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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1233
Presentato in data: 29/03/2011
Istituzione della Commissione regionale permanente per gli errori in sanità e la qualità delle prestazioni in campo sanitario (28 03 11).

Presentatori:

Barbati Liana
Mandini Sandro

Testo:

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE RECANTE:  ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
REGIONALE PERMANENTE PER GLI ERRORI IN SANITA' E LA QUALITÀ DELLE
PRESTAZIONI IN CAMPO SANITARIO
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, in armonia con i principi
costituzionali e dell'ordinamento comunitario, coopera con lo Stato,
le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali per la tutela
della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, promuovendo la sicurezza del paziente,
un'efficiente gestione del rischio clinico e una diffusa cultura
della responsabilità e della sicurezza in campo sanitario.
2. Per contribuire all'efficace perseguimento dei fini e degli
obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove e garantisce la
qualità, l'efficienza, la qualificazione e l'appropriatezza delle
prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private
operanti nel territorio regionale, attivando le strategie, le
azioni, gli strumenti e i metodi adeguati a monitorare, prevenire e
contrastare gli errori e le criticità in campo sanitario.
3. La Regione, anche al fine di garantire la sicurezza dei pazienti
e standard qualitativi elevati delle prestazioni erogate, promuove
la formazione continua del personale sanitario di ogni livello in
ordine alla gestione del rischio clinico.
Art. 2
Istituzione e funzionamento della Commissione
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, presso
l'Assessorato Politiche per la salute è istituita la Commissione
regionale permanente per gli errori in sanità e la qualità delle
prestazioni in campo sanitario, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore Politiche per la salute, con funzione di
Presidente;
b) dal Presidente della Commissione assembleare Politiche per la
salute e politiche sociali, o da un suo delegato, con funzione di
Vicepresidente;
c) dal Presidente della Commissione assembleare Bilancio, Affari
Generali ed Istituzionali, o da un suo delegato, con funzione di
Vicepresidente;
d) dal Direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, o da un
suo delegato;
e) dal Dirigente generale Sanità e politiche sociali, o da un suo
delegato;
f) dal Presidente del Comitato Consultivo Regionale per la Qualità
dei servizi sanitari dal lato del cittadino (CCRQ), o da un suo
delegato;
g) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni regolarmente
iscritte al registro istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge
regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei
consumatori e degli utenti), che abbiano tra i fini statutari la
tutela della salute.
3. La Commissione è convocata dal Presidente, che la rappresenta, ne
dirige e coordina i lavori. Essa, per lo svolgimento delle proprie
attività, può avvalersi della segreteria dell'Assessorato Politiche
per la salute.
4. La Commissione opera con la presenza di almeno la metà più uno
dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei
presenti. Delle sedute è redatto processo verbale con le
caratteristiche di resoconto sommario ovvero, su richiesta del
Presidente o del Vicepresidente, di resoconto integrale. Per lo
svolgimento delle sedute e dei lavori si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento delle sedute
e dei lavori delle commissioni assembleari.
5. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni e delle
consulenze ritenute necessarie per l'efficiente espletamento delle
sue attività, affidando l'incarico a soggetti di comprovata
esperienza tecnica e professionale e di condotta incensurabile. I
collaboratori e i consulenti sono nominati dal Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore Politiche per la salute. Alle
sedute possono essere invitati a partecipare tutti i soggetti
interessati e le altre rappresentanze istituzionali.
6. La Commissione realizza e cura un sito web dedicato alla propria
attività e predispone i dispositivi necessari a garantire la piena
ed immediata accessibilità e fruibilità del servizio da parte di
tutti i soggetti interessati.
7. L'istituzione e il funzionamento della Commissione non comportano
alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.
Art. 3
Funzioni d'inchiesta della Commissione
1. La Commissione è titolare di tutti i poteri d'inchiesta,
d'indagine, ispettivi, di vigilanza e controllo previsti dallo
Statuto, dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e dalla
normativa regionale.
2. La Commissione ha il compito di indagare sui presunti errori in
sanità, verificatisi nelle strutture pubbliche e private operanti
nel territorio regionale, di cui sia comunque venuta a conoscenza.
La Commissione può essere adita, gratuitamente, dai pazienti e dagli
operatori sanitari mediante i dispositivi attivati ai sensi del
comma 6 dell'articolo precedente e, comunque, con qualsiasi mezzo
idoneo.
3. Per lo svolgimento delle attività d'inchiesta e d'indagine, la
Commissione può acquisire documentazione, notizie, informazioni ed
altri elementi nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante
libere audizioni e confronti dei soggetti interessati. In ogni caso,
la Commissione è tenuta a convocare, in contraddittorio tra loro, il
paziente o, in caso di decesso, un erede, il personale sanitario e
il rappresentante della struttura sanitaria coinvolti nel caso
oggetto di indagine.
4. I soggetti comunque convocati possono farsi rappresentare e
assistere da una persona di fiducia, munita di apposita procura.
5. Ogni procedimento d'inchiesta si conclude con una dettagliata
