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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1327
Presentato in data: 22/04/2011
Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 (21 04 11).

Presentatori:

Manfredini Mauro
Costi Palma

Testo:

                             ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996 n. 6
(Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge
23 agosto 1993, n. 352)
1. Al comma 1, dopo le parole è consentito , sono abrogate le
parole somministrare o .
2. Al comma 1è aggiunto il comma 1 bis:
1 bis E' altresì consentito la certificazione di avvenuto
riconoscimento e di accertata commestibilità di funghi epigei
spontanei destinati al commercio da parte di micologi in possesso
dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29
novembre 1996 n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per
il rilascio dell'attestato di micologo) ed iscritti nell'apposito
registro nazionale.
ARTICOLO 2
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1996 n. 6
(Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge
23 agosto 1993, n. 352)
1. All'art. 22 è aggiunto il comma 2 bis:
2 bis Il controllo dei funghi epigei spontanei per l'autoconsumo
può essere svolto anche da micologi in possesso dell'attestato ai
sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686
(Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio
dell'attestato di micologo) ed iscritti nell'apposito registro
nazionale.
Mauro Manfredini
Palma Costi
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