alla gestione del rischio clinico.
Art. 2
Istituzione e funzionamento della Commissione
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, presso
l'Assessorato Politiche per la salute è istituita la Commissione
regionale permanente per gli errori in sanità e la qualità delle
prestazioni in campo sanitario, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore Politiche per la salute, con funzione di
Presidente;
b) dal Presidente della Commissione assembleare Politiche per la
salute e politiche sociali, o da un suo delegato, con funzione di
Vicepresidente;
c) dal Presidente della Commissione assembleare Bilancio, Affari
Generali ed Istituzionali, o da un suo delegato, con funzione di
Vicepresidente;
d) dal Direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, o da un
suo delegato;
e) dal Dirigente generale Sanità e politiche sociali, o da un suo
delegato;
f) dal Presidente del Comitato Consultivo Regionale per la Qualità
dei servizi sanitari dal lato del cittadino (CCRQ), o da un suo
delegato;
g) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni regolarmente
iscritte al registro istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge
regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei
consumatori e degli utenti), che abbiano tra i fini statutari la
tutela della salute.
3. La Commissione è convocata dal Presidente, che la rappresenta, ne
dirige e coordina i lavori. Essa, per lo svolgimento delle proprie
attività, può avvalersi della segreteria dell'Assessorato Politiche
per la salute.
4. La Commissione opera con la presenza di almeno la metà più uno
dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei
presenti. Delle sedute è redatto processo verbale con le
caratteristiche di resoconto sommario ovvero, su richiesta del
Presidente o del Vicepresidente, di resoconto integrale. Per lo
svolgimento delle sedute e dei lavori si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento delle sedute
e dei lavori delle commissioni assembleari.
5. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni e delle
consulenze ritenute necessarie per l'efficiente espletamento delle
sue attività, affidando l'incarico a soggetti di comprovata
esperienza tecnica e professionale e di condotta incensurabile. I
collaboratori e i consulenti sono nominati dal Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore Politiche per la salute. Alle
sedute possono essere invitati a partecipare tutti i soggetti
interessati e le altre rappresentanze istituzionali.
6. La Commissione realizza e cura un sito web dedicato alla propria
attività e predispone i dispositivi necessari a garantire la piena
ed immediata accessibilità e fruibilità del servizio da parte di
tutti i soggetti interessati.
7. L'istituzione e il funzionamento della Commissione non comportano
alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.
Art. 3
Funzioni d'inchiesta della Commissione
1. La Commissione è titolare di tutti i poteri d'inchiesta,
d'indagine, ispettivi, di vigilanza e controllo previsti dallo
Statuto, dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e dalla
normativa regionale.
2. La Commissione ha il compito di indagare sui presunti errori in
sanità, verificatisi nelle strutture pubbliche e private operanti
nel territorio regionale, di cui sia comunque venuta a conoscenza.
La Commissione può essere adita, gratuitamente, dai pazienti e dagli
operatori sanitari mediante i dispositivi attivati ai sensi del
comma 6 dell'articolo precedente e, comunque, con qualsiasi mezzo
idoneo.
3. Per lo svolgimento delle attività d'inchiesta e d'indagine, la
Commissione può acquisire documentazione, notizie, informazioni ed
altri elementi nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante
libere audizioni e confronti dei soggetti interessati. In ogni caso,
la Commissione è tenuta a convocare, in contraddittorio tra loro, il
paziente o, in caso di decesso, un erede, il personale sanitario e
il rappresentante della struttura sanitaria coinvolti nel caso
oggetto di indagine.
4. I soggetti comunque convocati possono farsi rappresentare e
assistere da una persona di fiducia, munita di apposita procura.
5. Ogni procedimento d'inchiesta si conclude con una dettagliata
relazione scritta. La relazione deve essere presentata all'Assemblea
legislativa e alla Giunta, nonché trasmessa, con qualsiasi mezzo
idoneo, al paziente, al personale e al rappresentante di cui al
comma 3.
6. Fermi ed impregiudicati restando il diritto di agire in giudizio
e l'operatività degli istituti di composizione stragiudiziale delle
liti, la relazione che accerti la sussistenza di un errore in sanità
da cui sia causalmente derivato un danno alla salute del paziente
costituisce titolo necessario per accedere alle risorse destinate al
fondo previsto dall'articolo 5. Nella relazione, la Commissione
quantifica il danno alla salute secondo i criteri di liquidazione
individuati con la delibera di cui all'articolo 5, comma 3.
