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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1473
Presentato in data: 10/06/2011
Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della Legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico), della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna (08 06 11).

Presentatori:

Richetti Matteo
Aimi Enrico
Mandini Sandro
Cevenini Maurizio
Bartolini Luca
Mazzotti Mario
Corradi Roberto

Relazione:

                     PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della Legge
regionale 16 dicembre 2003, n.25 Norme sul Difensore civico
regionale. Abrogazione della Legge Regionale 21 marzo 1995, n.15
(Nuova disciplina del Difensore civico), della Legge regionale 17
febbraio 2005, n.9 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia
e l'adolescenza e della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3
Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti
penitenziari della Regione Emilia-Romagna .
Relazione
Il presente progetto di legge intende revisionare la vigente
disciplina degli istituti di garanzia, e apporta, pertanto, numerose
e significative modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16
dicembre 2003, n.25 Norme sul Difensore civico regionale.
Abrogazione della Legge Regionale 21 marzo 1995, n.15 (Nuova
disciplina del Difensore civico), alla Legge regionale 17 febbraio
2005, n.9 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e
l'adolescenza e alla Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3
Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti
penitenziari della Regione Emilia-Romagna .
Diverse sono le ragioni ispiratrici del presente progetto: in primo
luogo, cercare, ove possibile, di rendere uniforme ed omogenea la
normativa che disciplina l'attività del Difensore civico, del
Garante per l'infanzia e l'adolescenza, e del Garante regionale
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale, trattandosi, di fatto, di figure che assolvono tutte a
funzioni di tutela e di difesa del cittadino, sia pure in relazione
a differenti contesti e ambiti di competenza.
In secondo luogo, si è voluto migliorare l'esercizio concreto delle
funzioni da parte di ciascuno dei tre istituti di garanzia sopra
visti, creando (con l'art.9 del P.d.L.) una struttura specificamente
destinata ad operare a supporto degli organi di garanzia stessi, la
cui dotazione organica, deliberata dall'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea, può essere integrata mediante l'apporto di altri
uffici regionali, o mediante la collaborazione di soggetti esterni
di comprovata esperienza, in modo da consentire un adeguato
soddisfacimento delle istanze presentate di volta in volta
dall'utenza.
Inoltre, stante l'esigenza, particolarmente avvertita in questo
momento storico da tutti i livelli di governo, di ridurre la spesa
pubblica, ulteriore obiettivo che si intende realizzare con il
presente progetto di legge, è quello del contenimento dei costi
relativi alle spese di funzionamento dei tre istituti di garanzia
considerati. Tale obiettivo è realizzato mediante la previsione di
una riduzione dell' indennità mensile di funzione spettante a
ciascun istituto di garanzia, rispetto a quella sin'ora prevista
dalla normativa vigente.
Si precisa però, con riferimento all'indennità del Difensore civico,
che la disposizione transitoria contenuta all'art.10 del presente
progetto, fa decorrere l'efficacia della norma sulle indennità
(contenuta all'art.6 dello stesso P.d.L.) dal momento della prima
elezione del Difensore civico successiva all'entrata in vigore della
presente legge.
Ciò premesso in merito alle finalità di ordine generale che
sottostanno alle norme del presente progetto, si indicano, di
seguito, in modo sintetico, le principali modifiche apportate agli
istituti del Difensore civico, del Garante regionale per l'infanzia
e l'adolescenza, e del Garante regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale, nel tentativo, come
anticipato, di uniformarne il più possibile la disciplina.
In tema di requisiti per l'elezione, si è dunque previsto (agli
artt.1, 13 comma 1, e 20 del P.d.L.) ad integrazione della
disciplina vigente, che il Difensore civico e i Garanti sopra
indicati, vengano scelti tra persone che, oltre ad essere in
possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere
regionale, abbiano maturato un' esperienza almeno quinquennale nei
diversi ambiti di competenza previsti dalle singole leggi che li
disciplinano.
Anche il sistema di elezione dei tre istituti di garanzia viene
uniformato, (con gli artt. 2, 14 e 20 del P.d.L.) e viene inserita
la previsione secondo cui ciascun Consigliere può avanzare una
candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.
Vengono altresì uniformate le cause di ineleggibilità e
incompatibilità (mediante gli artt. 3, 13 e 20 del P.d.L.),
precisandosi, ad integrazione della disciplina vigente, che
ciascuno dei tre incarichi considerati è incompatibile con
l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e
di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale
da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico
assunto.