relazione scritta. La relazione deve essere presentata all'Assemblea
legislativa e alla Giunta, nonché trasmessa, con qualsiasi mezzo
idoneo, al paziente, al personale e al rappresentante di cui al
comma 3.
6. Fermi ed impregiudicati restando il diritto di agire in giudizio
e l'operatività degli istituti di composizione stragiudiziale delle
liti, la relazione che accerti la sussistenza di un errore in sanità
da cui sia causalmente derivato un danno alla salute del paziente
costituisce titolo necessario per accedere alle risorse destinate al
fondo previsto dall'articolo 5. Nella relazione, la Commissione
quantifica il danno alla salute secondo i criteri di liquidazione
individuati con la delibera di cui all'articolo 5, comma 3.
7. In ogni caso, le attività della Commissione non devono in alcun
modo pregiudicare lo svolgimento delle indagini dell'autorità
giudiziaria.
Art. 4
Funzioni di osservatorio, monitoraggio e analisi
1. La Commissione esercita funzioni di osservatorio e monitoraggio
in ordine alla quantità e gravità degli errori in sanità
verificatisi nelle strutture pubbliche e private operanti nel
territorio regionale, anche valutandone l'incidenza in termini di
perdite di vite umane o comunque di danni alla salute dei pazienti.
2. Al fine di assicurare il coordinamento e l'efficienza funzionale
delle attività di monitoraggio e osservatorio, l'omogeneità della
metodologia di raccolta e trattamento dei dati, nonché una migliore
accessibilità agli stessi, la Commissione individua forme di
collaborazione e intesa con gli organismi, gli enti e le altre
strutture pubbliche e private, comunque denominate, che svolgono
analoghe funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati.
3. La Commissione realizza e cura una banca dati telematica
dedicata, nella quale sono inseriti, nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela dei dati personali e del diritto alla
riservatezza, i dati raccolti nell'espletamento delle attività di
cui al presente articolo. La Commissione garantisce la piena
accessibilità alla banca dati regionale mediante il sito web di cui
all'articolo 2, comma 6.
4. Nel rispetto e in attuazione della normativa vigente, la
Commissione trasmette il flusso informativo al Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS) presso il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche sociali, mediante l'effettivo coordinamento
con il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in
Sanità (SIMES).
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione trasmette
all'Assemblea legislativa e alla Giunta una relazione sui dati
acquisiti e sulle attività espletate nell'anno precedente. In
particolare, la relazione deve illustrare:
a) i risultati delle attività di osservatorio, monitoraggio e
analisi sistematica ed integrata dei dati;
b) le cause cui sono riconducibili gli errori in sanità, in
particolare con riferimento a quelle relative all'inefficienza
organizzativa, gestionale e manageriale, alla carenza dell'organico
del personale sanitario, alla carenza di apparecchiature clinico -
diagnostiche, alla scarsa igiene delle strutture sanitarie,
all'incapacità tecnica o all'impreparazione professionale del
personale;
c) le strategie, i metodi, gli strumenti e le azioni finalizzati a
prevenire e contrastare gli errori in sanità, a ridurre al minimo il
rischio clinico e a superare le criticità gestionali, organizzative,
funzionali e cliniche.
6. Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei
dati personali e del diritto alla riservatezza, la relazione di cui
al comma precedente è pubblicata sul sito web della Commissione.
7. In ogni caso, la Commissione riferisce all'Assemblea legislativa
e alla Giunta ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità o
urgenza che lo rendano necessario e, comunque, quando sia richiesta
da almeno tre consiglieri regionali ovvero da almeno due assessori.
Art. 5
Fondo regionale per i danni causati da errori in sanità
1. Al fine di realizzare un'organica ed integrata politica di
sostegno e solidarietà a favore dei pazienti ai quali sia derivato
un danno alla salute a causa di errori in campo sanitario, la
Regione istituisce il fondo regionale per i danni causati da errori
in sanità.
2. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo i
pazienti per i quali la Commissione abbia accertato, ai sensi
dell'articolo 3, un danno alla salute causalmente derivato da un
errore in sanità. In caso di decesso, tale diritto è trasmesso agli
eredi.
3. La Giunta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, adotta apposita delibera per definire i criteri, le modalità
e i termini per la gestione del fondo, la presentazione delle
domande e l'erogazione del relativo contributo. Con il medesimo
provvedimento, la Giunta definisce, altresì, i criteri di
liquidazione del danno alla salute del paziente causalmente derivato
da un errore in sanità.
4. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo si fa fronte con
i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi
di spesa settoriali vigenti, ovvero mediante l'istituzione di
apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno
dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4). Le
risorse del fondo possono essere integrate da entrate e risorse
destinate provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da soggetti
pubblici o privati.
Art. 6
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine,
entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione presenta alle
Commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce
informazioni sullo stato di attuazione della presente legge e sui
risultati ottenuti.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Emilia - Romagna.
Liana Barbati
Sandro Mandini
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