7. In ogni caso, le attività della Commissione non devono in alcun
modo pregiudicare lo svolgimento delle indagini dell'autorità
giudiziaria.
Art. 4
Funzioni di osservatorio, monitoraggio e analisi
1. La Commissione esercita funzioni di osservatorio e monitoraggio
in ordine alla quantità e gravità degli errori in sanità
verificatisi nelle strutture pubbliche e private operanti nel
territorio regionale, anche valutandone l'incidenza in termini di
perdite di vite umane o comunque di danni alla salute dei pazienti.
2. Al fine di assicurare il coordinamento e l'efficienza funzionale
delle attività di monitoraggio e osservatorio, l'omogeneità della
metodologia di raccolta e trattamento dei dati, nonché una migliore
accessibilità agli stessi, la Commissione individua forme di
collaborazione e intesa con gli organismi, gli enti e le altre
strutture pubbliche e private, comunque denominate, che svolgono
analoghe funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati.
3. La Commissione realizza e cura una banca dati telematica
dedicata, nella quale sono inseriti, nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela dei dati personali e del diritto alla
riservatezza, i dati raccolti nell'espletamento delle attività di
cui al presente articolo. La Commissione garantisce la piena
accessibilità alla banca dati regionale mediante il sito web di cui
all'articolo 2, comma 6.
4. Nel rispetto e in attuazione della normativa vigente, la
Commissione trasmette il flusso informativo al Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS) presso il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche sociali, mediante l'effettivo coordinamento
con il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in
Sanità (SIMES).
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione trasmette
all'Assemblea legislativa e alla Giunta una relazione sui dati
acquisiti e sulle attività espletate nell'anno precedente. In
particolare, la relazione deve illustrare:
a) i risultati delle attività di osservatorio, monitoraggio e
analisi sistematica ed integrata dei dati;
b) le cause cui sono riconducibili gli errori in sanità, in
particolare con riferimento a quelle relative all'inefficienza
organizzativa, gestionale e manageriale, alla carenza dell'organico
del personale sanitario, alla carenza di apparecchiature clinico -
diagnostiche, alla scarsa igiene delle strutture sanitarie,
all'incapacità tecnica o all'impreparazione professionale del
personale;
c) le strategie, i metodi, gli strumenti e le azioni finalizzati a
prevenire e contrastare gli errori in sanità, a ridurre al minimo il
rischio clinico e a superare le criticità gestionali, organizzative,
funzionali e cliniche.
6. Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei
dati personali e del diritto alla riservatezza, la relazione di cui
al comma precedente è pubblicata sul sito web della Commissione.
7. In ogni caso, la Commissione riferisce all'Assemblea legislativa
e alla Giunta ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità o
urgenza che lo rendano necessario e, comunque, quando sia richiesta
da almeno tre consiglieri regionali ovvero da almeno due assessori.
Art. 5
Fondo regionale per i danni causati da errori in sanità
1. Al fine di realizzare un'organica ed integrata politica di
sostegno e solidarietà a favore dei pazienti ai quali sia derivato
un danno alla salute a causa di errori in campo sanitario, la
Regione istituisce il fondo regionale per i danni causati da errori
in sanità.
2. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo i
pazienti per i quali la Commissione abbia accertato, ai sensi
dell'articolo 3, un danno alla salute causalmente derivato da un
errore in sanità. In caso di decesso, tale diritto è trasmesso agli
eredi.
3. La Giunta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, adotta apposita delibera per definire i criteri, le modalità
e i termini per la gestione del fondo, la presentazione delle
domande e l'erogazione del relativo contributo. Con il medesimo
provvedimento, la Giunta definisce, altresì, i criteri di
liquidazione del danno alla salute del paziente causalmente derivato
da un errore in sanità.
4. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo si fa fronte con
i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi
di spesa settoriali vigenti, ovvero mediante l'istituzione di
apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno
dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4). Le
risorse del fondo possono essere integrate da entrate e risorse
destinate provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da soggetti
pubblici o privati.
Art. 6
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine,
entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione presenta alle
Commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce
informazioni sullo stato di attuazione della presente legge e sui
risultati ottenuti.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Emilia - Romagna.
Liana Barbati
Sandro Mandini
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