Identica, per i tre istituti di garanzia, anche la durata della
carica, che viene fissata (agli artt. 15 e 20 del P.d.l.) in 5 anni,
con possibilità di rielezione una sola volta. E' stata uniformata,
invece, per i due Garanti, la disciplina della proroga degli
incarichi, fissando in 90 giorni il termine massimo entro il quale
deve essere nominato l'organo di garanzia giunto alla scadenza del
mandato.
Per quanto concerne l'indennità di funzione spettante al Difensore
civico e al Garante regionale per l'infanzia, si è prevista (agli
artt.6 e 16 del P.d.L.) una sensibile riduzione di essa rispetto
alla disciplina vigente: al Difensore civico (a far data dalla
prima elezione successiva all'entrata in vigore della presente
legge) spetta un'indennità mensile di funzione pari al 60% dell'
indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri
regionali, mentre al Garante regionale per l'infanzia, tale
indennità viene ulteriormente ridotta fino a corrispondere al 45%
dell'indennità spettante ai Consiglieri (e nella stessa misura è
fissata- dall'art.20 del P.d.L. - l'indennità spettante al Garante
regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale).
Rimane, invece, invariata, la previsione relativa al trattamento di
missione, che resta, per ciascun istituto di garanzia, lo stesso
previsto per i Consiglieri regionali.
L'art. 5 del P.d.l., inoltre, mette in risalto la necessità di un
coordinamento delle attività dei tre istituti di garanzia sopra
visti, e l'opportunità, in certi casi, di una collaborazione con
il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni).
Innovativa, invece, rispetto alla legislazione vigente, la
previsione contenuta nell'art. 9 del presente progetto, che, per
consentire ai tre istituti di garanzia qui considerati un'efficace
svolgimento delle proprie attività, istituisce un'apposita struttura
di supporto, la cui dotazione organica (al bisogno integrata da
personale di altri uffici della Regione, previa intesa con la
Giunta) è determinata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea,
sentiti il Difensore civico ed i Garanti stessi.
E' stato altresì previsto che, nel caso non vengano eletti il
Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale, tutte le funzioni ad essi spettanti in base alla
normativa regionale vigente, possano essere esercitate dal Difensore
civico, sulla base di una delibera dell'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea.
Infine, il presente progetto di legge (con gli artt.17 e 20) ha
uniformato, fissandolo in due mesi, sia il termine entro cui
l'Assemblea legislativa deve discutere le relazioni che annualmente
vengono presentate dal Difensore civico e dai due Garanti, sia (con
gli artt. 7, 19 e 20) il termine entro il quale (ovvero, il 15
settembre) ciascun istituto di garanzia deve predisporre e
presentare all'Ufficio di Presidenza il programma delle attività
riferite all'anno successivo, con l'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario. Viene, infine, inserita, la previsione
secondo cui le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi
del programma di cui sopra, sono di competenza del dirigente di
riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.

Testo:

Indice
TITOLO I Modifica della Legge regionale 16 dicembre 2003, n.25
Art.1 -Modifica dell'art.7 della legge regionale n. 25 del 2003
Art.2 -Modifiche all'art.8 della legge regionale n. 25 del 2003
Art.3-Modifica dell'art.9 della legge regionale n. 25 del 2003
Art.4-Modifica dell'art.11 della legge regionale n. 25 del 2003
Art.5-Introduzione dell'art.13 bis nella legge regionale n. 25 del
2003
Art.6- Sostituzione dell'art.14 della legge regionale n. 25 del 2003
Art.7-Modifica dell'art.15 della legge regionale n. 25 del 2003
Art.8-Sostituzione dell'art.16 della legge regionale n. 25 del 2003
Art.9-Introduzione dell'art.16 bis nella legge regionale n. 25 del
2003
Art.10-Disposizione transitoria
TITOLO II Modifica della Legge regionale 17 febbraio 2005, n.9
Art.11-Modifica dell'art.2 della legge regionale n. 9 del 2005
Art.12-Abrogazione dell'art.6 della legge regionale n. 9 del 2005
Art.13-Modifica dell'art.7 della legge regionale n. 9 del 2005
Art.14-Modifiche all'art.8 della legge regionale n. 9 del 2005
Art.15-Modifiche dell'art.9 della legge regionale n. 9 del 2005
Art.16-Sostituzione dell'art.10 della legge regionale n. 9 del 2005
Art.17-Modifica dell'art.11 della legge regionale n. 9 del 2005
Art.18-Sostituzione dell'art.12 della legge regionale n. 9 del 2005
Art.19-Sostituzione dell'art.13 della legge regionale n. 9 del 2005
TITOLO III Modifica della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3
Art.20- Sostituzione dell'art.10 della Legge Regionale 19 febbraio
2008, n.3
TITOLO I
Modifica della Legge regionale 16 dicembre 2003, n.25
Art.1
Modifica dell'art.7
della legge regionale n. 25 del 2003
1. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 25 del
2003 sono aggiunte le seguenti parole: per un periodo di almeno
cinque anni .
Art.2
Modifiche all'art.8
della legge regionale n. 25 del 2003
1. Alla fine del comma 1 dell'art.8 della legge regionale n. 25 del
2003 sono aggiunte le seguenti parole: Ciascun Consigliere può
avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo
curriculum .
2. Il comma 2 dell'art.8 della legge regionale n. 25 del 2003 è
sostituito dal seguente:
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei
consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto
il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri
assegnati alla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10,
comma 1.
Art.3
Modifica dell' art.9
della legge regionale n. 25 del 2003
1. Al comma 3 dell'art.9 della legge regionale n. 25 del 2003 dopo
le parole imprenditoriale o professionale sono aggiunte le
seguenti: da cui possa derivare un conflitto di interessi con
l'incarico assunto .
Art.4
Modifica dell'art.11
della legge regionale n. 25 del 2003
1. Alla fine del comma 4 dell'art.11 della legge regionale n. 25 del
2003 sono aggiunte le parole: Il Difensore civico può riassumere in
Aula la relazione .
Art.5
Introduzione dell'art.13 bis
nella legge regionale n. 25 del 2003
1.Nella legge regionale n.25 del 2003, dopo l'art.13, è inserito il
seguente:
Art.13 bis
Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le
comunicazioni (Co.Re.Com.)
1. Il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e
il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o
limitative della libertà personale, si danno reciproca segnalazione
di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività
nell'ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il
Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare
sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi
competenti eventuali trasgressioni commesse.
Art.6
Sostituzione dell'art.14
della legge regionale n. 25 del 2003
1. L'art.14 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal
seguente:
Art.14
Indennità
1. Al Difensore civico è corrisposta, per dodici mensilità annuali,
un'indennità mensile di funzione pari al 60% dell' indennità di
carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, nonché lo
stesso trattamento di missione.
Art.7
Modifica dell'art.15
della legge regionale n. 25 del 2003
1. Dopo il comma 2 dell'art.15 della legge regionale n. 25 del 2003
sono aggiunti i seguenti commi:
2 bis. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale
di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il
Difensore civico ha autonomia gestionale e organizzativa.
2 ter. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del
programma del Difensore civico sono di competenza del dirigente di
riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.
Art.8
Sostituzione dell'art.16
della legge regionale n. 25 del 2003
L'art.16 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal
seguente:
Art.16
Sede
1. Il Difensore civico ha sede presso l'Assemblea legislativa
dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli
istituti di garanzia di cui all'art. 16 bis .
Art.9
Introduzione dell'art.16 bis
nella legge regionale n. 25 del 2003
1. Nella legge regionale n.25 del 2003, dopo l'art.16, è inserito il
seguente:
Art.16 bis
Funzionamento della struttura di supporto agli istituti di garanzia
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentiti il Difensore
civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle
persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale, stabilisce con proprie deliberazioni la dotazione
organica della struttura di supporto agli istituti di garanzia e le
professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività.
2. Per l'adozione dell'atto di conferimento di incarico di
responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale di
supporto agli istituti di garanzia, l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea deve sentire il Difensore civico, il Garante per
l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a
misure restrittive o limitative della libertà personale.
3. La struttura di cui al comma 1 può essere integrata, previa
intesa tra l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e la Giunta
regionale sulle modalità e le procedure di integrazione,
dall'apporto permanente o occasionale di altri uffici della Regione.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico, il
Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale, possono avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa
contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea, di soggetti od organismi di riconosciuta
indipendenza e competenza.
5 . In caso di mancata elezione del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni
loro attribuite ai sensi, rispettivamente, della Legge regionale 17
febbraio 2005, n.9, e della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3,
possono essere esercitate dal Difensore civico, sulla base di una
delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. In tale caso,
L'Ufficio di Presidenza assume le deliberazioni di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo, sentito il solo Difensore civico. Il
Difensore è altresì tenuto a predisporre la relazione annuale di cui
all'art.11 e il programma di attività di cui all'art. 15, anche con
riferimento alle funzioni attribuitegli ai sensi del presente
comma.
Art. 10
Disposizione transitoria
1. La disposizione di cui all'art. 6 della presente legge trova
applicazione dalla prima elezione del Difensore civico successiva
all'entrata in vigore della presente legge.
TITOLO II
Modifica della Legge regionale 17 febbraio 2005, n.9
Art.11
Modifica dell'art.2
della legge regionale n. 9 del 2005
1. La lettera m) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9
del 2005 è soppressa.
Art.12
Abrogazione dell'art.6
della legge regionale n. 9 del 2005
1. L'art.6 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.
Art.13
Modifica dell'art.7
della legge regionale n. 9 del 2005
1. Al comma 1 dell'art.7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le
parole competenza ed esperienza professionale sono inserite le
seguenti: , almeno quinquennale, .
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art.7 della legge regionale
n. 9 del 2005 è aggiunta la seguente:
b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che
ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
3. Al comma 3 dell'art.7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le
parole commercio o professione sono aggiunte le seguenti: da cui
possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto .
Art.14
Modifiche all'art.8
della legge regionale n. 9 del 2005
1. Alla fine del comma 1 dell'art.8 della legge regionale n. 9 del
2005 sono aggiunte le seguenti parole: Ciascun Consigliere può
avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo
curriculum .
2. Alla fine del comma 2 dell'art.8 della legge regionale n. 9 del
2005 sono aggiunte le seguenti parole: In caso di rielezione deve
comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati
alla Regione .
Art.15
Modifiche dell'art.9
della legge regionale n. 9 del 2005
1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2005 le
parole per la durata della legislatura regionale sono sostituite
dalle seguenti: per cinque anni .
2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è così
sostituito: Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla
nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non
superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il
nuovo Garante.
3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è
abrogato.
Art.16
Sostituzione dell'art.10
della legge regionale n. 9 del 2005
1. L'art.10 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal
seguente:
Art.10
Indennità
1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali,
un'indennità mensile di funzione pari al 45% dell' indennità di
carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, nonché lo
stesso trattamento di missione.
Art.17
Modifica dell'art.11
della legge regionale n. 9 del 2005
1. Al comma 1 dell'art.11 della legge regionale n. 9 del 2005
l'ultimo periodo è così sostituito: L'Assemblea, su proposta
dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del
Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può
riassumere in Aula le relazioni.
Art.18
Sostituzione dell'art.12
della legge regionale n. 9 del 2005
1. L'art.12 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal
seguente:
Art.12
Sede e struttura
1. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa
dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli
istituti di garanzia di cui all'art. 16 bis della legge regionale n.
25 del 2003, articolo che si applica integralmente.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in
collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi
pubblici che hanno competenza sui minori.
Art.19
Sostituzione dell'art.13
della legge regionale n. 9 del 2005
1. L'art.13 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal
seguente:
Art.13
Programmazione delle attività del Garante
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta
all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale il
programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del
relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche
il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al
programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da
iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea e da
porre a disposizione del Garante.
3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di
attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha
autonomia gestionale e organizzativa.
4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del
programma del Garante sono di competenza del dirigente di
riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di
cui all'art. 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003.
TITOLO III
Modifica della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3
Art.20
Sostituzione dell'art.10
della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3
1. L'art. 10 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n.3 è così
sostituito:
Art.10
Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive o limitative della libertà personale
1. E' istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale, di seguito denominato 'Garante', al fine di contribuire a
garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito
delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli
Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle
strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario
obbligatorio, nei centri di prima accoglienza e nei centri di
assistenza temporanea per stranieri.
2. Il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura
dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati
regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera
altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati
regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati.
3. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti
richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata
competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in
ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle
scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di
probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità
nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le
cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste ai commi 2 e 3
dell'art.7, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della Legge
regionale n. 9 del 2005 Istituzione del Garante regionale per
l'infanzia e l'adolescenza .
4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e valutazione.
5. Il Garante è eletto dall' Assemblea legislativa con voto segreto.
Ciascun Consigliere può avanzare una candidatura motivata e
accompagnata dal relativo curriculum. E' eletto il candidato che
ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la
maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione. In caso
di rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei
consiglieri assegnati alla Regione.
6. Il Garante resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una
sola volta. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla
nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non
superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il
nuovo Garante.
7. Per quel che concerne la disciplina delle indennità del Garante,
delle relazioni dell'attività, della sede e della programmazione
delle sue attività, si applicano, rispettivamente, le disposizioni
di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, e 13 della legge regionale
n. 9 del 2005.
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